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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
RO IO, OR
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4087/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Dei Portoghesi 12 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00198 RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5867/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 52 e pubblicata il 13/03/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036403807 2013 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036403807 2013 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3106/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 1, la Ricorrente_3
. s.r.l. in liquidazione ed i sig.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1 agivano, ai sensi dell'art. 63 d. lvo 546/1992, per la riassunzione del giudizio di appello, definito con sentenza n. 3038/28/16, depositata in data 18.5.2016, resa dalla
Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, cassata con rinvio, previo accoglimento dell'impugnazione promossa dagli odierni ricorrenti, dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 8292/2025, depositata in data 29.3.2025, e per il conseguente annullamento:
a) dell'avviso di accertamento n. TK3036403807/2013, con il quale, ai sensi degli artt. 39 e 40 d.P.R.
600/1973, e 54 e 55 d.P.R. 633/1972, l'amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente società per l'anno 2008, accertando, ai fini IRES, un maggior reddito imponibile pari ad euro 4.617.844,80 e recuperando, ai fini IVA, il minor credito derivante dall'anno precedente per euro
750.093,00, nonché l'indebita detrazione, pari ad euro 19.640,80, relativa all'imponibile di euro 98.204,00;
b) degli avvisi di accertamento n. TK3018305120/2013, n. TK3018305117/2013, n. TK3018305112/2013
e n. TK3018304962/2013 notificati, rispettivamente, ai soci Nominativo_2, Ricorrente_1, Ricorrente_2
e Società_2, con i quali si presumeva che il maggior reddito accertato nei confronti della società a ristretta base partecipativa fosse stato distribuito ai soci come utili sottratti al fisco.
2. Il recupero a tassazione nei confronti della Ricorrente_3 s.r.l. scaturiva dalla richiesta di accertamento induttivo avanzata dalla stessa per il riconoscimento di un credito IVA (oggetto di recupero a tassazione mediante cartella di pagamento) relativo al periodo d'imposta 2007, annualità per la quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione, derivante dalla detrazione della fattura n. 70545 del 31.12.2007 (con imponibile pari ad euro 3.750.000,00 ed IVA pari ad euro 750.000,00), avente come descrizione “per vendita di merce a corpo come da inventario allegato”, e della fattura n. 800150 del 4.9.2008 (con imponibile pari ad euro 98.204,00 ed IVA pari ad euro 19.640,80), recante la descrizione “integrazione acquisto come da inventario al 31.12.2007”, entrambe emesse nei confronti della ricorrente dalla Ricorrente_3 s.r.l. Invero, dall'esame della documentazione prodotta dalla società in sede di richiesta di accertamento induttivo,
l'Agenzia delle Entrate riteneva che l'operazione di compravendita di tessuti, posta in essere fra due imprese riconducibili agli stessi soggetti (famiglia Ricorrente_2), fosse stata concepita e realizzata con mezzi e strumenti preordinati al solo fine di evadere le imposte. In sintesi, con l'atto impugnato l'amministrazione finanziaria riteneva che “il debito/passività nei confronti della Ricorrente_3 s.r.l., derivante dall'acquisto delle merci/tessuti”, fosse “a tutti gli effetti insussistente sin dalla sua origine”.
Avverso l'avviso di accertamento n. TK3036403807/2013, la Ricorrente_3. s.r.l. proponeva ricorso deducendo la liceità dell'operazione di compravendita di merci e, per l'effetto, la legittimità del diritto alla detrazione dell'IVA e del diritto alla deduzione dei costi di acquisto dei tessuti da parte della cessionaria.
Anche i soci, con distinti, ricorsi, impugnavano gli avvisi n. TK3018305120/2013, n. TK3018305117/2013,
n. TK3018305112/2013 e n. TK3018304962/2013. Ebbene, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n. 5867/15, dopo aver riunito per connessione oggettiva e soggettiva il ricorso presentato dalla società con quelli dei soci, accoglieva i medesimi, ritenendo provata l'oggettiva esistenza della operazione posta in essere, in quanto, non adeguatamente contrastata dalle emergenze processuali. Tale pronuncia, peraltro, veniva impugnata dalla Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 3038/28/16, depositata in data 18 maggio 2016, nell'accogliere l'appello, riteneva corretta la conclusione a cui era pervenuta l'Amministrazione finanziaria, non avendo, la Ricorrente_3. s.r.l., a fronte dei forti indizi rilevati dall'Agenzia circa la natura fittizia dell'operazione, fornito elementi idonei a dare un senso economico alla cessione delle merci, se non quello secondo cui tale cessione sarebbe servita a “privilegiare la consistenza finanziaria” della cessionaria. Conseguenzialmente, venivano dichiarati legittimi anche gli accertamenti emessi nei confronti dei soci, sul presupposto che l'Amministrazione avesse attribuito a ciascuno di essi il reddito extracontabile proporzionalmente alle rispettive quote societarie. Avverso tale pronuncia, la Ricorrente_3 s.r.l. ed i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano ricorso per revocazione avverso la sentenza sopra indicata e, nella causa così istaurata (R.G.A.
