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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 9.5.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 4360/2024, promossa da:
, con sede in Cagliari, in via Costa n. 18, Parte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Cagliari, nella via Riva Villasanta n. 233, presso lo studio dell'avv. Andrea
Perra, giusta procura prodotta a corredo del ricorso
E
, c.f. , residente in [...] Agosto 190 n. 7, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Riva Villasanta n. 233, presso lo studio dell'avv. Andrea Perra, giusta procura prodotta a corredo del ricorso
Parti attrici
Contro
C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Roma, P.IVA_2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in Cagliari, via Delitala n. 2, presso l'avv. Laura Furcas e l'avv. Marina Olla, che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti del 22 marzo 2024, rogito dott. Notaio in Roma Per_1
Parte convenuta CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“accertare e dichiarare nulla, annullare o, con qualsiasi altra formula, dichiarare priva di effetto l'ordinanza-ingiunzione n. 01-002105900 del 18.11.2024 emessa dall' e CP_2
pagina 1 di 4 notificata alla ricorrente il 27.11.2024, odiernamente impugnata, e, per l'effetto, dichiarare non dovuta dalla , dal suo legale Parte_1 rappresentante e da alcuna somma in favore dell' CP_1 CP_2
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”. Nell'interesse di parte convenuta:
“dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27.11.2024 l' ha notificato alla società cooperativa sociale e a CP_2 Pt_1
l'ordinanza n. 01-002105900 del 18.11.2024, con cui ha loro ingiunto, quale CP_1 obbligato principale e coobbligato in solido, il pagamento della somma di €.6.154,50 a titolo di sanzione per l'asserito omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, come rappresentato nell'accertamento n. 1700.17.01.2020.0013013, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, in riferimento al periodo 12/2017, per l'ammontare di €. 4.103,00.
Gli attori hanno quindi impugnato l'ordinanza ingiunzione, evidenziando che le ritenute del periodo 12/2017 erano state pagate ben prima dell'accertamento, rispettivamente con i mod. F24 del 16.1.2018, di €. 5.581,00, e del 6.4.2018, di € 7.326,00, come peraltro risulta dall'estratto conto Lista DM-10, ove è riportato il versamento del saldo dei CP_3
DM10, pari a €. 12.907,00, comprensivo della quota a carico dei lavoratori di €.4.103,00 (cfr. doc. 5).
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Costituitosi in giudizio, l' ha prestato acquiescenza all'avversa opposizione, così CP_2 deducendo:
“L'ordinanza di ingiunzione è stata emessa nonostante il pagamento fosse stato regolarmente effettuato. Tuttavia, l'azienda aveva erroneamente indicato una causale non idonea (DMRA anziché RC01), riferita a note di rettifica, e pertanto il versamento non era stato automaticamente riconosciuto dalla procedura a copertura dei contributi previdenziali. A seguito della segnalazione dell'azienda del 5 dicembre 2024, trasmessa tramite il fascicolo elettronico, questo Ufficio, in data 19 dicembre 2024, ha provveduto ad abbinare correttamente il pagamento e ad annullare l'ordinanza di ingiunzione. L'annullamento è stato comunicato all'azienda in risposta alla segnalazione effettuata tramite il cassetto previdenziale. Si precisa, infine, che la risposta fornita dall'Ufficio tramite il cassetto previdenziale è avvenuta attraverso lo stesso canale telematico utilizzato dall'azienda per la segnalazione”.
L' ha pertanto chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con CP_2 compensazione delle spese di lite, in quanto l'errata imputazione del pagamento era avvenuta anche per errore dell'azienda e che l'Istituto aveva attivato tempestivamente l'autotutela, annullando l'ordinanza ingiunzione e comunicando l'avvenuto annullamento all'azienda attraverso il cassetto bidirezionale correntemente utilizzato per le comunicazioni CP_4 pagina 2 di 4 L'istituto previdenziale ha poi evidenziato che solo per ragioni tecniche non era stato emesso il provvedimento formale di annullamento.
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Al tribunale non resta, pertanto, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
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Proprio in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che l'ordinanza ingiunzione in parola è stata emessa il 18.11.2025 e notificata agli odierni ricorrenti il 27.11.2025.
Tuttavia, ben prima, ossia in data 18.2.2020, era stato proposto reclamo con apposito ticket, n. 45369452, avverso l'accertamento n. 1700.17.01.2020.0013013 del 17.1.2020, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, in riferimento al periodo 12/2017, per l'ammontare di €. 4.103,00, cui l' aveva risposto CP_2 che “la cartella è dovuta solo per il ritardato pagamento”, e ciò, nonostante la sanzione prevista dall'art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983, non si applicasse all'ipotesi di mero ritardo, ma solo al caso in cui il pagamento non sia stato effettuato neppure “entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
La prima effettiva comunicazione dell' circa l'annullamento dell'ordinanza CP_2 ingiunzione risale al mese di marzo 2025, considerato che, come ammesso dall' , CP_2 pagina 3 di 4 nessun provvedimento formale di annullamento era intervenuto e, prima della proposizione del ricorso, vi era stata la semplice comunicazione telefonica di un operatore circa il fatto che l'ordinanza sarebbe stata o era stata annullata d'ufficio. CP_2
Le ragioni esposte importano, pertanto, la declaratoria della integrale cessazione della materia del contendere, con condanna dell'ente alla rifusione delle spese delle prime due fasi del giudizio, considerato che dopo l'introduzione del giudizio non è stata svolta alcun'altra attività difensiva istruttoria sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo. Al riguardo, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
La cessazione della materia del contendere e il riconoscimento dell'avversa pretesa giustificano inoltre la compensazione integrale delle spese in ordine alla fase decisionale.
Le spese per le restanti fasi si devono liquidare in ragione dei valori tra i minimi e i medi di tabella, considerata la limitata attività processuale svolta e tenuto conto della estrema semplicità delle questioni trattate.
La differente posizione degli attori, obbligati in solido, non comportato alcuna effettiva e rilevante attività difensiva tale da giustifica l'aumento del compenso professionale, se non nei limiti del 10 %.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in ragione dell'annullamento d'ufficio operato dall' della ordinanza-ingiunzione n. CP_2
01002105900 del 18.11.2024;
- condanna l' a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese del giudizio CP_2 limitatamente alle prime due fasi, che si liquidano complessivamente in euro 1.100,00 per compenso al difensore ed euro 43,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva, dovuti come per legge.
Cagliari, 4.8.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
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