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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6892/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
LL, ha depositato, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
18/11/2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 6982/2025 avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 (opposizione ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 11301/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
, nata a [...] il [...] (codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Urlo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984.
L' convenuto ritualmente citato si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di CP_1
costituzione.
Lette le note per la trattazione cartolare sostitutiva dell'udienza del 18.11.2025, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, le censure sono infondate nel merito.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati e, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, valutati dal ctu alla luce dell'attività di operatrice sanitaria svolta dall'istante, non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo).
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente. Ed in particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato Persona_1 la perizianda affetta da: “spondilodisocartrosi del rachide e spalla destra a modesto impegno funzionale;
ipertensione arteriosa in compenso emodinamico;
ipoacusia in esiti di perforazione timpanica;
insufficienza venosa arti inferiori”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito.
Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata ed evidenziando che: “Il complesso menomativo della perizianda
NON è di entità tale da determinare la riduzione ad 1/3 della capacità lavorativa in quanto
l'ipoacusia, anche per la sua entità assai modesta, così come l'ipertensione arteriosa in compenso emodinamico, non hanno alcun riflesso sull'attività svolta dall'assicurato. La patologia artrosica determina indubbiamente un riflesso sull'attività lavorativa ma non tale da determinare la riduzione ad 1/3 della capacità lavorativa e non è di entità tale da compromettere lo svolgimento delle proprie mansioni o l'utilizzo corretto di utensili/macchine/attrezzature per le specifiche lavorazioni, pregiudicando in minima parte le attività motorie che possono essere praticate in corso di attività lavorativa simile a quella svolta dall'appellante. Pertanto, il complesso menomativo della sig.ra Parte_1
NON determina la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa, in modo permanente ed in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
per cui non sussiste il requisito biologico previsto dalla legge 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità”.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quelle inerenti all'apparato osteoarticolare, considerato peraltro che dalla documentazione medica ulteriore versata in atti in sede di opposizione non emergono nuove patologie e/o eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Ida LL, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Così deciso in Aversa il 19/11/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida LL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
LL, ha depositato, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
18/11/2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 6982/2025 avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 (opposizione ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 11301/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
, nata a [...] il [...] (codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Urlo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984.
L' convenuto ritualmente citato si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di CP_1
costituzione.
Lette le note per la trattazione cartolare sostitutiva dell'udienza del 18.11.2025, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, le censure sono infondate nel merito.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati e, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, valutati dal ctu alla luce dell'attività di operatrice sanitaria svolta dall'istante, non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo).
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente. Ed in particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato Persona_1 la perizianda affetta da: “spondilodisocartrosi del rachide e spalla destra a modesto impegno funzionale;
ipertensione arteriosa in compenso emodinamico;
ipoacusia in esiti di perforazione timpanica;
insufficienza venosa arti inferiori”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito.
Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata ed evidenziando che: “Il complesso menomativo della perizianda
NON è di entità tale da determinare la riduzione ad 1/3 della capacità lavorativa in quanto
l'ipoacusia, anche per la sua entità assai modesta, così come l'ipertensione arteriosa in compenso emodinamico, non hanno alcun riflesso sull'attività svolta dall'assicurato. La patologia artrosica determina indubbiamente un riflesso sull'attività lavorativa ma non tale da determinare la riduzione ad 1/3 della capacità lavorativa e non è di entità tale da compromettere lo svolgimento delle proprie mansioni o l'utilizzo corretto di utensili/macchine/attrezzature per le specifiche lavorazioni, pregiudicando in minima parte le attività motorie che possono essere praticate in corso di attività lavorativa simile a quella svolta dall'appellante. Pertanto, il complesso menomativo della sig.ra Parte_1
NON determina la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa, in modo permanente ed in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
per cui non sussiste il requisito biologico previsto dalla legge 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità”.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quelle inerenti all'apparato osteoarticolare, considerato peraltro che dalla documentazione medica ulteriore versata in atti in sede di opposizione non emergono nuove patologie e/o eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Ida LL, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Così deciso in Aversa il 19/11/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida LL