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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/04/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 5269 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
quale mandataria di Parte_1 Parte_2
subentrata nel credito di causa a , con contratto del 20 Parte_3
aprile 2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Iannarilli Andrea, come da procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 CP_2 [...]
, rappresentate e difese dall'Avv. Coratti Carlo, come da CP_3
procura in atti r.g. n. 1
, , CP_4 Controparte_5
non costituiti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 323/2018 del
Tribunale di Frosinone, pubblicata il 05/04/2018, nonché avverso la sentenza definitiva n. 130/2021 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il
12/02/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza non definitiva n. 323/2018, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa:
“(…) Con atto di citazione ritualmente notificato le germani e CP_2
quest'ultima in proprio e in qualità di procuratrice speciale della CP_1
madre premesso di essere eredi di , deceduto in Controparte_3 Persona_1
data 12.01.2011, convenivano in giudizio rispettivamente fratello e CP_4
figlio, per sentire: a) dichiarare l'apertura della successione ereditaria del de cuius, previo accertamento della lesione della loro quota di legittima determinata dagli atti di donazione per notaio di RA del 17.07.1998 (rep n. 176255/25166) e per notaio CP
di RC del 12.11.2010 (rep. n. 35806/7907), con i quali , ER Persona_1
rispettivamente padre e marito, ha disposto di tutti i suoi beni in favore del solo CP_4
fino al raggiungimento della quota di spettanza di ciascuna erede;
b) condannare il
[...]
convenuto al rilascio dei beni, nonché c) alla restituzione dei frutti percetti e percipiendi maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria;
le attrici citano in giudizio anche in quanto in data Controparte_7
12.04.2011 essa ha iscritto ipoteca (con nota di iscrizione reg. generale 7229, reg. particolare 1062) sui beni immobili di proprietà di donati dal padre;
il CP_4
tutto con vittoria di spese di lite.
(..)Appresa l'esistenza di altro creditore ipotecario su taluni dei cespiti in proprietà del convenuto germano, parte attrice instava per essere autorizzata a chiamare in causa ed estendere il contraddittorio al creditore ipotecario (già Controparte_8
r.g. n. 2 , ciò cui veniva autorizzata all'udienza del Controparte_9
14.05.2013.
Costituitosi in giudizio, nella qualità di mandataria di Controparte_10
, deduceva che, a garanzia del contratto di mutuo fondiario Controparte_8
del valore di £ 70.000.000 concesso dalla a rogito Controparte_9
Notaio del 02.02.1999 rep. 42407 racc. 6971 a , Per_3 CP_4 Per_1
e , in data 03.02.1999 veniva iscritta
[...] Controparte_3 CP_11
ipoteca per la complessiva somma di £ 140.000.000 sull'intera proprietà del fabbricato situato nel comune di Monte San Giovanni Campano, Via Quercia Pelosa n. 4 distinto al NCEU partita 1001919 fg 37 n. 1174 sub. 2 ZC 2 cat. A/2, classe 3 vani 4.5 RC L.
475.000 e fg 37 n. 1174 sub 3 ZC 2; che i beni oggetto di ipoteca potranno essere interessati dall'azione di riduzione soltanto all'esito della precedente escussione di tutti i beni del donatario;
che l'ipoteca continuerà a produrre i suoi effetti sulla quota disponibile, su quella di riserva spettante a e su quella di CP_4 [...]
in qualità di mutuataria;
chiedeva il rigetto della domanda, mancando il CP_3
petitum e la causa petendi nei confronti della in via Controparte_8
subordinata, la riduzione dei beni gravati da ipoteca soltanto all'esito della riduzione di tutte le donazioni più recenti e di tutti i beni del donatario;
il tutto con vittoria di spese di lite.
(..) Preliminarmente, giova precisare che il thema decidendum della presente controversia, per come emerge e per come è stato delineato da parte attrice nel proprio atto introduttivo, è limitato all'accertamento della sussistenza della lesione della quota di legittima spettante alle attrici e , a CP_1 CP_2 Controparte_3
fronte degli atti di disposizione a titolo di liberalità che il de cuius ha Persona_1
compiuto in vita in favore del figlio e la conseguente eventuale riduzione CP_4
delle donazioni lesive fino alla reintegrazione della quota di riserva loro spettante, a norma degli artt. 553 e ss. c.c., non avendo esse spiegato alcuna domanda di divisione.
Per quanto attiene alla posizione nel presente giudizio dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa , è Controparte_7 Controparte_10
evidente che nessuna reale domanda viene spiegata nei loro confronti, essendo l'unica finalità dell'estensione del contraddittorio a detti creditori ipotecari quella di consentire loro il controllo e la verifica della regolarità delle operazioni dell'eventuale disponenda riduzione delle donazioni relativamente ai beni che costituiscono oggetto delle rispettive garanzie.
r.g. n. 3 D'altra parte, l'azione di riduzione ha natura personale, individuale e non reale in quanto non è diretta erga omnes ma solo contro il destinatario delle disposizioni riducibili. Il carattere personale e non reale dell'azione produce, come effetto, l'assenza del litisconsorzio necessario essendo richiesta la presenza in giudizio soltanto del legittimario e del destinatario della liberalità lesiva (Cass. Civ. n. 22741/2005).
(..)va rilevata in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla terza chiamata , in ordine al dedotto difetto CP_10
di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di da parte Persona_1
delle attrici, laddove nel caso di specie, la domanda, essendo rivolta nei confronti di un donatario che è anche coerede legittimario, non presuppone quale condizione di ammissibilità la preventiva accettazione con beneficio di inventario.
Osservato che il preliminare accertamento della lesione di legittima passa attraverso l'iter procedimentale che segue (cfr. Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n.
12919; Cass. 1° dicembre 1993 n. 11873):
a) formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
b) sulla base del valore della massa così determinato, determinazione del valore della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione;
c) dopo la formazione della massa dei beni relitti e la determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data;
d) riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e
750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.); in caso di migliorie apportate all'immobile, queste vanno detratte dal valore del bene e computate in favore del legittimario che le abbia sostenute (art. 748 c.c.);
e) calcolo della quota disponibile e della quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum"; in caso di migliorie apportate all'immobile, il calcolo delle quote in esame va condotto sul valore del compendio al netto delle migliorie (art. 748 c.c.);
r.g. n. 4 f) imputazione, infine, delle liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.),
e rilevato che, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché la C.T.U. espletata
(cfr. C.T.U. vergata dal Geom. in adempimento dell'incarico di fornire Controparte_12
risposta ai quesiti formulati con ordinanza del 08.11.2013) insiste, nella specie, una sola successione ab intestato da esaminare, ai fini dell'accertamento della lesione della quota di legittima lamentata dalle attrici, le quali impugnano le sole disposizioni liberali realizzate dal genitore in favore del fratello, dovrà essere esaminata la vicenda successoria attinente alla massa del padre e marito deceduto in Persona_1
Monte San Giovanni Campano il 12.01.2011, la cui successione deve essere contestualmente dichiarata aperta a norma dell'art. 456 c.c.
