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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile nella persona del giudice unico dr. Andrea Compagno ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 15925/'19 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Roberto Leo, giusta procura su foglio separato all'atto introduttivo
Appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CP_1 CodiceFiscale_1
Caffarelli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. , (C.F. ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_6
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_2 C.F._8 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._9 Parte_4 C.F._10 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Roberto Leo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Intervenienti CONCLUSIONI: all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 10/02/2025, le parti concludevano riportandosi alle rispettive note conclusive e difese spiegate in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello notificato il 17/09/2019, il sito in Parte_1 via Ignazio Gioè n. 72, , ha proposto gravame avverso la sentenza n. 575/2019 del Pt_1
Giudice di Pace di , con la quale: Pt_1
- da un lato, sono state accolte la domanda proposte da volte ad ottenere sia la CP_1 condanna del condominio al riallaccio del servizio di fornitura idrica condominiale al proprio lotto di terreno, che al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in euro 631,00;
- dall'altro, è stata accolta la domanda riconvenzionale dell'odierno appellante, con condanna di al pagamento di euro 499,16 a titolo di oneri condominiali non corrisposti. CP_1
Con il primo motivo di appello, il si duole della pronuncia di primo grado, Parte_1 nella parte in cui il GdP ha rigettato l'eccezione di incompetenza per materia, avendo erroneamente ritenuto che la controversia attenesse a beni condominiali.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, osservando che l'attore avrebbe Parte_1 dovuto indirizzare l'azione petitoria nei confronti dei reali proprietari dell'impianto idrico, vale a dire dei comunisti che lo hanno realizzato a proprie spese, cioè i sig.ri , CP_2 [...]
, , , e . CP_8 CP_4 CP_5 CP_9 CP_7 Parte_2 Pt_3 Pt_4
In particolare, deduce che, sebbene nei patti aggiuntivi all'atto di acquisto del bene immobile di i fosse menzione di parti comuni del condomino, queste non vennero mai CP_1 realizzate dal venditore, bensì dai predetti comproprietari, in conformità all'art. 1102 c.c., che permette ai comproprietari in comunione di utilizzare le parti comuni per soddisfare esigenze personali a condizione di non alterarne la destinazione.
Col terzo e quarto motivo, l'appellante eccepisce la nullità e inopponibilità al condominio dell'atto di compravendita del Sig. ed osserva che la pronuncia di primo CP_1 grado sarebbe viziata per avere il GdP fondato la propria decisione sul predetto atto, nonostante il disconoscimento tempestivo da parte del e l'assenza di prove sulla Parte_1 titolarità dell'impianto in capo a quest'ultimo, valorizzando piuttosto l'adesione dell'attore al responsabile della gestione della distribuzione dell'acqua ad una prima Controparte_10 vasca estranea all'anello condominiale.
2 Con il quinto motivo, l'appellante deduce altresì l'illegittimità della condanna al risarcimento del danno, considerata l'assenza di prove del danno subito, non essendo idonee a tal fine la produzione di bollette intestate ad altri soggetti.
Infine, l'appellante censura il rigetto, da parte del giudice di pace, delle prove orali richieste nel primo grado di giudizio, che vengono pertanto riproposte nel presente grado.
Dunque, reiterando le medesime domande proposte in primo grado, ha chiesto la riforma integrale della sentenza gravata, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Tempestivamente costituitosi, ha dedotto l'infondatezza delle ragioni CP_1 sottese al gravame de quo, proponendo appello incidentale tardivo avverso il capo della sentenza che lo ha condannato al pagamento, in favore del , dell'importo di euro Parte_1
499,16, a titolo di quote condominiali relative all'anno 2015, già versate nel 2016.
Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione avversa e la riforma della pronuncia gravata nella parte da questi incidentalmente appellata, il tutto con vittoria di spese e onorari.
Nelle more del giudizio, con delibera assembleare del 24 ottobre 2020, il Parte_1 appellante ha deliberato il proprio scioglimento.
A seguito di tale evento, il Tribunale – dopo aver evidenziato l'irrilevanza di tale evento ai fini del decidere (cfr. provvedimento del 31 maggio 2021) – ha onerato l'appellante di depositare la procura alle liti rilasciata dai condomini o dal nuovo amministratore eventualmente nominato (cfr. provvedimento del 18 settembre 2023).
In data 28/11/2023, si sono costituiti in giudizio , Controparte_2 [...]
, , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , nella qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 comproprietari dei beni comuni del complesso “ ”, i quali, premesso di non Parte_1 avere partecipato al giudizio nel primo grado, hanno insistono per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Con nota depositata il 20/05/2024, l'appellato ha eccepito il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di parte appellante, essendo inutilmente spirato il termine entro cui le parti avrebbero dovuto depositare la procura alle liti rilasciata dai condomini ovvero dal nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 1129 c.c.
3 La causa, istruita con prove documentali allegate dalle parti e l'escussione dei testi
, e , è stata posta in decisione all'udienza del Tes_1 Tes_2 Testimone_3
10.2.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione sollevata dall'appellato di “difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di parte appellante, non più sanabile essendo spirato il termine perentorio assegnato all'appellante dal Giudice ex art. 182 comma 2 c.p.c. (con ordinanza del 18.09.23) per il deposito della procura alle liti rilasciata dai condomini, che determina l'inammissibilità e la decadenza dall'appello”.
Deduce, in particolare, che: CP_1
- a seguito della delibera di scioglimento del condominio del 24/10/2020, sarebbe stato necessario, ai fini della prosecuzione del giudizio, una nuova procura alle liti rilasciata in favore del nuovo amministratore (ove nominato), ovvero in favore di ogni singolo condomino facente parte del Condominio appellante;
- pur avendo il Tribunale assegnato all'appellante un termine per adempiere al suddetto onere, questo non sarebbe stato assolto;
L'eccezione, come si diceva, va disattesa.
Ed invero, come correttamente evidenziato dal Tribunale nel corso del giudizio (cfr. ordinanza dell'1.6.2021), detta delibera deve ritenersi del tutto priva di rilevanza, considerata
“….la sussistenza di parti comuni (impianti, cancello di ingresso, illuminazione …) ai proprietari delle singole unità immobiliari facenti parte del complesso odierno attore e rilevato che il numero di tali proprietari supera il numero di otto (come si evince dall'elenco dei condomini contenuto nella predetta delibera)” e, dunque,
l'inesistenza alla radice dei presupposti per deliberare lo scioglimento del Condominio (cfr. art. 61 disp. att. c.c., il quale prevede che “qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato”).
Non solo. Anche a volere ammettere che il si sia validamente sciolto con la Parte_1 delibera sopra indicata (ed anche, dunque, a volere equiparare tale circostanza ad ogni altra ipotesi di morte o di venir meno della parte), non per questo lo ius postulandi del suo difensore dovrebbe ritenersi cessato.
4 Occorre, invero, ricordare che “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art.
285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante” (Cass. N. 15295/2014).
Nel caso in esame, è pacifico che il procuratore del appellante non ha né Parte_1 dichiarato né notificato l'evento interruttivo.
Deve dunque ritenersi - al netto di ogni considerazione circa l'eccepita inosservanza, da parte dell'appallante, del termine assegnatogli in corso di causa dal Tribunale per il deposito di una nuova procura alle liti (questione che si appalesa del tutto irrilevante, in ragione di quanto si è sopra detto) - che la validità di quella originaria non è mai venuta meno nel corso del giudizio, ciò che priva destituisce di fondamento l'eccezione in esame.
***
Passando ora all'esame dell'appello principale, tutti i motivi risultano infondati e devono pertanto essere rigettati.
Col primo motivo di appello il ha eccepito l'incompetenza per materia Parte_1 del giudice di pace adito, sul presupposto che oggetto del contendere inerisce la titolarità dell'impianto idrico, non riferibile alle parti comuni del , trattandosi di bene di Parte_1 proprietà esclusiva dei comunisti che lo hanno realizzato.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Ed invero, è pacifico in diritto che l'impianto idrico rientra tra i beni condominiali, ex art. 1117 c.c. (Cass. 27248/2018).
Stabilisce, infatti, l'art. 1117 c.c. che: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: […]
5 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici […]”.
E' vero che si tratta di una mera “presunzione” (legale), come tale superabile mediante la prova contraria.
E', tuttavia, altrettanto vero che la parte che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di produrre un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, ne' l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino” (cfr. Cass. 5622/2002, ma si veda anche Cass. N.
133/2017 e Cass. N. 4953/2001).
