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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta da signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente rel./est.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 707 la seguente
SENTENZA
tra:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Fleming n.12, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Ilario Valente, cod. C.F._1 fisc. , ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale sito in C.F._2
RE (FG) alla Via San Francesco n.44 (il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi di legge, le comunicazioni oltre che nei modi ordinari anche presso il seguente indirizzo p.e.c.
, giusta procura alle liti allegata alla memoria di Email_1 costituzione e risposta del 04.01.2021 Appellante
avverso la sentenza n.720/2024, pubblicata il 07.03.2024, emessa dal Tribunale di Foggia
contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] cod. fisc. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv.to C.F._3
Leonarda Vieste elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vieste alla via Brindisi 20, cod. fisc.
, pec. C.F._4 Email_2
Appellato
***
All'udienza collegiale del 7.01.2025, svolta mediante trattazione scritta ritualmente comunicata alle parti, visto il mancato deposito di note, la causa è stata riservata.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 20.10.2020, adiva il Tribunale di Foggia per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare, dichiarare e statuire che il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] cod.fisc. ha il diritto di proprietà̀ su C.F._3 appartamento – ubicato nel Comune di Vieste - sito al piano terra di via Fleming 12 censito al foglio
12 part. 3141 sub.8, cat. A/3, cl.6 vani 3,5 R.C. 406,71 così come meglio descritto nell'atto pubblico per notaio n.r 43.157 di repertorio e 17.725 di raccolta, e che non esistono diritti di Persona_1 nessun'altra natura sul medesimo bene da parte di terzi soggetti ivi compresa la sig.ra
[...]
; 2) Di conseguenza statuire che la convenuta non ha alcun diritto sull'immobile di cui Parte_1 innanzi e, pertanto, condannare la stessa a lasciare immediatamente l'appartamento - ubicato nel
Comune di Vieste - sito al piano terra di via Fleming 12 censito al foglio 12 part. 3141 sub.8, cat. A/3, cl.6 vani 3,5 R.C. 406,71 libero da persone e cose e nella piena disponibilità̀ del titolare CP_1
. 3) Condannare la sig.ra al pagamento della somma ad oggi quantificata
[...] Parte_1 in € 37.422,00, a titolo di indennità̀ di occupazione sine titulo per appartamento a favore dell'istante per ogni mese ed a far data dal mese di agosto 2012 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà̀ di giustizia. 4)
Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
2. la causa veniva iscritta a ruolo al n.6013/2020 R.G.;
3. con memoria del 22.01.2021, si costituiva in giudizio la quale impugnava e Parte_1 contestava il contenuto dell'atto introduttivo, spiegava domanda riconvenzionale e rassegnava le seguenti conclusioni: a) per tutti i motivi innanzi libellati, rigettare le avverse domande poiché́ infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
b)in via riconvenzionale, accertato e dichiarato tutto quanto sopra esposto e quindi il parziale inadempimento alle obbligazioni assunte dall'attore con il contratto preliminare di cui sopra, disporre ex art.2932 c.c. il trasferimento in bene della convenuta ovvero di persona da nominarsi, dell'immobile sito in Vieste (FG) al Piano Terra di
Via E. Fleming n. 12, riportato in Catasto fabbricati del Comune di Vieste (Fg), al Foglio di mappa n.