Ciò premesso è pertanto possibile dichiarare l'apertura della successione di
, la cui eredità si è devoluta per successione legittima in favore Persona_1
del coniuge e dei tre figli , Controparte_3 CP_1 CP_2
e , che ne rappresentano gli unici eredi (cfr. dichiarazione
[...] CP_4
sostitutiva di atto notorio in atti) i quali, in quanto legittimari, hanno diritto alle quote di riserva determinate a mente del disposto dell'art. 542, comma 2, c.c.
A mente del combinato disposto degli artt. 542 comma 2 c.c., 555 e 556 c.c. la quota di riserva in favore dei legittimari cui l'eredità di si è Persona_1
devoluta per successione legittima, è così determinata:
• 1/4 del patrimonio in favore del coniuge superstite Controparte_3
• 1⁄2 del patrimonio da dividersi in parti uguali per ciascuno, per i tre figli, a ciascuno dei quali spetta quindi 1/6;
• la quota disponibile è pari a 1/4.
Ciò premesso e rilevato nella specie che, contrariamente alle allegazioni di parte attrice che aveva inizialmente dedotto dell'integrale dismissione del patrimonio del de cuius con gli avversati atti di donazione, dalle risultanze della espletata C.T.U. depositata il 10.03.2014 e della documentazione allegata, esistevano alla data dell'apertura della successione residui beni che compongono la massa ereditaria relitta di (specificamente elencati nella consulenza tecnica d'ufficio Persona_1 depositata alla pagina 6) per la quota di proprietà di 1⁄2 indiviso di e Persona_1
per 1/2 indiviso di , segnatamente consistente in: CP_13
a) Terreno in località "Quercia Pelosa" fg 37 mapp.le 1172 con qualità Seminativo arborato di classe 3 di superficie aree 00.06 con Reddito domenicale di € 0,01 in possesso da tempo di altre persone;
r.g. n. 5 b) Terreno in località "Quercia Pelosa" fg 37 mapp.le 1178 con qualità Area
Fabbricato DM (area fabbricato demolito assimilabile a corte) di superficie aree 00.25 senza Reddito domenicale 6.3 in possesso da tempo di altre persone;
c) Terreno in località "Quercia Pelosa" fg 37 mapp.le 1449 con qualità Seminativo arborato di classe 3 di superficiee aree 00.89 con Reddito domenicale di € 0,16;
d) Terreno in località "Quercia Pelosa" fg 37 mapp.le 1452 con qualità Uliveto di classe 3 di superficie e aree 02.95 con Reddito domenicale di € 1,07 in possesso da tempo di altre persone;
il cui valore di mercato, per la quota di proprietà di 1/2, è stato stimato in €
2.225,00 (pg 22 della CTU). (..)
In vita il de cuius ha disposto della quasi totalità dei propri beni, con i seguenti tre atti di donazione:
I. atto di donazione a rogito Notaio del 17.07.1998 (rep. n. 176255- racc. CP
25166) trascritto il 03.08.1998 al nr 10184 rp di formalità;
II. atto di donazione a rogito Notaio del 12.11.2010 (rep. n. 35806- racc. ER
7907) anche a favore di 1/3 a , 1/3 a , 1/3 Persona_4 Persona_5
a come descritto a pg. 5 della C.T.U.); Parte_4
III. atto di donazione a rogito Notaio del 24.05.2000 rep. n. 28808 per 1/2 Per_6 del diritto di proprietà in favore di e ,(..) Ciò CP_14 Controparte_15 premesso e rilevato nella specie che, avuto riguardo tanto alle allegazioni delle parti quanto alla documentazione versata in atti (atti pubblici di donazione e relative note di trascrizione) quanto alle risultanze della espletata C.T.U. depositata il 10.03.2014, con nota integrativa alla C.T.U depositata il
20.04.2015, e della documentazione allegata, i beni effettivamente idonei a comporre la massa ereditaria, in quanto appartenenti al de cuius Per_1
in piena proprietà o pro quota, in forza di titoli ritualmente trascritti,
[...] sono costituiti dai beni specificamente elencati nella consulenza tecnica d'ufficio depositata il 10.03.2014 alle pagine da 6 a 22, e segnatamente gli immobili siti nel Comune di Monte San Giovanni Campano e distinti in catasto come segue:
Beni in Comune di Monte San Giovanni Campano:
a) fabbricato al fg. 37 mapp. 1176 cat. c/2 classe 4 in piena proprietà di
, oggetto di donazione in conto disponibile in favore di Persona_1
con atto di donazione del 17.07.1998; CP_4
b) fabbricato al fg. 37 mapp. 1174 sub 2, 3, 5 e sub 6 corte in piena proprietà di
, oggetto di donazione in conto disponibile in favore di Persona_1
con atto di donazione del 17.07.1998; CP_4
c) terreni fg. 37 mapp. 1170 are 5,65 RDL.
3.955 AL.
2.260 in piena proprietà di
, oggetto di donazione in conto disponibile in favore di Persona_1
con atto di donazione del 17.07.1998; CP_4
r.g. n. 6 d) terreno fg. 31 mapp. 1216 in piena proprietà di , Persona_1
oggetto di donazione in conto disponibile in favore di con atto di CP_4
donazione del 12.11.2010;
e) fabbricato fg. 37 mapp. 658 cat. c/6 classe 14 in piena proprietà di Per_1
, oggetto di donazione in conto disponibile in favore di
[...] CP_4
con atto di donazione del 12.11.2010;
f) terreno fg. 37 mapp. 28 in piena proprietà di , oggetto di Persona_1
donazione in favore di 1/2 e 1⁄2 con atto di Persona_7 Persona_8
donazione del 12.11.2010;
g) terreno fg. 31 mapp. 1217 in piena proprietà di , Persona_1
oggetto di donazione in favore di 1⁄2 e 1⁄2 con Persona_7 Persona_8
atto di donazione del
12.11.2010;
h) terreno fg. 31 mapp. 1213 in piena proprietà di oggetto Persona_1
di donazione in favore di 1/3, Persona_4 Persona_5
1/3 e 1/3 con atto di donazione del 12.11.2010; Parte_4
i) terreno fg. 37 mapp. 1453 in proprietà per 1/2 di Persona_1
oggetto di donazione in favore di 1/3, Persona_4 Persona_5
1/3 e 1/3 con atto di donazione del 12.11.2010;
[...] Parte_4
j) terreno fg. 37 mapp. 1449 in proprietà per 1/2 di;
Persona_1
terreni in Strangolagalli:
k) terreno fg. 2 mapp. 1 in quota di 1⁄2 di proprietà di , Persona_1 oggetto di donazione in favore di 1⁄2 di proprietà a e CP_14 CP_15
con atto di donazione
[...]
