Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 334
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Liceità dell'operazione di compravendita di merci e legittimità detrazione IVA e deduzione costi

    La Corte ha ritenuto provata la fittizietà dell'operazione negoziale sulla base di molteplici elementi fattuali emersi dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, quali la mancata presentazione di bilanci da parte della società fornitrice, la sede sconosciuta, l'assenza di un contratto di cessione con data certa, l'assenza di garanzie, la genericità delle fatture e delle modalità di pagamento, pagamenti effettuati in contanti a soggetto decaduto dalla carica e pagamenti tramite compensazione in contrasto con le modalità pattuite. Questi elementi, valutati nel loro complesso, dimostrano la fittizietà e l'inesistenza dell'operazione. La società non ha fornito contro-deduzioni idonee a superare tali elementi.

  • Rigettato
    Contestazione della fittizietà dell'operazione negoziale

    La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata dalla Cassazione avesse omesso di indicare elementi di fatto concreti a sostegno della fittizietà dell'operazione e avesse immutato la causa petendi. Tuttavia, in sede di rinvio, la Corte ha ritenuto provata la fittizietà dell'operazione sulla base di molteplici elementi fattuali che, nel loro complesso, dimostrano l'inesistenza dell'operazione. La società non ha fornito contro-deduzioni idonee.

  • Rigettato
    Presunzione di distribuzione ai soci del reddito extracontabile

    La Corte ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, poiché l'Agenzia ha correttamente attribuito il reddito extracontabile in proporzione alle quote societarie. Per le società a ristretta base azionaria opera una presunzione relativa di ripartizione ai soci del reddito accertato in capo alla società, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei medesimi. La ristrettezza della base sociale giustifica di per sé la conoscibilità dell'attività sociale da parte del socio.

  • Rigettato
    Presunzione di distribuzione ai soci del reddito extracontabile

    La Corte ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, poiché l'Agenzia ha correttamente attribuito il reddito extracontabile in proporzione alle quote societarie. Per le società a ristretta base azionaria opera una presunzione relativa di ripartizione ai soci del reddito accertato in capo alla società, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei medesimi. La ristrettezza della base sociale giustifica di per sé la conoscibilità dell'attività sociale da parte del socio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 334
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 334
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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