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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 953 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Elio Vittorini, snc, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Angelo Monardo (PEC: che lo Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, via G. Marconi, 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Madaro
(PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmusa snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_3
congiuntamente disgiuntamente lo rappresentano giusta procura generale liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, e rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento numero 13920229000185018000, notificata il 05/04/2022 cui sono sottese le cartelle di pagamento aventi numero
13920020012655476000,13920030001490813000; 13920100001366344000. Parte ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento sopra menzionate e che Ad ogni modo le pretese contributive sarebbero estinte in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Nel merito, di accertare, in ogni caso, l'intervenuta estinzione della pretesa erariale de qua, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, dichiarare: la prescrizione delle cartelle di pagamento n.: 13920020012655476000;
13920030001490813000; 13920100001366344000; i) la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato limitatamente alle cartelle prescritte. ii) In via Cautelare, disporsi, inaudita altera parte già nel decreto di fissazione di udienza, la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale contestava CP_3
integralmente il ricorso chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite, e il quale CP_2
rappresentava l'avvenuto sgravio di alcune cartelle, resistendo nel resto, chiedendo il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall' intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'intervenuta prescrizione delle pretese contributive.
3. Considerato come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
2 dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria.
La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006). A ciò si aggiunga che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
e' differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4. Occorre preliminarmente segnalare che l' ha documentato l'avvenuto parziale Controparte_4
sgravio ex lege (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) delle cartelle di pagamento aventi
3 numero 13920030001490813000 (per cui l' ha, anche affermato, di aver ottenuto la Controparte_4
riscossione) e 13920100001366344000, sono tesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1,
CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo
2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent.
n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Relativamente alla cartella di pagamento residuante (che ha a oggetto pretese contributive relative agli anni 1997, 1998 e 1999): nessuna parte resistente ha documentato di averla notificata alla parte ricorrente.
4 5.1. Il ha documentato di aver notificato taluni atti di pagamento, da cui, tuttavia, non CP_5
si evince il contenuto (impendendo la possibilità di ricondurre la cartella di pagamento in contestazione a tali atti di pagamento).
5.2. Pertanto, quanto provato dal non può considerarsi atto interruttivo dei termini di CP_5
prescrizione.
6. Relativamente alla cartella di pagamento n. 139200212655476000, dunque, il ricorso deve essere accolto, perché fra il credito è stato preteso solamente con l'intimazione di pagamento impugnata, notificata ben oltre il quinquennio dall'anno del debito (1997, 1998 e 1999).
7. Stante l'intervenuto parziale sgravio operato dall'Ente previdenziale ex lege, le spese di lite sono compensate per metà, mentre nel resto le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: dichiara la cessazione della materia del contendere, relativamente alle cartelle di pagamento n.
13920030001490813000 e 13920100001366344000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie il ricorso, nel resto, e per l'effetto accerta e dichiara l'annullamento della cartella di pagamento n. 13920020012655476000, richiamata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva;
- compensa le spese di lite per metà;
- condanna e (in solido tra loro e nei rapporti interni Controparte_1 CP_2
nella misura del 50% ciascuno) al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.500,00, oltre spese generali, da corrispondere in favore di Parte_1
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Elio Vittorini, snc, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Angelo Monardo (PEC: che lo Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, via G. Marconi, 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Madaro
(PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmusa snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_3
congiuntamente disgiuntamente lo rappresentano giusta procura generale liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, e rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento numero 13920229000185018000, notificata il 05/04/2022 cui sono sottese le cartelle di pagamento aventi numero
13920020012655476000,13920030001490813000; 13920100001366344000. Parte ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento sopra menzionate e che Ad ogni modo le pretese contributive sarebbero estinte in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Nel merito, di accertare, in ogni caso, l'intervenuta estinzione della pretesa erariale de qua, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, dichiarare: la prescrizione delle cartelle di pagamento n.: 13920020012655476000;
13920030001490813000; 13920100001366344000; i) la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato limitatamente alle cartelle prescritte. ii) In via Cautelare, disporsi, inaudita altera parte già nel decreto di fissazione di udienza, la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale contestava CP_3
integralmente il ricorso chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite, e il quale CP_2
rappresentava l'avvenuto sgravio di alcune cartelle, resistendo nel resto, chiedendo il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall' intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'intervenuta prescrizione delle pretese contributive.
3. Considerato come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
2 dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria.
La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006). A ciò si aggiunga che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
e' differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4. Occorre preliminarmente segnalare che l' ha documentato l'avvenuto parziale Controparte_4
sgravio ex lege (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) delle cartelle di pagamento aventi
3 numero 13920030001490813000 (per cui l' ha, anche affermato, di aver ottenuto la Controparte_4
riscossione) e 13920100001366344000, sono tesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1,
CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo
2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent.
n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Relativamente alla cartella di pagamento residuante (che ha a oggetto pretese contributive relative agli anni 1997, 1998 e 1999): nessuna parte resistente ha documentato di averla notificata alla parte ricorrente.
4 5.1. Il ha documentato di aver notificato taluni atti di pagamento, da cui, tuttavia, non CP_5
si evince il contenuto (impendendo la possibilità di ricondurre la cartella di pagamento in contestazione a tali atti di pagamento).
5.2. Pertanto, quanto provato dal non può considerarsi atto interruttivo dei termini di CP_5
prescrizione.
6. Relativamente alla cartella di pagamento n. 139200212655476000, dunque, il ricorso deve essere accolto, perché fra il credito è stato preteso solamente con l'intimazione di pagamento impugnata, notificata ben oltre il quinquennio dall'anno del debito (1997, 1998 e 1999).
7. Stante l'intervenuto parziale sgravio operato dall'Ente previdenziale ex lege, le spese di lite sono compensate per metà, mentre nel resto le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: dichiara la cessazione della materia del contendere, relativamente alle cartelle di pagamento n.
13920030001490813000 e 13920100001366344000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie il ricorso, nel resto, e per l'effetto accerta e dichiara l'annullamento della cartella di pagamento n. 13920020012655476000, richiamata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva;
- compensa le spese di lite per metà;
- condanna e (in solido tra loro e nei rapporti interni Controparte_1 CP_2
nella misura del 50% ciascuno) al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.500,00, oltre spese generali, da corrispondere in favore di Parte_1
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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