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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA EN AT Presidente dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 871/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA IO e dell'avv. ORSINI NICCOLO' ( ) VIA C.F._2
PIETRO COSSA, 41 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
SCIPIONI, 132 00192 ROMA presso il difensore avv. TA IO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 P.VA_1
A. DIAZ, 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CAVALLARI MICHELA, che pagina 1 di 16 lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FEDELI NICOLA
IO ( ) PIAZZA A. DIAZ, 1 20123 MILANO;
C.F._3
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.VA_2
domiciliato in CORSO STRADA NUOVA, 11/A 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. MEDINA SILVIA ANITA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TRUSIANI MASSIMO ( ) CORSO C.F._4
STRADA NUOVA 11 A 27100 PAVIA;
APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del proposto appello, rigettate tutte le eccezioni e pretese dedotte da controparte:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1373/2025 del Tribunale di
Milano in persona del dott. Gian Piero Vitale pubblicata il 18 febbraio 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“riconoscere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra
per i motivi di cui sopra, accertata la responsabilità contrattuale e/o Parte_1
extracontrattuale della Società condannarla in via solidale e/o Controparte_1
alternativa a pagare alla Sig.ra la somma di € 16.190, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione, dalla domanda al soddisfo, calcolata sulla base delle Tabelle di Milano,
o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dal giudice per i danni non
pagina 2 di 16 patrimoniali, ed euro 1.366 per danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”;
- in via istruttoria, si chiede ammettersi CTU volta ad analizzare il funzionamento della strumentazione utilizzata da per le simulazioni di volo, l'intensità delle CP_1
sollecitazioni fisiche che tale attività comporta ed i rischi che le stesse possono avere su di una persona di corporatura quale quella della sig.ra priva di una Parte_1
preparazione specifica e di un riscaldamento muscolare e articolare per affrontare la simulazione di volo. La stessa è volta a dimostrare la pericolosità della simulazione di volo e la necessità di una preparazione fisica (quanto meno un adeguato riscaldamento muscolare e articolare) prima di effettuare l'esperienza stessa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 1373/2025, pubblicata in data 18/02/2025, all'esito del procedimento RG 3950/2023, Tribunale di
Milano, Sez. VII, Dott. Vitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
Per le ragioni di cui in narrativa:
- rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra confermando integralmente la Parte_1
sentenza appellata;
In subordine ed in via riconvenzionale trasversale:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, limitare la responsabilità di e quindi il risarcimento ai soli danni CP_3
accertati in corso di causa;
- condannare la compagnia assicuratrice (C.F. - Controparte_4 P.VA_3
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.VA_4
in 40128 Bologna, Via Stalingrado 45, a tenere indenne ed a manlevare integralmente pagina 3 di 16 per quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a risarcire all'attore CP_3
appellante;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato della presente procedura e del precedente grado di giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
In via istruttoria:
Per tutti i motivi espressi in atto, ci si oppone all'ammissione della CTU tecnica ex adverso richiesta.
Si chiede di ammettere i mezzi istruttori già richiesti e formulati nella memoria ex art
183, comma 6, n. 2 c.p.c. e ulteriormente richiesti nelle “Note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” del 05/11/2024, depositate in data 07/11/2024, non ammessi in primo grado.
Per Controparte_2
Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in tutti i suoi capi la sentenza impugnata per i motivi meglio indicati in narrativa.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Milano ritenga di condannare si chiede che si Controparte_4
pagina 4 di 16 tenga conto dei limiti, delle franchigie, degli scoperti e di tutte le condizioni previste dalla polizza assicurativa.
Con favore di spese, compenso professionale e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A anche in relazione al giudizio d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra ha citato in Parte_1
giudizio la e la per sentire accogliere Controparte_1 Controparte_2
le seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- in via principale, riconoscere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra per i motivi di cui sopra, accertata la responsabilità Parte_1
contrattuale e/o extracontrattuale delle convenute, Società e/o la Controparte_1
i.p.l.r.p.t. condannarle in via solidale e/o Controparte_5
alternativa a pagare alla Sig.ra la somma di € 10.278,00, calcolata Parte_1
sulla base delle Tabelle di Milano e/o maggiore o minore meglio valutata anche da opportuna consulenza tecnica che ci riserva di produrre, per i danni biologici e patrimoniali patiti, oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda al soddisfo, oltre le spese e gli onorari di difesa del presente giudizio oltre spese generali (15,00%) VA,
CPA e oneri come per legge;
- In via subordinata, riconoscere il ristoro dei danni patrimoniali subiti dalla Sig.ra
accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle Parte_1
convenute, e/o la Società Controparte_6 Controparte_5
i.p.l.r.p.t. condannarle in via solidale e/o alternativa a pagare alla Sig.ra
[...]
la somma di € 1.360,00 corrispondente agli esborsi effettuati, quali danni Parte_1
patrimoniali, in conseguenza dell'infortunio subito nella struttura della Società CP_1 pagina 5 di 16 oltre a condannare le convenute in via solidale e/o alternativa al CP_1
pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, incluse le spese forfettarie oltre spese generali (15,00%) VA, CPA e oneri come per legge”. si è costituita in giudizio chiedendo di chiamare in causa la Controparte_1
e chiedendo in via principale il rigetto della domanda Controparte_2
attorea ed in subordine limitare il risarcimento ai danni accertati in corso di causa e condannare la compagnia assicuratrice a “tenere indenne ed a manlevare integralmente
per quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a risarcire all'attore”. CP_1
La convenuta in particolare asserisce il corretto adempimento della propria prestazione e che l'attività di volo esercitata presso le proprie strutture non può qualificarsi come attività pericolosa ex art. 2050 c.c., in quanto “attività che privilegia l'aspetto ludico”,
“completamente sicura” e “del tutto priva di rischi”.
