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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa NI Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4450 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Sant'Antioco presso lo studio dell'Avv. Giorgia Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori Pt_1
e , celebrato in Sant'Antioco il 28.10.2008, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio nell'anno 2008, n. 18, parte I, serie A;
2) Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Antioco, di procedere all'annotazione della sentenza.
3) Affidare in modo esclusivo i figli minori, e (in quanto, nelle more del Per_1 Per_2
giudizio, la figlia è diventata maggiorenne ma non ancora autosufficiente Persona_3
economicamente), alla madre stabilendo che- fatta salva la volontà dei figli di Parte_1
incontrarlo- il signor possa esercitare i diritti di visita a mezzo di incontri protetti, CP_1
gestiti dai Servizi Sociali del Comune di Sant'Antioco;
4) Assegnare l'abitazione familiare, sita in Sant'Antioco, via Trilussa n. 9, palazzo A interno 7,
alla signora Parte_1
5) Disporre, come stabilito nella sentenza di separazione, che il signor corrisponda, a CP_1
titolo di mantenimento dei tre figli minori, la somma di € 300,00 mensili, disponendo che detta somma venga adeguata annualmente nella misura corrispondente agli indici di variazione del costo della vita accertati e pubblicati dall'ISTAT;
6) Disporre, come stabilito nella sentenza di separazione, che l'assegno unico universale venga percepito interamente e direttamente dalla signora Parte_1
7) Disporre, inoltre, che il padre contribuisca alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'istruzione dei figli, previamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, nella misura del 50%, richiamando per la disciplina delle stesse la delibera del Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 29/11/2017.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato depositato in data 10/07/2024, ha domandato che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Antioco in data
28/10/2008 con , oltre all'affidamento esclusivo dei figli minori (nata il CP_1 Persona_3 21/07/2006), (nata il [...]) e (nato il [...]), alla assegnazione della casa Per_1 Per_2
familiare e, infine, alla previsione in capo al padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli con un assegno mensile pari a 300 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie nel loro interesse.
In particolare, ha dedotto:
- che con sentenza n. 547/2024 del 6/02/2024, il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la separazione personale fra le parti, recependo l'accordo raggiunto dai coniugi;
- che in quella sede è stato disposto l'affidamento condiviso dei tre figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare a lei assegnata, oltre alla previsione dell'obbligo in capo al di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli con un assegno pari a 300 euro mensili;
- che il resistente si è reso inadempiente e dal mese di febbraio 2024 non versa il mantenimento per i figli né le spese straordinarie;
- che il sostiene di non essere tenuto a corrispondere alcun contributo economico per CP_1
i minori, deducendo che la madre destinerebbe quelle somme al soddisfacimento di proprie esigenze personali;
- che il padre si disinteressa completamente dei minori, al punto che le figlie maggiori, , Per_3
e non vogliono più frequentarlo, anche a causa di alcuni atteggiamenti da lui Per_3 Per_1
assunti nei confronti loro e della madre;
- che dal momento della separazione il ha fatto visita ai figli solo due o tre volte;
CP_1
- che le poche volte in cui il padre ha tenuto con sé i figli, ha assunto dei comportamenti irresponsabili, come per esempio condurre in auto il piccolo senza il seggiolino;
Per_2
- che il resistente è stato più volte colto in stato di ubriachezza, rendendosi protagonista di episodi di lite con terzi e manifestando intenti suicidi;
- di occuparsi in via esclusiva dei figli;
- di percepire interamente l'assegno unico pari a 695,10 euro e di beneficiare, altresì, di piccole entrate che ricava dalla vendita di abiti usati;
- di essere onerata dal pagamento del canone di locazione pari a 13,95 euro della casa in cui vive che è di proprietà del Comune;
- di non conoscere le disponibilità reddituali del resistente ma di sapere che lo stesso svolge attività lavorativa in nero e probabilmente è imbarcato e lavora con l'armatore Per_4
***
Con provvedimento in data 24/07/2024, il Giudice, lette le allegazioni di parte ricorrente relative alle difficoltà nel rapporto padre-figli, ha incaricato i servizi sociali di Sant'Antioco di monitorare le condizioni di vita dei minori e le loro relazioni con ciascun genitore.
***
Nella relazione depositata in data 22/10/2024, i Servizi Sociali di Sant'Antioco hanno evidenziato di conoscere già il nucleo familiare, avendo la madre, nel luglio 2024, richiesto spontaneamente il loro intervento per segnalare la situazione di precarietà in cui si trovava con i figli, determinata dalle condotte del . CP_1
La avrebbe riferito di essere stata da sempre vittima di violenze psicologiche da parte del Pt_1
coniuge, che non gradiva che lei intrattenesse rapporti con le amiche o con la madre. Ha inoltre dichiarato che nel 2019 si è verificato un episodio di violenza fisica avvenuto alla presenza dei tre figli minori, circostanza che l'ha indotta a chiedere al coniuge di abbandonare l'abitazione familiare.