del 12.11.2010;
1) terreno fg. 2 mapp. 2 in quota di 1⁄2 di proprietà di , Persona_1
oggetto di donazione in favore di e CP_14 Controparte_15
con atto di donazione del 12.11.2010;
m) terreno fg. 4 mapp. 138 in piena proprietà di , oggetto Persona_1
di donazione in conto disponibile in favore di con atto di donazione del 12.11.2010; CP_4
n) terreno fg. 4 mapp. 1108 in piena proprietà di , oggetto Persona_1
r.g. n. 7 di donazione in conto disponibile in favore di con atto di donazione CP_4
del 12.11.2010;
o) terreno fg. 4 mapp. 1216 in piena proprietà di , oggetto Persona_1 di donazione in favore di 1⁄2 e Persona_7 Persona_8
1⁄2 con atto di donazione del 12.11.2010;
[...]
p) terreno fg. 4 mapp. 38 in piena proprietà di , oggetto di Persona_1
donazione in favore di 1/3, 1/3 e Persona_4 Persona_5
1/3 con atto di donazione del 12.11.2010 Parte_4
terreni in Boville Ernica:
q) terreno fg. 32 mapp. 611 in quota di 1⁄2 di proprietà di , Persona_1 oggetto di donazione in favore di 1/2 di proprietà a 1⁄2 e CP_14
1/2. Controparte_15
Rilevato che il valore dei beni che compongono l'asse ereditario deve essere calcolato al tempo dell'apertura della successione ex artt. 556 e 747 c.c., ma considerato lo stato in cui si trovavano al tempo della donazione (Cass., sent. n. 6979/86; Cass., sent. n. 6011/84; Cass., sent. n. 5982/79), non è possibile allo stato procedere oltre nella delibazione della domanda di riduzione, imponendosi la necessità di rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di procedere ad integrazione peritale che stimi esattamente la consistenza dei diritti oggetto di donazione (in particolare, i diritti di cui all'atto di donazione per rogito notaio del 17.07.1998 sono stati dal CTU stimati per la CP
piena proprietà, ma invero l'atto disponeva il trasferimento in favore del convenuto del solo diritto di nuda proprietà, per aver il disponente riservato per sé e alla propria consorte dopo di lui il diritto di usufrutto sui medesimi beni) nonché per la predisposizione di un progetto di riduzione delle donazioni e reintegra delle quote di riserva che abbia riguardo esclusivamente agli atti di liberalità oggetto di impugnazione, essendo l'azione di riduzione azione personale, sicchè dovranno escludersi dalla riduzione - sebbene correttamente computati ai fini della riunione fittizia del donatum con il relictum - le donazioni eseguite in favore di soggetti diversi da;
(..) CP_4
. Solo all'esito potrà esaminarsi anche la questione relativa alle vicende delle ipoteche di e di gravanti sui beni oggetto delle Controparte_8 Controparte_7 donazioni impugnate, salvi i principi già richiamati. (..)”
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, con la sentenza n.
323/2018, ha così deciso: “ -DICHIARA aperta la successione di , Persona_1
r.g. n. 8 deceduto in data 12.01.2011 a norma dell'art. 456 c.c; - DICHIARA che l'eredità di
è costituita dai terreni e fabbricati in comune di Monte San Giovanni Persona_1
Campano, Strangolagalli e Boville Ernica, indicati nell'elenco (da intendersi qui trascritto e riportato) alle pagine da 6 a 22 della relazione CTU depositata il 10.03.2014;
- DICHIARA che l'eredità di si è devoluta per successione legittima a Persona_1
per la quota legittima di 1/6, a per la quota di legittima di CP_1 CP_2
1/6, a per la quota di legittima di 1/6 e a per la quota CP_4 Controparte_3
di legittima di 1/4; - DICHIARA che la quota disponibile dell'eredità di Per_1
è di 1/4 dell'asse ereditario;
- RIGETTA l'eccezione di inammissibilità
[...]
dell'azione di riduzione spiegata dalla terza chiamata - Controparte_10
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza in relazione alle restanti domande;
- RISERVA al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.”
Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza definitiva n. 130/2021, dopo aver richiamato il contenuto della sentenza non definitiva di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa:
“(..)Come precisato con la sentenza parziale n. 323/2018, il residuo thema decidendum del presente giudizio riguarda la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima spettante alle attrici succedute al dante causa e di Persona_1
reintegrazione della quota di riserva asseritamente lesa con rendicontazione dei frutti percetti e percipiendi derivanti dall'indiscusso godimento dei beni donati al CP_4
nonché la domanda di conferma o riduzione delle garanzie reali dei creditori
[...]
ipotecari che venga eventualmente ad accertarsi in esito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.(…)
Esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché la C.T.U. espletata,(..) avuto riguardo tanto alle allegazioni delle parti le quali impugnano le sole disposizioni liberali realizzate dal genitore in favore del fratello di cui ai rogiti notarili del 17.07.1998 e del
12.11.2010, quanto alla documentazione versata in atti (ispezione ipotecaria, liquidazione esproprio Comune di Strangolagalli del Fg. 4, mapp. 1217, visure catastali e planimetrie dei beni del de cuius, atto di donazione per AR di RA del CP
17.07.1998, rep. 176255/racc. 25166, atto di donazione per AR di RC del ER
12.11.2010, rep. 35806/racc. 7907), i beni che compongono la massa ereditaria di alla data dell'apertura della successione, ai fini della spiegata Persona_1
azione di riduzione che insiste sull'impugnazione dei soli atti di liberalità avversati, sono quelli specificamente:
r.g. n. 9 Beni in Comune di Monte San Giovanni Campano:
1) 1/1 di piena proprietà di fabbricato, cat. C/2, cl. 4, distinto al Fg. 37, mapp.
1176;
2) 1/1 di piena proprietà di fabbricato ad uso abitazione con annessa corte esclusiva, identificato al Fg. 37, mapp. 1174, subb. 2, 3, 5 e 6;
3) 1/1 di piena proprietà di terreno (uliveto) censito in NCT al Fg. 37, mapp.
1170/parte;
4) 1/1 di piena proprietà di fabbricato (garage) censito in NCEU al Fg. 37, mapp.
658;
5) 1/1 di piena proprietà di terreno (uliveto) distinto in NCT al Fg. 31, mapp.