Con provvedimento del 27 aprile 2023 il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di chiamata in causa del terzo ed ha differito la prima Controparte_2
udienza alla data dell'11 ottobre 2023.
Si è costituita in giudizio la chiedendo che sia dichiarata Controparte_2
l'inammissibilità della domanda della nei suoi confronti per carenza di Parte_1
legittimazione attiva;
la nullità dell'atto di citazione in quanto non adeguatamente descritti i fatti ed infine contesta nel merito la fondatezza della domanda.
All'udienza dell'11 ottobre 2023 il Giudice ha concesso i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. richiesti dalle parti, riservandosi di decidere sulle eccezioni di nullità della citazione unitamente al merito. Il Giudice ha quindi rinviato il processo all'udienza del
14 febbraio 2024.
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori. Il Giudice si è riservato.
pagina 6 di 16 Con provvedimento del 16 febbraio 2024 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta da abilitando parte attrice alla prova contraria. Controparte_1
All'udienza del 14 marzo 2024 il testimone ha dichiarato che il Testimone_1
briefing di preparazione cui erano sottoposti gli avventori era affidato ad un video e che lei semplicemente si limitava a chiedere se qualcuno avesse sofferto di dislocazione alla spalla e ricordava agli avventori i segnali da utilizzare durante l'esperienza di volo. La sig.ra ha anche dichiarato che in effetti la sig.ra interrompeva Tes_1 Parte_1
anzitempo il primo dei due voli previsti ed andava alla reception senza fare ritorno per il secondo volo previsto.
Infine la Sig.ra ha espressamente rinunciato alla domanda spiegata nei Parte_1
confronti di CP_2
Con sentenza n. 1373/2025, il Tribunale di Milano, così statuiva:
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione settima - in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) DICHIARA inammissibile la domanda avanzata da nei confronti Parte_1
di ; Controparte_7
3) DICHIARA assorbita la domanda di garanzia svolta da nei Controparte_1
confronti di;
Controparte_7
4) AN parte attrice al rimborso, in favore della convenuta Controparte_8
delle spese processuali, liquidate in euro 4.835,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
pagina 7 di 16 5) AN parte attrice al rimborso, in favore della convenuta Controparte_7
delle spese processuali liquidate in euro 2.800,00 per competenze, oltre rimborso
[...]
forfettario del 15% iva e cpa come per legge”.
In data 19 febbraio 2025 tale sentenza veniva notificata alla sig.ra Parte_1
che la impugnava lamentando:
NULLITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113, 115 E 116 C.P.C. – TRAVISAMENTO
DELLE RISULTANZE PROCESSUALI.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il “giudice ritiene non provata la responsabilità contrattuale di in quanto la stessa avrebbe Controparte_1
dato prova di aver offerto alla Sig.ra tutte le informazioni necessarie ed aver Parte_1
adottato tutte le misure utili allo svolgimento in sicurezza dell'esperienza di volo”.
Più precisamente, secondo la Sig.ra il Giudice avrebbe errato nel considerare Parte_1
adempiute da parte di l'“obbligo contrattuale secondo cui il Controparte_9
professionista deve apprestare le necessarie cautele volte a prevenire ed evitare infortuni dei consumatori”.
Si sono costituite le parti appellate, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in primo grado ricostruiva nei seguenti termini la vicenda.
La Sig.ra riceveva in regalo dalla propria madre il voucher-pacchetto Parte_1
“Volo Aereo DOUBLE” – non nominativo.
Il predetto pacchetto riguardava una c.d. “esperienza di volo verticale” per una persona, che si realizzava all'interno di un tubo-cilindro nel quale la Cliente entrava e, per mezzo pagina 8 di 16 di un potente getto d'aria, veniva sollevata da terra, così da vivere l'esperienza di volo, simile a quella vissuta in seguito ad un lancio con il paracadute. La simulazione di volo avrebbe dovuto avere una durata complessiva di 4 minuti, suddivisa in 2 parti di 2 minuti ciascuna;
la Sig.ra avvertiva nella seconda sessione di 2 minuti un Parte_1
improvviso e forte dolore localizzato all'altezza della spalla sinistra, che si irradiava per tutto l'arto e che le impediva anche di assumere la posizione indicata per il volo, delle braccia tenute sotto il mento;
la Sig.ra, impossibilitata a continuare il volo per il consistente dolore, chiedeva di interrompere l'esperienza.
Parte attrice, in primo grado agiva nei confronti della Controparte_10
ex artt. 1176, 1218 e 1228 c.c. per inadempimento grave a seguito dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché sotto il profilo extracontrattuale.
QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda proposta dall'attrice in primo grado, quale fruitore del voucher, ha contenuto contrattuale.
a) La fattispecie può essere inquadrata quale Contratto a favore di terzo (art. 1411
c.c.)
• La Cassazione (tra le altre, Cass. civ. sez. III, 6.5.2009 n. 10300; Cass. civ. sez.
