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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 602 2023
TRA
Parte_1 con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO;
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e IA MARCELLA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex-art. 442 c.p.c., depositato in data 23.02.2023 e regolarmente notificato, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo della propria pensione VOCOM n. 36034086, con
l'aggiunta delle 101 giornate agricole del 1976 e le 51 giornate agricole del 1977 quali risultanti dall'estratto contributivo senza alcuna riduzione per periodi coincidenti con attività di lavoro autonomo ex art 16 legge 233/90 per un importo alla data di decorrenza, agosto 2005, di euro
1.124,79 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa.
2. Condannare
l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei differenziali di pensione e interessi legali con CP_1 decorrenza come per legge;
3. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del CP_1 presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.” Assumeva, in particolare la ricorrente - titolare di pensione di vecchiaia Cat. VOCOM n. 36034086, con decorrenza da agosto 2005 – l'erroneità del calcolo della pensione in godimento atteso che l' avrebbe considerato, ai fini pensionistici, solo i contributi relativi alla gestione CP_2
Commercianti - e non anche quelli nella gestione Lavoratori dipendenti - con l'esclusione di 101 giornate agricole del 1976 e 51 giornate agricole del 1977 (quali risultanti dall'estratto contributivo), ritenute coincidenti con il lavoro autonomo commerciante, sicché l'importo alla decorrenza della pensione sarebbe maggiore di quello riconosciuto e, in particolare, pari a “euro
1.124,79 che perequato fino al 2022 diviene di euro 1.402,59”. Allegava all'uopo analitici conteggi e rassegnava le conclusioni innanzi trascritte. CP_ Avverso tale domanda resisteva l' eccependo, preliminarmente, la decadenza di cui all'art. 47,
D.P.R. n. 639/1970; nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa avendo l'Istituto operato correttamente sia nell'applicare la normativa di riferimento sia nel determinare la misura della prestazione pensionistica;
contestava quindi gli avversi conteggi e sollevava, da ultimo, eccezione di prescrizione dei maggiori ratei di pensione ipoteticamente dovuti oltre il quinquennio dalla data di notifica dell'avverso ricorso, avvenuta il 09/10/2023. Instava, quindi, per il rigetto.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza celebrata con lo scambio di note la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dall di inammissibilità della CP_1 domanda per intervenuta decadenza triennale a norma dell' art. 47 co. 6 d.p.r. 30.4.1970 n.
639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n.
111, il quale dispone: 'Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte'.
Sulla concreta portata di tale novella del 2011, in particolare quanto alle annose questioni se la decadenza si applichi anche alle prestazioni già liquidate in data antecedente all'. entrata in vigore del DL 98/2011, e come si applichi, se quale decadenza cd tombale (estinzione del diritto) o mobile (estinzione dei ratei), la posizione della Cassazione è stata nel tempo altalenante.
Sulla prima questione l'. orientamento allo stato dominante - fondato sul recepimento dei principi di ss.uu. 15352/2015 e sul solco di Cass. nn. 16549/2016, 21319/2016 e 4671/2019 - è univoco a favore dell' applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione
(6/7/2011): così Cass. nn. 16718/2020, 28416/2020, 11909/2021 e 17430/2021, non constano pronunce recenti di segno opposto.
Dunque allo stato, secondo l'. orientamento piu'. recente della Cassazione, il diritto al ricalcolo di un trattamento pensionistico già in essere è soggetto a decadenza, il cui termine prende avvio dal riconoscimento parziale della prestazione quanto alle pensioni riconosciute solo parzialmente dopo l'entrata in vigore del decreto legge, e dall'entrata in vigore del decreto legge (6/7/2011) quanto alle pensioni riconosciute parzialmente precedentemente alla novella legislativa.
Quanto alla seconda questione (se la decadenza sia tombale o mobile), con la piu' recente, e condivisibile, pronuncia n. 17430/2021 la Cassazione si è pronunciata a favore del carattere cd mobile sulla base del fatto che l'. art 47 comma 6 dpr 639/1970 estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3 del medesimo art 47, in relazione ai quali l'. art 6 del DL 103 del 1991 convertito in legge 166/1991, avente portata generale, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi.