Nel caso di specie, detto onere non è stato assolto.
Emerge, invero, dagli atti di causa che, tanto il quanto i condomini che si Parte_1 sono costituiti in corso di causa, hanno affidato la prova della proprietà esclusiva dell'impianto di cui si discute:
- da un lato, ad una presunta delibera dei comproprietari dell'impianto idrico risalente al 23/09/2004, che tuttavia hanno omesso di produrre;
- dall'altro, ad una serie di prove orali, che – alla luce del principio di diritto sopra citato
- non appaiono neppure lontanamente idonee a superare la presunzione di cui s'è detto.
A ciò si aggiunga che dallo stesso atto di compravendita di stipulato il CP_1
17/11/2010, rep. n. 18542, raccolta n.5065, risulta indicato che oggetto dell'alienazione era, tra l'altro, anche “la comproprietà degli impianti dell'acqua” “nonché la comproprietà delle quote, delle relative apparecchiature, e della condotta in acciaio che collega detto locale con il serbatoio in cemento armato.”
***
Parimenti, tutti gli altri motivi di gravame risultano infondati e devono essere rigettati.
L'appellante e le parti successivamente intervenute nel presente giudizio, con intervento adesivo dipendente, censurano l'arresto del giudice di prime cure sostenendo la natura petitoria dell'azione esercitata dall'attore in primo grado e riconducendo l'impianto idrico alla proprietà esclusiva dei predetti comunisti.
6 Il motivo va disatteso.
Si è, invero, già detto che:
a) nessuna prova è stata offerta dai condomini appellanti circa l'asserita proprietà esclusiva dell'impianto idrico per cui è causa;
b) detto bene, piuttosto, riveste natura condominiale;
c) per l'effetto, l'appellato, in qualità di condomino, è pienamente legittimato all'esercizio dell'azione (avente, peraltro, natura condannatoria, e non petitoria, secondo quanto erroneamente ritenuto dall'appellante).
Il giudice di prime cure ha quindi correttamente accertato il diritto di CP_1 all'uso dell'impianto idrico, parte comune del condominio, e, conseguenzialmente, ritenuto illegittima l'interruzione, da parte del condominio, del servizio idrico nei suoi confronti, in quanto sia dal verbale di assemblea del 05/09/2014 che dalla situazione patrimoniale alla data del 19/10/2014, anteriore al distacco avvenuto in data 23/10/2014, non risultava alcun riferimento a somme dovute da CP_1
In ragione dell'accertata illegittimità della condotta assunta dal , Parte_1 parimenti, risulta infondato l'appello del capo della sentenza inerente alla condanna al risarcimento del danno derivante dall'interruzione del servizio idrico.
Ritenuto sussistere l'an, infatti, il giudice di pace ha correttamente determinato, in via equitativa, il quantum del danno patrimoniale subito dal ella differenza tra il costo che CP_1 egli presumibilmente avrebbe sostenuto per l'erogazione del servizio condominiale e il costo effettivamente sostenuto, successivamente al distacco dall'anello idrico, per ottenere l'approvvigionamento privato dell'acqua.
In questo senso, l'odierno appellante ha documentato che dal novembre 2014, mese seguente al distacco dall'interruzione del servizio idrico, fino al marzo 2016, mese anteriore all'instaurazione del giudizio con atto di citazione notificato il 27/04/2016, ha sostenuto un esborso pari ad euro 1.050,00, come dimostrato dai buoni di consegna e contestuale quietanza di pagamento prodotti in atti.
Dunque, tenuto conto che la spesa condominiale affrontata per l'acqua nell'anno 2O14, esclusi gli ultimi due mesi, ammonta ad euro 246,14, come da prospetto di bilancio approvato con verbale assembleare del 21/05/2015, rilevato che con la fornitura condominiale il costo ammontava a circa euro 24,60 mensili e che, perciò, se il condominio non avesse interrotto la
7 somministrazione dell'acqua, il vrebbe, per lo stesso periodo, sostenuto una spesa di CP_1 euro 418,2 ca., vale a dire euro 24,6O per 17 mesi, del tutto corretta appare la quantificazione equitativa del danno subito in complessivi euro 631,00, operata dal giudice di pace.
