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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17155 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22625 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/09/1970), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LUCATTONI PIERLUIGI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
M), 13/01/1971); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 04/11/2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.;
letto il ricorso depositato in data 30/05/2024 con cui Parte_1
premesso che con sentenza n. 592 del 2010 il Tribunale di Tivoli ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con alle condizioni ivi indicate in forza delle Controparte_1
quali, tra le altre, l'istante è obbligato a corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 640,00 per il mantenimento delle figlie Per_1
e (2002) in quanto divenute economicamente autonome;
[...] Per_2
rilevato, in particolare, che a fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che successivamente al conseguimento del diploma entrambe le figlie si sono inserite nel mondo lavorativo, atteso che lavora con Per_2
contratto a tempo indeterminato presso un supermercato affiliato Carrefour
in con mansioni di cassiera e busta paga di circa euro 1.500,00 CP_1
mensili, mentre lavora con mansioni di cameriera part time presso la Per_1
pizzeria Pizium in e retribuzione mensile di circa euro 1.000,00; CP_1
entrambe vivono presso l'abitazione materna;
rilevato che ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1
costituita di talché deve essere dichiarata contumace;
sentito il ricorrente, esaminata la documentazione dallo stesso complessivamente prodotta nonché quella acquisita presso l'INPS su ordine del giudice delegato;
ritenuta la fondatezza del ricorso atteso che dalla predetta 3 documentazione emerge che: lavora sin dall'ottobre 2021 e Parte_2
nel 2024 ha percepito una retribuzione annua da lavoro di apprendista part time di euro 11.266,00, mentre lavora part time dall'aprile Parte_3
2021 e nel 2024 ha percepito una retribuzione annua di euro 12.263,00;
ritenuto che, in mancanza di prova e ancora prima di allegazione dell'espletamento di attività di formazione e studio da parte di ambo le giovani che giustifichino lo svolgimento del lavoro part time, si impone l'accoglimento integrale del ricorso con conseguente condanna della resistente alla restituzione, in favore del delle somme dal Pt_1
medesimo percepite a titolo di mantenimento delle due figlie comuni a decorrere dal mese di giugno 2024, stante la non debenza del contributo sin dalla domanda e il consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità in argomento e a partire da Cass. sez. un.
32914/2022;
che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22625/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente Controparte_1
dichiara cessato a far data dal giugno 2024 incluso l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per le figlie gemelle e e condanna Per_1 Per_2
a restituire al le somme a tale titolo percepite dal Controparte_1 Pt_1 4 medesimo dal giugno 2024 incluso;
condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22625 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/09/1970), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LUCATTONI PIERLUIGI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
M), 13/01/1971); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 04/11/2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.;
letto il ricorso depositato in data 30/05/2024 con cui Parte_1
premesso che con sentenza n. 592 del 2010 il Tribunale di Tivoli ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con alle condizioni ivi indicate in forza delle Controparte_1
quali, tra le altre, l'istante è obbligato a corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 640,00 per il mantenimento delle figlie Per_1
e (2002) in quanto divenute economicamente autonome;
[...] Per_2
rilevato, in particolare, che a fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che successivamente al conseguimento del diploma entrambe le figlie si sono inserite nel mondo lavorativo, atteso che lavora con Per_2
contratto a tempo indeterminato presso un supermercato affiliato Carrefour
in con mansioni di cassiera e busta paga di circa euro 1.500,00 CP_1
mensili, mentre lavora con mansioni di cameriera part time presso la Per_1
pizzeria Pizium in e retribuzione mensile di circa euro 1.000,00; CP_1
entrambe vivono presso l'abitazione materna;
rilevato che ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1
costituita di talché deve essere dichiarata contumace;
sentito il ricorrente, esaminata la documentazione dallo stesso complessivamente prodotta nonché quella acquisita presso l'INPS su ordine del giudice delegato;
ritenuta la fondatezza del ricorso atteso che dalla predetta 3 documentazione emerge che: lavora sin dall'ottobre 2021 e Parte_2
nel 2024 ha percepito una retribuzione annua da lavoro di apprendista part time di euro 11.266,00, mentre lavora part time dall'aprile Parte_3
2021 e nel 2024 ha percepito una retribuzione annua di euro 12.263,00;
ritenuto che, in mancanza di prova e ancora prima di allegazione dell'espletamento di attività di formazione e studio da parte di ambo le giovani che giustifichino lo svolgimento del lavoro part time, si impone l'accoglimento integrale del ricorso con conseguente condanna della resistente alla restituzione, in favore del delle somme dal Pt_1
medesimo percepite a titolo di mantenimento delle due figlie comuni a decorrere dal mese di giugno 2024, stante la non debenza del contributo sin dalla domanda e il consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità in argomento e a partire da Cass. sez. un.
32914/2022;
che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22625/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente Controparte_1
dichiara cessato a far data dal giugno 2024 incluso l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per le figlie gemelle e e condanna Per_1 Per_2
a restituire al le somme a tale titolo percepite dal Controparte_1 Pt_1 4 medesimo dal giugno 2024 incluso;
condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi