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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, visti gli artt. 127 ter c.p.c., 10 d.lgs.
151/2011 e 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5337/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], ammesso provvisoriamente dal Parte_1 C.F._1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
2.08.2024 in atti, elettivamente domiciliato in Pistoia, alla via dello Stadio 2/D, presso lo studio dell'avv. Alberto Narbona, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con sede legale in Cagliari, al viale Bonaria n. 33, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Scano n. 46, presso l'avv. Fabrizio Montaldo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, una volta accertata e dichiarata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, da parte dell'istituto , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , con sede legale in Viale Bonaria P.IVA_1
33 - 09125 Cagliari, pec ordinare a quest'ultima di Email_1 riscontrare l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata dal sig. con pec del Parte_1
30.04.2024 e sollecitata con del 22.05.2024, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo sig. Parte_1 copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del
pagina 1 di 4 trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, e degli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Nell'interesse del Controparte_1
“si conclude perché piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) rigettare l'avversa domanda;
b) in ogni caso mandare assolto il da Controparte_1 ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso depositato in data 27.08.2024, ha agito in giudizio, ai sensi dell'art. 10 Parte_1
D.lgs. n. 150/2011, per l'accertamento e la declaratoria della violazione dell'obbligo di cui all'art. 15
[.. co. 1 del Regolamento UE 2016/679 commessa dal (di seguito anche solo Controparte_1
), nonché per ottenere l'ordine in danno di quest'ultimo di riscontrare l'istanza di accesso ai dati CP_2 personali formulata dal ricorrente con pec del 30.04.2024 e sollecitata con pec del 22.05.2024.
A tale fine, il ricorrente ha esposto che:
- in data 16.03.2023 aveva ricevuto dal un bonifico, con accredito sulla propria carta CP_1
PostePay, dell'importo di € 790,84;
- per verificare che l'istituto di credito avesse trattato i suoi dati personali in conformità della legge in materia di privacy, con pec del 30.04.2024, aveva domandato al se fosse o meno CP_1 in corso il trattamento dei propri dati personali e, in caso affermativo, di fornirgli copia degli stessi con indicazione delle finalità del trattamento, della base giuridica e degli eventuali destinatari a cui tali dati fossero stati comunicati (docc.
6-7 allegati al ricorso);
- la richiesta, trasmessa all'indirizzo pec del risultante dal registro pubblico Inipec, era CP_1 rimasta priva di riscontro, di talché in data 22.05.2024 aveva inviato un sollecito a mezzo pec, a sua volta rimasto privo di risconto (docc. 10-11).
1.2 Si è ritualmente costituito il contestando ogni avversa pretesa ed Controparte_1 eccependo di aver fornito tempestivo riscontro all'istanza di accesso ai dati personali formulata dal ricorrente, producendo a tal fine la relativa pec dell'11.06.2024, inviata dal con oggetto <Richiesta copia di accesso al trattamento dei dati Email_2 personali a nome di , del seguente tenore: <Egregio Sig. , Le segnaliamo che, Parte_1 Pt_1
a seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente Istituto, con i dati che ci ha fornito, non ci risulta nessun trattamento di dati personali a Lei riferito effettuato dallo scrivente Istituto, diverso da quello necessario ai fini della gestione della presente richiesta. Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori necessita, si porgono cordiali saluti>> (doc. 1 allegato alla comparsa di risposta).
. pagina 2 di 4 1.3 All'udienza del 3.12.2024 il ricorrente ha contestato che la citata pec dell'11.06.2024 provenisse dal sostenendo invece che la stessa provenisse da in risposta ad un'ulteriore pec CP_1 CP_3 alla medesima inviata in pari data e concernente una diversa istanza di accesso ai dati personali (cfr. docc. 16-18).
1.4 La causa, istruita con produzioni documentali, viene decisa all'esito della discussione avvenuta dapprima all'udienza del 25.11.2025 e successivamente attraverso il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza.
2. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1 La materia relativa al trattamento dei dati personali è presidiata da alcune garanzie poste a tutela della privacy e della riservatezza dei soggetti coinvolti in tale trattamento.
Tra tali garanzie, emerge anzitutto il diritto, sancito dall'art.15 del Regolamento UE 2016/679, del soggetto interessato “di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali”.
L'ottenimento di simili informazioni da parte del soggetto interessato è subordinato alla presentazione di una specifica istanza nei confronti del titolare del trattamento. Quest'ultimo è tenuto a fornire all'istante le informazioni richieste entro il termine di trenta giorni, prorogabile di due mesi soltanto in casi eccezionali, previo avviso alla parte richiedente circa i motivi del ritardo (art. 12 par. 3 del citato
Regolamento).
2.2. È necessario anzitutto considerare che il fa parte del gruppo societario , Controparte_1 CP_3 la cui capogruppo è (cfr. doc. 3 di parte resistente); come chiarito dal resistente (ed Controparte_4 evidenziato nella sezione “privacy” del sito internet del , il “Titolare del Controparte_1 trattamento” dei dati personali è il mentre il “Responsabile per la protezione” è la Controparte_1
(cfr. doc. 4 in fascicolo resistente). CP_3
Tale fattore consente di accordare portata dirimente alla pec dell'11.6.2024, inviata dal allegata dal al fine di provare il tempestivo riscontro alla Email_2 CP_1 richiesta formulata da in data 30.4.2024 (docc. 1 e 2): la risposta della società capogruppo Pt_1
circa la sussistenza o meno di un trattamento dei dati personali nei confronti del soggetto CP_3 interessato è, infatti, idonea a coprire l'intera sfera di rapporti coinvolgenti tale soggetto e le società facenti parti del gruppo (dunque, anche il . Controparte_1
La pec dell'11.06.2024 proveniente da risulta, pertanto, pienamente idonea a soddisfare CP_4
pagina 3 di 4 l'interesse conoscitivo del ricorrente.
In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Ogni altra questione risulta assorbita e si noti, a tal fine, che l'oggetto della domanda attiene esclusivamente alla emissione di un ordine nei confronti dell'istituto di credito di provvedere al riscontro della richiesta (con conseguente inconferenza, nella presente sede, della doglianza relativa alla non veridicità del contenuto della risposta).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in relazione alla effettiva attività svoltasi in giudizio, in euro 1.500,00 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 1.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Cagliari, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, visti gli artt. 127 ter c.p.c., 10 d.lgs.
151/2011 e 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5337/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], ammesso provvisoriamente dal Parte_1 C.F._1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
2.08.2024 in atti, elettivamente domiciliato in Pistoia, alla via dello Stadio 2/D, presso lo studio dell'avv. Alberto Narbona, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con sede legale in Cagliari, al viale Bonaria n. 33, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Scano n. 46, presso l'avv. Fabrizio Montaldo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, una volta accertata e dichiarata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, da parte dell'istituto , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , con sede legale in Viale Bonaria P.IVA_1
33 - 09125 Cagliari, pec ordinare a quest'ultima di Email_1 riscontrare l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata dal sig. con pec del Parte_1
30.04.2024 e sollecitata con del 22.05.2024, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo sig. Parte_1 copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del
pagina 1 di 4 trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, e degli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Nell'interesse del Controparte_1
“si conclude perché piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) rigettare l'avversa domanda;
b) in ogni caso mandare assolto il da Controparte_1 ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso depositato in data 27.08.2024, ha agito in giudizio, ai sensi dell'art. 10 Parte_1
D.lgs. n. 150/2011, per l'accertamento e la declaratoria della violazione dell'obbligo di cui all'art. 15
[.. co. 1 del Regolamento UE 2016/679 commessa dal (di seguito anche solo Controparte_1
), nonché per ottenere l'ordine in danno di quest'ultimo di riscontrare l'istanza di accesso ai dati CP_2 personali formulata dal ricorrente con pec del 30.04.2024 e sollecitata con pec del 22.05.2024.
A tale fine, il ricorrente ha esposto che:
- in data 16.03.2023 aveva ricevuto dal un bonifico, con accredito sulla propria carta CP_1
PostePay, dell'importo di € 790,84;
- per verificare che l'istituto di credito avesse trattato i suoi dati personali in conformità della legge in materia di privacy, con pec del 30.04.2024, aveva domandato al se fosse o meno CP_1 in corso il trattamento dei propri dati personali e, in caso affermativo, di fornirgli copia degli stessi con indicazione delle finalità del trattamento, della base giuridica e degli eventuali destinatari a cui tali dati fossero stati comunicati (docc.
6-7 allegati al ricorso);
- la richiesta, trasmessa all'indirizzo pec del risultante dal registro pubblico Inipec, era CP_1 rimasta priva di riscontro, di talché in data 22.05.2024 aveva inviato un sollecito a mezzo pec, a sua volta rimasto privo di risconto (docc. 10-11).
1.2 Si è ritualmente costituito il contestando ogni avversa pretesa ed Controparte_1 eccependo di aver fornito tempestivo riscontro all'istanza di accesso ai dati personali formulata dal ricorrente, producendo a tal fine la relativa pec dell'11.06.2024, inviata dal con oggetto <Richiesta copia di accesso al trattamento dei dati Email_2 personali a nome di , del seguente tenore: <Egregio Sig. , Le segnaliamo che, Parte_1 Pt_1
a seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente Istituto, con i dati che ci ha fornito, non ci risulta nessun trattamento di dati personali a Lei riferito effettuato dallo scrivente Istituto, diverso da quello necessario ai fini della gestione della presente richiesta. Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori necessita, si porgono cordiali saluti>> (doc. 1 allegato alla comparsa di risposta).
. pagina 2 di 4 1.3 All'udienza del 3.12.2024 il ricorrente ha contestato che la citata pec dell'11.06.2024 provenisse dal sostenendo invece che la stessa provenisse da in risposta ad un'ulteriore pec CP_1 CP_3 alla medesima inviata in pari data e concernente una diversa istanza di accesso ai dati personali (cfr. docc. 16-18).
1.4 La causa, istruita con produzioni documentali, viene decisa all'esito della discussione avvenuta dapprima all'udienza del 25.11.2025 e successivamente attraverso il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza.
2. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1 La materia relativa al trattamento dei dati personali è presidiata da alcune garanzie poste a tutela della privacy e della riservatezza dei soggetti coinvolti in tale trattamento.
Tra tali garanzie, emerge anzitutto il diritto, sancito dall'art.15 del Regolamento UE 2016/679, del soggetto interessato “di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali”.
L'ottenimento di simili informazioni da parte del soggetto interessato è subordinato alla presentazione di una specifica istanza nei confronti del titolare del trattamento. Quest'ultimo è tenuto a fornire all'istante le informazioni richieste entro il termine di trenta giorni, prorogabile di due mesi soltanto in casi eccezionali, previo avviso alla parte richiedente circa i motivi del ritardo (art. 12 par. 3 del citato
Regolamento).
2.2. È necessario anzitutto considerare che il fa parte del gruppo societario , Controparte_1 CP_3 la cui capogruppo è (cfr. doc. 3 di parte resistente); come chiarito dal resistente (ed Controparte_4 evidenziato nella sezione “privacy” del sito internet del , il “Titolare del Controparte_1 trattamento” dei dati personali è il mentre il “Responsabile per la protezione” è la Controparte_1
(cfr. doc. 4 in fascicolo resistente). CP_3
Tale fattore consente di accordare portata dirimente alla pec dell'11.6.2024, inviata dal allegata dal al fine di provare il tempestivo riscontro alla Email_2 CP_1 richiesta formulata da in data 30.4.2024 (docc. 1 e 2): la risposta della società capogruppo Pt_1
circa la sussistenza o meno di un trattamento dei dati personali nei confronti del soggetto CP_3 interessato è, infatti, idonea a coprire l'intera sfera di rapporti coinvolgenti tale soggetto e le società facenti parti del gruppo (dunque, anche il . Controparte_1
La pec dell'11.06.2024 proveniente da risulta, pertanto, pienamente idonea a soddisfare CP_4
pagina 3 di 4 l'interesse conoscitivo del ricorrente.
In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Ogni altra questione risulta assorbita e si noti, a tal fine, che l'oggetto della domanda attiene esclusivamente alla emissione di un ordine nei confronti dell'istituto di credito di provvedere al riscontro della richiesta (con conseguente inconferenza, nella presente sede, della doglianza relativa alla non veridicità del contenuto della risposta).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in relazione alla effettiva attività svoltasi in giudizio, in euro 1.500,00 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 1.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Cagliari, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
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