III, 30.4.2010 n. 10527; Cass. civ. sez. III, 22.1.2016 n. 1125) afferma che, quando il contratto è concluso da uno stipulante a favore di un beneficiario che accetta la prestazione, il terzo acquista un diritto proprio verso il promittente ed è legittimato ad agire direttamente in via contrattuale per l'adempimento o per il risarcimento dei danni da inadempimento.
• È sufficiente che dal contratto risulti la volontà dello stipulante ( ) di far Per_1
godere la prestazione a un soggetto diverso, anche non ancora individuato al pagina 9 di 16 momento della stipula (Cass. 10300/2009: “il beneficiario può essere determinato anche solo genericamente e individuato successivamente”).
b) Titolo di legittimazione (biglietto/ voucher)
• La giurisprudenza in materia di titoli di viaggio (Cass. civ. sez. III, 13.2.2006 n.
3043; Cass. civ.
4.6.2012 n. 8920) ritiene che il possesso del biglietto legittimi l'utilizzatore a godere della prestazione e a far valere i diritti derivanti dal contratto, indipendentemente dal fatto che il biglietto sia stato pagato da altri.
c) Pacchetto turistico / servizi ludici
• Per pacchetti o servizi assimilabili (es. parchi, esperienze sportive), la Cassazione equipara il fruitore al “viaggiatore” titolare dei diritti contrattuali, anche se il contratto è concluso da terzi (v. Cass. civ. sez. III, 29.5.2012 n. 8583, in tema di vacanza rovinata;
Cass. 22.1.2016 n. 1125).
Il Tribunale ha accertato che ha adempiuto con diligenza a tutti gli Controparte_1
obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, nonché ai doveri di correttezza e di informazione gravanti sull'operatore professionale.
Dalla motivazione emerge che la società ha fornito alla cliente tutte le informazioni preventive e l'assistenza necessaria per la fruizione dell'esperienza di volo, predisponendo adeguate cautele e procedure di sicurezza.
Tale circostanza trova riscontro nella deposizione della teste , la quale Testimone_2
ha confermato che, prima dell'attività, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni fisiche della partecipante e che durante l'intera esperienza è stata garantita una costante supervisione da parte del personale qualificato.
La sig.ra a sua volta, dopo essere stata debitamente edotta sulle modalità di Parte_1
svolgimento dell'attività e sui relativi rischi, ha sottoscritto il Modulo di accesso e liberatoria (doc. 6), dichiarando espressamente: pagina 10 di 16 • di essere stata informata in modo completo sulle caratteristiche dell'attività;
• di trovarsi in buono stato di salute, di non essere in stato di gravidanza e di non soffrire di patologie (quali dislocazioni ricorrenti delle articolazioni della spalla) incompatibili con la partecipazione;
• di possedere l'idoneità fisica necessaria per le attività ludico-motorie proposte;
• di esonerare e sollevare , nonché i suoi dipendenti, collaboratori, CP_1
sponsor e partner, da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per eventuali danni, infortuni o perdite patrimoniali derivanti sia dalla partecipazione all'esperienza di volo, sia dalla mera permanenza all'interno dei locali della società.
Esclusione della responsabilità ex artt. 2050, 2051 e 2043 c.c.
Art. 2050 c.c. – Attività pericolosa
Il Giudice di primo grado ha correttamente escluso che l'attività di simulazione di volo rientri tra quelle “pericolose” ai sensi dell'art. 2050 c.c., attenendosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la pericolosità presuppone una rilevante probabilità di verificazione del danno.
Infatti, l'attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c. è quella che, per sua natura o per le modalità di esercizio, presenta una spiccata probabilità di produrre danni a terzi, richiedendo l'adozione di speciali cautele.
La norma prevede una responsabilità oggettiva attenuata: chi esercita l'attività risponde dei danni, salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitarli (prova liberatoria).
Non basta che l'attività sia astrattamente rischiosa: occorre che, secondo l'“id quod plerumque accidit”, vi sia una probabilità apprezzabile e non meramente occasionale di danno per la normale modalità di svolgimento. In tal senso la Cass. civ., sez. III, 6 marzo pagina 11 di 16 2006, n. 4793: “per attività pericolosa deve intendersi quella che, per la sua stessa natura o per i mezzi adoperati, comporti una rilevante probabilità di danno a terzi, secondo un criterio di normalità statistica” e la Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2012, n. 2721: la pericolosità va valutata in concreto, avuto riguardo alle modalità di esercizio, non solo alla tipologia astratta.
Nel caso di specie, in concreto, la simulazione è praticabile anche da soggetti disabili o da bambini di età inferiore (fino a quattro anni), come dimostrato dallo stesso video prodotto dall'appellante.
In ogni caso, anche a voler qualificare l'esperienza di volo come attività intrinsecamente pericolosa, ha fornito la prova liberatoria, dimostrando di aver adottato CP_1
tutte le misure idonee a prevenire il danno.
La società ha documentato di aver osservato ogni regola di legge e di comune prudenza, ponendo in essere ogni cautela tecnica e organizzativa normalmente esigibile.
L'esperienza della sig.ra si è infatti svolta sotto l'ininterrotta vigilanza di un Parte_1
istruttore qualificato.
Prima del volo è stato effettuato un briefing informativo nel corso del quale l'attrice ha ricevuto dettagliate istruzioni, anche in merito alla postura (“box position”: braccia a 90 gradi, testa sollevata, gambe distese), ed è stata dotata dell'equipaggiamento tecnico necessario (casco, occhiali e tuta).