12, Particella n. 3141, sub. n. 8, cat. A/3, Cl. 6, vani 3,5; Rendita €.406,71#, con pertinenza esclusiva di antistanti terrazzo e verde privato;
emettendo, così, una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso, con trasferimento alla convenuta ovvero alla terza nominanda della proprietà̀ dell'immobile di cui trattasi;
c)ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Foggia di trascrivere l'emananda sentenza con l'esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità̀ a riguardo;
d)in via gradata e sempre in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento parziale alle obbligazioni assunte dall'attore con il contratto preliminare di cui sopra, e nella sola ipotesi in cui non dovessero sussistere gli elementi necessari per il detto trasferimento, condannare
l'attore alla corresponsione in favore della convenuta della somma pari al doppio della caparra confirmatoria relativa al solo immobile oggetto di giudizio avendo questi, come detto in precedenza, trasferito in favore della stessa la proprietà̀ degli altri beni costituenti l'originaria quota dei 2/5; maggiorata dall'importo di €.60.000,00#, a titolo di indennizzo e/o indebito arricchimento, che la convenuta ha versato in vece dell'attore per la conclusione dei lavori del detto appartamento;
ovvero delle maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di giudizio, maggiorate dagli interessi maturati e maturandi e dalla rivalutazione monetaria ove dovuta;
e)condannare l'attore al pagamento di spese di giudizio ed al risarcimento ex art.96 c.p.c. 5 attesa la condotta dal medesimo adottata”;
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con la memoria ex Controparte_1 art.183 cpc, comma 6, I termine, precisava la propria domanda, chiedendo di “5) Rigettare ogni domanda, richiesta e domanda riconvenzionale ex adverso proposta poiché nulla e/o infondata in fatto ed in diritto. 6) In via subordinata e solo nella marginale e denegata ipotesi di valutazione da parte del Giudicante della scrittura privata del 26 luglio 2012 dichiararne la nullità̀ e/o annullamento in quanto viziata da errore e/o dolo tanto ai sensi dell'art 1427 c.c con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”;
Il Giudice, con ordinanza del 21.10.2021, rigettava tutte le richieste istruttorie e disponeva l'espletamento della CTU finalizzata a quantificare il valore locativo mensile del cespite oggetto di causa dal 01.08.2012.
In data 07.03.2024 veniva pubblicata la sentenza n.720/2024 con la quale il Tribunale così disponeva:
“- accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto accerta e dichiara la proprietà in capo a CP_1
sull'immobile ubicato nel Comune di Vieste, sito al piano terra di Via Fleming 12 e censito
[...] al foglio 12, p.lla 3141, subalterno 8, categoria A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, superficie catastale mq 75 e rendita € 406,71;
- condanna al rilascio immediato in favore dell'attore del bene innanzi Parte_1 indicato, libero e sgombro da persone e/o cose;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;
- condanna al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno da illegittima occupazione, della somma di euro 255,00 mensili dal 1.08.2012 all'effettivo rilascio, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva meglio indicato;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si Parte_1 liquidano nell'ammontare complessivo di € 14.648,00, di cui € 245,00 per esborsi documentati e €
14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa sul compenso come per legge;
- pone le spese di ctu come liquidate in corso di causa definitivamente a carico della convenuta.
All'udienza cartolare del 26.11.2024 gli appellanti non hanno depositato telematicamente alcuna memoria, con ciò manifestando l'intenzione di non comparire all'udienza fissata e la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 348 (erroneamente il verbale riporta la menzione dell'art. 309) cpc.
All'udienza collegiale odierna svolta in modalità cartolare, constatato nuovamente il mancato deposito di note contenenti richieste o precisazioni la Corte ha riservato la causa per la decisione. Preliminarmente, è opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 127 ter come introdotto dal Dgls
149/22, qualora sia disposta dal giudice la trattazione scritta, tramite deposito di note telematiche,
l'omissione di tale deposito è assimilato al comportamento omissivo e di inattività delle parti ovvero di non comparire davanti al giudice, tipizzato dal legislatore.
A riguardo, l'art. 348 comma 2 cpc dispone che “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
All'udienza odierna, nessuno ha depositato note di trattazione scritta, tale condotta inerte equivalendo alla loro mancata presenza.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 348 commi 2 e 3 cpc, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
Spese compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1 la sentenza n n.720/2024, pubblicata il 07.03.2024, emessa dal Tribunale di Foggia
dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Spese compensate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 7.01.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria Mitola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta da signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente rel./est.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 707 la seguente
SENTENZA
tra:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Fleming n.12, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Ilario Valente, cod. C.F._1 fisc. , ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale sito in C.F._2
RE (FG) alla Via San Francesco n.44 (il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi di legge, le comunicazioni oltre che nei modi ordinari anche presso il seguente indirizzo p.e.c.
