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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11838/2023 RG fissata all'udienza del 25/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
DELL'ABATE LUIGI
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) Con domanda del 24/02/2022 chiedeva all' l'assegno di invalidità ordinario ex l. CP_2
222/84.
2) Con il provvedimento del 06/06/2022, l' territorialmente competente non CP_2 accoglieva la domanda sostenendo che: “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali per il disposto di cui all'art. 1 L. 12 giugno 1984, n° 22”;
3) in data 31.05.2022, avverso tale provvedimento di reiezione è stato proposto ricorso amministrativo al Controparte_3
[...] territorialmente competente che, con delibera n° 2222765 del 15.11.2022 ne ha deliberato all'unanimità il rigetto in quanto in “esito agli accertamenti disposti nell'istruttoria del ricorso, ha ritenuto che non risultano elementi utili per riconsiderare il provvedimento impugnato”.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
12864/22 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
26.07.2023 confermava il precedente giudizio medico legale.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Sulla base della documentazione medica in atti e dei risultati del nostro esame clinico si può affermare che
è affetto da: Parte_1
- esiti di pregressa poliomielite arto inferiore sinistro: minus di lunghezza (1,5 cm circa), ipotonotrofia del quadricipite femorale e del gastrocnemio, ipoevolutismo del piede;
- esiti di pregressa frattura acetabolare e dell'ala iliaca sinistra trattata con placca e viti in protesi totale di anca, a discreta incidenza funzionale;
- esiti frattura biossea esposta gamba sinistra, trattata con chiodi endomidollari, a discreta incidenza funzionale;
- spondilodiscoartrosi cervico-lombare in scoliosi destro-convessa lombare e danno neurogeno da sofferenza radicolare C5-C6-C7 e L4-L5-S1, a discreta incidenza funzionale;
- cardiopatia ipertensiva in rigurgito valvolare mitralico;
- periartrite di spalla destra con sindrome da conflitto;
- sindrome depressivo-ansiosa reattiva.
Il Cosi presentò all' (24.2.22) domanda di assegno ordinario di invalidità, respinta dall' CP_2 CP_1
(6.6.22) in quanto “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Il ricorso al Comitato Provinciale non ebbe esito. Previo ricorso giudiziario, fu nominato c.t.u. il CP_2 dott. che, con visita del 15.5.23, confermò il giudizio valutativo espresso dai sanitari Persona_1
2 dell' Non si dispone del verbale di visita amministrativa dell' e la consulenza d'ufficio non CP_2 CP_2 riporta la diagnosi. Le patologie neurologica, traumatiche e degenerative di cui il è affetto (riportate Pt_1 nella sintesi diagnostica) sono tutte antecedenti alla domanda amministrativa così come le prescrizioni di plantare a sinistra e di scarpe ortopediche;
l'esame elettromiografico che accertò un danno neurogeno radicolopatico è antecedente alla visita del Maggio 2023. Tuttavia, sulla base dell'esame obiettivo riportato nella consulenza d'ufficio in sede di A.T.P., si devono condividere i giudizi valutativi espressi dai sanitari dell' e dal c.t.u. dott. La documentazione sanitaria successiva alla visita per ATP CP_2 Per_1
è costituita da controllo ecografico per la spalla destra e da controlli neurologico e cardiologico. Al nostro esame clinico si è evidenziata una importante limitazione funzionale della deambulazione eseguita con claudicatio antalgica a sinistra, a piccoli passi e con tendenza al basculamento del bacino in esiti fratturativi;
una discreta limitazione funzionale a carico del rachide cervico-lombare con sofferenza radicolare, della coxo-femorale sinistra in esiti di artroprotesi totale di anca e della caviglia sinistra in esiti fratturattivi;
a ciò si aggiunga gli esiti della poliomielite sempre a carico dell'arto inferiore sinistro. Occorre tenere presente che l'attività di ausiliario ospedaliero (addetto alle pulizie), o comunque attività confacenti, si caratterizza per le reiterate sollecitazioni a carico prevalentemente del tronco e degli arti inferiori (per le posizioni coatte in flessione del tronco e per la prolungata stazione eretta). E' indubbio che tale impegno sia risultato funzionalmente usurante in un soggetto affetto da un quadro pluripatologico a carico del rachide in toto, del bacino e dell'arto inferiore sinistro. Si può ritenere che il quadro clinico accertato, congruo con la documentazione sanitaria, rappresenti una condizione organico-disfunzionale tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa del Cosi a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini, a decorrere da Luglio 2024.
C O N C L U S I O N I
Sulla base della documentazione sanitaria analizzata, integrata con le risultanze del nostro esame clinico,
e per quanto sopra esposto:
- si devono condividere i giudizi valutativi espressi dai sanitari dell' con comunicazione del 6.6.22 e CP_2 dal c.t.u. dott. con visita del 15.5.23; Per_1
- si può affermare che la capacità lavorativa di , in occupazioni Parte_1 confacenti alle sue attitudini di ausiliario ospedaliero (addetto alle pulizie), sia ridotta a meno di 1/3 a decorrere da Luglio 2024.
3 Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente l'evoluzione dello stato sanitario della ricorrente precisando che da luglio
2024 è possibile far decorrere la prestazione in quanto coincidente con l'aggravamento delle funzionalità dell'apparato osteo-articolare accertata durante la visita peritale. Invero il ctu incaricato ha avuto modo di precisare che le importanti limitazioni concernenti l'apparato motorio (cfr. pag. 4 elaborato). Peraltro, ne ha anche valutato l'incidenza in base alle specifiche mansioni esercitate dallo stesso in quanto occorre tenere presente che
l'attività di ausiliario ospedaliero (addetto alle pulizie), o comunque attività confacenti, si caratterizza per le reiterate sollecitazioni a carico prevalentemente del tronco e degli arti inferiori (per le posizioni coatte in flessione del tronco e per la prolungata stazione eretta). E' indubbio che tale impegno sia risultato funzionalmente usurante in un soggetto affetto da un quadro pluripatologico a carico del rachide in toto, del bacino e dell'arto inferiore sinistro.
Va ancora precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (luglio 2024).
Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di
4 aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). È solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11838/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità ordinario a far data da luglio
2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 26/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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