Infatti, nell'atto di citazione di primo grado la Sig.ra aveva dichiarato che Parte_1
“[…] recatasi presso il Centro di Volo di sito a Pero, via Gabriele CP_1
D'Annunzio, 23 (Mi) incominciava dapprima un briefing iniziale nel quale a mezzo di un video le veniva comunicato soltanto che se fosse stata in cinta e se avesse sofferto di disturbi-patologie alle spalle avrebbe dovuto rinunciare all'esperienza” (cfr. punto 4, pag. 1 atto di citazione I grado).
pagina 12 di 16 Inoltre, sottoscriveva prima del “volo” il modulo di accesso e liberatoria con Parte_1
cui dichiarava “di essere stata debitamente informata circa la natura dell'attività ludico- motoria esercitata presso , dei possibili rischi connessi allo svolgimento di CP_1
attività fisiche sotto sforzo […]”, “di essere in buono stato di salute, di non essere in stato di gravidanza, di non soffrire di dislocazioni ricorrenti delle articolazioni della spalla e di essere in possesso dell'idoneità fisica per partecipare alle attività ludico- motorie che saranno svolte presso ”,“di esonerare e sollevare , CP_1 CP_1
ivi inclusi i suoi collaboratori, dipendenti, sponsor e partner, da ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali danni, infortuni o perdite patrimoniali che possano derivare dalla partecipazione alle attività ludico motorie di cui sopra, nonché dalla permanenza presso i locali di ” (cfr. doc. 6 )” . CP_1 CP_1
La teste ha confermato che la partecipante ha eseguito un primo Testimone_1
turno di volo della durata di sessanta secondi a “quota uomo”, durante il quale l'istruttore impartiva indicazioni mediante segnali già illustrati nel briefing;
al termine, la signora è stata accompagnata fuori dalla camera di volo e, dopo un intervallo, ha iniziato un secondo turno sempre a quota uomo, interrompendolo su propria richiesta mediante il segnale convenuto. Tutte le fasi si sono dunque svolte in condizioni di massima sicurezza.
In aggiunta a quanto sopra, si rileva come anche la testimone - istruttrice di Tes_1
volo della - abbia confermato che, durante il briefing, erano state fornite alla Parte_1
cliente tutte le informazioni sull'attività ludica da svolgere e sui requisiti fisici richiesti.
La teste in questione ha infatti dichiarato che “la cliente è venuta da me, per la preparazione del briefing e per la vestizione, durante il briefing viene fatto vedere un video briefing, che dura circa 3 minuti e 30 circa, dove viene informato il cliente che se si soffre di dislocazione della spalla e se si è in gravidanza non è possibile effettuare
l'esperienza di volo”. pagina 13 di 16 Art. 2051 c.c. – Cosa in custodia
Non è emersa neppure alcuna anomalia strutturale o malfunzionamento dell'impianto
(“res in custodia”) tale da fondare una responsabilità per custodia.
L'attrice non ha dimostrato l'esistenza del necessario nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, ossia l'esistenza di un vizio intrinseco o di un'alterazione accidentale della struttura, secondo i principi affermati, tra l'altro, da Cass. n. 10649/2004.
Art. 2043 c.c. – Responsabilità aquiliana
Parimenti, non sussistono i presupposti della responsabilità extracontrattuale: la parte attrice non ha fornito prova di alcuna condotta dolosa o colposa imputabile ad
[...]
, nella esperienza in esame. CP_1
L'attività, come sopra detto, è stata svolta nelle condizioni di massima sicurezza, con l'adozione di ogni accorgimento che la tecnica offre.
Certamente non è individuabile una responsabilità dell'appellata per non aver fatto praticare un riscaldamento fisico alla sig.ra prima dell'esperienza di volo, non Parte_1
essendo tale “riscaldamento” in alcun modo necessario, posto che l'attività di volo nel wind tunnel non richiede alcun particolare movimento fisico (esempio torsioni, sollevamento pesi, movimenti repentini ecc..) e neppure alcun “grave sforzo” se non il mantenere la posizione di volo orizzontale, come chiaramente specificato dal testimone escusso e come insegnato agli utenti durante il briefing teorico e controllato dall'istruttore presente nel tunnel al momento della prova;
in conclusione alcun riscaldamento fisico pertanto è necessario per godere dell'esperienza offerta dall'appellata.
I motivi di appello dedotti dall'appellante non possono essere condivisi con conseguente conferma della sentenza di prime cure.
pagina 14 di 16 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147-22, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non espletata in fase di appello), tenuto conto del valore della lite. Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa (Cass. ordinanza n. 23123/2019).
Non sussistono i presupposti per l'aumento dei compensi ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014.
La disposizione consente una maggiorazione solo in presenza di comprovata complessità delle questioni trattate o di eccezionale impegno dell'opera professionale.
Nel caso di specie, pur essendo l'atto ben strutturato e di facile fruizione ('navigabile'), esso non presenta peculiarità tali da eccedere l'ordinaria difficoltà della fase processuale e dell'attività difensiva, né richiede un apporto professionale superiore a quello normalmente richiesto per la redazione di atti analoghi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1373/2025, Parte_1
del Tribunale di Milano, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado in Parte_1
favore di e liquidate per Controparte_1 Controparte_2
ciascuna parte in Euro 3.966,00, oltre VA, CPA e 15% spese generali. pagina 15 di 16 Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
Così deciso in Milano l' 8.10.2025
Il Presidente est.