***
In ultimo, deve invece essere accolto l'appello incidentale proposto da CP_1 avverso il capo della sentenza di primo grado recante condanna di quest'ultimo, al pagamento, in favore del , dell'importo di euro 499,16 a titolo di oneri condominiali riferiti Parte_1 all'anno 2015.
Ed invero, dall'allegato 15 della produzione documentale del primo grado offerta da parte appellante all'udienza del 24/07/2017, relativa alla copia del verbale assembleare del
15/03/2017 e dell'e-mail dell'amministratore del datata 22/06/2017, contenente i Parte_1 conteggi annuali rivisitati e corretti, emerge che quest'ultimo nelle more dello stesso giudizio provvedeva a saldare il dovuto, come risulta dai predetti conteggi.
Questi, successivamente confermati dalla convocazione dell'assemblea condominiale del 28/05/2018, altresì depositata durante il giudizio di primo grado, all'udienza del 4/07/2018.
Deduzioni che, peraltro, non sono state oggetto di contestazioni dell'appellante e degli intervenienti.
In accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza n. 575/2019 del Giudice di Pace di va riformata limitatamente alla parte relativa alla condanna di e, per Pt_1 CP_1 il resto, confermata.
Dunque, stante la soccombenza in giudizio del Parte_1
, in , nonché degli intervenienti , ,
[...] Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , questi vanno condannati ai sensi Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'art. 91 c.p.c., al pagamento in favore di delle spese per il presente giudizio, CP_1 che vanno liquidate in complessivi euro 2.552,00, (in ragione del valore della controversia compresa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) oltre iva, c.p.a., spese generali come per legge e c.u.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa,
8 • rigetta integralmente l'appello principale proposto dal
[...]
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Pt_1
n. 575/2019;
• accoglie l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del CP_1
Giudice di Pace di Palermo n. 575/2019 che, per l'effetto, riforma limitatamente alla parte in cui è stato condannato al pagamento, in favore del CP_1
, dell'importo di euro 499,16; Parte_1
• Condanna il , in solido con Parte_1
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
, , con al pagamento, in favore di
[...] Parte_3 Parte_4 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.552,00, oltre iva, CP_1
c.p.a., spese generali come per legge e c.u.;
• Si dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Palermo, il 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Compagno
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile nella persona del giudice unico dr. Andrea Compagno ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 15925/'19 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Roberto Leo, giusta procura su foglio separato all'atto introduttivo
Appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CP_1 CodiceFiscale_1
Caffarelli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. , (C.F. ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_6
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_2 C.F._8 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._9 Parte_4 C.F._10 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Roberto Leo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Intervenienti CONCLUSIONI: all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 10/02/2025, le parti concludevano riportandosi alle rispettive note conclusive e difese spiegate in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello notificato il 17/09/2019, il sito in Parte_1 via Ignazio Gioè n. 72, , ha proposto gravame avverso la sentenza n. 575/2019 del Pt_1
Giudice di Pace di , con la quale: Pt_1
- da un lato, sono state accolte la domanda proposte da volte ad ottenere sia la CP_1 condanna del condominio al riallaccio del servizio di fornitura idrica condominiale al proprio lotto di terreno, che al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in euro 631,00;
- dall'altro, è stata accolta la domanda riconvenzionale dell'odierno appellante, con condanna di al pagamento di euro 499,16 a titolo di oneri condominiali non corrisposti. CP_1
Con il primo motivo di appello, il si duole della pronuncia di primo grado, Parte_1 nella parte in cui il GdP ha rigettato l'eccezione di incompetenza per materia, avendo erroneamente ritenuto che la controversia attenesse a beni condominiali.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, osservando che l'attore avrebbe Parte_1 dovuto indirizzare l'azione petitoria nei confronti dei reali proprietari dell'impianto idrico, vale a dire dei comunisti che lo hanno realizzato a proprie spese, cioè i sig.ri , CP_2 [...]
, , , e . CP_8 CP_4 CP_5 CP_9 CP_7 Parte_2 Pt_3 Pt_4
In particolare, deduce che, sebbene nei patti aggiuntivi all'atto di acquisto del bene immobile di i fosse menzione di parti comuni del condomino, queste non vennero mai CP_1 realizzate dal venditore, bensì dai predetti comproprietari, in conformità all'art. 1102 c.c., che permette ai comproprietari in comunione di utilizzare le parti comuni per soddisfare esigenze personali a condizione di non alterarne la destinazione.