, giusta procura alle liti allegata alla memoria di Email_1 costituzione e risposta del 04.01.2021 Appellante
avverso la sentenza n.720/2024, pubblicata il 07.03.2024, emessa dal Tribunale di Foggia
contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] cod. fisc. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv.to C.F._3
Leonarda Vieste elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vieste alla via Brindisi 20, cod. fisc.
, pec. C.F._4 Email_2
Appellato
***
All'udienza collegiale del 7.01.2025, svolta mediante trattazione scritta ritualmente comunicata alle parti, visto il mancato deposito di note, la causa è stata riservata.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 20.10.2020, adiva il Tribunale di Foggia per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare, dichiarare e statuire che il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] cod.fisc. ha il diritto di proprietà̀ su C.F._3 appartamento – ubicato nel Comune di Vieste - sito al piano terra di via Fleming 12 censito al foglio
12 part. 3141 sub.8, cat. A/3, cl.6 vani 3,5 R.C. 406,71 così come meglio descritto nell'atto pubblico per notaio n.r 43.157 di repertorio e 17.725 di raccolta, e che non esistono diritti di Persona_1 nessun'altra natura sul medesimo bene da parte di terzi soggetti ivi compresa la sig.ra
[...]
; 2) Di conseguenza statuire che la convenuta non ha alcun diritto sull'immobile di cui Parte_1 innanzi e, pertanto, condannare la stessa a lasciare immediatamente l'appartamento - ubicato nel
Comune di Vieste - sito al piano terra di via Fleming 12 censito al foglio 12 part. 3141 sub.8, cat. A/3, cl.6 vani 3,5 R.C. 406,71 libero da persone e cose e nella piena disponibilità̀ del titolare CP_1
. 3) Condannare la sig.ra al pagamento della somma ad oggi quantificata
[...] Parte_1 in € 37.422,00, a titolo di indennità̀ di occupazione sine titulo per appartamento a favore dell'istante per ogni mese ed a far data dal mese di agosto 2012 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà̀ di giustizia. 4)
Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
2. la causa veniva iscritta a ruolo al n.6013/2020 R.G.;
3. con memoria del 22.01.2021, si costituiva in giudizio la quale impugnava e Parte_1 contestava il contenuto dell'atto introduttivo, spiegava domanda riconvenzionale e rassegnava le seguenti conclusioni: a) per tutti i motivi innanzi libellati, rigettare le avverse domande poiché́ infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
b)in via riconvenzionale, accertato e dichiarato tutto quanto sopra esposto e quindi il parziale inadempimento alle obbligazioni assunte dall'attore con il contratto preliminare di cui sopra, disporre ex art.2932 c.c. il trasferimento in bene della convenuta ovvero di persona da nominarsi, dell'immobile sito in Vieste (FG) al Piano Terra di
Via E. Fleming n. 12, riportato in Catasto fabbricati del Comune di Vieste (Fg), al Foglio di mappa n.
