TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17836 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario ER AN NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 1658 2023 promossa da:
( C.F.: Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Valerio Cristiani,
con Studio in Roma, viale Filomusi Guelfi n. 6 ,
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
( C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Stefano Diamanti
con Studio in Roma, via G. Nicotera n. 29
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pretesa restitutoria – dazione di somme tra ex partner
Conclusioni: All'udienza del 31 marzo 2025, tenutasi a trattazione scritta, il Giudice, lette le note di udienza depositate da entrambe le parti, ha trattenuta la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile iscritta al n. R.G. 1658/2023
Con atto di citazione notificato il 22/11/2022, la Sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18945/2022, emesso in data 03/11/2022 dal
Tribunale Ordinario di Roma, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore del
Sig. della somma di € 10.000,00, oltre accessori e spese, quale Controparte_1 asserita restituzione di somme prestate.
Difese dell'opponente
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo, in via preliminare, la nullità del ricorso monitorio per violazione degli artt. 125 e 638 c.p.c., in quanto privo di adeguata esposizione dei fatti costitutivi della domanda.
Nel merito ha dedotto che:
la somma di € 4.500,00 era stata elargita spontaneamente nel contesto di una relazione sentimentale e, pertanto, era non ripetibile in quanto obbligazione naturale (art. 2034
c.c.);
la somma di € 7.000,00, effettivamente ricevuta per far fronte a una posizione debitoria, era già stata parzialmente restituita (€ 3.000,00) e il residuo integralmente versato nel corso del giudizio.
Costituzione dell'opposto
Il Sig. si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo che CP_1 entrambe le somme costituivano prestiti, e che la Sig.ra non ne aveva contestato Pt_1 la natura se non a seguito della notificazione del decreto. Ha domandato, pertanto, la conferma integrale della pretesa creditoria.
Pag. 2 di 5 Istruzione della causa
Dopo l'infruttuoso esperimento della mediazione obbligatoria, è stata concessa la trattazione scritta ex art. 183, comma 6, c.p.c. e i termini ex art. 190 c.p.c. per le conclusioni.
All'udienza del 31.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
+++++
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta in giudizio ritiene che la domanda attorea sia parzialmente accoglibile: nei limiti qui di seguito evidenziati.
1. Inquadramento normativo e giurisprudenziale
La controversia attiene alla restituzione di somme elargite nell'ambito di una relazione affettiva pregressa. Il punto centrale è distinguere tra mutuo (art. 1813 c.c.), con conseguente obbligo restitutorio, e obbligazione naturale (art. 2034 c.c.), che esclude la ripetizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza:
“L'elargizione di somme tra persone unite da relazione sentimentale può configurare una obbligazione naturale, priva di effetto restitutorio, se manca la prova dell'intento negoziale sottostante” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 19509/2023; Cass. civ., sez. II, n.
9113/2022).
Inoltre, ai sensi dell'art. 2034, comma 1, c.c., “non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente eseguito in adempimento di un dovere morale o sociale”.
2. Accertamento in fatto
La prova acquisita, anche tramite documentazione WhatsApp e e-mail, ha chiaramente mostrato che:
la somma di € 7.000,00 fu effettivamente richiesta dalla per finalità personali e Pt_1 riconosciuta come debito: è stata restituita integralmente nel corso del giudizio;
Pag. 3 di 5 la somma di € 4.500,00 fu invece elargita spontaneamente dal , come egli CP_1 stesso afferma testualmente (“mi sono offerto io… per non ferire il tuo orgoglio…”), senza richiesta e in assenza di accordi circa una restituzione, rientrando nel quadro di una relazione sentimentale.
Ne deriva che:
la pretesa creditoria è infondata per l'importo di € 4.500,00, mancando i requisiti minimi per l'esistenza di un contratto di mutuo;
quanto alla somma di € 7.000,00, effettivamente dovuta, risulta essere stata restituita in corso di causa, dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
3. Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese segue la soccombenza. Tuttavia, in ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione e di pagamento in corso di causa della somma effettivamente dovuta, la giurisprudenza prevede la possibilità di compensazione integrale delle spese, anche in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, in virtù della reciproca soccombenza (Cass. civ., sez. III, sent. n. 24853/2020; Cass. civ., sez. II, n. 18185/2018).
Nel caso di specie:
l'opponente ha in parte resistito con successo (per i € 4.500,00 non dovuti);
ma era inizialmente inadempiente per € 7.000,00, che ha restituito solo in corso di causa;
l'opposto ha agito legittimamente almeno per una parte del credito.
Sussistono, pertanto, le condizioni per una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione XVII Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando
Pag. 4 di 5 nella causa iscritta al n. R.G. 1658/2023 tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
✓ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto Parte_1 revoca, in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n. 18945/2022, emesso in data 03/11/2022 ;
✓ Per l'effetto, accerta e dichiara che l'opponente non è tenuta alla restituzione della somma di € 4.500,00, richiesta dall'opposto ; Controparte_1
✓ Dichiara estinto per intervenuto pagamento in corso di causa il credito di €
7.000,00 azionato con il decreto ingiuntivo n. 18945/2022;
✓ Rigetta ogni ulteriore domanda attorea;
✓ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza e del comportamento processuale complessivo.
Così è deciso.
Roma,19 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
(ER AN NZ)
Pag. 5 di 5