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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr. Maria Lucia Insinga Consigliere
dr. Gaetano Sole Consigliere est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 149/2019 r.g.
tra
, C.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
, c.f. , nata a [...] il [...], e Parte_3 C.F._3 Parte_4
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentati e
[...] CodiceFiscale_4
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall' avv. Angela R.
Abbate, anche in nome proprio ex art. 86 cpc, e dall'avv. Raffaele Vacirca del foro di
Gela, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Gela nella via
Cairoli n. 83
attori
contro , in persona del Sindaco in carica,Avv. , rappresentato CP_1 Controparte_2
e difeso dall'Avv. Florinda Salvatrice Russotto, giusta procura in atti convenuto
Conclusioni delle parti
Per gli attori: “ci si riporta all'atto introduttivo del giudizio ed a quanto prodotto e
dedotto in corso di causa, che per brevità, deve intendersi qui di seguito ripetuto e
trascritto, fatta propria la CTU che interamente si condivide chiede che l'Ecc.ma Corte
voglia trattenere la causa in decisione e voglia condannare il , in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore, a dover corrispondere agli attori le somme
evidenziate in CTU, pari ad Euro 68.139,45, oltre interessi legali decorrenti dalla data
del 19 Maggio 2020 ( data della CTU) fino all'effettivo soddisfo, alle spese CTU e contributo unificato. Con l'ulteriore condanna alle spese e compensi di causa”.
Per il Comune di Gela: “- in linea preliminare: - ritenere e dichiarare prescritto il diritto all'indennità di occupazione per il periodo che va dal 14.12.2001 sino al 14.12.2009 per
i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
- ritenere e dichiarare
improcedibile la domanda in quanto la stessa doveva essere preceduta dal tentativo
obbligatorio di mediazione previsto dal D.lgs n. 28 del 2010; Nel merito: - in via
principale, rigettare la domanda così come formulata perché infondata. - In subordine: rideterminare l'indennità di occupazione nella giusta ed equa misura. - Le spese seguano la soccombenza.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio il CP_1
premettendo in punto di fatto:
[...]
- di essere comproprietari di una porzione di terreno di mq. 1482 sito in Gela,
Contrada Margi, in catasto al foglio 141, particella 911, pervenuto per successione
2 legittima di nei confronti delle proprie figlie Persona_1 Parte_4
e , quest'ultima per rinunzia all'eredità in favore dei propri figli Controparte_3
, e Parte_1 Parte_3 Parte_2
- che con Ordinanza Sindacale n.672 del 14 Novembre 2001 il CP_1
occupava in via d'urgenza mq.2142 di terreno da staccarsi dall'allora particella 911
di proprietà di al fine di realizzarvi dei lavori di urbanizzazione Persona_1
primaria e secondaria del piano particolareggiato di recupero n. 3 primo stralcio mentre l'immissione in possesso, per la durata di anni tre;
- che l'art. 2 della superiore ordinanza limitava il periodo valido per procedere all'espropriazione ad anni 5 decorrenti dall'atto deliberativo di approvazione del progetto avvenuto con Delibera di G.M. n. 1035 del 5.11.1998, la quale limitava l'occupazione ad anni tre decorrenti dalla data di immissione in possesso, poi effettivamente avvenuta il 14.12.2001;
- che tuttavia il pur avendo realizzato l'opera pubblica, non emetteva CP_1
il decreto definitivo di esproprio né procedeva a porre in essere le formalità necessarie per la realizzazione dell'acquisizione sanante, ex art.42 bis DPR 327/01;
- che dopo aver effettuato diverse diffide, il dante cause delle odierne parti attrici, in data 14 dicembre 2004, citava il a comparire innanzi al Tribunale CP_1
di Gela al fine di ottenere l'indennità di occupazione legittima ed il risarcimento del danno da occupazione illegittima del bene;
- che il procedimento veniva iscritto a ruolo al n. R.G.1014/2004 e definito con sentenza del 22.2.2008 con cui il Tribunale di Gela dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.;
- che successivamente con ricorso del 28.9.2009 ricorreva innanzi Persona_1
al TAR di MO (proc n.1743/2009) chiedendo riconoscersi il risarcimento
3 conseguente alla occupazione illegittima del bene (quantificato in misura pari al valore venale del bene oltre interessi e rivalutazione), nonché l'indennità per occupazione legittima (in misura pari al saggio degli interessi legali per ogni anno di occupazione, oltre interessi e rivalutazione);
- che il giudizio innanzi al TAR si concludeva con sentenza del 20.11.2018 n.
2512/2018, con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in relazione alla domanda inerente alla corresponsione dell'indennità da occupazione legittima,
mentre veniva rigettata, poiché ritenuta infondata, la domanda di risarcimento per la perdita di proprietà del terreno a seguito di occupazione e della irreversibile trasformazione dello stesso;
Tanto premesso gli attori, in qualità di eredi dell'originario proprietario del terreno, nell'ambito del presente giudizio hanno chiesto: a) la corresponsione dell'indennità di occupazione legittima, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso da parte del Comune e la scadenza del termine di occupazione stabilito dall'ordinanza sindacale suindicata, quantificata in € 12.736,00; b) la corresponsione della somma dovuta per l'occupazione illegittima del terreno, quantificata in € 37.027,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi.
Il costituitosi in giudizio, ha dedotto: a) in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex L. 28/10; b) nel merito, la prescrizione del diritto in relazione alle somme asseritamente dovute per il periodo che va dall'immissione in possesso sino all'anno 2009, per decorso del termine ordinario decennale;
c) in via gradata, l'infondatezza della domanda, non potendo le indennità spettanti calcolarsi sulla scorta dei criteri adottati da parte attrice, tenuto conto della destinazione non edificatoria del terreno oggetto di
4 occupazione.
La causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni depositate dalle parti con le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 25.1.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
A seguito del mutamento della composizione del Collegio, conseguente al trasferimento ad altro Ufficio di uno dei suoi membri, la causa è stata rimessa sul ruolo e nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 26.9.2024.
***
In via preliminare, va senz'altro rigettata l'eccezione di improcedibilità spiegata da parte convenuta. Ed invero non v'è dubbio che – così come già evidenziato da questa Corte con ordinanza del 18.10.2019 – l'azione spiegata da parte attrice, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.
Infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Difatti è evidente CP_1
come i due giudizi suindicati (il primo innanzi al Tribunale di Gela conclusosi con sentenza n.213/08 che dichiarava la sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. ed il secondo davanti al TAR di MO conclusosi con sentenza n. n.2512/2018) intrapresi da parte attrice e volti ad ottenere il pagamento delle somme spettanti per l'occupazione legittima ed illegittima del fondo da parte del abbiano utilmente interrotto il termine di CP_1
prescrizione, ben prima della sua maturazione, donde l'eccezione in questione non può che essere rigettata.
Ciò posto mette conto evidenziare che la materia devoluta a questa Corte di appello, quale giudice funzionalmente competente in unico grado ai sensi dell'art. 20 L. 22.10.1971 n.
865, è limitata alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima.
5 In sede di giurisdizione amministrativa, del resto, è stata ormai definita ogni altra questione controversa tra le parti: difatti, con sentenza resa inter partes (prodotta da parte attrice in allegato alla citazione, e di cui è pacifica la definitività), il di MO ha CP_4
definitivamente rigettato, poiché ritenuta infondata, la domanda volta ad ottenere il risarcimento conseguente all'occupazione illegittima del fondo.
È evidente come il giudicato formatosi su tale questione sia ostativo al riesame della domanda risarcitoria per fatto illecito della P.A.
Il icilia, sul punto, si è pronunciato nel merito, dichiarando infondata la domanda CP_4
risarcitoria da occupazione illegittima del bene, e ciò trova giustificazione nella sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in subiecta materia.