MA EN AT
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA EN AT Presidente dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 871/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA IO e dell'avv. ORSINI NICCOLO' ( ) VIA C.F._2
PIETRO COSSA, 41 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
SCIPIONI, 132 00192 ROMA presso il difensore avv. TA IO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 P.VA_1
A. DIAZ, 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CAVALLARI MICHELA, che pagina 1 di 16 lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FEDELI NICOLA
IO ( ) PIAZZA A. DIAZ, 1 20123 MILANO;
C.F._3
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.VA_2
domiciliato in CORSO STRADA NUOVA, 11/A 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. MEDINA SILVIA ANITA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TRUSIANI MASSIMO ( ) CORSO C.F._4
STRADA NUOVA 11 A 27100 PAVIA;
APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del proposto appello, rigettate tutte le eccezioni e pretese dedotte da controparte:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1373/2025 del Tribunale di
Milano in persona del dott. Gian Piero Vitale pubblicata il 18 febbraio 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“riconoscere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra
per i motivi di cui sopra, accertata la responsabilità contrattuale e/o Parte_1
extracontrattuale della Società condannarla in via solidale e/o Controparte_1
alternativa a pagare alla Sig.ra la somma di € 16.190, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione, dalla domanda al soddisfo, calcolata sulla base delle Tabelle di Milano,
o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dal giudice per i danni non
pagina 2 di 16 patrimoniali, ed euro 1.366 per danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”;
- in via istruttoria, si chiede ammettersi CTU volta ad analizzare il funzionamento della strumentazione utilizzata da per le simulazioni di volo, l'intensità delle CP_1
sollecitazioni fisiche che tale attività comporta ed i rischi che le stesse possono avere su di una persona di corporatura quale quella della sig.ra priva di una Parte_1
preparazione specifica e di un riscaldamento muscolare e articolare per affrontare la simulazione di volo. La stessa è volta a dimostrare la pericolosità della simulazione di volo e la necessità di una preparazione fisica (quanto meno un adeguato riscaldamento muscolare e articolare) prima di effettuare l'esperienza stessa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 1373/2025, pubblicata in data 18/02/2025, all'esito del procedimento RG 3950/2023, Tribunale di
Milano, Sez. VII, Dott. Vitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
Per le ragioni di cui in narrativa:
- rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra confermando integralmente la Parte_1
sentenza appellata;
In subordine ed in via riconvenzionale trasversale:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, limitare la responsabilità di e quindi il risarcimento ai soli danni CP_3
accertati in corso di causa;
- condannare la compagnia assicuratrice (C.F. - Controparte_4 P.VA_3
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.VA_4
in 40128 Bologna, Via Stalingrado 45, a tenere indenne ed a manlevare integralmente pagina 3 di 16 per quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a risarcire all'attore CP_3
appellante;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato della presente procedura e del precedente grado di giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
In via istruttoria:
Per tutti i motivi espressi in atto, ci si oppone all'ammissione della CTU tecnica ex adverso richiesta.
Si chiede di ammettere i mezzi istruttori già richiesti e formulati nella memoria ex art
183, comma 6, n. 2 c.p.c. e ulteriormente richiesti nelle “Note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” del 05/11/2024, depositate in data 07/11/2024, non ammessi in primo grado.
Per Controparte_2
Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in tutti i suoi capi la sentenza impugnata per i motivi meglio indicati in narrativa.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Milano ritenga di condannare si chiede che si Controparte_4
pagina 4 di 16 tenga conto dei limiti, delle franchigie, degli scoperti e di tutte le condizioni previste dalla polizza assicurativa.
Con favore di spese, compenso professionale e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A anche in relazione al giudizio d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra ha citato in Parte_1
giudizio la e la per sentire accogliere Controparte_1 Controparte_2
le seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- in via principale, riconoscere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra per i motivi di cui sopra, accertata la responsabilità Parte_1
contrattuale e/o extracontrattuale delle convenute, Società e/o la Controparte_1
i.p.l.r.p.t. condannarle in via solidale e/o Controparte_5
alternativa a pagare alla Sig.ra la somma di € 10.278,00, calcolata Parte_1
sulla base delle Tabelle di Milano e/o maggiore o minore meglio valutata anche da opportuna consulenza tecnica che ci riserva di produrre, per i danni biologici e patrimoniali patiti, oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda al soddisfo, oltre le spese e gli onorari di difesa del presente giudizio oltre spese generali (15,00%) VA,
CPA e oneri come per legge;
- In via subordinata, riconoscere il ristoro dei danni patrimoniali subiti dalla Sig.ra
accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle Parte_1
convenute, e/o la Società Controparte_6 Controparte_5
i.p.l.r.p.t. condannarle in via solidale e/o alternativa a pagare alla Sig.ra
[...]
la somma di € 1.360,00 corrispondente agli esborsi effettuati, quali danni Parte_1
patrimoniali, in conseguenza dell'infortunio subito nella struttura della Società CP_1 pagina 5 di 16 oltre a condannare le convenute in via solidale e/o alternativa al CP_1
pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, incluse le spese forfettarie oltre spese generali (15,00%) VA, CPA e oneri come per legge”. si è costituita in giudizio chiedendo di chiamare in causa la Controparte_1
e chiedendo in via principale il rigetto della domanda Controparte_2
attorea ed in subordine limitare il risarcimento ai danni accertati in corso di causa e condannare la compagnia assicuratrice a “tenere indenne ed a manlevare integralmente
per quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a risarcire all'attore”. CP_1
La convenuta in particolare asserisce il corretto adempimento della propria prestazione e che l'attività di volo esercitata presso le proprie strutture non può qualificarsi come attività pericolosa ex art. 2050 c.c., in quanto “attività che privilegia l'aspetto ludico”,
“completamente sicura” e “del tutto priva di rischi”.