A seguito di questo episodio, le due figlie maggiori hanno deciso di interrompere ogni relazione con il padre.
Quanto al , i servizi hanno riferito che lo stesso attualmente è disoccupato e vive in un CP_1
container ubicato in un terreno di sua proprietà; interrogato sulle vicende familiari, ha lasciato intendere che il matrimonio è entrato in crisi a causa delle relazioni extraconiugali che la coniuge avrebbe intrattenuto quando lui si trovava fuori casa per lavoro;
infine, ha confermato che un'unica volta la discussione con la moglie è sfociata in uno scontro fisico.
Rispetto all'invito da parte dei servizi di intraprendere un percorso di sostegno volto al recupero del suo rapporto con le figlie, il ha manifestato una netta indisponibilità. CP_1
***
non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica. CP_1
All'udienza del 7/07/2025, all'esito della audizione della sola parte ricorrente, il Giudice ha disposto l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre, con la previsione che anche Parte_1
le decisioni di straordinaria amministrazione siano assunte dalla stessa autonomamente;
ha inoltre confermato le statuizioni economiche assunte dalle parti in sede di separazione con riferimento al contributo dovuto dal per il mantenimento dei figli e alla percezione dell'assegno unico CP_1
interamente da parte della Pt_1
***
Con relazione di aggiornamento depositata in data 5/11/2025, i servizi sociali di Sant'Antioco hanno dato atto di aver appreso dalla TA che la secondogenita avrebbe assunto dei Per_1
comportamenti oppositivi nei confronti suoi e dei suoi fratelli;
la stessa si sentirebbe rifiutata dal padre e avrebbe tenuto condotte autolesionistiche, oltre ad attuare un isolamento sociale, che la porterebbe a trascorrere la maggior parte del tempo chiusa in camera sua.
tuttavia, si è rifiutata di intraprendere un percorso di supporto psicologico. Per_1
Al contrario, la ha accettato la presa in carico da parte del centro per la famiglia al fine di Pt_1
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, funzionale al superamento delle criticità
manifestate dalla figlia. Attualmente le condizioni della minore paiono migliorate.
***
Con provvedimento del 28/11/2025, la causa, istruita con produzioni documentali e relazioni dei servizi sociali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separata e che, dalla data della udienza di comparizione personale dei coniugi (il 4/10/2023), alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
10/07/2024), sono trascorsi i termini di legge.
Tenuto conto delle allegazioni del ricorso introduttivo e di quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali, nonché della mancata costituzione del resistente, si può presumere che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto fra e . Parte_1 CP_1
***
In ordine alle domande formulate nel corso del giudizio si osserva quanto segue.
Preliminarmente si deve dare atto che la primogenita, nata il [...], ha raggiunto la Persona_3
maggiore età, pertanto nulla deve disporsi in ordine al suo regime di affidamento.
Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
A giudizio del Collegio, deve infatti ritenersi provato il persistente inadempimento del resistente ai doveri genitoriali di cui agli artt. 147 e 315 bis c.c.
Al riguardo, si deve evidenziare come nel corso del procedimento, sia emersa in maniera inequivocabile l'assoluta inidoneità genitoriale del . Secondo quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente, il padre ha costantemente manifestato un totale disinteresse nei confronti della prole, anche sotto il profilo economico, e ha attuato condotte gravemente pregiudizievoli e lesive dell'equilibrio psicofisico dei minori.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali risulta che il nucleo familiare è da tempo seguito dagli operatori in ragione delle difficoltà manifestate dalla la quale si è spontaneamente rivolta ai servizi e ha Pt_1
beneficiato di un prolungato sostegno da parte del centro antiviolenza del territorio. Tale intervento si è reso necessario a causa dei reiterati atteggiamenti aggressivi del , posti in essere anche CP_1 alla presenza dei figli.
La ha dichiarato che, per l'intera durata della relazione, il coniuge ha posto in essere condotte Pt_1
inappropriate, contraddistinte da aggressioni verbali, atteggiamenti di svilimento e denigrazione,
culminate, nel 2019, in una vera e propria aggressione fisica ai suoi danni. Tale circostanza risulta,
peraltro, confermata dallo stesso nel colloquio avuto con i Servizi Sociali (vedi relazione CP_1
del 22/10/2024).