Ed invero, nelle ipotesi in cui non si verta in materia di occupazione di un bene assistita da un valido titolo, il diritto del proprietario ad una riparazione per l'ingiusta protrazione dell'occupazione senza titolo assume natura risarcitoria ed attiene a materia devoluta alla giurisdizione esclusiva al Giudice Amministrativo in ragione della disciplina applicabile “ratione temporis” in relazione alla data di proposizione della domanda giudiziale (nella specie, la domanda giudiziale risale al 2004).
Invero le controversie relative a vicende di occupazione appropriativa, in cui il diritto del proprietario è leso dalla trasformazione irreversibile del fondo assenza di decreto di esproprio, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se introdotte a partire dal 10 agosto 2000, che è la data di entrata in vigore dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 come riformulato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000,
mentre la stessa giurisdizione è giustificata dall'art. 53 del dPR n. 327 del 2001 dal momento della sua entrata in vigore, in data 10 luglio 2003 (cfr. Cass. SU 08/10448,
08/7442). La controversia sul risarcimento danni è stata introdotta in epoca successiva al 10 agosto 2000 e quindi è stata conseguentemente decisa dal giudice amministrativo
6 che all'epoca aveva giurisdizione.
In tal senso la giurisprudenza è del tutto pacifica, a far data dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione, n. 15471 del 15 ottobre 2003, che ha, appunto, accertato che ai sensi dell'art. 7 della l. n. 205 del 2000 sono ormai riservate, per le domande, come nella specie, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento dei danni sia da c.d. occupazione acquisitiva sia da c.d. occupazione usurpativa (in quanto trattasi pur sempre di occupazione illegittima), mentre sono riservate alla giurisdizione ordinaria le domande di liquidazione e corresponsione dell'indennità di occupazione legittima (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. 2789/2010 e Cass.
Sez. Un. n. 7454 del 19/03/2020 e da ultimo Cass. Sez. Un. n. 26033 del 05/09/2022).
Donde, al di là del giudicato amministrativo, l'esame della domanda risarcitoria risulterebbe precluso anche sulla scorta della rilevata sussistenza di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Passando alla quantificazione dell'indennità da occupazione legittima, poiché l'atto deliberativo di approvazione del progetto avveniva con Deliberazione del 5.11.1998, e l'occupazione avveniva in data 14.1.2001, e quindi in epoca comunque anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 327/01 (in vigore dal 1.7.2003) la stessa va determinata ratione
temporis ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per ciascun anno di durata,
in un dodicesimo del valore venale delle aree occupate, costituente la somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione.
Nella determinazione del valore venale del bene occupato a fini ablativi dalla P.A., per il periodo di occupazione legittima, questa Corte ritiene di doversi discostare dalla valutazione effettuata dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, il quale ha ritenuto di determinare il valore della porzione di terreno oggetto di occupazione ritenendolo a vocazione edificatoria.
7 E' lo stesso CTU, alla pagina 5 della propria relazione, ad evidenziare la sua inedificabilità legale, trattandosi di area destinata, per la porzione oggi occupata (particelle
1517 e 1518), a verde pubblico, sede viaria e piazza, mentre, per la parte rimasta libera
(part. 1519), ad attrezzature pubbliche.
Come è noto, l'accertamento della qualità di un terreno non può prescindere dalle previsioni degli strumenti urbanistici, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione
la quale, sottolineando che la disciplina urbanistica è posta in funzione della razionale programmazione del territorio, anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici, ha chiarito che un'area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale sulla base della classificazione degli strumenti urbanistici (cfr. ex multis Cass. 7987/2011; 9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; Sez. Un.
172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico, vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area (cfr. ex multis
Cass. 29992/2018; Cass. 14840/2013; 2605/2010; 21095 e 16537/2009) soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (cfr. ex multis Cass. n. 12218
del 2016; 13172 del 2016; n. 11503 del 2014; n. 665 del 2010; n. 400 del 2010; n. 21396
del 2009; n. 21095 del 2009; n. 17995 del 2009).
Il principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui:
“Ai fini della determinazione del pregiudizio per la perdita del godimento di aree occupate
8 dalla P.A. in forza di un provvedimento legalmente dato, assume valore decisivo la
suddivisione tra aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come
edificatorie) ed aree edificabili;
tra queste ultime, da individuarsi in base alle possibilità
legali ed effettive di edificazione, non rientrano le zone concretamente vincolate ad un
utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.),
in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di
trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale
estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con
l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area.” (Cass. Sez. Un., n. 7454 del
19/03/2020).
