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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Massimo Gullino Presidente
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) d.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 745/22 R.G. vertente
tra
( in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 Parte_2
con sede legale in Caprileone (ME), Via Provinciale, 170, p. iva , Parte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Patti (ME), Corso Giacomo Matteotti, 146/F, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carianni ( ) che la rappresenta e difende per procura in calce C.F._1 all'atto di appello e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 0941.362145 e mail pec quale domicilio eletto in Email_1 Email_2 via telematica
Appellante
e
(P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, elettivamente domiciliata in Terme Vigliatore via Maceo n°254, presso e nello studio
[...] dell'avv. Vincenzo Mandanici, del Foro di Barcellona P.G., C.F. , casella CodiceFiscale_2 di posta elettronica certificata e numero di fax 090/9410476, che Email_3 la rappresenta e difende giusta procura del 7/06/19 inserita nella busta telematica del ricorso per decreto ingiuntivo 1102/2019 r.g.a.c. Trib. Ba. ; Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 934/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 7.07.2022 e pubblicata in pari data
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello Parte_4 avverso la sentenza n. 934/2022 emessa in data 7.07.2022 e pubblicata in pari data, con cui il Tribunale di Barcellona P.G. aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 55/19 emesso ad istanza di e condannato essa opponente al pagamento delle spese di lite. CP_1
Integrato il contraddittorio, si costituiva la società appellata , instando per il rigetto del gravame .
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 10.02.2023 la trattazione scritta della causa ex artt. 127 ter cpc e 35 d.lgs. 149/22, la Corte con ordinanza riservata emessa in data 20.04.2023, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termini per il deposito delle note scritte.
Dopo un rinvio per carico di ruolo, con ordinanza del 14-15.10.2024, la Corte assumeva la causa in decisione , previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
Con note depositate in data 28.11.2024 il procuratore dell'appellante, allegando la sopravvenienza di un accordo transattivo con la controparte, dichiarava di rinunciare al giudizio , chiedendo la declaratoria di estinzione o, in subordine, la rimessione della causa sul ruolo per essere abbandonata
Nelle contestuali note scritte, il procuratore dell'appellata, nulla deducendo quanto alla rinuncia, si associava alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo in considerazione dell'avvenuta transazione.
In conformità con tali concordi richieste , con ordinanza del 2-3.12.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata per la comparizione delle parti , secondo modalità cartolari, la data del 17.02.2025.
Alla scadenza dei termini assegnati, con ordinanza del 18-19.02.2025, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”, la Corte rinviava alla data del 25.03.2025 con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza predetta e con ordinanza del 26.03.2025 la Corte assumeva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c..
Secondo quanto previsto dall'art. 350 c.p.c. , l'estinzione del processo in sede di appello è dichiarata
“nei modi e nelle forme previsti nell'art. 348 terzo comma c.p.c.” .
E poiché, nella specie, il giudizio pendeva davanti alla Corte in composizione collegiale, la pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo) va effettuata con sentenza .
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.745/22/22 R.G. sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 934/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 7.07.2022 e pubblicata in pari data così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
Così deciso nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.Marisa Salvo dott. Massimo Gullino