12, Particella n. 3141, sub. n. 8, cat. A/3, Cl. 6, vani 3,5; Rendita €.406,71#, con pertinenza esclusiva di antistanti terrazzo e verde privato;
emettendo, così, una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso, con trasferimento alla convenuta ovvero alla terza nominanda della proprietà̀ dell'immobile di cui trattasi;
c)ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Foggia di trascrivere l'emananda sentenza con l'esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità̀ a riguardo;
d)in via gradata e sempre in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento parziale alle obbligazioni assunte dall'attore con il contratto preliminare di cui sopra, e nella sola ipotesi in cui non dovessero sussistere gli elementi necessari per il detto trasferimento, condannare
l'attore alla corresponsione in favore della convenuta della somma pari al doppio della caparra confirmatoria relativa al solo immobile oggetto di giudizio avendo questi, come detto in precedenza, trasferito in favore della stessa la proprietà̀ degli altri beni costituenti l'originaria quota dei 2/5; maggiorata dall'importo di €.60.000,00#, a titolo di indennizzo e/o indebito arricchimento, che la convenuta ha versato in vece dell'attore per la conclusione dei lavori del detto appartamento;
ovvero delle maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di giudizio, maggiorate dagli interessi maturati e maturandi e dalla rivalutazione monetaria ove dovuta;
e)condannare l'attore al pagamento di spese di giudizio ed al risarcimento ex art.96 c.p.c. 5 attesa la condotta dal medesimo adottata”;
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con la memoria ex Controparte_1 art.183 cpc, comma 6, I termine, precisava la propria domanda, chiedendo di “5) Rigettare ogni domanda, richiesta e domanda riconvenzionale ex adverso proposta poiché nulla e/o infondata in fatto ed in diritto. 6) In via subordinata e solo nella marginale e denegata ipotesi di valutazione da parte del Giudicante della scrittura privata del 26 luglio 2012 dichiararne la nullità̀ e/o annullamento in quanto viziata da errore e/o dolo tanto ai sensi dell'art 1427 c.c con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”;
Il Giudice, con ordinanza del 21.10.2021, rigettava tutte le richieste istruttorie e disponeva l'espletamento della CTU finalizzata a quantificare il valore locativo mensile del cespite oggetto di causa dal 01.08.2012.
In data 07.03.2024 veniva pubblicata la sentenza n.720/2024 con la quale il Tribunale così disponeva:
“- accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto accerta e dichiara la proprietà in capo a CP_1
sull'immobile ubicato nel Comune di Vieste, sito al piano terra di Via Fleming 12 e censito
[...] al foglio 12, p.lla 3141, subalterno 8, categoria A/3, classe 6, consistenza 3,5 vani, superficie catastale mq 75 e rendita € 406,71;
- condanna al rilascio immediato in favore dell'attore del bene innanzi Parte_1 indicato, libero e sgombro da persone e/o cose;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;
- condanna al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno da illegittima occupazione, della somma di euro 255,00 mensili dal 1.08.2012 all'effettivo rilascio, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva meglio indicato;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si Parte_1 liquidano nell'ammontare complessivo di € 14.648,00, di cui € 245,00 per esborsi documentati e €
14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa sul compenso come per legge;
- pone le spese di ctu come liquidate in corso di causa definitivamente a carico della convenuta.
All'udienza cartolare del 26.11.2024 gli appellanti non hanno depositato telematicamente alcuna memoria, con ciò manifestando l'intenzione di non comparire all'udienza fissata e la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 348 (erroneamente il verbale riporta la menzione dell'art. 309) cpc.
All'udienza collegiale odierna svolta in modalità cartolare, constatato nuovamente il mancato deposito di note contenenti richieste o precisazioni la Corte ha riservato la causa per la decisione. Preliminarmente, è opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 127 ter come introdotto dal Dgls
149/22, qualora sia disposta dal giudice la trattazione scritta, tramite deposito di note telematiche,
l'omissione di tale deposito è assimilato al comportamento omissivo e di inattività delle parti ovvero di non comparire davanti al giudice, tipizzato dal legislatore.
A riguardo, l'art. 348 comma 2 cpc dispone che “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
All'udienza odierna, nessuno ha depositato note di trattazione scritta, tale condotta inerte equivalendo alla loro mancata presenza.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 348 commi 2 e 3 cpc, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
Spese compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1 la sentenza n n.720/2024, pubblicata il 07.03.2024, emessa dal Tribunale di Foggia
dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Spese compensate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 7.01.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria Mitola)