Nella presente fattispecie, risulta accertato che l'area occupata in via di urgenza dalla
P.A. era destinata a verde pubblico e attrezzature pubbliche, e che tale destinazione costituiva un vincolo conformativo incidendo su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione della zona in cui i beni ricadono, donde, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, la qualità edificatoria resta certamente esclusa.
Nondimeno, la stessa pronuncia della S.C. da ultimo menzionata ha chiarito che l'inapplicabilità dei criteri di stima delle zone a vocazione edificatoria, non implica automaticamente la necessità di procedere all'applicazione dei criteri di stima delle zone agricole. A tal proposito è opportuno riportare integralmente il passaggio motivazionale della pronuncia in questione: “Questa Corte è poi ferma nel ritenere che per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art.
5-bis, comma 4, convertito con
modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con la L. n. 865 del
1971, art. 15, comma 1, secondo periodo, e art. 16, commi 5 e 6, come sostituiti dalla L.
9 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, che commisuravano l'indennità al valore agricolo medio,
la stima dev'essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, previsto in via
generale dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, con la conseguente possibilità di
dimostrare che, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, il fondo presenti
caratteristiche che ne consentono lo sfruttamento per fini ulteriori e diversi da quello
agricolo, e quindi di attribuire allo stesso una valutazione di mercato tale da rispecchiare
la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (cfr. Cass.,
Sez. Un., 3 luglio 2013, n. 17868; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2019 n. 11930; Cass.19 luglio
2018 n.19295; Cass.
8.3.2018 n.5557; Cass. 17 ottobre 2011, n. 21386)”.
Alla stregua di tali considerazioni, atteso che – come chiarito dal CTU – le aree in esame “si inquadrano nell'ambito di Piani Particolareggiati di Recupero delle zone
abusivamente costruite, nel contesto dei quali, le stesse sono funzionali all'edificazione così come le aree direttamente coinvolte a tale scopo” - la Corte ritiene equo procedere ad un abbattimento del 50% del valore indicato dal CTU: in particolare, il CTU ha indicato un valore pari ad € 95,10 a mq, che per 1.482 mq, oggetto di occupazione, determinano un valore di € 140.940,00. Tale importo, una volta abbattuto del 50%, determina una somma pari ad € 70.470,00. Partendo da tale base di calcolo, si determina, dunque, un'indennità di occupazione legittima delle aree pari ad € 17.617,50 (1/12 pari ad € 5.872,50 x 3 anni).
Al va ordinato, pertanto, di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti CP_1
l'indennità come sopra determinata, con gli interessi legali sino alla data del deposito con decorrenza dalla scadenza delle singole annualità.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno compensate in ragione del 50% in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda (cfr.
Cass. n. 13212 del 15/05/2023), e poste a carico del per il restante 50%, sulla CP_1
scorta dei criteri di cui al DM 147/2022.
10 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile nella causa civile iscritta al n.
149/2019 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita così provvede:
- condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, a versare presso CP_1
la Cassa Depositi e Prestiti, a disposizione degli attori, la somma di euro 17.617,50,
oltre interessi legali dalla scadenza delle singole annualità al soddisfo, a titolo di indennità di occupazione legittima per il periodo compreso tra il 14 dicembre 2001
ed il 14 dicembre 2004.
- dichiara l'inammissibilità della domanda riguardante il periodo di occupazione protrattasi illegittimamente dal 15 dicembre 2004 in avanti.
- dichiara le spese del presente giudizio compensate per la metà e condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, a rifondere agli attori la CP_1
residua metà delle spese giudiziali sostenute, che liquida – per tale quota della metà – in complessivi euro 3.449,50 (di cui euro 545,00 per esborsi), oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.
- Pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, in solido tra le parti.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile, il 11.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Gaetano Sole Emanuele De Gregorio
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