Con provvedimento del 27 aprile 2023 il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di chiamata in causa del terzo ed ha differito la prima Controparte_2
udienza alla data dell'11 ottobre 2023.
Si è costituita in giudizio la chiedendo che sia dichiarata Controparte_2
l'inammissibilità della domanda della nei suoi confronti per carenza di Parte_1
legittimazione attiva;
la nullità dell'atto di citazione in quanto non adeguatamente descritti i fatti ed infine contesta nel merito la fondatezza della domanda.
All'udienza dell'11 ottobre 2023 il Giudice ha concesso i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. richiesti dalle parti, riservandosi di decidere sulle eccezioni di nullità della citazione unitamente al merito. Il Giudice ha quindi rinviato il processo all'udienza del
14 febbraio 2024.
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori. Il Giudice si è riservato.
pagina 6 di 16 Con provvedimento del 16 febbraio 2024 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta da abilitando parte attrice alla prova contraria. Controparte_1
All'udienza del 14 marzo 2024 il testimone ha dichiarato che il Testimone_1
briefing di preparazione cui erano sottoposti gli avventori era affidato ad un video e che lei semplicemente si limitava a chiedere se qualcuno avesse sofferto di dislocazione alla spalla e ricordava agli avventori i segnali da utilizzare durante l'esperienza di volo. La sig.ra ha anche dichiarato che in effetti la sig.ra interrompeva Tes_1 Parte_1
anzitempo il primo dei due voli previsti ed andava alla reception senza fare ritorno per il secondo volo previsto.
Infine la Sig.ra ha espressamente rinunciato alla domanda spiegata nei Parte_1
confronti di CP_2
Con sentenza n. 1373/2025, il Tribunale di Milano, così statuiva:
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione settima - in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) DICHIARA inammissibile la domanda avanzata da nei confronti Parte_1
di ; Controparte_7
3) DICHIARA assorbita la domanda di garanzia svolta da nei Controparte_1
confronti di;
Controparte_7
4) AN parte attrice al rimborso, in favore della convenuta Controparte_8
delle spese processuali, liquidate in euro 4.835,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
pagina 7 di 16 5) AN parte attrice al rimborso, in favore della convenuta Controparte_7
delle spese processuali liquidate in euro 2.800,00 per competenze, oltre rimborso
[...]
forfettario del 15% iva e cpa come per legge”.
In data 19 febbraio 2025 tale sentenza veniva notificata alla sig.ra Parte_1
che la impugnava lamentando:
NULLITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113, 115 E 116 C.P.C. – TRAVISAMENTO
DELLE RISULTANZE PROCESSUALI.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il “giudice ritiene non provata la responsabilità contrattuale di in quanto la stessa avrebbe Controparte_1
dato prova di aver offerto alla Sig.ra tutte le informazioni necessarie ed aver Parte_1
adottato tutte le misure utili allo svolgimento in sicurezza dell'esperienza di volo”.
Più precisamente, secondo la Sig.ra il Giudice avrebbe errato nel considerare Parte_1
adempiute da parte di l'“obbligo contrattuale secondo cui il Controparte_9
professionista deve apprestare le necessarie cautele volte a prevenire ed evitare infortuni dei consumatori”.
Si sono costituite le parti appellate, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in primo grado ricostruiva nei seguenti termini la vicenda.
La Sig.ra riceveva in regalo dalla propria madre il voucher-pacchetto Parte_1
“Volo Aereo DOUBLE” – non nominativo.
Il predetto pacchetto riguardava una c.d. “esperienza di volo verticale” per una persona, che si realizzava all'interno di un tubo-cilindro nel quale la Cliente entrava e, per mezzo pagina 8 di 16 di un potente getto d'aria, veniva sollevata da terra, così da vivere l'esperienza di volo, simile a quella vissuta in seguito ad un lancio con il paracadute. La simulazione di volo avrebbe dovuto avere una durata complessiva di 4 minuti, suddivisa in 2 parti di 2 minuti ciascuna;
la Sig.ra avvertiva nella seconda sessione di 2 minuti un Parte_1
improvviso e forte dolore localizzato all'altezza della spalla sinistra, che si irradiava per tutto l'arto e che le impediva anche di assumere la posizione indicata per il volo, delle braccia tenute sotto il mento;
la Sig.ra, impossibilitata a continuare il volo per il consistente dolore, chiedeva di interrompere l'esperienza.
Parte attrice, in primo grado agiva nei confronti della Controparte_10
ex artt. 1176, 1218 e 1228 c.c. per inadempimento grave a seguito dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché sotto il profilo extracontrattuale.
QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda proposta dall'attrice in primo grado, quale fruitore del voucher, ha contenuto contrattuale.
a) La fattispecie può essere inquadrata quale Contratto a favore di terzo (art. 1411
c.c.)
• La Cassazione (tra le altre, Cass. civ. sez. III, 6.5.2009 n. 10300; Cass. civ. sez.