Col terzo e quarto motivo, l'appellante eccepisce la nullità e inopponibilità al condominio dell'atto di compravendita del Sig. ed osserva che la pronuncia di primo CP_1 grado sarebbe viziata per avere il GdP fondato la propria decisione sul predetto atto, nonostante il disconoscimento tempestivo da parte del e l'assenza di prove sulla Parte_1 titolarità dell'impianto in capo a quest'ultimo, valorizzando piuttosto l'adesione dell'attore al responsabile della gestione della distribuzione dell'acqua ad una prima Controparte_10 vasca estranea all'anello condominiale.
2 Con il quinto motivo, l'appellante deduce altresì l'illegittimità della condanna al risarcimento del danno, considerata l'assenza di prove del danno subito, non essendo idonee a tal fine la produzione di bollette intestate ad altri soggetti.
Infine, l'appellante censura il rigetto, da parte del giudice di pace, delle prove orali richieste nel primo grado di giudizio, che vengono pertanto riproposte nel presente grado.
Dunque, reiterando le medesime domande proposte in primo grado, ha chiesto la riforma integrale della sentenza gravata, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Tempestivamente costituitosi, ha dedotto l'infondatezza delle ragioni CP_1 sottese al gravame de quo, proponendo appello incidentale tardivo avverso il capo della sentenza che lo ha condannato al pagamento, in favore del , dell'importo di euro Parte_1
499,16, a titolo di quote condominiali relative all'anno 2015, già versate nel 2016.
Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione avversa e la riforma della pronuncia gravata nella parte da questi incidentalmente appellata, il tutto con vittoria di spese e onorari.
Nelle more del giudizio, con delibera assembleare del 24 ottobre 2020, il Parte_1 appellante ha deliberato il proprio scioglimento.
A seguito di tale evento, il Tribunale – dopo aver evidenziato l'irrilevanza di tale evento ai fini del decidere (cfr. provvedimento del 31 maggio 2021) – ha onerato l'appellante di depositare la procura alle liti rilasciata dai condomini o dal nuovo amministratore eventualmente nominato (cfr. provvedimento del 18 settembre 2023).
In data 28/11/2023, si sono costituiti in giudizio , Controparte_2 [...]
, , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , nella qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 comproprietari dei beni comuni del complesso “ ”, i quali, premesso di non Parte_1 avere partecipato al giudizio nel primo grado, hanno insistono per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Con nota depositata il 20/05/2024, l'appellato ha eccepito il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di parte appellante, essendo inutilmente spirato il termine entro cui le parti avrebbero dovuto depositare la procura alle liti rilasciata dai condomini ovvero dal nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 1129 c.c.
3 La causa, istruita con prove documentali allegate dalle parti e l'escussione dei testi
, e , è stata posta in decisione all'udienza del Tes_1 Tes_2 Testimone_3
10.2.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione sollevata dall'appellato di “difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di parte appellante, non più sanabile essendo spirato il termine perentorio assegnato all'appellante dal Giudice ex art. 182 comma 2 c.p.c. (con ordinanza del 18.09.23) per il deposito della procura alle liti rilasciata dai condomini, che determina l'inammissibilità e la decadenza dall'appello”.
Deduce, in particolare, che: CP_1
- a seguito della delibera di scioglimento del condominio del 24/10/2020, sarebbe stato necessario, ai fini della prosecuzione del giudizio, una nuova procura alle liti rilasciata in favore del nuovo amministratore (ove nominato), ovvero in favore di ogni singolo condomino facente parte del Condominio appellante;
- pur avendo il Tribunale assegnato all'appellante un termine per adempiere al suddetto onere, questo non sarebbe stato assolto;
L'eccezione, come si diceva, va disattesa.
Ed invero, come correttamente evidenziato dal Tribunale nel corso del giudizio (cfr. ordinanza dell'1.6.2021), detta delibera deve ritenersi del tutto priva di rilevanza, considerata
“….la sussistenza di parti comuni (impianti, cancello di ingresso, illuminazione …) ai proprietari delle singole unità immobiliari facenti parte del complesso odierno attore e rilevato che il numero di tali proprietari supera il numero di otto (come si evince dall'elenco dei condomini contenuto nella predetta delibera)” e, dunque,
l'inesistenza alla radice dei presupposti per deliberare lo scioglimento del Condominio (cfr. art. 61 disp. att. c.c., il quale prevede che “qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato”).
Non solo. Anche a volere ammettere che il si sia validamente sciolto con la Parte_1 delibera sopra indicata (ed anche, dunque, a volere equiparare tale circostanza ad ogni altra ipotesi di morte o di venir meno della parte), non per questo lo ius postulandi del suo difensore dovrebbe ritenersi cessato.
4 Occorre, invero, ricordare che “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art.
285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante” (Cass. N. 15295/2014).
Nel caso in esame, è pacifico che il procuratore del appellante non ha né Parte_1 dichiarato né notificato l'evento interruttivo.
Deve dunque ritenersi - al netto di ogni considerazione circa l'eccepita inosservanza, da parte dell'appallante, del termine assegnatogli in corso di causa dal Tribunale per il deposito di una nuova procura alle liti (questione che si appalesa del tutto irrilevante, in ragione di quanto si è sopra detto) - che la validità di quella originaria non è mai venuta meno nel corso del giudizio, ciò che priva destituisce di fondamento l'eccezione in esame.
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Passando ora all'esame dell'appello principale, tutti i motivi risultano infondati e devono pertanto essere rigettati.
Col primo motivo di appello il ha eccepito l'incompetenza per materia Parte_1 del giudice di pace adito, sul presupposto che oggetto del contendere inerisce la titolarità dell'impianto idrico, non riferibile alle parti comuni del , trattandosi di bene di Parte_1 proprietà esclusiva dei comunisti che lo hanno realizzato.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Ed invero, è pacifico in diritto che l'impianto idrico rientra tra i beni condominiali, ex art. 1117 c.c. (Cass. 27248/2018).
Stabilisce, infatti, l'art. 1117 c.c. che: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: […]
5 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici […]”.
E' vero che si tratta di una mera “presunzione” (legale), come tale superabile mediante la prova contraria.
E', tuttavia, altrettanto vero che la parte che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di produrre un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, ne' l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino” (cfr. Cass. 5622/2002, ma si veda anche Cass. N.
133/2017 e Cass. N. 4953/2001).
Nel caso di specie, detto onere non è stato assolto.
Emerge, invero, dagli atti di causa che, tanto il quanto i condomini che si Parte_1 sono costituiti in corso di causa, hanno affidato la prova della proprietà esclusiva dell'impianto di cui si discute:
- da un lato, ad una presunta delibera dei comproprietari dell'impianto idrico risalente al 23/09/2004, che tuttavia hanno omesso di produrre;
- dall'altro, ad una serie di prove orali, che – alla luce del principio di diritto sopra citato
- non appaiono neppure lontanamente idonee a superare la presunzione di cui s'è detto.
A ciò si aggiunga che dallo stesso atto di compravendita di stipulato il CP_1
17/11/2010, rep. n. 18542, raccolta n.5065, risulta indicato che oggetto dell'alienazione era, tra l'altro, anche “la comproprietà degli impianti dell'acqua” “nonché la comproprietà delle quote, delle relative apparecchiature, e della condotta in acciaio che collega detto locale con il serbatoio in cemento armato.”
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Parimenti, tutti gli altri motivi di gravame risultano infondati e devono essere rigettati.
L'appellante e le parti successivamente intervenute nel presente giudizio, con intervento adesivo dipendente, censurano l'arresto del giudice di prime cure sostenendo la natura petitoria dell'azione esercitata dall'attore in primo grado e riconducendo l'impianto idrico alla proprietà esclusiva dei predetti comunisti.
6 Il motivo va disatteso.
Si è, invero, già detto che:
a) nessuna prova è stata offerta dai condomini appellanti circa l'asserita proprietà esclusiva dell'impianto idrico per cui è causa;
b) detto bene, piuttosto, riveste natura condominiale;
c) per l'effetto, l'appellato, in qualità di condomino, è pienamente legittimato all'esercizio dell'azione (avente, peraltro, natura condannatoria, e non petitoria, secondo quanto erroneamente ritenuto dall'appellante).
Il giudice di prime cure ha quindi correttamente accertato il diritto di CP_1 all'uso dell'impianto idrico, parte comune del condominio, e, conseguenzialmente, ritenuto illegittima l'interruzione, da parte del condominio, del servizio idrico nei suoi confronti, in quanto sia dal verbale di assemblea del 05/09/2014 che dalla situazione patrimoniale alla data del 19/10/2014, anteriore al distacco avvenuto in data 23/10/2014, non risultava alcun riferimento a somme dovute da CP_1
In ragione dell'accertata illegittimità della condotta assunta dal , Parte_1 parimenti, risulta infondato l'appello del capo della sentenza inerente alla condanna al risarcimento del danno derivante dall'interruzione del servizio idrico.
Ritenuto sussistere l'an, infatti, il giudice di pace ha correttamente determinato, in via equitativa, il quantum del danno patrimoniale subito dal ella differenza tra il costo che CP_1 egli presumibilmente avrebbe sostenuto per l'erogazione del servizio condominiale e il costo effettivamente sostenuto, successivamente al distacco dall'anello idrico, per ottenere l'approvvigionamento privato dell'acqua.
In questo senso, l'odierno appellante ha documentato che dal novembre 2014, mese seguente al distacco dall'interruzione del servizio idrico, fino al marzo 2016, mese anteriore all'instaurazione del giudizio con atto di citazione notificato il 27/04/2016, ha sostenuto un esborso pari ad euro 1.050,00, come dimostrato dai buoni di consegna e contestuale quietanza di pagamento prodotti in atti.
Dunque, tenuto conto che la spesa condominiale affrontata per l'acqua nell'anno 2O14, esclusi gli ultimi due mesi, ammonta ad euro 246,14, come da prospetto di bilancio approvato con verbale assembleare del 21/05/2015, rilevato che con la fornitura condominiale il costo ammontava a circa euro 24,60 mensili e che, perciò, se il condominio non avesse interrotto la
7 somministrazione dell'acqua, il vrebbe, per lo stesso periodo, sostenuto una spesa di CP_1 euro 418,2 ca., vale a dire euro 24,6O per 17 mesi, del tutto corretta appare la quantificazione equitativa del danno subito in complessivi euro 631,00, operata dal giudice di pace.
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In ultimo, deve invece essere accolto l'appello incidentale proposto da CP_1 avverso il capo della sentenza di primo grado recante condanna di quest'ultimo, al pagamento, in favore del , dell'importo di euro 499,16 a titolo di oneri condominiali riferiti Parte_1 all'anno 2015.
Ed invero, dall'allegato 15 della produzione documentale del primo grado offerta da parte appellante all'udienza del 24/07/2017, relativa alla copia del verbale assembleare del
15/03/2017 e dell'e-mail dell'amministratore del datata 22/06/2017, contenente i Parte_1 conteggi annuali rivisitati e corretti, emerge che quest'ultimo nelle more dello stesso giudizio provvedeva a saldare il dovuto, come risulta dai predetti conteggi.
Questi, successivamente confermati dalla convocazione dell'assemblea condominiale del 28/05/2018, altresì depositata durante il giudizio di primo grado, all'udienza del 4/07/2018.
Deduzioni che, peraltro, non sono state oggetto di contestazioni dell'appellante e degli intervenienti.
In accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza n. 575/2019 del Giudice di Pace di va riformata limitatamente alla parte relativa alla condanna di e, per Pt_1 CP_1 il resto, confermata.
Dunque, stante la soccombenza in giudizio del Parte_1
, in , nonché degli intervenienti , ,
[...] Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , questi vanno condannati ai sensi Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'art. 91 c.p.c., al pagamento in favore di delle spese per il presente giudizio, CP_1 che vanno liquidate in complessivi euro 2.552,00, (in ragione del valore della controversia compresa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) oltre iva, c.p.a., spese generali come per legge e c.u.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa,
8 • rigetta integralmente l'appello principale proposto dal
[...]
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Pt_1
n. 575/2019;
• accoglie l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del CP_1
Giudice di Pace di Palermo n. 575/2019 che, per l'effetto, riforma limitatamente alla parte in cui è stato condannato al pagamento, in favore del CP_1
, dell'importo di euro 499,16; Parte_1
• Condanna il , in solido con Parte_1
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
, , con al pagamento, in favore di
[...] Parte_3 Parte_4 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.552,00, oltre iva, CP_1
c.p.a., spese generali come per legge e c.u.;
• Si dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Palermo, il 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Compagno
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