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11 novembre 2005
11 novembre 2005
Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione della legge) 1. Con la presente legge lo Stato detta principi fondamentali in materia di attivita' trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalita':
a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati; b) una piu' efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei piu' alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue; c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale; d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:
a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale; b) i principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali; c) le attivita' delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonche' delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale; d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore; e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza; f) le norme per la qualita' e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti. 3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati; b) una piu' efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei piu' alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue; c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale; d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:
a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale; b) i principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali; c) le attivita' delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonche' delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale; d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore; e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza; f) le norme per la qualita' e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti. 3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 12/06/2009 n. 155 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 12 giugno 2009 · 1.1162289
QUESITO L\'istante, avendo provveduto ad effettuare insieme al coniuge, nell\'anno 2007, in occasione della nascita del proprio figlio, la "cryo conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo", ha chiesto di conoscere se sia possibile detrarre, ai fini IRPEF, le spese sostenute per detto intervento, documentate da due fatture e dal contratto stipulato con la societa\' ALFA Srl, dal quale risulta che il costo complessivo della prestazione ricevuta e\' pari a euro ..., ripartite nel modo seguente: ? ... comprensivi dei costi relativi ai servizi di raccolta del sangue e relativo trasporto; ? ... comprensivi dei costi di laboratorio e di trattamento …
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Giurisprudenza • 11
- 1. TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/02/2013, n. 349Provvedimento: […] dell'obbligo di provvedere all'esibizione dei protocolli assistenziali utilizzati dall'Azienda ed adottati con direttive aziendali o ordini di servizio, per la cura dei malati da emotrasfusione e per l'utilizzo corretto del sangue e degli emoderivati (ex artt. 1, 5 e 21 della legge n. 219/2005, nonché ex d.lgs. 9 novembre 2007, n. 208, attuativo della direttiva comunitaria 2005/62/CE);Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- carenza di interesse·
- rinuncia al ricorso·
- sostituzione del ricorrente·
- art. 85 cod. proc. amm.·
- art. 35 cod. proc. amm.·
- valutazione dell'interesse ad agire·
- improcedibilità del ricorso