III, 30.4.2010 n. 10527; Cass. civ. sez. III, 22.1.2016 n. 1125) afferma che, quando il contratto è concluso da uno stipulante a favore di un beneficiario che accetta la prestazione, il terzo acquista un diritto proprio verso il promittente ed è legittimato ad agire direttamente in via contrattuale per l'adempimento o per il risarcimento dei danni da inadempimento.
• È sufficiente che dal contratto risulti la volontà dello stipulante ( ) di far Per_1
godere la prestazione a un soggetto diverso, anche non ancora individuato al pagina 9 di 16 momento della stipula (Cass. 10300/2009: “il beneficiario può essere determinato anche solo genericamente e individuato successivamente”).
b) Titolo di legittimazione (biglietto/ voucher)
• La giurisprudenza in materia di titoli di viaggio (Cass. civ. sez. III, 13.2.2006 n.
3043; Cass. civ.
4.6.2012 n. 8920) ritiene che il possesso del biglietto legittimi l'utilizzatore a godere della prestazione e a far valere i diritti derivanti dal contratto, indipendentemente dal fatto che il biglietto sia stato pagato da altri.
c) Pacchetto turistico / servizi ludici
• Per pacchetti o servizi assimilabili (es. parchi, esperienze sportive), la Cassazione equipara il fruitore al “viaggiatore” titolare dei diritti contrattuali, anche se il contratto è concluso da terzi (v. Cass. civ. sez. III, 29.5.2012 n. 8583, in tema di vacanza rovinata;
Cass. 22.1.2016 n. 1125).
Il Tribunale ha accertato che ha adempiuto con diligenza a tutti gli Controparte_1
obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, nonché ai doveri di correttezza e di informazione gravanti sull'operatore professionale.
Dalla motivazione emerge che la società ha fornito alla cliente tutte le informazioni preventive e l'assistenza necessaria per la fruizione dell'esperienza di volo, predisponendo adeguate cautele e procedure di sicurezza.
Tale circostanza trova riscontro nella deposizione della teste , la quale Testimone_2
ha confermato che, prima dell'attività, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni fisiche della partecipante e che durante l'intera esperienza è stata garantita una costante supervisione da parte del personale qualificato.
La sig.ra a sua volta, dopo essere stata debitamente edotta sulle modalità di Parte_1
svolgimento dell'attività e sui relativi rischi, ha sottoscritto il Modulo di accesso e liberatoria (doc. 6), dichiarando espressamente: pagina 10 di 16 • di essere stata informata in modo completo sulle caratteristiche dell'attività;
• di trovarsi in buono stato di salute, di non essere in stato di gravidanza e di non soffrire di patologie (quali dislocazioni ricorrenti delle articolazioni della spalla) incompatibili con la partecipazione;
• di possedere l'idoneità fisica necessaria per le attività ludico-motorie proposte;
• di esonerare e sollevare , nonché i suoi dipendenti, collaboratori, CP_1
sponsor e partner, da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per eventuali danni, infortuni o perdite patrimoniali derivanti sia dalla partecipazione all'esperienza di volo, sia dalla mera permanenza all'interno dei locali della società.
Esclusione della responsabilità ex artt. 2050, 2051 e 2043 c.c.
Art. 2050 c.c. – Attività pericolosa
Il Giudice di primo grado ha correttamente escluso che l'attività di simulazione di volo rientri tra quelle “pericolose” ai sensi dell'art. 2050 c.c., attenendosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la pericolosità presuppone una rilevante probabilità di verificazione del danno.
Infatti, l'attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c. è quella che, per sua natura o per le modalità di esercizio, presenta una spiccata probabilità di produrre danni a terzi, richiedendo l'adozione di speciali cautele.
La norma prevede una responsabilità oggettiva attenuata: chi esercita l'attività risponde dei danni, salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitarli (prova liberatoria).
Non basta che l'attività sia astrattamente rischiosa: occorre che, secondo l'“id quod plerumque accidit”, vi sia una probabilità apprezzabile e non meramente occasionale di danno per la normale modalità di svolgimento. In tal senso la Cass. civ., sez. III, 6 marzo pagina 11 di 16 2006, n. 4793: “per attività pericolosa deve intendersi quella che, per la sua stessa natura o per i mezzi adoperati, comporti una rilevante probabilità di danno a terzi, secondo un criterio di normalità statistica” e la Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2012, n. 2721: la pericolosità va valutata in concreto, avuto riguardo alle modalità di esercizio, non solo alla tipologia astratta.
Nel caso di specie, in concreto, la simulazione è praticabile anche da soggetti disabili o da bambini di età inferiore (fino a quattro anni), come dimostrato dallo stesso video prodotto dall'appellante.
In ogni caso, anche a voler qualificare l'esperienza di volo come attività intrinsecamente pericolosa, ha fornito la prova liberatoria, dimostrando di aver adottato CP_1
tutte le misure idonee a prevenire il danno.
La società ha documentato di aver osservato ogni regola di legge e di comune prudenza, ponendo in essere ogni cautela tecnica e organizzativa normalmente esigibile.
L'esperienza della sig.ra si è infatti svolta sotto l'ininterrotta vigilanza di un Parte_1
istruttore qualificato.
Prima del volo è stato effettuato un briefing informativo nel corso del quale l'attrice ha ricevuto dettagliate istruzioni, anche in merito alla postura (“box position”: braccia a 90 gradi, testa sollevata, gambe distese), ed è stata dotata dell'equipaggiamento tecnico necessario (casco, occhiali e tuta).