1216;
6) 1⁄2 di piena proprietà di terreno (seminativo arborato) censito in NCT al Fg. 37, mapp. 1172;
7) 1⁄2 di piena proprietà di area di fabbricato distinta in NCEU al Fg. 37, mapp.
1178;
8) 1/2 di piena proprietà di terreno (seminativo arborato) censito in NCT al Fg. 37, mapp. 1149;
9) 1⁄2 di piena proprietà di terreno (uliveto) distinto in NCT al Fg. 37, mapp.
1452;
Beni in Comune di Strangolagalli:
10) 1/1 di piena proprietà di terreno (bosco alto) identificato in NCT al Fg. 4, mapp. 138;
11) 1/1 di piena proprietà di terreno (seminativo arborato) censito in NCT al Fg. 4, mapp. 1108;
12) 1/1 di piena proprietà di terreno censito in NCT al Fg. 4, mapp. 1217.
Da quanto risulta in CTU e sulla composizione dell'asse ereditario va osservato poi che:
-quanto al terreno sito in Comune di Strangolagalli identificato al Fg. 4, mapp.
1217, esso è stato oggetto di esproprio per pubblica utilità da parte dell'Ente Locale dietro liquidazione del corrispettivo pari ad euro 391,14 (757,350) depositato presso la
Cassa Depositi e Prestiti ma mai riscosso dal de cuius in qualità di Persona_1
colono perpetuo, sicchè tale valore deve essere imputato per equivalente alla massa ereditaria (cfr. all.
2.1. della CTU depositata il 10.03.2014);
- in riferimento ai terreni in Comune di Monte San Giovanni Campano di cui al r.g. n. 10 Fg. 37, mapp. 1172, 1178 e 1452, sebbene la mera situazione possessoria non può valere, quale situazione di mero fatto, a giustificare l'estromissione dalla composizione dell'asse dei beni indicati, ad essi, tuttavia, il consulente tecnico ha attribuito un valore pari a zero nell'impossibilità di procedere a sopralluogo e verifica dello stato dei luoghi e conseguente stima parametrata ai valori di mercato applicati nella zona per immobili a medesima destinazione, essendo detti beni nella disponibilità di terzi;
-quanto ai diritti di cui all'atto di donazione a rogito notar del 17.07.1998 CP
in favore del convenuto , va osservato che l'atto dispositivo ha previsto il CP_4
trasferimento in favore del germano dei soli diritti di nuda proprietà su tutti i cespiti, per aver il disponente riservato per sé e, dopo di lui, alla propria consorte
[...]
il diritto di usufrutto sui medesimi beni;
(..) CP_3
-nulla, invero, rilevano le altre donazioni che sono state eseguite dal Per_1
atteso che esse non sono state fatte oggetto di impugnazione da parte delle
[...]
attrici, sicchè devono escludersi dalla riduzione delle donazioni secondo i criteri dell'art. 559 c.c. e dal relativo progetto di riduzione e reintegrazione le donazioni eseguite in favore di soggetti diversi dal , per essere stata introdotta la domanda di CP_4
riduzione nei soli confronti del germano convenuto contumace.
Osservato che la determinazione del valore dei beni de quibus va commisurato a quello che essi avevano al momento dell'apertura della successione (12.01.2011) e che il valore dei beni che compongono l'asse ereditario sarà identificabile in quello determinato nella relazione peritale depositata il 10.03.2014 e relativa integrazione del
07.05.2019, che ha adottato criteri di valutazione obiettivi e che il Tribunale condivide e ritiene di poter far propri e cui integralmente si rimanda, il valore dei beni che compongono l'asse ereditario (relictum+donatum), non risultando peraltro passività gravanti sulla massa sulla base della documentazione prodotta in atti, alla data di apertura della successione è pertanto il seguente: descrizione bene e quota spettante al de cuius
1) 1⁄2 proprietà terreno in Monte S. Giovanni Campano NCT fg. 37 mapp.1172
(non in possesso), con valore € 0,00;
2) 1⁄2 proprietà area fabbricato DM in Monte S. Giovanni Campano NCT fg. 37 mapp. 1178 (non in possesso), con valore € 0,00;
3) 1⁄2 proprietà di terreno in Monte S. Giovanni Campano NCT fg. 37 mapp. 1449, con valore € 2.225,00;
4) 1⁄2 proprietà di terreno in Monte S. Giovanni Campano NCT fg. 37 mapp. 1452 (non in possesso), con valore € 0,00;
5) 1/1 proprietà di fabbricato cat. C/2, cl. 4 in Monte S. Giovanni Campano NCEU
Fg. 37, mapp. 1176, con valore € 5.727,50;
r.g. n. 11 6) 1/1 proprietà di fabbricato ad uso abitazione e pertinenze e corte esclusiva in
Monte S. Giovanni Campano NCEU Fg. 37, mapp. 1174, subb. 2, 3, 5 e 6, con valore € 22.190,00+€ 27.474,00; 7) 1/1 proprietà di terreno in Monte S. Giovanni Campano NCT Fg. 37 mapp. 1170, con valore € 2.800,00; 8) 1/1 proprietà di fabbricato in Monte S. Giovanni Campano NCEU Fg. 37 mapp.
138, con valore € 4.250,00;
9) 1/1 proprietà terreno in Monte S. Giovanni Campano NCT Fg. 31 mapp. 1216, con valore € 2.918,25;
10) 1/1 piena proprietà terreno in Strangolagalli NCT Fg. 4 mapp. 138 e 1108, con valore € 3.814,81;
11) 1/1 piena proprietà di terreno in Strangolagalli NCT Fg. 4 mapp. 1217 oggetto di esproprio per pubblica utilità da parte dell'Ente Locale dietro corrispettivo pari ad euro € 391,14 e con valore € 391,14; per un valore complessivo dell'asse di € 71.790,70 e su tale valore va eseguito il calcolo della quota disponibile e della quota indisponibile in base alle disposizioni successorie applicabili in ragione della qualità e del numero dei legittimari.
Sulla base degli atti di causa emerge che, quanto alle devoluzioni di liberalità avversate da parte attrice, il donante ha distribuito il suo patrimonio come segue:
1) Atto per notar di RA del 17.07.1998 (rep. n. 176255/ racc. n. 25166) CP
trascritto il 03.08.1998 al n. 10181 r.p. di formalità:
- in favore del figlio : la nuda proprietà sugli immobili siti in Monte CP_4
San Giovanni Campano e distinti al Fg. 37 part.lle 1176, 1174 sub. 2, 3, 5 e 6 e
1170/parte;
-in favore della moglie : diritto di usufrutto sui beni siti in Controparte_3
Monte San Giovanni Campano e distinti al Fg. 37 part.lle 1176, 1174 sub. 2, 3, 5 e 6 e
1170/parte.