008317/2016), interveniva la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4467/14/17, depositata in data 18.7.2017, favorevole all'Agenzia delle Entrate. Anche il socio Nominativo_2 proponeva separato ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza, in relazione all'avviso di accertamento
TK3018305120-2013 emesso nei propri confronti e, nella causa così istaurata (R.G.R. 005994/2016), interveniva la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6215/13/17, depositata in data
25.10.2017, anch'essa favorevole all'amministrazione finanziaria. Peraltro, sempre avverso la sentenza d'appello, la Ricorrente_3 s.r.l. ed i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano ricorso per Cassazione eccependo: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 lett. d) d.P.R. 600/1973; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 37-bis d.P.R. 600/1973; 4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lvo 546/1992; 5) la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.; 6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lvo
546/1992, in relazione al recupero pro quota nei confronti dei soci delle imposte sui dividendi distribuiti;
7) la violazione e falsa applicazione dell'art. 45 d.P.R. 917/1986. Il socio Nominativo_2 proponeva un separato ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza. Con sentenza n. 8292/2025 la Suprema Corte, dopo aver riunito i ricorsi proposti dai soci e dalla società e dopo aver rilevato che la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio fosse passata in giudicato nei confronti di Società_2, non avendo tale socio proposto impugnazione, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società e dai soci
Ricorrente_2 e Ricorrente_1. In particolare, la Corte riteneva che la sentenza impugnata avesse non soltanto omesso di indicare gli elementi di fatto dai quali si ricaverebbe la “sostanziale fittizietà” dell'operazione negoziale posta in essere dalla società (invero, “l'affermazione secondo la quale due società, rispettivamente venditrice e acquirente, che si avvicendano nella conduzione di un'azienda, hanno gli stessi soci, facenti capo allo stesso gruppo familiare, non è, di per sé, un elemento che può condurre a ritenere che l'operazione negoziale posta in essere tra le due società sia fittizia”), ma anche spostato “il fuoco del suo apparato motivazionale dalla inesistenza oggettiva dell'operazione negoziale posta in essere tra le società e la frode iva commessa secondo la prospettazione dell'avviso di accertamento, alla sussistenza di un comportamento elusivo da parte dei ricorrenti” attuando, così “una immutazione non consentita della causa petendi”. In buona sostanza, “la sentenza impugnata”, contraddittoriamente, si fonda su una motivazione che, da un lato, parla di “sostanziale fittizietà” (dunque di inesistenza) dell'operazione negoziale posta in essere senza dar conto di elementi concreti idonei a sostenere tale giudizio;
dall'altro, si fonda su una motivazione imperniata sull'esistenza di un comportamento elusivo (non contestato nell'avviso di accertamento) o comunque tesa a qualificare l'operazione negoziale posta in essere sia come elusiva
(dunque reale) che come “sostanzialmente fittizia” (dunque inesistente), sovrapponendo piani logici e giuridici incompatibili ed alternativi”. In merito al ricorso per cassazione proposto dal socio Nominativo_2, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di gravame, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione anche quanto alle spese del giudizio di legittimità, ritenendo che “il giudice del rinvio, qualora dovesse accertare l'inesistenza della compravendita delle rimanenze e, dunque, il conseguimento di un maggior utile extracontabile in capo alla società, dovrà analizzare gli atti e i documenti prodotti dall'odierno ricorrente e verificare se essi siano in grado di vincere la presunzione di distribuzione in suo favore degli utili extracontabili accertati in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa”. Nominativo_2, peraltro, in relazione al capo della sentenza della Cassazione rivolto al medesimo, ha riassunto separatamente il giudizio e la causa attualmente pende dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio (N.R.G. 004061/2025).
3. Con il ricorso in riassunzione in esame, la Ricorrente_3 e i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1 sostengono che “l'operazione di compravendita di tessuti, oggetto del presente contenzioso, è risultata essere stata effettivamente posta in essere dalle due società contraenti e che conseguentemente non sono stati, né è possibile mai rilevare la sussistenza di utili extracontabili riferibili e/o conseguenti dalla predetta operazione da poter assegnare ai soci”.
4. Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale Roma 1, la quale, nel richiamare quanto dedotto nei propri scritti difensivi, ribadiva la valutazione, già espressa nei precedenti gradi di giudizio, di inesistenza della operazione di compravendita di tessuti fra le due società riconducibili alla famiglia Ricorrente_2 e, dunque, il conseguimento di un maggior utile extracontabile.
Con memoria conclusionale, i ricorrenti in riassunzione si riportavano a quanto già dedotto nei propri scritti difensivi.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 22.10.2025, nel corso della quale, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, stante la infondatezza del ricorso in riassunzione, gli avvisi di accertamento impugnati debbano essere senz'altro confermati.
Come detto, con sentenza n. 8292/2025, la Suprema Corte, statuiva:
a) che la sentenza impugnata avesse omesso di indicare gli elementi di fatto da cui ricavere la fittizietà
(rectius: la inesistenza oggettiva) dell'operazione negoziale posta in essere dalla società;
b) che l'affermazione secondo la quale due società, rispettivamente venditrice e acquirente, che si avvicendano nella conduzione di un'azienda, hanno gli stessi soci, facenti capo allo stesso gruppo familiare, non è, di per sé, un elemento che può condurre a ritenere che l'operazione negoziale posta in essere tra le due società sia fittizia;
c) che la sentenza impugnata avesse spostato il fuoco del suo apparato motivazionale dalla inesistenza oggettiva dell'operazione negoziale posta in essere tra le società e la frode iva commessa secondo la prospettazione dell'avviso di accertamento, alla sussistenza di un comportamento elusivo da parte dei ricorrenti” attuando, così “una immutazione non consentita della causa petendi;
d) che la sentenza impugnata, contraddittoriamente, si fonda su una motivazione che, da un lato, parla di
“sostanziale fittizietà” (dunque di inesistenza) dell'operazione negoziale posta in essere senza dar conto di elementi concreti idonei a sostenere tale giudizio;
dall'altro, si fonda su una motivazione imperniata sull'esistenza di un comportamento elusivo (non contestato nell'avviso di accertamento) o comunque tesa a qualificare l'operazione negoziale posta in essere sia come elusiva (dunque reale) che come
“sostanzialmente fittizia” (dunque inesistente), sovrapponendo piani logici e giuridici incompatibili ed alternativi.
Pertanto, in ragione di quanto statuito dalla Cassazione, deve ritenersi che la valutazione affidata a questa
Corte, nella qualità di Giudice del rinvio, inerisca esclusivamente alla verifica – da operarsi in base agli elementi presuntivi forniti dall'Agenzia delle Entrate ed alle
contro
-prove eventualmente offerte in comunicazione dai ricorrenti - della sussistenza o meno di elementi di fatto – ulteriori rispetto alla acclarata circostanza che le società venditrice e acquirente, avvicendatesi nella conduzione dell'azienda, abbiano gli stessi soci, facenti capo allo stesso gruppo familiare - da cui ricavare la fittizietà dell'operazione negoziale posta in essere.
Ebbene, ritiene il Collegio che dalla documentazione prodotta in corso di causa si evinca chiaramente la fittizietà dell'operazione negoziale avente ad oggetto la cessione di tessuti.
Invero, dalla attività accertativa spiegata dalla Agenzia delle Entrate sono emerse le seguenti circostanze fattuali:
a) a fronte della detrazione dell'IVA e della deduzione del costo indicate nelle fatture oggetto di causa, la società fornitrice della merce, riconducibile, parimenti alla Ricorrente_3 s.r.l., alla famiglia Ricorrente_2, non provvedeva al versamento delle imposte (accumulando debiti con l'erario pari ad euro 2.500.000,00), cessava l'attività in data 27.12.2007 e presentava i bilanci solo per le annualità 2002, 2003 e 2004 (sul punto, v. la documentazione prodotta società in sede di richiesta di accertamento induttivo);
b) la sede della società, che aveva l'utenza per la fornitura di energia elettrica presso la Ricorrente_3. s. r.l., risultava sconosciuta;
c) le due società (cedente e cessionaria) subentravano l'una all'altra nel contratto di affitto dell'azienda di proprietà della Società_4 di Nominativo_3 s.n.c., anch'essa riconducibile alla famiglia Ricorrente_2 ;
d) la assenza di un contratto di cessione avente data certa;
e) l'assenza di garanzie ricollegabili al rapporto debitorio/creditorio;
f) la genericità delle indicazioni riportate nelle fatture;
g) la genericità della modalità di pagamento per “rimessa diretta”;
h) la omessa indicazione della modalità di pagamento (con assegno, con bonifico, a mezzo contante);
i) la acquiescenza prestata rispetto alla violazione dei previsti termini di scadenza dei ratei di pagamento;
j) la effettuazione dei pagamenti tramite assegni recanti girata con firma illeggibile e, comunque, non conforme a quella apposta sulle ricevute dei numerosi pagamenti effettuati;
k) la effettuazione di pagamenti in contanti, per un importo pari ad euro 275.500,00, nelle mani di soggetto da tempo dichiarato decaduto dalla carica di amministratore della Ricorrente_3. s.r.l.;
l) la effettuazione di pagamenti a mezzo di compensazione del debito verso Società_3 s.p.a., in evidente contrasto con la modalità di pagamento per rimessa diretta prevista in fattura e, comunque, riferita ad una utenza intestata alla Associazione_2 srl, mai volturata dalla ricorrente.
Ebbene, tali elementi fattuali, se valutati nel loro complesso e non singolarmente, come sancito da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in modo che ognuno di essi possa rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (da ultimo, v. Cass. civ., sent. n.
22490/2025), unitamente alla circostanza della riconducibilità delle due società agli stessi soggetti, dimostrano la fittizietà e, dunque, l'inesistenza dell'operazione.
Al contrario, a fronte di tali elementi atti a suffragare la fondatezza della contestata inesistenza dell'operazione di vendita, la società ricorrente in riassunzione nulla ha
contro
-dedotto, essendosi limitata, nello scarno scritto difensivo, a richiamare le osservazioni critiche mosse, sul punto, alla sentenza di secondo grado dalla Corte di Cassazione e a soffermarsi su dati e circostanze facilmente falsificabili, quali la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti (sul punto, v., da ultimo, Cass. civ., sent. n.
20955/2025).
Deve ritenersi, pertanto, che, correttamente, con l'avviso di accertamento impugnato n.
TK3036403807/2013, l'Agenzia delle Entrate abbia correttamente:
- disconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA e ripreso a tassazione gli elementi negativi di reddito derivanti dall'acquisto delle merci da parte della società ricorrente, ritenendoli “insussistenti fin dall'origine”, in quanto derivanti da una operazione, di fatto, mai avvenuta;
- rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente società per l'anno 2008, accertando, ai fini IRES, un maggior reddito imponibile pari ad euro 4.617.844,80 e recuperando, ai fini IVA, il minor credito derivante dall'anno precedente per euro 750.093,00, nonché l'indebita detrazione, pari ad euro 19.640,80, relativa all'imponibile di euro 98.204,00. Infatti, l'accertamento di frodi fiscali perpetrate mediante l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti comporta l'indetraibilità dell'IVA per il soggetto utilizzatore della fattura, in quanto l'esercizio del diritto alla detrazione, ex art. 19 d.P.R. 633/1972, deve ritenersi precluso, in totale carenza del suo presupposto, costituito, per l'appunto, dall'acquisto di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa.
Immune da vizi, infine, si appalesano anche gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci della Ricorrente_3 s.r.l., avendo l'Agenzia attribuito, a ciascuno di essi, il reddito extracontabile proporzionalmente alle rispettive quote societarie. Invero, dalle espletate indagini finanziarie è emerso che
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 erano soci effettivi della predetta compagine detenendo la percentuale dell'33% del capitale sociale ciascuno.
Come è noto, per le società a ristretta base azionaria opera una presunzione relativa di ripartizione ai soci, pro quota, del reddito accertato in capo alla società, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei medesimi dei fatti e delle circostanze che escludano la distribuzione di utili, ovvero attestino l'accantonamento od il reinvestimento degli stessi (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 2464/2025). Di fatto, la ristrettezza della base sociale implica, di per sé, un elevato grado di compartecipazione fra i soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extra-bilancio. Ed allora,
l'appartenenza ad un tale tipo di società giustifica di per sé la conoscibilità, da parte del socio, dell'attività sociale e, conseguentemente, consente ad esso di tutelare anche i propri interessi relativi alla partecipazione, dimostrando, per esempio, di aver messo in atto comportamenti per acquisire conoscenza degli accadimenti sociali che siano poi risultati vani (in modo da giustificare lo stato di ignoranza in cui verte il socio), o di aver avuto comportamenti volti a far valere la responsabilità dei gestori della società per le anormalità contabili.
Pertanto, alla luce di tali principi, non ricade sull'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare la concreta ed effettiva percezione degli utili conseguiti e non riportati in bilancio, essendo sufficiente basare l'accertamento sul semplice presupposto di appartenenza del socio alla società.
Il ricorso proposto va, pertanto, senz'altro rigettato.
