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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 8869/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to GUZZIO Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via
Parapo n.
8 - Collesano.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPOTORTI VALERIA e DELIA
CERNIGLIARO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura CP_1
in Milano, Via Savarè;
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAROLA
VICARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via
Martoglio n.14 - S. Agata Militello
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 25/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10/06/2024, il sig. proponendo Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva d'ipoteca n. 2967602400001988000, notificata il 30 maggio 2024, limitatamente agli avvisi di addebito opposti qui di seguito elencati: 1) Avviso di addebito n.59620160003304844000 del 18/6/2016 (15); fondato suo
Ruolo formato dall' a seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per CP_1
1 l'anno 2015, notif. Il 18/06/2016 e portante la somma complessiva pari a €.2.781,81; 2)
Ava n.59620160008098283000 del 03/01/2017(16), fondato suo Ruolo formato dall' CP_1
a seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2015, notif.
03/01/2017 il portante la somma complessiva pari a €.2.755,90; 3) Ava
n.59620180008752077000 del 23/12/2021(17): fondato suo Ruolo formato dall' a CP_1 seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2018, notif. Il
23/12/2021 portante la somma complessiva pari a €.804,20; 4) Ava
n.59620190003956904000 del 21/10/2019(18): fondato suo Ruolo formato dall' a CP_1 seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2017-2018, notif. Il
21/10/2019 - ma in realtà mai notificato - 21/10/2019 portante la somma complessiva pari
a €.2.943,57; 5) Ava n.59620190008368336000 del 06/03/2020(19): fondato suo Ruolo formato dall' a seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno CP_1
2017-2018 mai notificato, portante la somma complessiva pari a €.760,41; 6) Ava
n.5920180008752077000 del 23/12/2021(21): fondato suo Ruolo formato dall' a CP_1 seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2017-2018, notif. Il
23/12/2021 – ma in realtà mai notificato - portante la somma complessiva pari a €.804,20;
7) Ava n.59620170004728333000 del 09/02/2018(22): fondato suo Ruolo formato dall' a seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2016, CP_1
notif. Il 09/02/2018 - in realtà però mai regolarmente notificato - portante la somma complessiva pari a €.5.536,25; 8) Ava n.59620190008368336000 del 06/03/2020(24), fondato suo Ruolo formato dall' a seguito dell'omesso pagamento dei contributi CP_1 previdenziali per l'anno 2018, notif. 06/03/2020 in modo irregolare e portante la somma complessiva pari a €.790,41, per un importo complessivo di euro €.17.176,75, ed eccependone la prescrizione sopravvenuta stante la mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito, convenne in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Preliminarmente,
[...] sospendere l'efficacia esecutiva degli opposti titoli esecutivi e di tutti quelli con essi comunque connessi;
Nel merito, ed in accoglimento del proposto ricorso, ritenere e
dichiarare che nessun obbligo di contribuzione grava nei confronti dell'opponente, ritenendo nulli gli avvisi di addebito opposti. Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che, né l' né l' hanno diritto di procedere CP_1 Controparte_2 esecutivamente nei confronti dell'opponente per l'importo complessivo di €.17.176,75. Col favore delle spese, dei diritti e degli onorari. Con vittoria di spese distraende.”
2 Resistettero in giudizio l' e l' contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1 CP_3
di cui chiesero il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
In primo luogo, occorre precisare che dall'esame della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli allegati depositati dall' , si evince che sono stati ripetuti CP_1
dal ricorrente due avvisi e, in particolare, gli avvisi riportati ai nn. 2 e 6 (AVA n.
5920180008752077000) e quelli riportati ai nn. 5 e 8 (AVA n. 59620190008368336000)
del ricorso;
si tratta, infatti, degli stessi avvisi ripetuti due volte.
Si precisa, inoltre, che, avverso l'avviso di addebito n. 59620170006076025000 di importo pari ad euro 37.770,29, menzionato a pag. 3 del ricorso, difetta specifica domanda giudiziale e, pertanto, non può essere considerato oggetto di causa.
Proseguendo nella disamina, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, relativamente agli AVA nn.
59620160003304844000-59620160008098283000-59620190003956904000-
59620170004728333000-59620190008368336000.
Ed invero, riguardo agli avvisi nn. 59620160003304844000-59620160008098283000,
l' ha dedotto e documentato l'intervenuta notifica, avvenuta rispettivamente il CP_1
18.6.2016 e il 3.1.2017, mentre l' ha prodotto quale atto interruttivo della CP_3 prescrizione un'intimazione di pagamento n. 29620229001812790 del 16.2.2022, notificata regolarmente via PEC al ricorrente (cfr. produzione convenuti).
Riguardo poi agli avvisi nn. 59620190003956904000 – 59620190008368336000-
59620170004728333000, l' ha dedotto e documentato l'intervenuta notifica, avvenuta CP_1 rispettivamente il 21.10.2019, il 6.3.2020 e il 9.2.2018, mentre l' ha prodotto quale CP_3 atto interruttivo della prescrizione un'intimazione di pagamento n. 2962023900196790 del
14.2.2023, notificata regolarmente via PEC al ricorrente (cfr. produzione convenuti).
