TRIB
Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8521/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8521/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
CACI LAURA BEATRICE
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to AMATO ANTONIO Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
PARTI APPELLATE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Firenze, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio , il e la Controparte_4 Controparte_2
chiedendo accertarsi e dichiarare l'estinzione per prescrizione e\o Controparte_3
l'inesistenza totale o parziale di un valido titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza del diritto dei convenuti a procedere in executivis per le somme richieste dalle stesse con la cartella n. 10420130010083065000, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
1 A fondamento della propria domanda, parte attrice aveva esposto che l'
[...]
aveva richiesto, ad impulso della , il pagamento Controparte_5 Controparte_3
della cartella n. 10420130010083065000, asseritamente notificata il 01.03.2014 ed esponente la somma di € 794,46 e che, detta iscrizione a ruolo discenderebbe da sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazioni al codice della strada nel 2013. Aveva altresì rappresentato che nell'aprile 2019 parte attrice aveva chiesto la definizione agevolata cd. Rottamazione ter e in tale occasione aveva appreso dell'esistenza di tale cartella di pagamento.
Aveva dedotto che in forza dell'art. 209 del Codice della Strada e dell'art. 28 della Legge
689/198 il termine prescrizionale applicabile alle sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s. è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e che lo strumento processuale da adottare per far valere in giudizio un fatto estintivo dell'obbligazione fosse l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il verbale di accertamento, ovvero il titolo per l'iscrizione a ruolo a danno del ricorrente secondo gli insegnamenti del giudice di legittimità ( citando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15149/2005).
Si era costituita che, contestando la fondatezza della domanda di Controparte_5
parte attrice in fatto e in diritto, ne chiedeva la declatoria di inammissibilità e/o il rigetto.
Parte convenuta aveva replicato che con l'istanza di adesione agevolata ex art. 3 D.l.
119/2018 presentata in data 30 aprile 2019 parte attrice aveva manifestato acquiescenza alla pretesa creditoria e aveva sottoscritto una espressa dichiarazione di rinuncia ad intraprendere futuri contenziosi vertenti sui ruoli per i quali veniva presentata l'istanza di cd. Rottamazione, che la cartella della quale veniva chiesto l'annullamento era stata regolarmente notificata ex artt. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., che in ogni caso l'iniziativa processuale di controparte dovesse essere dichiarata inammissibile stante il difetto di interesse ad agire dell'opponente per la mancanza di un'iniziativa intrapresa dall'ente impositore o dall'ente concessionario per il pagamento del credito.
Aveva, infine, dedotto che successivamente alla notifica della cartella di pagamento l'istanza di rottamazione aveva interrotto il termine di prescrizione.
2 Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 823/2022 pubblicata il 6 aprile 2022, accoglieva la domanda, annullava la cartella esattoriale n. 10420130010083065000 e condannava l' al pagamento, in favore dell'attore Controparte_4
, delle spese legali pari a € 400 per compensi professionali e € 43 per esborsi. CP_1
A fondamento del proprio decisum, il Giudice di prime cure osservava che il diritto di credito era prescritto per decorso del termine quinquennale dalla data di notifica della cartella di pagamento per violazioni al codice della strada avvenute nel 2013 e perfezionatasi in data 19 febbraio 2014 e che l'eccezione dell'attore di ritardo della notifica della cartella era fondata. In punto di eccezione di carenza di difetto di interesse, il Giudice di prime cure aveva rilevato l'interesse all'accertamento del credito anche a fronte di una cartella regolarmente notificata e in assenza di iniziative dell'ente di riscossione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
[...]
1) Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.l. 119/2018 convertito con modificazioni dalla legge 136/2018 in quanto era stata circostanza ammessa dalla stessa parte attrice, accertata in giudizio, quella di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata in data 30 aprile 2018, che equivale ad un atto di riconoscimento di debito, alla rinuncia a valersi della prescrizione già maturata ed è preclusivo di ogni possibilità per il contribuente di agire per l'accertamento dell'insussistenza del presupposto impositivo;
2) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 276, comma 2, c.p.c. , laddove il
Giudice di prime cure ha esaminato in via prioritaria una questione preliminare di merito a fronte di una eccezione di inammissibilità per intervenuta adesione alla rottamazione, che è pregiudiziale e di rito;
3) Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 112 c.p.c., per essere incorso il primo giudice nel vizio di ultra petita: “Il Giudice di prime cure, purtroppo nulla ha pronunciato in merito all'inammissibilità per tardività ed infondatezza della eccezione avversaria, tenuto conto della data di notificazione dei verbali cds del 2012/2013 ed essendo intervenuta la notificazione della cartella di pagamento in data 19.02.2014. […] Difatti, tra la data di notifica della cartella, documentata e dichiarata nella sentenza impugnata, cioè 19.02.2014 e la domanda
3 di accertamento della (presunta) prescrizione della cartella opposta, coincidente con la presentazione del ricorso in opposizione di primo grado notificato 30.09.2021, è intercorso un lasso temporale in linea con la normativa vigente giacchè, successivamente alla notifica della cartella di pagamento,
l'Istanza di rottamazione presentata ex adverso in data 30 aprile 2018 come confermato nella sentenza impugnata, ha interrotto il termine prescrizionale tenuto anche conto che ai sensi della legge 147/2013 del 27/12/2013 commi 618-623 decreto legge 16/2014- legge 68/2014 art.
2 comma 1 lettera d) il termine di prescrizione delle pretese portati nei ruoli consegnati all'Agente di Riscossione sino al 31/10/2013 è sospeso dal 01/01/2014 al 15/06/2014”,
4) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento al capo di sentenza che ha condannato alle spese di lite l' . Controparte_5
Si è costituita chiedendo la declatoria di inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 648 bis c.p.c. e in subordine il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
Regolarmente evocato in giudizio, la non si è Controparte_6
costituito in giudizio.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 Luglio 2024.
******
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. – disposizione contemplante un giudizio prognostico sul gravame – risulta superata, dal momento che l'impugnazione è già stata trattenuta in decisione.
2. L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1.Nel giudizio di prime cure, l'attore aveva definito la propria azione alla stregua di una opposizione ex art. 615 c.p.c. al fine di far valere in via di azione un fatto estintivo del credito, ovvero la prescrizione della pretesa creditoria non solo prima della asserita notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 1 marzo 2014, che parte attrice asseriva essere mai avvenuta, ma anche dopo la pretesa notifica della cartella secondo le informazioni ricevute dall' nell'Aprile 2019 al momento della richiesta di adesione Controparte_5
agevolata delle pendenze tributarie.
4 2.2. A tale conclusione interpretativa della domanda si perviene anche dalla lettura della memoria difensiva in sede di appello, ove parte appellata ha dedotto che controparte non aveva fornito la prova della notifica della cartella di pagamento e non aveva prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, con conseguente estinzione del diritto di credito.
3.Occorre rilevare che, a tal proposito, non sono stati oggetto di specifica le seguenti statuizioni contenute nella sentenza:
1) il giudice di prime cure aveva statuito affermativamente in punto di sussistenza dell'interesse ad agire per l'accertamento in negativo del diritto ad agire in executivis anche a fronte dell'inerzia dell'ente riscossore;
2) il giudice di prime cure aveva accertato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 19 Febbraio 2014.
4.Quanto alla tutela immediata azionata dall'attrice in sede di primo grado si osserva quanto segue.
4.1.Il principio della tutela immediata e anticipata avverso il ruolo e/o la cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata era stato affermato dalla sentenza delle SU n. 19704/2015. In tal sede l'organo di nomofilachia aveva affermato il principio secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione;
a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 19, comma 3, u.p. CP_7
in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere
l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti
o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".
4.2.Tale principio deve ritenersi ormai superato sulla scorta dell'ampliamento delle tutele esperibili esposte ai punti da 5 a 9 della motivazione della successiva pronuncia a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022, alle quali si rinvia, sicché proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non
5 notificate o invalidamente notificate, conosciute in quanto risultanti dall'estratto di ruolo,
l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace data la natura recettizia degli atti impositivi e l'azione intrapresa dal debitore è da qualificarsi alla stregua di un accertamento negativo.
4.3.È poi intervenuto il Legislatore che con l'art. 3 bis del d.l. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge 215/2021 ha novellato l'art. 12 dl d.p.r. 602/1973 stabilendo al quarto comma bis che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi tassativi indicati dalla disposizione.
4.4.Ora, la sentenza a SU n. 26283/2022 aiuta a dipanare la matassa anche nel caso, come il presente, in cui la parte debitrice, pur non contestando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento tant'è che nella presente sede non ha formulato impugnazione avverso l'accertamento in fatto dell'avvenuta notifica di cui al secondo punto del paragrafo
3, abbia agito in giudizio al solo fine di eccepire un fatto estintivo sopravvenuto senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico.
4.5.Di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria anticipata pur in assenza di un'azione esecutiva, si badi bene, a fronte di una notifica invalida o non effettuata, nelle ipotesi in cui non venga in contestazione la validità della notifica del titolo esecutivo, dovrà esaminarsi, anche officiosamente, l'azione promossa dal debitore sotto il profilo della condizione dell'interesse ad agire.
4.6."L' impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione" (Cass. n.7353/2022).
4.7.Di converso, il debitore può certamente attivare gli strumenti processuali tipizzati dall'ordinamento, quali l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e/o l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione (quindi a fronte di una concreta minaccia del concessionario alla riscossione), così espressamente impugnando l' iscrizione ipotecaria o il fermo
6 amministrativo ovvero gli atti ad essi prodromici, altrimenti, in assenza di un'azione esecutiva o del preannuncio di questa, non è legittimato ad agire giudizialmente sul solo presupposto di avere acquisito di propria iniziativa un estratto di ruolo e al fine di far valere la prescrizione o qualsiasi altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo sopravvenuto che attenga comunque al merito della pretesa dell'ente creditore consacrata in un ruolo divenuto definitivo per omessa impugnazione (Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent.,
02/10/2023, n. 3117).
5.Nel caso in esame l'attore ha fatto valere anche la mancanza di atti interruttivi successivamente alla notifica della cartella con l'opposizione ex art. 615, c.p.c. (Cass., Sez.
U., n. 22080 del 2017).
5.1.Come già visto al paragrafo 3, la questione inerente alla condizione dell'azione dell'interesse ad agire dell'attore anche in assenza di atti esecutivi dell'ente di riscossione è diventata materia irretrattabile, incontrovertibile e non più confutabile dal Giudice di secondo grado, non essendo stata tale esplicita statuizione oggetto di specifico motivo di appello ed essendosi, pertanto, formato giudicato interno.
6. Nel paragrafo 3 si è anche dato atto che è stato accertata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 19 Febbraio 2014, primo atto interruttivo della prescrizione. Alla data della formulazione della richiesta di adesione agevolata, avvenuta in data 30 Aprile
2019, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Ora nei motivi di appello parte appellante ha censurato la decisione del giudice che non avrebbe ben ponderato gli effetti dell'istanza di adesione all'istituto della Rottamazione sostenendo che la data di formulazione di tale istanza sarebbe quella del 30 Aprile 2018, come in effetti indicato in sentenza.
Si ritiene, però, che l'indicazione di tale data sia un mero errore emendabile con il rimedio di cui agli artt. 287 e ss c.p.c., dovendosi certamente considerare che il giudice di prime cure abbia voluto intendere la data del 30 Aprile 2019.
A tale conclusione si perviene non solo secondo un modello di pensiero c. rasoio di
Occham, ma anche dalle risultanze istruttorie e documentali del giudizio di primo grado.
In tale sede, la stessa odierna appellante aveva prodotto l'istanza formulata dall'appellato in data 30 aprile 2019 volta alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata cd.
7 Rottamazione ter e relativa ai carichi relativi all'ambito provinciale di Firenze elencati nel
Prospetto di sintesi.
Per tali motivi, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 127/2022 quanto al presente giudizio di appello, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello fino a euro 1.100 evidenziando che nel giudizio di appello non è stata svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA l'appello proposta da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 832 resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Firenze in data 6 Aprile 2022 , che conferma;
- CONDANNA alla rifusione, in Parte_1
favore di , delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_1
appello che si liquidano, complessivamente, in € 462 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%. IVA e CAP come per legge.
Firenze, 06/01/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8521/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
CACI LAURA BEATRICE
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to AMATO ANTONIO Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
PARTI APPELLATE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Firenze, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio , il e la Controparte_4 Controparte_2
chiedendo accertarsi e dichiarare l'estinzione per prescrizione e\o Controparte_3
l'inesistenza totale o parziale di un valido titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza del diritto dei convenuti a procedere in executivis per le somme richieste dalle stesse con la cartella n. 10420130010083065000, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
1 A fondamento della propria domanda, parte attrice aveva esposto che l'
[...]
aveva richiesto, ad impulso della , il pagamento Controparte_5 Controparte_3
della cartella n. 10420130010083065000, asseritamente notificata il 01.03.2014 ed esponente la somma di € 794,46 e che, detta iscrizione a ruolo discenderebbe da sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazioni al codice della strada nel 2013. Aveva altresì rappresentato che nell'aprile 2019 parte attrice aveva chiesto la definizione agevolata cd. Rottamazione ter e in tale occasione aveva appreso dell'esistenza di tale cartella di pagamento.
Aveva dedotto che in forza dell'art. 209 del Codice della Strada e dell'art. 28 della Legge
689/198 il termine prescrizionale applicabile alle sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s. è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e che lo strumento processuale da adottare per far valere in giudizio un fatto estintivo dell'obbligazione fosse l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il verbale di accertamento, ovvero il titolo per l'iscrizione a ruolo a danno del ricorrente secondo gli insegnamenti del giudice di legittimità ( citando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15149/2005).
Si era costituita che, contestando la fondatezza della domanda di Controparte_5
parte attrice in fatto e in diritto, ne chiedeva la declatoria di inammissibilità e/o il rigetto.
Parte convenuta aveva replicato che con l'istanza di adesione agevolata ex art. 3 D.l.
119/2018 presentata in data 30 aprile 2019 parte attrice aveva manifestato acquiescenza alla pretesa creditoria e aveva sottoscritto una espressa dichiarazione di rinuncia ad intraprendere futuri contenziosi vertenti sui ruoli per i quali veniva presentata l'istanza di cd. Rottamazione, che la cartella della quale veniva chiesto l'annullamento era stata regolarmente notificata ex artt. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., che in ogni caso l'iniziativa processuale di controparte dovesse essere dichiarata inammissibile stante il difetto di interesse ad agire dell'opponente per la mancanza di un'iniziativa intrapresa dall'ente impositore o dall'ente concessionario per il pagamento del credito.
Aveva, infine, dedotto che successivamente alla notifica della cartella di pagamento l'istanza di rottamazione aveva interrotto il termine di prescrizione.
2 Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 823/2022 pubblicata il 6 aprile 2022, accoglieva la domanda, annullava la cartella esattoriale n. 10420130010083065000 e condannava l' al pagamento, in favore dell'attore Controparte_4
, delle spese legali pari a € 400 per compensi professionali e € 43 per esborsi. CP_1
A fondamento del proprio decisum, il Giudice di prime cure osservava che il diritto di credito era prescritto per decorso del termine quinquennale dalla data di notifica della cartella di pagamento per violazioni al codice della strada avvenute nel 2013 e perfezionatasi in data 19 febbraio 2014 e che l'eccezione dell'attore di ritardo della notifica della cartella era fondata. In punto di eccezione di carenza di difetto di interesse, il Giudice di prime cure aveva rilevato l'interesse all'accertamento del credito anche a fronte di una cartella regolarmente notificata e in assenza di iniziative dell'ente di riscossione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
[...]
1) Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.l. 119/2018 convertito con modificazioni dalla legge 136/2018 in quanto era stata circostanza ammessa dalla stessa parte attrice, accertata in giudizio, quella di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata in data 30 aprile 2018, che equivale ad un atto di riconoscimento di debito, alla rinuncia a valersi della prescrizione già maturata ed è preclusivo di ogni possibilità per il contribuente di agire per l'accertamento dell'insussistenza del presupposto impositivo;
2) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 276, comma 2, c.p.c. , laddove il
Giudice di prime cure ha esaminato in via prioritaria una questione preliminare di merito a fronte di una eccezione di inammissibilità per intervenuta adesione alla rottamazione, che è pregiudiziale e di rito;
3) Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 112 c.p.c., per essere incorso il primo giudice nel vizio di ultra petita: “Il Giudice di prime cure, purtroppo nulla ha pronunciato in merito all'inammissibilità per tardività ed infondatezza della eccezione avversaria, tenuto conto della data di notificazione dei verbali cds del 2012/2013 ed essendo intervenuta la notificazione della cartella di pagamento in data 19.02.2014. […] Difatti, tra la data di notifica della cartella, documentata e dichiarata nella sentenza impugnata, cioè 19.02.2014 e la domanda
3 di accertamento della (presunta) prescrizione della cartella opposta, coincidente con la presentazione del ricorso in opposizione di primo grado notificato 30.09.2021, è intercorso un lasso temporale in linea con la normativa vigente giacchè, successivamente alla notifica della cartella di pagamento,
l'Istanza di rottamazione presentata ex adverso in data 30 aprile 2018 come confermato nella sentenza impugnata, ha interrotto il termine prescrizionale tenuto anche conto che ai sensi della legge 147/2013 del 27/12/2013 commi 618-623 decreto legge 16/2014- legge 68/2014 art.
2 comma 1 lettera d) il termine di prescrizione delle pretese portati nei ruoli consegnati all'Agente di Riscossione sino al 31/10/2013 è sospeso dal 01/01/2014 al 15/06/2014”,
4) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento al capo di sentenza che ha condannato alle spese di lite l' . Controparte_5
Si è costituita chiedendo la declatoria di inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 648 bis c.p.c. e in subordine il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
Regolarmente evocato in giudizio, la non si è Controparte_6
costituito in giudizio.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 Luglio 2024.
******
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. – disposizione contemplante un giudizio prognostico sul gravame – risulta superata, dal momento che l'impugnazione è già stata trattenuta in decisione.
2. L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1.Nel giudizio di prime cure, l'attore aveva definito la propria azione alla stregua di una opposizione ex art. 615 c.p.c. al fine di far valere in via di azione un fatto estintivo del credito, ovvero la prescrizione della pretesa creditoria non solo prima della asserita notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 1 marzo 2014, che parte attrice asseriva essere mai avvenuta, ma anche dopo la pretesa notifica della cartella secondo le informazioni ricevute dall' nell'Aprile 2019 al momento della richiesta di adesione Controparte_5
agevolata delle pendenze tributarie.
4 2.2. A tale conclusione interpretativa della domanda si perviene anche dalla lettura della memoria difensiva in sede di appello, ove parte appellata ha dedotto che controparte non aveva fornito la prova della notifica della cartella di pagamento e non aveva prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, con conseguente estinzione del diritto di credito.
3.Occorre rilevare che, a tal proposito, non sono stati oggetto di specifica le seguenti statuizioni contenute nella sentenza:
1) il giudice di prime cure aveva statuito affermativamente in punto di sussistenza dell'interesse ad agire per l'accertamento in negativo del diritto ad agire in executivis anche a fronte dell'inerzia dell'ente riscossore;
2) il giudice di prime cure aveva accertato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 19 Febbraio 2014.
4.Quanto alla tutela immediata azionata dall'attrice in sede di primo grado si osserva quanto segue.
4.1.Il principio della tutela immediata e anticipata avverso il ruolo e/o la cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata era stato affermato dalla sentenza delle SU n. 19704/2015. In tal sede l'organo di nomofilachia aveva affermato il principio secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione;
a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 19, comma 3, u.p. CP_7
in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere
l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti
o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".
4.2.Tale principio deve ritenersi ormai superato sulla scorta dell'ampliamento delle tutele esperibili esposte ai punti da 5 a 9 della motivazione della successiva pronuncia a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022, alle quali si rinvia, sicché proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non
5 notificate o invalidamente notificate, conosciute in quanto risultanti dall'estratto di ruolo,
l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace data la natura recettizia degli atti impositivi e l'azione intrapresa dal debitore è da qualificarsi alla stregua di un accertamento negativo.
4.3.È poi intervenuto il Legislatore che con l'art. 3 bis del d.l. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge 215/2021 ha novellato l'art. 12 dl d.p.r. 602/1973 stabilendo al quarto comma bis che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi tassativi indicati dalla disposizione.
4.4.Ora, la sentenza a SU n. 26283/2022 aiuta a dipanare la matassa anche nel caso, come il presente, in cui la parte debitrice, pur non contestando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento tant'è che nella presente sede non ha formulato impugnazione avverso l'accertamento in fatto dell'avvenuta notifica di cui al secondo punto del paragrafo
3, abbia agito in giudizio al solo fine di eccepire un fatto estintivo sopravvenuto senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico.
4.5.Di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria anticipata pur in assenza di un'azione esecutiva, si badi bene, a fronte di una notifica invalida o non effettuata, nelle ipotesi in cui non venga in contestazione la validità della notifica del titolo esecutivo, dovrà esaminarsi, anche officiosamente, l'azione promossa dal debitore sotto il profilo della condizione dell'interesse ad agire.
4.6."L' impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione" (Cass. n.7353/2022).
4.7.Di converso, il debitore può certamente attivare gli strumenti processuali tipizzati dall'ordinamento, quali l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e/o l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione (quindi a fronte di una concreta minaccia del concessionario alla riscossione), così espressamente impugnando l' iscrizione ipotecaria o il fermo
6 amministrativo ovvero gli atti ad essi prodromici, altrimenti, in assenza di un'azione esecutiva o del preannuncio di questa, non è legittimato ad agire giudizialmente sul solo presupposto di avere acquisito di propria iniziativa un estratto di ruolo e al fine di far valere la prescrizione o qualsiasi altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo sopravvenuto che attenga comunque al merito della pretesa dell'ente creditore consacrata in un ruolo divenuto definitivo per omessa impugnazione (Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent.,
02/10/2023, n. 3117).
5.Nel caso in esame l'attore ha fatto valere anche la mancanza di atti interruttivi successivamente alla notifica della cartella con l'opposizione ex art. 615, c.p.c. (Cass., Sez.
U., n. 22080 del 2017).
5.1.Come già visto al paragrafo 3, la questione inerente alla condizione dell'azione dell'interesse ad agire dell'attore anche in assenza di atti esecutivi dell'ente di riscossione è diventata materia irretrattabile, incontrovertibile e non più confutabile dal Giudice di secondo grado, non essendo stata tale esplicita statuizione oggetto di specifico motivo di appello ed essendosi, pertanto, formato giudicato interno.
6. Nel paragrafo 3 si è anche dato atto che è stato accertata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 19 Febbraio 2014, primo atto interruttivo della prescrizione. Alla data della formulazione della richiesta di adesione agevolata, avvenuta in data 30 Aprile
2019, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Ora nei motivi di appello parte appellante ha censurato la decisione del giudice che non avrebbe ben ponderato gli effetti dell'istanza di adesione all'istituto della Rottamazione sostenendo che la data di formulazione di tale istanza sarebbe quella del 30 Aprile 2018, come in effetti indicato in sentenza.
Si ritiene, però, che l'indicazione di tale data sia un mero errore emendabile con il rimedio di cui agli artt. 287 e ss c.p.c., dovendosi certamente considerare che il giudice di prime cure abbia voluto intendere la data del 30 Aprile 2019.
A tale conclusione si perviene non solo secondo un modello di pensiero c. rasoio di
Occham, ma anche dalle risultanze istruttorie e documentali del giudizio di primo grado.
In tale sede, la stessa odierna appellante aveva prodotto l'istanza formulata dall'appellato in data 30 aprile 2019 volta alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata cd.
7 Rottamazione ter e relativa ai carichi relativi all'ambito provinciale di Firenze elencati nel
Prospetto di sintesi.
Per tali motivi, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 127/2022 quanto al presente giudizio di appello, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello fino a euro 1.100 evidenziando che nel giudizio di appello non è stata svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA l'appello proposta da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 832 resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Firenze in data 6 Aprile 2022 , che conferma;
- CONDANNA alla rifusione, in Parte_1
favore di , delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_1
appello che si liquidano, complessivamente, in € 462 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%. IVA e CAP come per legge.
Firenze, 06/01/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
8