Stante la complessità delle questioni trattate, appare equo dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte , sciolta la riserva, rigetta il ricorso in riasunzione,ne, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato. Compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025 Il relatore dott. Marotta Il Presidente dott. Pannullo
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
RO IO, OR
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4087/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Dei Portoghesi 12 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00198 RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5867/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 52 e pubblicata il 13/03/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036403807 2013 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036403807 2013 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3106/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 1, la Ricorrente_3
. s.r.l. in liquidazione ed i sig.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1 agivano, ai sensi dell'art. 63 d. lvo 546/1992, per la riassunzione del giudizio di appello, definito con sentenza n. 3038/28/16, depositata in data 18.5.2016, resa dalla
Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, cassata con rinvio, previo accoglimento dell'impugnazione promossa dagli odierni ricorrenti, dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 8292/2025, depositata in data 29.3.2025, e per il conseguente annullamento:
a) dell'avviso di accertamento n. TK3036403807/2013, con il quale, ai sensi degli artt. 39 e 40 d.P.R.
600/1973, e 54 e 55 d.P.R. 633/1972, l'amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente società per l'anno 2008, accertando, ai fini IRES, un maggior reddito imponibile pari ad euro 4.617.844,80 e recuperando, ai fini IVA, il minor credito derivante dall'anno precedente per euro
750.093,00, nonché l'indebita detrazione, pari ad euro 19.640,80, relativa all'imponibile di euro 98.204,00;
b) degli avvisi di accertamento n. TK3018305120/2013, n. TK3018305117/2013, n. TK3018305112/2013
e n. TK3018304962/2013 notificati, rispettivamente, ai soci Nominativo_2, Ricorrente_1, Ricorrente_2
e Società_2, con i quali si presumeva che il maggior reddito accertato nei confronti della società a ristretta base partecipativa fosse stato distribuito ai soci come utili sottratti al fisco.
2. Il recupero a tassazione nei confronti della Ricorrente_3 s.r.l. scaturiva dalla richiesta di accertamento induttivo avanzata dalla stessa per il riconoscimento di un credito IVA (oggetto di recupero a tassazione mediante cartella di pagamento) relativo al periodo d'imposta 2007, annualità per la quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione, derivante dalla detrazione della fattura n. 70545 del 31.12.2007 (con imponibile pari ad euro 3.750.000,00 ed IVA pari ad euro 750.000,00), avente come descrizione “per vendita di merce a corpo come da inventario allegato”, e della fattura n. 800150 del 4.9.2008 (con imponibile pari ad euro 98.204,00 ed IVA pari ad euro 19.640,80), recante la descrizione “integrazione acquisto come da inventario al 31.12.2007”, entrambe emesse nei confronti della ricorrente dalla Ricorrente_3 s.r.l. Invero, dall'esame della documentazione prodotta dalla società in sede di richiesta di accertamento induttivo,
l'Agenzia delle Entrate riteneva che l'operazione di compravendita di tessuti, posta in essere fra due imprese riconducibili agli stessi soggetti (famiglia Ricorrente_2), fosse stata concepita e realizzata con mezzi e strumenti preordinati al solo fine di evadere le imposte. In sintesi, con l'atto impugnato l'amministrazione finanziaria riteneva che “il debito/passività nei confronti della Ricorrente_3 s.r.l., derivante dall'acquisto delle merci/tessuti”, fosse “a tutti gli effetti insussistente sin dalla sua origine”.
Avverso l'avviso di accertamento n. TK3036403807/2013, la Ricorrente_3. s.r.l. proponeva ricorso deducendo la liceità dell'operazione di compravendita di merci e, per l'effetto, la legittimità del diritto alla detrazione dell'IVA e del diritto alla deduzione dei costi di acquisto dei tessuti da parte della cessionaria.
Anche i soci, con distinti, ricorsi, impugnavano gli avvisi n. TK3018305120/2013, n. TK3018305117/2013,
n. TK3018305112/2013 e n. TK3018304962/2013. Ebbene, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n. 5867/15, dopo aver riunito per connessione oggettiva e soggettiva il ricorso presentato dalla società con quelli dei soci, accoglieva i medesimi, ritenendo provata l'oggettiva esistenza della operazione posta in essere, in quanto, non adeguatamente contrastata dalle emergenze processuali. Tale pronuncia, peraltro, veniva impugnata dalla Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 3038/28/16, depositata in data 18 maggio 2016, nell'accogliere l'appello, riteneva corretta la conclusione a cui era pervenuta l'Amministrazione finanziaria, non avendo, la Ricorrente_3. s.r.l., a fronte dei forti indizi rilevati dall'Agenzia circa la natura fittizia dell'operazione, fornito elementi idonei a dare un senso economico alla cessione delle merci, se non quello secondo cui tale cessione sarebbe servita a “privilegiare la consistenza finanziaria” della cessionaria. Conseguenzialmente, venivano dichiarati legittimi anche gli accertamenti emessi nei confronti dei soci, sul presupposto che l'Amministrazione avesse attribuito a ciascuno di essi il reddito extracontabile proporzionalmente alle rispettive quote societarie. Avverso tale pronuncia, la Ricorrente_3 s.r.l. ed i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano ricorso per revocazione avverso la sentenza sopra indicata e, nella causa così istaurata (R.G.A.
