Art. 13.
L' articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; puo' indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.
Il pretore puo' disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti piu' idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.
Il richiedente, se giura il falso, e' punito a termini dell' articolo 371 del codice penale ".
L' articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; puo' indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.
Il pretore puo' disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti piu' idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.
Il richiedente, se giura il falso, e' punito a termini dell' articolo 371 del codice penale ".