Su tali beni va calcolato il valore della quota disponibile pari ad 1/4 spettante al solo CP_4
per espressa volontà del donante.
2) Atto per notar di RC del 12.11.2010 (rep. n. 35806/ racc. 7907): ER
-in favore del figlio : piena proprietà sugli immobili siti in Comune CP_4
di Monte San Giovanni Campano e censiti al Fg. 37, mapp. 658 e al Fg. 31, mapp. 1216 nonché in Comune di Strangolagalli identificati al Fg. 4 mapp.li 1108 e 138, cui si aggiunge anche 1/3 a favore di , 1/3 a e 1/3 a Parte_5 Persona_5
, il tutto come meglio descritto e precisato a pag. 5 della CTU Parte_4
depositata il 10.03.2014.
Quanto alla devoluzione legittima, dall'esame delle risultanze della relazione di r.g. n. 12 consulenza tecnica vergata dal CTU Geom. risulta che sussiste un Controparte_12
relictum del de cuius, di cui questi non ha disposto né in vita nè per testamento, costituito dal seguente compendio immobiliare:
-1/2 di piena proprietà di terreni siti in Comune di Monte San Giovanni Campano censiti in NCT al Fg. 37, mapp. 1172, 1175, 1449 e 1452 del valore di € 2.225,00;
-1/1 di piena proprietà di terreno sito in Comune di Strangolagalli in NCT al Fg.
4, mapp. 1217, oggetto di esproprio da parte dell'Ente comunale liquidato nella somma non riscossa di € 391,14.
Rilevato che nella specie la successione di deve seguire le Persona_1
norme relative alla successione legittima, per essersi la sua eredità devoluta, in parte qua e per quel che qui riguarda, senza atti di disposizione di ultima volontà sussistendo solo atti di donazione per notar del 17.07.1998 e per notar del 12.11.2010 e CP ER
che alla data di apertura della successione (12.01.2011) insistevano quali eredi necessari i tre figli , e , unitamente CP_1 CP_2 CP_4
alla moglie , trova applicazione il disposto dell'art. 542 co. 2 Controparte_3
c.c., sicchè la quota di legittima è pari ad 1/4 in favore del coniuge superstite e alla metà in favore dei figli da dividersi in parti uguali, ossia 1/6 cadauno, residuando la quota disponibile di 1/4 da attribuirsi al solo , sicchè la quota di legittima CP_4
spettante a ciascun legittimario va individuata nella misura e per un valore di:
• (moglie)→ 1/4 (quota di legittima) → euro Controparte_3
17.947,68;
• (figlia) → 1/6 (quota di legittima) → euro 11.965,12; CP_1
• (figlio) → 1/6 quota di legittima) → euro 11.965,12; CP_4
• (figlia) → 1/6 (quota di legittima) → euro 11.965,12; CP_2
e il valore della quota disponibile di ¼, e della quale il de cuius poteva liberamente disporre, ammonta pure ad euro 17.947,68 in favore del solo . CP_4
A questo punto, avuto riguardo alle disposizioni di liberalità del 17.07.1998 a rogito AR di RA, unitamente a quelle contenute nell'atto di donazione per CP
AR di RC del 12.11.2010, il de cuius ha disposto dell'intero proprio ER
patrimonio in favore del figlio con riserva di usufrutto sugli immobili CP_4
donati con il primo atto di liberalità avversato in favore della moglie
[...]
, sicchè la domanda spiegata da parte attrice va parzialmente accolta, in CP_3
quanto risulta per tabulas la lesione della quota riservata alle sole figlie legittimarie, per un valore di complessivi € 23.930,24 (€ 11.965,12 per ciascuna delle due figlie legittimarie attrici).
r.g. n. 13 Invero, spetta alle odierne attrici sull'asse relitto ex art. 581 c.c. l'importo complessivo di € 2.616,14 (relictum).
Va infatti attribuita al tanto la quota di legittima ad egli spettante CP_4 quanto la quota disponibile per un valore di complessivi € 29.912,80 (€ 11.965,12
(legittima) + € 17.947,68 (disponibile). Egli ha ricevuto dal padre beni di valore pari ad
€ 153.532,73, con un'eccedenza pari ad € 123.619,93.
Giova, invero, precisare che il de cuius con atto notar del 17.07.1998 CP
aveva disposto in favore della moglie la riserva del diritto di Controparte_3
usufrutto sui beni in Comune di Monte San Giovanni Campano censiti al Fg. 37, mapp.
658 e al Fg.31, mapp. 1216 nonchè sugli immobili in Comune di Strangolagalli identificati al Fg. 4, mapp. 1108 e 138, sicchè essa detiene diritti per un valore pari ad €
58.191,50, il quale supera abbondantemente la quota legittima ad essa spettante di 1/4 del valore di € 17.947,68, sicchè alcuna lesione della quota riservata si è verificata in capo a codesta coerede, la cui domanda va pertanto rigettata.
A questo punto il Collegio, osservato in generale che:
• nella specie si tratta di legittimari lesi in successione legittima da atti di liberalità e che pertanto deve farsi applicazione delle disposizioni normative che impongono di procedersi innanzitutto in riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie o liberali a norma dell'art. 553 c.c. secondo cui
"Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari", dacché, ogni qualvolta un legittimario sia stato leso da disposizioni testamentarie o donative, i beneficiari di dette disposizioni per agire in riduzione dovranno accettare l'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 564 c.c., salvo il caso in cui essi siano anche chiamati come coeredi;
• al fine di procedersi alla predisposizione di un progetto di riduzione delle donazioni e reintegra delle quote di riserva che siano state lese, deve essere fatta applicazione del disposto di cui all'art. 555, I co. c.c. secondo cui "le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima";
• a mente del disposto dell'art. 559, comma 1, c.c., "le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori", in applicazione del criterio cronologico;
dall'esame degli atti di liberalità emerge con evidenza che il donante, avendo totalmente pretermesso le figlie legittimarie per aver disposto in favore del solo figlio e della moglie , ha comunque lasciato agli odierni CP_4 Controparte_3 attori un relictum dal valore di € 2.616,14 sul quale eseguire prelevamenti che allo stato risultano insufficienti a reintegrare le quote riservate alle legittimarie lese.
r.g. n. 14 Pertanto, avuto riguardo al valore complessivo dei beni che sono stati trasferiti con le due donazioni (€ 10.983,06 quale valore del totale dell'atto per AR ed € ER
58.191,50 quale valore totale dell'atto per AR , unitamente a quello dei beni CP relitti pari ad € 2.616,14 emerge che la reintegrazione della legittima con il solo relictum e la riduzione della sola donazione più recente non siano sufficienti a reintegrare la quota di legittima delle germane lese, essendo, quindi, indispensabile intaccare anche le precedenti liberalità in favore del convenuto in applicazione del criterio cronologico stabilito nell'art. 559 c.c. e, segnatamente, la donazione per notar di RA del CP
17.07.1998, non avendo il donante espresso alcuna clausola di preferenza che possa avere carattere preminente di guisa da escludere tali disposizioni da una reductio per non poter essere considerata tale la formula della devoluzione degli immobili trasferiti con atto AR del 17.07.1998 in conto legittima e per l'esubero in conto CP
disponibile.