Il diverso orientamento a favore della decadenza cd tombale, ossia decadenza totale del diritto e non già con riferimento ai singoli ratei, sostenuto dalle precedenti pronunce Cass nn. 28416/2020 e 11909/2021, non è condivisibile in quanto non tiene conto che l'. art 38
DL 98/2011 ha esteso la decadenza alle riliquidazioni aggiungendo un comma all'. art 47 , per cui la decadenza si applica alle riliquidazione così come prevista sub commi 2 e 3 del medesimo art 47 per l'. esercizio del diritto alla prestazione previdenziale (diritto a pensione), e dunque, in base a quanto chiarito dall'. art 6 del DL 103/1991 conv in legge
166/1991, avente portata generale, appunto quale estinzione dei ratei pregressi.
Il tutto come da argomentazioni sub parr 18 e segg di Cass 17430/2021, da cui è evidenziato che la diversa interpretazione della decadenza intesa come riferita all' intera pretesa di rideterminazione, con travolgimento di tutti ratei, anche futuri e infratriennali, va esclusa siccome integrante una sostanziale vanificazione dell'. art 38 Cost .
Ne deriva - quanto al caso di specie - essendosi il ricorrente attivato con ricorso depositato il
20.2.23, rispetto a trattamenti pensionistici in godimento da agosto 2005, decorsi ampiamente tre anni alla data del deposito del ricorso, la domanda potrà esser esaminata limitatamente ai ratei pregressi ultratriennali, a far data da febbraio 2020.
Nel merito, la domanda ora in esame è fondata e deve esser accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Come noto, con D.L. 12.09.1983, n.463 -convertito in legge in data 11.11.1983 n.638- recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, è stata formulata all'art. 7 una nuova disciplina in materia di valutazione dei periodi lavorativi ai fini dell'anzianità contributiva, in particolare per quel che riguarda gli operai agricoli, il comma 9 del citato art. 7, ha disposto: “Ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa”; il comma
12 ha previsto che “I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori all'1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi”. Il comma 12 bis sempre del suddetto art. 7 stabilisce che : “Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di
270 contributi giornalieri per anno. ” In altri termini il comma nono dell'art.7 considera il limite delle 270 giornate contributive annue come requisito di contribuzione annua sufficiente a realizzare, nel tempo, il diritto a pensione ed equivalente, sostanzialmente, a 52 contributi settimanali (52:270= 0,19259), quanti ne occorrono all'operaio non agricolo per ritenere coperto da contribuzione un intero anno. Ne consegue che una volta rivalutati i contributi giornalieri effettivi e figurativi ante 1984, applicando il comma 12 dell'art. 7 del
D.L. 12.09.1983, n.463, convertito in legge in data 11.11.1983 n.638, gli stessi vanno moltiplicati per il coefficiente 0,19259 onde trasformare i contributi giornalieri in contributi settimanali. Infatti se 270 contributi giornalieri corrispondono ad un anno di contribuzione, moltiplicando le 270 giornate per il coefficiente 0,19259 si ottengono le settimane complessive spettanti. L'art. 8 della L. 23.04.1981 n.155 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile stabilisce che “…il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi”.
L'art. 16 della L. 2 Agosto 1990 n.233 riguardante il cumulo dei periodi assicurati nella gestione dei lavoratori autonomi al comma 1 recita testualmente: “Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni e nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. Al 2 comma viene stabilito: “Gli oneri relativi alle quota di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative ” .
l ha rigettato le avverse domande ritenendo che Controparte_3 CP_1
la riliquidazione, per espressa previsione legislativa, è riferita alle pensioni “da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti”, pertanto, la norma non può essere applicata ai fini della liquidazione di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contributi versati in qualità di lavoratore agricolo, posto che il rinvio dell'art. 16 della legge n. 233 alle norme di calcolo delle singole gestioni incontra in tale ipotesi il limite espressamente fissato dal legislatore all'ambito di operatività dell'art. 7 della legge n. 638/1983 .
Eseguito il ricalcolo il ctu ha rideterminato l'importo tenendo conto sia della tesi dell' CP_1 che della tesi del ricorrente.
Il Tribunale esaminati gli atti ritiene sulla scorta del ragionamento seguito dalla
Giurisprudenza di legittimità (“In tema di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli, la maggiorazione di contributi da lavoro dipendente, prevista dall'art. 7, comma 12 della legge n. 638 del 1983 - secondo cui i contributi versati per il lavoro agricolo, per periodi anteriori al primo gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno, sono rivalutati per alcuni coefficienti - si applica anche ove la pensione venga liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, sia perché, diversamente, il lavoratore non avrebbe neppure con il cumulo, il numero dei contributi necessari per il trattamento pensionistico, sia perché la lettera della norma non consente di ritenere applicabile detta maggiorazione solo in caso di liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, sia, infine, perché l'adozione, nel citato comma 12, della dizione "per lavoro agricolo" a cagione della sua genericità sembra far riferimento a tutte le tipologie di lavoro agricolo, subordinato ed autonomo, facenti capo, rispettivamente, all'A.g.o., e alla gestione coltivatori diretti. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto i contributi versati insufficienti per il conseguimento della pensione di anzianità, sul presupposto che detta pensione dovesse essere calcolata attraverso la ricongiunzione dei contributi versati alla gestione speciale coltivatori diretti e all'A.g.o. e sul presupposto che, alla stregua della legge sulla ricongiunzione, rilevassero, per l'an e il quantum della pensione unica, le norme in vigore presso la gestione accentratrice della posizione assicurativa, nella fattispecie la gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, non disciplinata da disposizione sulla rivalutazione analoga a quella prevista per i contributi versati presso la gestione dei lavoratori dipendenti cass
2007 n 1336), di poter condividere l'ipotesi di calcolo prospettata dal Ctu nell'elaborato peritale, non sussistendo valide ragioni per discostarsi dalle condivisibili argomentazioni della Suprema Corte . CP_ Da ultimo, alcun rilievo dirimente assumono le censure dell' avendo il ctu risposto con metodo logico e immune da vizi e censure alle avverse deduzioni.
Di conseguenza, la pensione dovrà esser riliquidata con attribuzione del rateo di euro
1166,66 in favore del ricorrente a far data da febbraio 2020.
Il ricorso entro tali limiti deve quindi esser accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza. CP_ Spese di ctu a carico di
Pqm
- Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità cat.
VO, con la prima rata di pensione adeguata all'importo accertato dal ctu;
per l'effetto condanna l' alla riliquidazione della pensione e al pagamento della stessa nel CP_1 maggior importo accertato pari ad euro 1166,66 a far data da febbraio 2020 nonché al pagamento delle differenze maturate da febbraio 2020 oltre a quelle maturande e interessi;
- Condanna al pagamento delle spese legali in favore del procuratore del CP_1
ricorrente che si liquidano in euro 2670,00 oltre accessori di legge per compensi professionali con distrazione. CP_
- Spese di ctu a carico di
Brindisi, data del deposito telematico
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 602 2023
TRA
Parte_1 con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO;
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e IA MARCELLA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex-art. 442 c.p.c., depositato in data 23.02.2023 e regolarmente notificato, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo della propria pensione VOCOM n. 36034086, con
l'aggiunta delle 101 giornate agricole del 1976 e le 51 giornate agricole del 1977 quali risultanti dall'estratto contributivo senza alcuna riduzione per periodi coincidenti con attività di lavoro autonomo ex art 16 legge 233/90 per un importo alla data di decorrenza, agosto 2005, di euro
1.124,79 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa.
2. Condannare
l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei differenziali di pensione e interessi legali con CP_1 decorrenza come per legge;
3. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del CP_1 presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.” Assumeva, in particolare la ricorrente - titolare di pensione di vecchiaia Cat. VOCOM n. 36034086, con decorrenza da agosto 2005 – l'erroneità del calcolo della pensione in godimento atteso che l' avrebbe considerato, ai fini pensionistici, solo i contributi relativi alla gestione CP_2
Commercianti - e non anche quelli nella gestione Lavoratori dipendenti - con l'esclusione di 101 giornate agricole del 1976 e 51 giornate agricole del 1977 (quali risultanti dall'estratto contributivo), ritenute coincidenti con il lavoro autonomo commerciante, sicché l'importo alla decorrenza della pensione sarebbe maggiore di quello riconosciuto e, in particolare, pari a “euro
1.124,79 che perequato fino al 2022 diviene di euro 1.402,59”. Allegava all'uopo analitici conteggi e rassegnava le conclusioni innanzi trascritte. CP_ Avverso tale domanda resisteva l' eccependo, preliminarmente, la decadenza di cui all'art. 47,
D.P.R. n. 639/1970; nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa avendo l'Istituto operato correttamente sia nell'applicare la normativa di riferimento sia nel determinare la misura della prestazione pensionistica;
contestava quindi gli avversi conteggi e sollevava, da ultimo, eccezione di prescrizione dei maggiori ratei di pensione ipoteticamente dovuti oltre il quinquennio dalla data di notifica dell'avverso ricorso, avvenuta il 09/10/2023. Instava, quindi, per il rigetto.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza celebrata con lo scambio di note la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dall di inammissibilità della CP_1 domanda per intervenuta decadenza triennale a norma dell' art. 47 co. 6 d.p.r. 30.4.1970 n.
639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n.
111, il quale dispone: 'Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte'.
Sulla concreta portata di tale novella del 2011, in particolare quanto alle annose questioni se la decadenza si applichi anche alle prestazioni già liquidate in data antecedente all'. entrata in vigore del DL 98/2011, e come si applichi, se quale decadenza cd tombale (estinzione del diritto) o mobile (estinzione dei ratei), la posizione della Cassazione è stata nel tempo altalenante.
Sulla prima questione l'. orientamento allo stato dominante - fondato sul recepimento dei principi di ss.uu. 15352/2015 e sul solco di Cass. nn. 16549/2016, 21319/2016 e 4671/2019 - è univoco a favore dell' applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione
(6/7/2011): così Cass. nn. 16718/2020, 28416/2020, 11909/2021 e 17430/2021, non constano pronunce recenti di segno opposto.
Dunque allo stato, secondo l'. orientamento piu'. recente della Cassazione, il diritto al ricalcolo di un trattamento pensionistico già in essere è soggetto a decadenza, il cui termine prende avvio dal riconoscimento parziale della prestazione quanto alle pensioni riconosciute solo parzialmente dopo l'entrata in vigore del decreto legge, e dall'entrata in vigore del decreto legge (6/7/2011) quanto alle pensioni riconosciute parzialmente precedentemente alla novella legislativa.
Quanto alla seconda questione (se la decadenza sia tombale o mobile), con la piu' recente, e condivisibile, pronuncia n. 17430/2021 la Cassazione si è pronunciata a favore del carattere cd mobile sulla base del fatto che l'. art 47 comma 6 dpr 639/1970 estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3 del medesimo art 47, in relazione ai quali l'. art 6 del DL 103 del 1991 convertito in legge 166/1991, avente portata generale, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi.
Il diverso orientamento a favore della decadenza cd tombale, ossia decadenza totale del diritto e non già con riferimento ai singoli ratei, sostenuto dalle precedenti pronunce Cass nn. 28416/2020 e 11909/2021, non è condivisibile in quanto non tiene conto che l'. art 38
DL 98/2011 ha esteso la decadenza alle riliquidazioni aggiungendo un comma all'. art 47 , per cui la decadenza si applica alle riliquidazione così come prevista sub commi 2 e 3 del medesimo art 47 per l'. esercizio del diritto alla prestazione previdenziale (diritto a pensione), e dunque, in base a quanto chiarito dall'. art 6 del DL 103/1991 conv in legge
166/1991, avente portata generale, appunto quale estinzione dei ratei pregressi.
Il tutto come da argomentazioni sub parr 18 e segg di Cass 17430/2021, da cui è evidenziato che la diversa interpretazione della decadenza intesa come riferita all' intera pretesa di rideterminazione, con travolgimento di tutti ratei, anche futuri e infratriennali, va esclusa siccome integrante una sostanziale vanificazione dell'. art 38 Cost .
Ne deriva - quanto al caso di specie - essendosi il ricorrente attivato con ricorso depositato il
20.2.23, rispetto a trattamenti pensionistici in godimento da agosto 2005, decorsi ampiamente tre anni alla data del deposito del ricorso, la domanda potrà esser esaminata limitatamente ai ratei pregressi ultratriennali, a far data da febbraio 2020.
Nel merito, la domanda ora in esame è fondata e deve esser accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Come noto, con D.L. 12.09.1983, n.463 -convertito in legge in data 11.11.1983 n.638- recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, è stata formulata all'art. 7 una nuova disciplina in materia di valutazione dei periodi lavorativi ai fini dell'anzianità contributiva, in particolare per quel che riguarda gli operai agricoli, il comma 9 del citato art. 7, ha disposto: “Ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa”; il comma
12 ha previsto che “I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori all'1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi”. Il comma 12 bis sempre del suddetto art. 7 stabilisce che : “Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di
270 contributi giornalieri per anno. ” In altri termini il comma nono dell'art.7 considera il limite delle 270 giornate contributive annue come requisito di contribuzione annua sufficiente a realizzare, nel tempo, il diritto a pensione ed equivalente, sostanzialmente, a 52 contributi settimanali (52:270= 0,19259), quanti ne occorrono all'operaio non agricolo per ritenere coperto da contribuzione un intero anno. Ne consegue che una volta rivalutati i contributi giornalieri effettivi e figurativi ante 1984, applicando il comma 12 dell'art. 7 del
D.L. 12.09.1983, n.463, convertito in legge in data 11.11.1983 n.638, gli stessi vanno moltiplicati per il coefficiente 0,19259 onde trasformare i contributi giornalieri in contributi settimanali. Infatti se 270 contributi giornalieri corrispondono ad un anno di contribuzione, moltiplicando le 270 giornate per il coefficiente 0,19259 si ottengono le settimane complessive spettanti. L'art. 8 della L. 23.04.1981 n.155 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile stabilisce che “…il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi”.