Infatti, nell'atto di citazione di primo grado la Sig.ra aveva dichiarato che Parte_1
“[…] recatasi presso il Centro di Volo di sito a Pero, via Gabriele CP_1
D'Annunzio, 23 (Mi) incominciava dapprima un briefing iniziale nel quale a mezzo di un video le veniva comunicato soltanto che se fosse stata in cinta e se avesse sofferto di disturbi-patologie alle spalle avrebbe dovuto rinunciare all'esperienza” (cfr. punto 4, pag. 1 atto di citazione I grado).
pagina 12 di 16 Inoltre, sottoscriveva prima del “volo” il modulo di accesso e liberatoria con Parte_1
cui dichiarava “di essere stata debitamente informata circa la natura dell'attività ludico- motoria esercitata presso , dei possibili rischi connessi allo svolgimento di CP_1
attività fisiche sotto sforzo […]”, “di essere in buono stato di salute, di non essere in stato di gravidanza, di non soffrire di dislocazioni ricorrenti delle articolazioni della spalla e di essere in possesso dell'idoneità fisica per partecipare alle attività ludico- motorie che saranno svolte presso ”,“di esonerare e sollevare , CP_1 CP_1
ivi inclusi i suoi collaboratori, dipendenti, sponsor e partner, da ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali danni, infortuni o perdite patrimoniali che possano derivare dalla partecipazione alle attività ludico motorie di cui sopra, nonché dalla permanenza presso i locali di ” (cfr. doc. 6 )” . CP_1 CP_1
La teste ha confermato che la partecipante ha eseguito un primo Testimone_1
turno di volo della durata di sessanta secondi a “quota uomo”, durante il quale l'istruttore impartiva indicazioni mediante segnali già illustrati nel briefing;
al termine, la signora è stata accompagnata fuori dalla camera di volo e, dopo un intervallo, ha iniziato un secondo turno sempre a quota uomo, interrompendolo su propria richiesta mediante il segnale convenuto. Tutte le fasi si sono dunque svolte in condizioni di massima sicurezza.
In aggiunta a quanto sopra, si rileva come anche la testimone - istruttrice di Tes_1
volo della - abbia confermato che, durante il briefing, erano state fornite alla Parte_1
cliente tutte le informazioni sull'attività ludica da svolgere e sui requisiti fisici richiesti.
La teste in questione ha infatti dichiarato che “la cliente è venuta da me, per la preparazione del briefing e per la vestizione, durante il briefing viene fatto vedere un video briefing, che dura circa 3 minuti e 30 circa, dove viene informato il cliente che se si soffre di dislocazione della spalla e se si è in gravidanza non è possibile effettuare
l'esperienza di volo”. pagina 13 di 16 Art. 2051 c.c. – Cosa in custodia
Non è emersa neppure alcuna anomalia strutturale o malfunzionamento dell'impianto
(“res in custodia”) tale da fondare una responsabilità per custodia.
L'attrice non ha dimostrato l'esistenza del necessario nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, ossia l'esistenza di un vizio intrinseco o di un'alterazione accidentale della struttura, secondo i principi affermati, tra l'altro, da Cass. n. 10649/2004.
Art. 2043 c.c. – Responsabilità aquiliana
Parimenti, non sussistono i presupposti della responsabilità extracontrattuale: la parte attrice non ha fornito prova di alcuna condotta dolosa o colposa imputabile ad
[...]
, nella esperienza in esame. CP_1
L'attività, come sopra detto, è stata svolta nelle condizioni di massima sicurezza, con l'adozione di ogni accorgimento che la tecnica offre.
Certamente non è individuabile una responsabilità dell'appellata per non aver fatto praticare un riscaldamento fisico alla sig.ra prima dell'esperienza di volo, non Parte_1
essendo tale “riscaldamento” in alcun modo necessario, posto che l'attività di volo nel wind tunnel non richiede alcun particolare movimento fisico (esempio torsioni, sollevamento pesi, movimenti repentini ecc..) e neppure alcun “grave sforzo” se non il mantenere la posizione di volo orizzontale, come chiaramente specificato dal testimone escusso e come insegnato agli utenti durante il briefing teorico e controllato dall'istruttore presente nel tunnel al momento della prova;
in conclusione alcun riscaldamento fisico pertanto è necessario per godere dell'esperienza offerta dall'appellata.
I motivi di appello dedotti dall'appellante non possono essere condivisi con conseguente conferma della sentenza di prime cure.
pagina 14 di 16 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147-22, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non espletata in fase di appello), tenuto conto del valore della lite. Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa (Cass. ordinanza n. 23123/2019).
Non sussistono i presupposti per l'aumento dei compensi ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014.
La disposizione consente una maggiorazione solo in presenza di comprovata complessità delle questioni trattate o di eccezionale impegno dell'opera professionale.
Nel caso di specie, pur essendo l'atto ben strutturato e di facile fruizione ('navigabile'), esso non presenta peculiarità tali da eccedere l'ordinaria difficoltà della fase processuale e dell'attività difensiva, né richiede un apporto professionale superiore a quello normalmente richiesto per la redazione di atti analoghi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1373/2025, Parte_1
del Tribunale di Milano, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado in Parte_1
favore di e liquidate per Controparte_1 Controparte_2
ciascuna parte in Euro 3.966,00, oltre VA, CPA e 15% spese generali. pagina 15 di 16 Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
Così deciso in Milano l' 8.10.2025
Il Presidente est.
MA EN AT
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