A tal proposito giova, invero, richiamare il criterio della proporzionalità della riduzione delle disposizioni testamentarie che, a norma del primo comma dell'art. 558
c.c., statuisce come, in caso di lesione di legittima, le disposizioni testamentarie si riducono proporzionalmente, così da mantenere idealmente la medesima proporzione pensata dal de cuius. Nondimeno, è riconosciuta al testatore la facoltà di incidere su tale proporzionalità e derogare al disposto di cui al comma primo dell'art. 558 c.c., esprimendo un diverso intento mediante l'istituto della preferenza: l'effetto sotteso a tale clausola è che i lasciti oggetto della stessa non vengono ridotti proporzionalmente insieme con gli altri contenuti nella scheda testamentaria.
Tale istituto, sia esso espresso in un testamento o in un atto di liberalità, non pone del tutto al riparo il lascito testamentario o la disposizione donativa ma semplicemente fa sì che lo stesso sia l'ultimo a dover eventualmente essere preso in considerazione a tali fini: laddove, infatti, la dichiarazione di inefficacia delle altre disposizioni testamentarie o contenute in un atto di liberalità non fosse sufficiente a reintegrare la quota del legittimario leso pretermesso, anche quella preferita andrebbe aggredita, con la conseguenza che la tutela attribuita agli eredi necessari prevale sulla volontà del testatore/donante.
(…)
Ciò giustifica i parametri adottati dal consulente tecnico nella redazione del progetto di riduzione delle donazioni e reintegra delle quote di riserva elaborato nella relazione tecnica depositata in data 07.05.2019 ove si applica il parametro temporale di r.g. n. 15 cui all'art. 559 c.c.: non essendo, infatti, sufficiente ad integrare la legittima il valore dei beni donati con l'atto di liberalità temporalmente posteriore (atto notar del ER
12.11.2010), si è proceduto ad aggredire anche le disposizioni donative antecedenti (atto notar del 17.07.1998). CP
(..)
Va, pertanto, disposta la riduzione delle disposizioni contenute negli atti di liberalità avversati del 17.07.1998 e del 12.11.2010 di cui ai rogiti AR di RA CP
(rep. 176255/racc. 25166) e AR di RC (rep. 35806/racc. 7907) e con ER
restituzione alla massa ereditaria dei beni censiti in Comune di Monte San Giovanni
Campano al Fg. 37 mapp. 1176, 1174 sub. 2, 3, 5 e 5 1170/ parte nonché degli immobili distinti al Fg. 37, mapp. 658 e al Fg. 31, mapp. 1216 e di quelli siti in Comune di
Strangolagalli identificati al Fg. 4, mapp. 1108 e 138 con conseguente costituzione di comunione ereditaria tra i coeredi , CP_4 CP_1 CP_2 ciascuno per la quota e i diritti ad esso spettante. (…)”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza
130/2021, ha così deciso:
“- DICHIARA che, in esito alla riunione fittizia di relictum e donatum, il valore dell'asse ereditario è di € 71.790,70;
-DICHIARA che il valore della quota di legittima spettante a , CP_1
è pari ad euro 11.965,12 ciascuno, laddove Controparte_16
alla madre spetta la quota di 1/4 di legittima del valore di Controparte_3
euro 17.947,68 e il valore della quota disponibile è pari a euro 17.947,68;
- ACCERTA E DICHIARA l'inefficacia delle disposizioni contenute negli atti di donazione redatti dal de cuins con atto per notar di RA Persona_1 CP
del 17.07.1998 (rep. n. 176255- racc. n. 25166) e per notar di RC del ER
12.11.2010 (rep. n. 35806- racc. n. 7907) in favore di nei soli CP_4
confronti di e per lesione della quota di CP_2 CP_1
legittima a costoro spettante e per il valore di euro 11.965,12 ciascuno, secondo quanto riportato in parte motiva;
per l'effetto,
- DISPONE la riduzione delle disposizioni di cui agli atti di donazione per notar di RA del 17.07.1998 (rep. n. 176255-racc. n. 25166) e per notar di CP ER
RC del 12.11.2010 (rep. n. 35806- racc. n. 7907) e la restituzione alla massa ereditaria dei diritti sui beni in Comune di Monte San Giovanni Campano censiti al Fg. 37, mapp.
1176, 1174 subb. 2, 3 5, 6, 1170/parte, 658, e al Fg. 31, mapp. 1216 nonché in Comune
r.g. n. 16 di Strangolagalli distinti al Fg. 4, mapp. 138 e 1108, a costituirsi in comunione tra i coeredi , e;
CP_1 CP_2 CP_4
-RIGETTA la domanda spiegata da;
Controparte_3
-RIGETTA la domanda di rendiconto dei frutti percetti e percipiendi sui beni trasferiti al in forza degli atti di donazione impugnati spiegata da parte CP_4
attrice;
-DICHIARA che le iscrizioni pregiudizievoli in favore dei creditori ipotecari e vengono confermate Controparte_7 Parte_3
limitatamente ai diritti spettanti al sui beni ricostituiti in comunione;
CP_4
-COMPENSA le spese di lite tra parte attrice e il convenuto costituito
Controparte_7
-DICHIARA non ripetibili le spese nei confronti del convenuto contumace
; CP_4
-CONDANNA il terzo chiamato in causa alla refusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida, previa compensazione in misura di 1/2, nella già ridotta somma di € 3.357,50 per compensi legali, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio come separatamente liquidate in solido a carico di attori e convenuto contumace nei rapporti con il CTU e a carico di ciascun condividente in proporzione della quota di spettanza nei rapporti interni.”
Avverso tali sentenze ha proposto appello quale Parte_1
mandataria di rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 130/2021 e quella parziale n. 323/2018 resa dal Tribunale di
Frosinone, rispettivamente in data 08-10/02/2021 e 05/04/2018, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformarle in ogni sua parte perché ingiuste e giuridicamente errate.
Conseguentemente: escludere, per tutte le motivazioni esposte, la riduzione della donazione, atto del 1998, effettuata in favore del per tacitare la lesione subita Per_9 CP_4
dalle sorelle e CP_1 CP_2
Conseguentemente, statuire sulla lesione di legittima eventualmente subita dalle attrici con le modalità della successiva azione di riduzione così come indicata in premessa o, comunque, come la Corte riterrà.
r.g. n. 17 Riformare, per le suddette motivazioni anche il capo delle spese, con condanna degli originari attori al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio.
Con vittoria delle spese, diritti, onorari e spese generali del doppio grado.(..)”
e hanno CP_1 Controparte_3 CP_2
rassegnato le seguenti conclusioni:
“rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata Sentenza
n.130/2021 e quella parziale n.323/2018 del Tribunale di Frosinone.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
La causa all'udienza del 09/01/2025 è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per le note conclusionali e le repliche.
Preliminarmente si osserva che, con riferimento alla sentenza non definitiva di cui in epigrafe, nessuna censura specifica è stata mossa.
Ne deriva l'inammissibilità dell'appello in parte qua.
Passando ad esaminare i motivi di appello formulati con riferimento alla sentenza definitiva di cui in epigrafe, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello, la società di cui in epigrafe, dopo aver premesso di avere interesse alla riforma della sentenza, avendo riguardato la riduzione anche la donazione di cui all'atto notarile del 1998, avente ad oggetto i beni gravati da garanzia ipotecaria in suo favore a tutela di un credito non assolto, ha censurato la sentenza per l'inesatta ricostruzione del patrimonio ereditario, non avendo tenuto conto di tutte le donazioni effettuate dal de cuius, nonché per la violazione degli artt. 558 e 559 c.c. per aver ridotto la donazione del 1998, nonostante la riduzione della donazione più recente (anno 2010) sarebbe stata sufficiente a tutelare la posizione dei legittimari lesi.
Osserva la Corte che, con riferimento alla ricostruzione della massa ereditaria, il Tribunale, nel determinare l'asse ereditario, non ha tenuto conto di tutte le donazioni eseguite dal de cuius, avendo avuto riguardo esclusivamente alle donazioni oggetto di riduzione eseguite in favore del figlio, , il cui valore è stato unito al relictum (riunione CP_4
r.g. n. 18 fittizia).
Su tali capi di sentenza (- dichiara che, in esito alla riunione fittizia di relictum e donatum, il valore dell'asse ereditario è di € 71.790,70;
-dichiara che il valore della quota di legittima spettante a CP_1
e è pari ad euro 11.965,12 ciascuno,
[...] CP_2 CP_4
laddove alla madre spetta la quota di 1/4 di legittima del Controparte_3
valore di euro 17.947,68 e il valore della quota disponibile è pari a euro
17.947,68), non è configurabile in capo all'appellante alcun interesse all'impugnazione, anzi, al contrario, con l'esclusione dalla massa ereditaria delle donazioni non impugnate, si è ridotto il valore della quota di legittima spettante ai legittimari pretermessi e conseguentemente è aumenta la possibilità che l'ultima donazione sia sufficiente per la reintegrazione della quota legittima dei legittimari pretermessi.
Sono solo i legittimari pretermessi che avrebbero potuto dolersi della ricostruzione dell'asse ereditario con l'esclusione delle donazioni non impugnate, in quanto va a diminuire il valore della loro quota di legittima.
In ogni caso, si osserva che il principale strumento previsto dall'ordinamento in funzione della salvaguardia del legittimario leso o pretermesso è l'azione di riduzione, la quale è finalizzata a consentire la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota disponibile, in modo tale da reintegrare la quota riservata dalla legge al legittimario.
Nonostante la sussistenza di una lesione alla propria sfera giudico/patrimoniale derivante dalla condotta del de cuius, ovvero r.g. n. 19 dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni dallo stesso poste in essere in violazione della quota disponibile, il legittimario potrebbe tuttavia rimanere completamente inerte, omettendo cioè di esercitare l'azione di riduzione e dunque di procedere alla reintegrazione del proprio patrimonio, ovvero espressamente rinunciare totalmente o parzialmente a tale diritto, sia pure dopo la morte del donante (art. 555 del codice civile).
Il legittimario dopo la morte del donante, così come può rinunciare all'azione di riduzione nei confronti del singolo donatario, potrà
astenersi dal chiedere che la singola donazione sia compresa nella riunione fittizia (Cass. n. 1913/1962, secondo cui “L'art 557, 2
comma, cod. civ. vieta la rinuncia da parte del coerede al diritto a che la donazione effettuata dal de cuius all'altro coerede sia sottoposta alla riunione fittizia ed alla eventuale successiva riduzione in caso di lesione di legittima, finché viva il donante. Peraltro, tale rinuncia è
convenzionalmente possibile dopo la morte del donante medesimo,
giacche i coeredi possono concordemente, in sede di sistemazione dei rapporti derivanti dalla successione e di determinazione delle varie quote legittime e disponibili, sottrarre una donazione alla riunione fittizia ed alle sue conseguenze, alla stessa guisa che il legittimario,
dopo la morte del donante, ben può rinunciare a chiedere giudizialmente la riunione fittizia e la riduzione delle donazioni”).
r.g. n. 20 Analogamente, dopo la morte del donante, sono configurabili accordi per sottrarre una specifica donazione dalla riunione fittizia e dalle sue conseguenze (Cass. n. 2034/1963, secondo cui: “In tema di successione, le regole stabilite dall'art 556 cod. civ. (Determinazione della porzione disponibile) per la formazione della massa cosiddetta di calcolo, sono poste direttamente a tutela dei legittimari al solo fine di evitare una disuguaglianza in linea di principio, sicché, se tale norma ha carattere cogente nei confronti del testatore e degli stessi successibili durante la via del de cuius, gli aventi diritto, nel libero svolgimento dell'autonomia dispositiva, possono rinunziare alla quota di riserva o altrimenti predisporre una consensuale regolamentazione delle modalità di accertamento, la quale in definitiva si risolve in una mera omissio adquirendi, totale o parziale,
relativa ad una situazione giuridica patrimoniale”).
Quanto fin qui detto, è in linea con il principio normativo secondo cui il diritto alla reintegrazione della quota di riserva non può considerarsi indisponibile, in quanto il divieto di patti successori opera con riferimento alle successioni non ancora aperte.
Ne consegue che dopo l'apertura della successione i diritti dei legittimari sono pienamente disponibili.
Per quanto fin qui detto, è condivisibile la ricostruzione dell'asse ereditario operata dal Tribunale attraverso l'unione al relictum delle sole donazioni r.g. n. 21 oggetto di riduzione, dunque limitando la riunione fittizia solo a queste ultime, avendo così operato in conformità della volontà espressa dagli attori, ossia dai legittimari pretermessi.
Il secondo motivo di appello incentrato sulla violazione dell'art. 559 c.c. è
fondato.
Si premette che se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie;
successivamente si passa alle donazioni (art. 555, comma 2, c.c.). In caso di più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559 c.c.).
In sostanza, il criterio di riduzione non è quello proporzionale stabilito per i legati, ma quello graduale, nel senso che i donatari anteriori sono soggetti alla riduzione delle liberalità ricevute in quanto non siano sufficienti a reintegrare la legittima quelle posteriori.
Pertanto, qualora il legittimario non voglia ovvero non possa aggredire la donazione di data più recente, perché è stata effettuata a favore di donatario non coerede e non ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario (che è
richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non r.g. n. 22 coeredi), non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata la insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva (Cass. n. 3500/1975;
Cass. n. 22632/2013; Cass. n. 35461/2022, secondo cui: “In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita,
qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è
consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente” ).
Per concludere, si osserva che l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né dal lato passivo (Cass. n.
27770/2011); può pertanto essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e spiegare effetto solamente nei suoi confronti in caso di accoglimento. Solo che l'azione ove esperita contro solo alcuni dei potenziali legittimati passivi, va r.g. n. 23 mantenuta nei limiti in cui i convenuti siano tenuti a contribuire all'integrazione della legittima, secondo i principi stabiliti negli artt. 558-
559 c.c.
Le norme sul modo di integrazione della legittima e sull'ordine di riduzioni delle disposizioni lesive sono certamente inderogabili (Cass. n. 4721/2016),
ma la inderogabilità va intesa nel senso che il legittimario non può far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555, 558 e 559 c.c.
Il legittimario che non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive non potrà recuperare, a scapito degli altri, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia potuto o voluto convenire in riduzione.
Analogamente, se abbia proposto l'azione contro un donatario anteriore, la misura della riduzione si determina comunque al netto di quanto il legittimario avrebbe potuto recuperare dal donatario posteriore.
Consegue da tali considerazioni che l'azione proposta contro il donatario anteriore non è in quanto tale inammissibile, ma si tratterà di stabilire, in esito al calcolo generale della legittima imposto dall'art. 556 c.c., la misura della lesione eventualmente imputabile a questa in modo da contenere la riduzione nei limiti imposti dalla regola della riduzione cronologica stabilita dall'art. 559 c.c.
r.g. n. 24 Dunque, la domanda di riduzione di una donazione anteriore in presenza di donazioni posteriori non di per sé inammissibile, ma al limite infondata,
perché non lesiva della legittima (in tal senso Cass. n. 17881/2019).
Tanto detto, si osserva che, nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la quota di legittima da reintegrare in favore di e di CP_1 CP_2
è pari a € 11.965,12 per ciascuna, per un valore complessivo di €
[...]
23.930,24.
Alle stesse spetta, pertanto, l'intero relictum pari a € 2.616,14, ma non essendo questo idoneo a soddisfare la quota di legittima alle medesime spettante, dovrà procedersi alle riduzioni delle donazioni eseguite dal de
cuius partendo dalla più recente, dunque da quella di cui all'atto notarile del 10 novembre 2010. ER
Con quest'ultimo atto il de cuius ha donato a immobili per CP_4
un valore complessivo pari a € 10.983,06, come accertato dal consulente tecnico nell'integrazione della consulenza.
Dovrà procedersi, quindi, alla riduzione di tale donazione in favore di e di . CP_1 CP_2
Nonostante attraverso tale riduzione queste ultime non vengano ad essere reintegrate totalmente nella loro quota di legittima, non è condivisibile quanto disposto dal Tribunale - il quale, su tale presupposto, ha ridotto la r.g. n. 25 donazione disposta con atto notarile del 17 luglio 1998 in favore di CP
in quanto, per le considerazioni di cui sopra, il Tribunale CP_4
avrebbe dovuto tener conto delle donazioni eseguite sempre con l'atto notarile del 10 novembre 2010 (ultima donazione) in favore di ER
, e Persona_7 Persona_8 Persona_4
e solo se il valore di quest'ultime donazioni non fosse Parte_4
stato sufficiente a reintegrare le quote di riserva, avrebbe potuto procedere alla riduzione della precedente donazione.
Ebbene, il valore delle donazioni eseguite in favore dei Sig.ri è Parte_4
pari a complessivi € 67.474,56, come da allegato n. 6 della consulenza tecnica, donde, gli odierni appellati se avessero coinvolto, impugnandole,
tali donazioni nell'azione di riduzione avrebbero potuto soddisfare integralmente la loro quota di legittima.
Non vi erano, dunque, i presupposti per ridurre l'atto di donazione in favore di di cui all'atto notarile del 17 luglio 1998. CP_4 CP
Per quanto fin qui detto, in riforma parziale della sentenza definitiva di cui in epigrafe, deve essere rigettata la domanda di accertamento dell'inefficacia delle disposizioni contenute nell'atto di donazione redatto dal de cuius, , con atto per notar Persona_1
di RA del 17.07.1998 (rep. n. 176255- racc. n. 25166) in favore CP
di , nonché la correlata domanda di riduzione delle CP_4
r.g. n. 26 disposizioni di cui all'atto di donazione per notar di RA del CP
17.07.1998 (rep. n. 176255-racc. n. 25166), ferma restando l'inefficacia delle disposizioni contenute nell'atto di donazione redatto dal de cuius,
, con atto per notar di RC del 12.11.2010 Persona_1 ER
(rep. n. 35806- racc. n. 7907) in favore di nei soli CP_4
confronti di e per lesione CP_2 CP_1
della quota di legittima a costoro spettante e per il valore di euro
11.965,12 ciascuno, nonchè la riduzione delle disposizioni di cui all'atto di donazione per notar di RC del 12.11.2010 (rep. n. ER
35806- racc. n. 7907) e la restituzione alla massa ereditaria dei diritti sui beni in Comune di Monte San Giovanni Campano censiti al Fg. 37,
mapp. 658, e al Fg. 31, mapp. 1216, nonché in Comune di
Strangolagalli distinti al Fg. 4, mapp. 138 e 1108, da costituirsi in comunione tra i coeredi e . CP_1 CP_2 CP_4
Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio, la Corte ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. 323/2018 del Tribunale di Frosinone;
r.g. n. 27 - in riforma parziale della sentenza definitiva n. 130/2021 del
Tribunale di Frosinone:
- Rigetta la domanda di accertamento dell'inefficacia delle disposizioni contenute nell'atto di donazione redatto dal de cuius
con atto per notar di RA del 17.07.1998 Persona_1 CP
(rep. n. 176255- racc. n. 25166) in favore di;
CP_4
- rigetta la correlata domanda di riduzione delle disposizioni di cui all'atto di donazione per notar di RA del 17.07.1998 (rep. n. CP
176255-racc. n. 25166);
- Compensa le spese di lite del giudizio di primo grado;
- Conferma nel resto la sentenza;
- Compensa le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 28