L'art. 16 della L. 2 Agosto 1990 n.233 riguardante il cumulo dei periodi assicurati nella gestione dei lavoratori autonomi al comma 1 recita testualmente: “Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni e nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. Al 2 comma viene stabilito: “Gli oneri relativi alle quota di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative ” .
l ha rigettato le avverse domande ritenendo che Controparte_3 CP_1
la riliquidazione, per espressa previsione legislativa, è riferita alle pensioni “da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti”, pertanto, la norma non può essere applicata ai fini della liquidazione di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contributi versati in qualità di lavoratore agricolo, posto che il rinvio dell'art. 16 della legge n. 233 alle norme di calcolo delle singole gestioni incontra in tale ipotesi il limite espressamente fissato dal legislatore all'ambito di operatività dell'art. 7 della legge n. 638/1983 .
Eseguito il ricalcolo il ctu ha rideterminato l'importo tenendo conto sia della tesi dell' CP_1 che della tesi del ricorrente.
Il Tribunale esaminati gli atti ritiene sulla scorta del ragionamento seguito dalla
Giurisprudenza di legittimità (“In tema di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli, la maggiorazione di contributi da lavoro dipendente, prevista dall'art. 7, comma 12 della legge n. 638 del 1983 - secondo cui i contributi versati per il lavoro agricolo, per periodi anteriori al primo gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno, sono rivalutati per alcuni coefficienti - si applica anche ove la pensione venga liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, sia perché, diversamente, il lavoratore non avrebbe neppure con il cumulo, il numero dei contributi necessari per il trattamento pensionistico, sia perché la lettera della norma non consente di ritenere applicabile detta maggiorazione solo in caso di liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, sia, infine, perché l'adozione, nel citato comma 12, della dizione "per lavoro agricolo" a cagione della sua genericità sembra far riferimento a tutte le tipologie di lavoro agricolo, subordinato ed autonomo, facenti capo, rispettivamente, all'A.g.o., e alla gestione coltivatori diretti. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto i contributi versati insufficienti per il conseguimento della pensione di anzianità, sul presupposto che detta pensione dovesse essere calcolata attraverso la ricongiunzione dei contributi versati alla gestione speciale coltivatori diretti e all'A.g.o. e sul presupposto che, alla stregua della legge sulla ricongiunzione, rilevassero, per l'an e il quantum della pensione unica, le norme in vigore presso la gestione accentratrice della posizione assicurativa, nella fattispecie la gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, non disciplinata da disposizione sulla rivalutazione analoga a quella prevista per i contributi versati presso la gestione dei lavoratori dipendenti cass
2007 n 1336), di poter condividere l'ipotesi di calcolo prospettata dal Ctu nell'elaborato peritale, non sussistendo valide ragioni per discostarsi dalle condivisibili argomentazioni della Suprema Corte . CP_ Da ultimo, alcun rilievo dirimente assumono le censure dell' avendo il ctu risposto con metodo logico e immune da vizi e censure alle avverse deduzioni.
Di conseguenza, la pensione dovrà esser riliquidata con attribuzione del rateo di euro
1166,66 in favore del ricorrente a far data da febbraio 2020.
Il ricorso entro tali limiti deve quindi esser accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza. CP_ Spese di ctu a carico di
Pqm
- Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità cat.
VO, con la prima rata di pensione adeguata all'importo accertato dal ctu;
per l'effetto condanna l' alla riliquidazione della pensione e al pagamento della stessa nel CP_1 maggior importo accertato pari ad euro 1166,66 a far data da febbraio 2020 nonché al pagamento delle differenze maturate da febbraio 2020 oltre a quelle maturande e interessi;
- Condanna al pagamento delle spese legali in favore del procuratore del CP_1
ricorrente che si liquidano in euro 2670,00 oltre accessori di legge per compensi professionali con distrazione. CP_
- Spese di ctu a carico di
Brindisi, data del deposito telematico
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)