A fronte di tali allegazioni, deve essere valorizzato il comportamento processuale del resistente, il quale è rimasto contumace nel presente giudizio: invero, si tratta di un comportamento che, a giudizio del Collegio, costituisce un elemento sintomatico del suo persistente disinteresse per le vicende relative alla vita dei figli e del suo sostanziale rifiuto di svolgere effettivamente il proprio ruolo genitoriale. Infatti, qualsiasi valutazione contraria sarebbe incompatibile con l'incontrovertibile circostanza fattuale che emerge se solo si osserva come venga in rilievo il comportamento di un padre,
pur ritualmente evocato in un giudizio instaurato al fine di privarlo dell'affidamento condiviso dei figli, abbia omesso di dimostrare qualsiasi volontà contraria e anche il minimo interesse a permanere nel suo ruolo, coltivando il rapporto i figli e occupandosi anche delle scelte connesse con l'esercizio della responsabilità genitoriale nei loro confronti.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che i figli minori, e , debbano Per_1 Persona_5
essere affidati in via esclusiva alla madre, rimettendo solo a quest'ultima l'adozione Parte_1
delle scelte più rilevanti in merito alle condizioni di vita, alla salute, all'educazione e all'istruzione degli stessi. I minori saranno collocati, anche ai fini anagrafici, presso la casa familiare sita a
Sant'Antioco via Trilussa n. 9 che per l'effetto è assegnata alla madre.
Con riferimento al diritto di visita del resistente nei confronti dei minori, il Collegio ritiene, allo stato,
di non predisporre un calendario di incontri, anche in accoglimento delle richieste avanzate dalla ricorrente. In particolare, imporre a la frequentazione con il genitore risulterebbe Per_1
pregiudizievole: considerata l'età dalla stessa raggiunta (13 anni), si reputa opportuno rimettere alla medesima ogni decisione in ordine a eventuali futuri rapporti con la figura paterna. Per quanto concerne , gli incontri con il genitore devono essere sospesi, in attesa che il Per_6
intraprenda un percorso volto a favorire una gestione matura e consapevole del proprio CP_1
ruolo genitoriale e dia prova di un concreto impegno, così da scongiurare il rischio che il minore venga nuovamente esposto a condotte incostanti e pregiudizievoli.
In ogni caso, qualora vengano ripristinati, gli incontri con il minore dovranno essere gestiti dai Servizi
Sociali e realizzati in forma protetta.
***
Quando, infine, al contributo al mantenimento da porre in capo al padre in qualità di genitore non collocatario dei figli minori, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e di percepire l'assegno unico erogato dall CP_2
pari a 695,10 euro, oltre a piccole somme di denaro che ricava dalla vendita di vestiti usati.
Il resistente risulta invece imbarcato in qualità di conduttore a far data dal 2/02/2021 sull'Unità di pesca armata presso la società cooperativa Ecoblù (vedi allegato n. 18 depositato in data 9/10/2024).
Sebbene non sia stato possibile ricostruire con esattezza la sua situazione reddituale in ragione della mancata costituzione nel presente giudizio, ritiene il Collegio equo confermare l'importo attualmente in vigore fra le parti;
per l'effetto, deve essere stabilito che il resistente sia tenuto al versamento di un assegno pari a 300 euro mensili per il mantenimento dei tre figli, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse.
Deve, infine, essere confermata l'attribuzione dell'assegno unico al 100% alla atteso che Pt_1
tutti gli oneri relativi ai figli gravano esclusivamente su di lei.
***
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Sant'Antioco in data 28/10/2008 da nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1 Parte_1
11/11/1984, matrimonio iscritto nel registro del Comune di Sant'Antioco al numero 18, parte
I, anno 2008;
2) affida i figli minori (il 24/08/2012) e (il 21/09/2017) in via Per_1 Per_2 CP_1
esclusiva alla madre, disponendo che la stessa assuma le decisioni di maggiore Parte_1
importanza relative alla vita degli stessi, alle loro condizioni di vita, di salute, alla loro educazione ed istruzione;
3) dispone la sospensione degli incontri tra il padre e il figlio , come precisato Persona_7
in parte motiva;
4) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia vengano rimessi alla libera Persona_8
scelta di quest'ultima;
5) assegna la casa familiare sita a Sant'Antioco via Trilussa n. 9, alla madre, Parte_1
6) dispone che versi l'importo di euro 300,00 mensili a titolo di contributo per CP_1
il mantenimento dei figli, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 del Parte_1
mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche da sostenere nell'interesse del figlio;
7) dispone che l'assegno unico in favore dei figli sia percepito al 100% dalla Pt_1
8) nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
Così deciso in Cagliari in data 15/12/2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti