Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 613/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Parte_1 C.F._1
Limblici e Francesca Palumbo, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro De Luca, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: procedura stabilizzazione – riconoscimento integrale del servizio prestato con contratto di lavoro a tempo parziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1.03.2024, l'odierna ricorrente chiede – previo riconoscimento per intero del servizio prestato con contratto di lavoro a tempo parziale dall'1.06.2022 al 14.04.2023 presso l'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata – dichiararsi il proprio diritto alla rideterminazione del punteggio spettante, alla conseguente collocazione nella graduatoria di stabilizzazione per il profilo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) in posizione utile alla stabilizzazione e al riconoscimento della precedenza prevista dal Protocollo per le stabilizzazioni del personale allegato alla direttiva dell'Assessorato Regionale della Salute prot./Servizio 1/n. 24514 del 26.04.2023 e, per l'effetto, ordinarsi all' l'adozione degli atti Controparte_1
Si è costituita in giudizio l' , deducendo variamente Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
______________________
Va premesso che l'odierna ricorrente ha dedotto di aver partecipato alla procedura di stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari indetta dall'
[...]
in attuazione dell'art. 1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 30.12.2021 Controparte_1 modificato dall'art. 1, comma 528, della legge 197 del 29.12.2022, lamentando, in particolare, la natura discriminatoria del provvedimento con cui sono stati determinati i criteri di calcolo del punteggio da attribuire al servizio utile per la stabilizzazione, nella parte in cui al servizio reso a tempo parziale è stata attribuita una valutazione dimezzata e nella misura del 50% rispetto a quella attribuita al servizio svolto a tempo pieno, ed eccependo la mancata attribuzione della precedenza prevista al punto V del Protocollo per le stabilizzazioni del personale allegato alla Direttiva dell'Assessorato regionale della Salute prot./Servizio 1/n. 24514 del 26.04.2023.
Tanto premesso, occorre rilevare che i criteri di valutazione dei titoli di servizio cui l' CP_1
resistente deve attenersi nel corso di una procedura di stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari sono chiaramente quelli previsti dall'art. 11 del D.P.R. n.
220/2001, a tenore del quale "i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro";
Sul punto, va altresì precisato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, tale normativa non si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, la quale dispone al punto 1 che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e al punto 4 che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi
a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”, atteso che se da un lato la stessa clausola 4 fa salvo l'utilizzo di criteri diversi in materia di periodo di anzianità nel caso in cui gli stessi “siano giustificati da motivazioni oggettive”, dall'altro la previsione contenuta nell'art. 11 del
D.P.R. n. 220/2001 appare giustificata dalla ragione obiettiva di valorizzare l'esperienza sotto il profilo quantitativo e non confligge con il principio di uguaglianza sostanziale.
Segnatamente, la parificazione del tempo parziale al tempo pieno nella valutazione dell'anzianità di servizio, infatti, finirebbe per realizzare una forma di diseguaglianza e, quindi, anche di discriminazione a contrario ai danni dei lavoratori a tempo pieno i quali si sarebbero visti ingiustamente parificati nella selezione, ai dipendenti che, obiettivamente, alla medesima attività lavorativa avevano dedicato un tempo sensibilmente inferiore;
viceversa, la possibilità ai dipendenti a tempo parziale di partecipare alla selezione risponde sia al principio del favor partecipationis di matrice europea sia a quello di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale invocato dal ricorrente, in ossequio alla clausola 4.1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 81/97/CE.
Parimenti, non appare condivisibile la doglianza concernente l'omessa considerazione della priorità prevista dal Protocollo per le stabilizzazioni del personale allegato alla direttiva dell'Assessorato
Regionale della Salute prot./Servizio 1/n. 24514 del 26.04.2023 (ossia “essere al momento della pubblicazione dell'avviso di ricognizione, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Azienda procedente e di possedere i requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b) della Legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 198/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023”), posto che se per un verso alla suindicata direttiva assessoriale non può essere riconosciuta alcuna portata derogatoria del D.P.R. n. 220/2001, dall'altra la suddetta censura investe di riflesso anche l'accordo sindacale allegato alla Direttiva dell'Assessorato di cui sopra, rispetto al quale non può che richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, ord. n. 4801/2005), secondo cui il bando concorsuale resta impenetrabile agli accordi collettivi di lavoro ad esso esterni o successivi, altrimenti alterandosi il procedimento sotto il fondamentale profilo della “par condicio”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla novità e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo