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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 43 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato a [...], il [...], residente in [...]
n. 28, elettivamente domiciliato in Rieti, Via Cavour n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alessia
Croce, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Rieti in V.le Matteucci n.
6, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 30.09.2020, subiva un infortunio sul lavoro con le modalità sopra descritte, riconosciuto tutelabile anche dall'ente convenuto ex
T.U. 30.6.1965 n. 1124 e D. Lgs. 23.02.2000 n. 38;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta un grado di inabilità permanente pari al 12% o, in via subordinata, a quella diversa percentuale che sarà riconosciuta anche a seguito della CTU medico-legale di cui si chiede sin da ora
l'ammissione, in ogni caso superiore a quella del 6% di cui il ricorrente è già destinatario, dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
c) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, in persona del Direttore pro-tempore, al riconoscimento in favore
[...] dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed all'indennizzo del danno biologico in misura pari al 12% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di C.T.U., ragguagliandoli al grado percentuale accertato, oltre interessi dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento dell'indennizzo dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia sempre nell'ambito della percentuale minima indennizzabile;
d) Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
e) condannare, altresì, l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed
[...]
onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A sostegno della propria domanda il , premesso di aver lavorato nell'anno 2020 nel Pt_1
settore edile, in qualità di asfaltista, alle dipendenze della DSBA S.r.l., corrente in Roma, Via
Zoe Fontana n. 220, ha allegato di aver subìto in data 30 settembre 2020 un infortunio per cause e circostanze connesse all'attività lavorativa, in quanto, durante l'esecuzione di un tratto
2 di asfalto, è caduto lungo una scarpata, riportando un trauma alla spalla sinistra con la frattura della clavicola omolaterale (v. accertamenti medici di cui ai documenti 2 – 11 del ricorso).
A seguito di tale infortunio, l' ha avviato la relativa pratica (517441198) e, dopo aver CP_1
sottoposto a visita il , con comunicazione del 23.3.2022, ha attestato una menomazione Pt_1 all'integrità psico fisica, per esiti frattura clavicola, con riconoscimento di un danno biologico nella misura del 6 per cento.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso tale determinazione amministrativa, oggetto di respingimento da parte dell' con conseguente proposizione del ricorso giudiziale da CP_1
parte del . Pt_1
Con memoria tempestivamente depositata si è costituito l' che ha domandato il rigetto CP_1
del ricorso in quanto infondato.
La causa, istruita mediante espletamento di c.t.u. medico legale, è stata discussa e decisa ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Sulla base di quanto dedotto da parte ricorrente è stata disposta la c.t.u. medico - legale, ad esito della quale il consulente ha innanzitutto individuato “i postumi riscontrati al Pt_1
come derivanti da:
1) gli esiti della frattura pluriframmentaria scomposta della clavicola sx, in destrimane, osteosintetizzata chirurgicamente con MDS, complicata da rottura dei MDS, ritrattata con ostosintesi (filo di K) successivamente rimossa, con residuo disassiamento e dismorfismo osseo, e residua sofferenza del n. muscolocutaneo.
I riferimenti sono dunque relativi al codice 214, che tuttavia appare assolutamente riduttiva rispetto al danno obiettivato, e al codice 306: in tal senso la rimozione definitiva dei mds, che farebbe escludere tale voce, va considerata come indicazione per analogia, per bilanciare la restrittività della prima valutazione e per inserire il danno neurologico, non inquadrabile in nessun codice di tabella.
A mero scopo didattico la valutazione degli esiti di una frattura come quella subita dal
viene quantificata in ambito civilistico dal con un danno biologico del 5% Pt_1 Pt_2
(ovviamente escludendo il danno cicatriziale).
2) la cicatrice chirurgica, con riferimento al codice 36, e tenuto conto delle caratteristiche della stessa, con valutazione almeno pari al valore intermedio del codice (quindi 3%);
3 3) la limitazione funzionale della spalla omolaterale, secondaria al trauma contusivo profondo incontestabilmente correlato al traumatismo di cui trattasi: i codici di riferimento sono in questo caso il 223 e il 224, considerando il primo riduttivo rispetto alla limitazione funzionale accertata ed utilizzando per analogia il secondo, che dà il riferimento dell'anchilosi (20%) a cui parametrare la limitazione di 1/5 della scapolo-omerale (quindi
4%)”.
In forza delle superiori argomentazioni, dunque, il consulente tecnico ha affermato che “il
, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 30.9.2020, in applicazione delle “tabelle Pt_1
delle menomazioni” di cui al D.M. 12 luglio 2020 (Art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38) ha riportato un danno biologico valutabile, con criterio riduzionistico in misura pari al 10%
a decorrere dall'epoca dell'accertamento postumi dell' (21.03.2022)”. CP_1
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento delle consulenze tecniche, alle quali si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto e va riconosciuto un danno biologico, connesso all'infortunio sul lavoro del 30 settembre 2020, nella misura del 10%, con condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla legge con CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 per i procedimenti in materia di previdenza di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , a seguito Parte_1
dell'infortunio sul lavoro occorso in data 30 settembre 2020, ha riportato un danno biologico valutabile nella misura del 10 per cento con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa (21.3.2022) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1
in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla legge (segnatamente, del
4 differenziale di quanto spettante al alla luce del già avvenuto riconoscimento Pt_1
del danno nella minor misura del 6 per cento), con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 CP_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica, liquidate come da CP_1
separato provvedimento.
Rieti, 5.06.2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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