008317/2016), interveniva la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4467/14/17, depositata in data 18.7.2017, favorevole all'Agenzia delle Entrate. Anche il socio Nominativo_2 proponeva separato ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza, in relazione all'avviso di accertamento
TK3018305120-2013 emesso nei propri confronti e, nella causa così istaurata (R.G.R. 005994/2016), interveniva la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6215/13/17, depositata in data
25.10.2017, anch'essa favorevole all'amministrazione finanziaria. Peraltro, sempre avverso la sentenza d'appello, la Ricorrente_3 s.r.l. ed i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano ricorso per Cassazione eccependo: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 lett. d) d.P.R. 600/1973; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 37-bis d.P.R. 600/1973; 4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lvo 546/1992; 5) la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.; 6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lvo
546/1992, in relazione al recupero pro quota nei confronti dei soci delle imposte sui dividendi distribuiti;
7) la violazione e falsa applicazione dell'art. 45 d.P.R. 917/1986. Il socio Nominativo_2 proponeva un separato ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza. Con sentenza n. 8292/2025 la Suprema Corte, dopo aver riunito i ricorsi proposti dai soci e dalla società e dopo aver rilevato che la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio fosse passata in giudicato nei confronti di Società_2, non avendo tale socio proposto impugnazione, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società e dai soci
Ricorrente_2 e Ricorrente_1. In particolare, la Corte riteneva che la sentenza impugnata avesse non soltanto omesso di indicare gli elementi di fatto dai quali si ricaverebbe la “sostanziale fittizietà” dell'operazione negoziale posta in essere dalla società (invero, “l'affermazione secondo la quale due società, rispettivamente venditrice e acquirente, che si avvicendano nella conduzione di un'azienda, hanno gli stessi soci, facenti capo allo stesso gruppo familiare, non è, di per sé, un elemento che può condurre a ritenere che l'operazione negoziale posta in essere tra le due società sia fittizia”), ma anche spostato “il fuoco del suo apparato motivazionale dalla inesistenza oggettiva dell'operazione negoziale posta in essere tra le società e la frode iva commessa secondo la prospettazione dell'avviso di accertamento, alla sussistenza di un comportamento elusivo da parte dei ricorrenti” attuando, così “una immutazione non consentita della causa petendi”. In buona sostanza, “la sentenza impugnata”, contraddittoriamente, si fonda su una motivazione che, da un lato, parla di “sostanziale fittizietà” (dunque di inesistenza) dell'operazione negoziale posta in essere senza dar conto di elementi concreti idonei a sostenere tale giudizio;
dall'altro, si fonda su una motivazione imperniata sull'esistenza di un comportamento elusivo (non contestato nell'avviso di accertamento) o comunque tesa a qualificare l'operazione negoziale posta in essere sia come elusiva
(dunque reale) che come “sostanzialmente fittizia” (dunque inesistente), sovrapponendo piani logici e giuridici incompatibili ed alternativi”. In merito al ricorso per cassazione proposto dal socio Nominativo_2, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di gravame, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione anche quanto alle spese del giudizio di legittimità, ritenendo che “il giudice del rinvio, qualora dovesse accertare l'inesistenza della compravendita delle rimanenze e, dunque, il conseguimento di un maggior utile extracontabile in capo alla società, dovrà analizzare gli atti e i documenti prodotti dall'odierno ricorrente e verificare se essi siano in grado di vincere la presunzione di distribuzione in suo favore degli utili extracontabili accertati in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa”. Nominativo_2, peraltro, in relazione al capo della sentenza della Cassazione rivolto al medesimo, ha riassunto separatamente il giudizio e la causa attualmente pende dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio (N.R.G. 004061/2025).
3. Con il ricorso in riassunzione in esame, la Ricorrente_3 e i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1 sostengono che “l'operazione di compravendita di tessuti, oggetto del presente contenzioso, è risultata essere stata effettivamente posta in essere dalle due società contraenti e che conseguentemente non sono stati, né è possibile mai rilevare la sussistenza di utili extracontabili riferibili e/o conseguenti dalla predetta operazione da poter assegnare ai soci”.
4. Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale Roma 1, la quale, nel richiamare quanto dedotto nei propri scritti difensivi, ribadiva la valutazione, già espressa nei precedenti gradi di giudizio, di inesistenza della operazione di compravendita di tessuti fra le due società riconducibili alla famiglia Ricorrente_2 e, dunque, il conseguimento di un maggior utile extracontabile.
Con memoria conclusionale, i ricorrenti in riassunzione si riportavano a quanto già dedotto nei propri scritti difensivi.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 22.10.2025, nel corso della quale, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, stante la infondatezza del ricorso in riassunzione, gli avvisi di accertamento impugnati debbano essere senz'altro confermati.
Come detto, con sentenza n. 8292/2025, la Suprema Corte, statuiva:
a) che la sentenza impugnata avesse omesso di indicare gli elementi di fatto da cui ricavere la fittizietà
(rectius: la inesistenza oggettiva) dell'operazione negoziale posta in essere dalla società;
b) che l'affermazione secondo la quale due società, rispettivamente venditrice e acquirente, che si avvicendano nella conduzione di un'azienda, hanno gli stessi soci, facenti capo allo stesso gruppo familiare, non è, di per sé, un elemento che può condurre a ritenere che l'operazione negoziale posta in essere tra le due società sia fittizia;
c) che la sentenza impugnata avesse spostato il fuoco del suo apparato motivazionale dalla inesistenza oggettiva dell'operazione negoziale posta in essere tra le società e la frode iva commessa secondo la prospettazione dell'avviso di accertamento, alla sussistenza di un comportamento elusivo da parte dei ricorrenti” attuando, così “una immutazione non consentita della causa petendi;
d) che la sentenza impugnata, contraddittoriamente, si fonda su una motivazione che, da un lato, parla di
“sostanziale fittizietà” (dunque di inesistenza) dell'operazione negoziale posta in essere senza dar conto di elementi concreti idonei a sostenere tale giudizio;
dall'altro, si fonda su una motivazione imperniata sull'esistenza di un comportamento elusivo (non contestato nell'avviso di accertamento) o comunque tesa a qualificare l'operazione negoziale posta in essere sia come elusiva (dunque reale) che come
“sostanzialmente fittizia” (dunque inesistente), sovrapponendo piani logici e giuridici incompatibili ed alternativi.
Pertanto, in ragione di quanto statuito dalla Cassazione, deve ritenersi che la valutazione affidata a questa
Corte, nella qualità di Giudice del rinvio, inerisca esclusivamente alla verifica – da operarsi in base agli elementi presuntivi forniti dall'Agenzia delle Entrate ed alle
contro
-prove eventualmente offerte in comunicazione dai ricorrenti - della sussistenza o meno di elementi di fatto – ulteriori rispetto alla acclarata circostanza che le società venditrice e acquirente, avvicendatesi nella conduzione dell'azienda, abbiano gli stessi soci, facenti capo allo stesso gruppo familiare - da cui ricavare la fittizietà dell'operazione negoziale posta in essere.
Ebbene, ritiene il Collegio che dalla documentazione prodotta in corso di causa si evinca chiaramente la fittizietà dell'operazione negoziale avente ad oggetto la cessione di tessuti.
Invero, dalla attività accertativa spiegata dalla Agenzia delle Entrate sono emerse le seguenti circostanze fattuali:
a) a fronte della detrazione dell'IVA e della deduzione del costo indicate nelle fatture oggetto di causa, la società fornitrice della merce, riconducibile, parimenti alla Ricorrente_3 s.r.l., alla famiglia Ricorrente_2, non provvedeva al versamento delle imposte (accumulando debiti con l'erario pari ad euro 2.500.000,00), cessava l'attività in data 27.12.2007 e presentava i bilanci solo per le annualità 2002, 2003 e 2004 (sul punto, v. la documentazione prodotta società in sede di richiesta di accertamento induttivo);
b) la sede della società, che aveva l'utenza per la fornitura di energia elettrica presso la Ricorrente_3. s. r.l., risultava sconosciuta;
c) le due società (cedente e cessionaria) subentravano l'una all'altra nel contratto di affitto dell'azienda di proprietà della Società_4 di Nominativo_3 s.n.c., anch'essa riconducibile alla famiglia Ricorrente_2 ;
d) la assenza di un contratto di cessione avente data certa;
e) l'assenza di garanzie ricollegabili al rapporto debitorio/creditorio;
f) la genericità delle indicazioni riportate nelle fatture;
g) la genericità della modalità di pagamento per “rimessa diretta”;
h) la omessa indicazione della modalità di pagamento (con assegno, con bonifico, a mezzo contante);
i) la acquiescenza prestata rispetto alla violazione dei previsti termini di scadenza dei ratei di pagamento;
j) la effettuazione dei pagamenti tramite assegni recanti girata con firma illeggibile e, comunque, non conforme a quella apposta sulle ricevute dei numerosi pagamenti effettuati;
k) la effettuazione di pagamenti in contanti, per un importo pari ad euro 275.500,00, nelle mani di soggetto da tempo dichiarato decaduto dalla carica di amministratore della Ricorrente_3. s.r.l.;
l) la effettuazione di pagamenti a mezzo di compensazione del debito verso Società_3 s.p.a., in evidente contrasto con la modalità di pagamento per rimessa diretta prevista in fattura e, comunque, riferita ad una utenza intestata alla Associazione_2 srl, mai volturata dalla ricorrente.
Ebbene, tali elementi fattuali, se valutati nel loro complesso e non singolarmente, come sancito da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in modo che ognuno di essi possa rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (da ultimo, v. Cass. civ., sent. n.
22490/2025), unitamente alla circostanza della riconducibilità delle due società agli stessi soggetti, dimostrano la fittizietà e, dunque, l'inesistenza dell'operazione.
Al contrario, a fronte di tali elementi atti a suffragare la fondatezza della contestata inesistenza dell'operazione di vendita, la società ricorrente in riassunzione nulla ha
contro
-dedotto, essendosi limitata, nello scarno scritto difensivo, a richiamare le osservazioni critiche mosse, sul punto, alla sentenza di secondo grado dalla Corte di Cassazione e a soffermarsi su dati e circostanze facilmente falsificabili, quali la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti (sul punto, v., da ultimo, Cass. civ., sent. n.
20955/2025).
Deve ritenersi, pertanto, che, correttamente, con l'avviso di accertamento impugnato n.
TK3036403807/2013, l'Agenzia delle Entrate abbia correttamente:
- disconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA e ripreso a tassazione gli elementi negativi di reddito derivanti dall'acquisto delle merci da parte della società ricorrente, ritenendoli “insussistenti fin dall'origine”, in quanto derivanti da una operazione, di fatto, mai avvenuta;
- rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente società per l'anno 2008, accertando, ai fini IRES, un maggior reddito imponibile pari ad euro 4.617.844,80 e recuperando, ai fini IVA, il minor credito derivante dall'anno precedente per euro 750.093,00, nonché l'indebita detrazione, pari ad euro 19.640,80, relativa all'imponibile di euro 98.204,00. Infatti, l'accertamento di frodi fiscali perpetrate mediante l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti comporta l'indetraibilità dell'IVA per il soggetto utilizzatore della fattura, in quanto l'esercizio del diritto alla detrazione, ex art. 19 d.P.R. 633/1972, deve ritenersi precluso, in totale carenza del suo presupposto, costituito, per l'appunto, dall'acquisto di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa.
Immune da vizi, infine, si appalesano anche gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci della Ricorrente_3 s.r.l., avendo l'Agenzia attribuito, a ciascuno di essi, il reddito extracontabile proporzionalmente alle rispettive quote societarie. Invero, dalle espletate indagini finanziarie è emerso che
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 erano soci effettivi della predetta compagine detenendo la percentuale dell'33% del capitale sociale ciascuno.
Come è noto, per le società a ristretta base azionaria opera una presunzione relativa di ripartizione ai soci, pro quota, del reddito accertato in capo alla società, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei medesimi dei fatti e delle circostanze che escludano la distribuzione di utili, ovvero attestino l'accantonamento od il reinvestimento degli stessi (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 2464/2025). Di fatto, la ristrettezza della base sociale implica, di per sé, un elevato grado di compartecipazione fra i soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extra-bilancio. Ed allora,
l'appartenenza ad un tale tipo di società giustifica di per sé la conoscibilità, da parte del socio, dell'attività sociale e, conseguentemente, consente ad esso di tutelare anche i propri interessi relativi alla partecipazione, dimostrando, per esempio, di aver messo in atto comportamenti per acquisire conoscenza degli accadimenti sociali che siano poi risultati vani (in modo da giustificare lo stato di ignoranza in cui verte il socio), o di aver avuto comportamenti volti a far valere la responsabilità dei gestori della società per le anormalità contabili.
Pertanto, alla luce di tali principi, non ricade sull'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare la concreta ed effettiva percezione degli utili conseguiti e non riportati in bilancio, essendo sufficiente basare l'accertamento sul semplice presupposto di appartenenza del socio alla società.
Il ricorso proposto va, pertanto, senz'altro rigettato.
Stante la complessità delle questioni trattate, appare equo dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte , sciolta la riserva, rigetta il ricorso in riasunzione,ne, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato. Compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025 Il relatore dott. Marotta Il Presidente dott. Pannullo