Per gli avvisi nn. 59620160003304844000-59620160008098283000 e
59620170004728333000 deve tenersi in considerazione il periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza Covid, così come previsto dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza
3 nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al
rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 18.6.2016 per l'avviso n. 59620160003304844000 e dal 3.1.2017 per l'avviso n.
59620160008098283000, destinati a scadere rispettivamente il 18.6.2021 e il 3.1.2022 è stato postergato, in forza della sospensione suddetta, sicché l'intimazione di pagamento notificata il 16.2.2022 ha certamente interrotto il decorso della prescrizione;
e così il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 9.2.2018 per l'avviso n.
59620170004728333000, destinato a scadere il 9.2.2023 è stato postergato, in forza della sospensione suddetta, sicché l'intimazione di pagamento notificata il 14.2.2023 ha certamente interrotto il decorso della prescrizione.
Esaminando, in ultimo, l'avviso di addebito n. 59620180008752077000, asseritamente notificato il 23.12.2021, l' ha depositato un avviso di ricevimento di CP_1 una raccomandata del 18.2.2019 non recapitata perché “destinatario sconosciuto”.
Orbene, non è dubbio che la prova della effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto, che ha senz'altro natura esecutiva in relazione all'imposizione di pagamento di contribuzione obbligatoria, sia posta a carico dell'Ente che ha provveduto alla notifica, ove, come nella specie, il destinatario contesti di avere mai ricevuto l'atto o di averne avuto conoscenza.
Nella specie, l' non ha dimostrato di aver portato a conoscenza del destinatario CP_1
l'atto in questione, sicché l'avviso di addebito non può – in ogni caso - ritenersi validamente notificato.
Nell'ordinamento giuridico, la notificazione costituisce lo strumento finalizzato a portare il contenuto di un atto nella legale conoscenza di uno o più soggetti determinati.
Si parla di “conoscenza legale” perché, ai fini della validità della notifica è necessario, e anche sufficiente, che vengano realizzate le formalità stabilite al riguardo dalla legge (cfr.
Cassazione, n. 24002/2019, ove si precisa che il rispetto della sequenza procedimentale fissata dal legislatore “costituisce idoneo elemento di garanzia che il destinatario dell'atto,
4 pur non avendo ricevuto l'atto, sia posto nelle condizioni di averne conoscenza”).
Il perfezionamento dell'iter notificatorio si fonda, dunque, sulla ragionevole presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, mentre non è richiesta la conoscenza concreta ed effettiva dell'atto stesso, che di fatto si realizza soltanto nel caso di “notifica in mani proprie” (cfr. Cassazione nn. 15324/2017 e 6924/2019).
In definitiva, lo scopo della notifica può dirsi raggiunto e la notifica è valida quando è garantita la conoscibilità, “intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando” (Cassazione, SSUU, n. 10012/2021).
Pertanto, in mancanza di prova, che era onere dell' fornire, deve ritenersi nullo CP_1
l'avviso di addebito n. 59620180008752077000 e, di conseguenza, anche gli atti ad esso successivi.
In termini conclusivi, il ricorso va parzialmente accolto, dichiarando legittimo l'atto impugnato relativamente agli avvisi di addebito nn. 59620160003304844000-
59620160008098283000-59620190003956904000-59620170004728333000-
59620190008368336000, mentre illegittimo relativamente all'avviso n.
59620180008752077000, in quanto nullo.
In ragione del parziale accoglimento delle domande giudiziali, appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara legittima la comunicazione preventiva d'ipoteca n. 2967602400001988000 relativamente agli avvisi di addebito nn.
59620160003304844000-59620160008098283000-59620190003956904000-
59620170004728333000-59620190008368336000, mentre illegittimo relativamente all'avviso n. 59620180008752077000, in quanto nullo.
Dichiara, altresì, compensate integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 11/04/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 8869/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to GUZZIO Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via
Parapo n.
8 - Collesano.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPOTORTI VALERIA e DELIA
CERNIGLIARO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura CP_1
in Milano, Via Savarè;
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAROLA
VICARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via
Martoglio n.14 - S. Agata Militello
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 25/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10/06/2024, il sig. proponendo Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva d'ipoteca n. 2967602400001988000, notificata il 30 maggio 2024, limitatamente agli avvisi di addebito opposti qui di seguito elencati: 1) Avviso di addebito n.59620160003304844000 del 18/6/2016 (15); fondato suo
Ruolo formato dall' a seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per CP_1
1 l'anno 2015, notif. Il 18/06/2016 e portante la somma complessiva pari a €.2.781,81; 2)
Ava n.59620160008098283000 del 03/01/2017(16), fondato suo Ruolo formato dall' CP_1
a seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2015, notif.
03/01/2017 il portante la somma complessiva pari a €.2.755,90; 3) Ava
n.59620180008752077000 del 23/12/2021(17): fondato suo Ruolo formato dall' a CP_1 seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2018, notif. Il
23/12/2021 portante la somma complessiva pari a €.804,20; 4) Ava
n.59620190003956904000 del 21/10/2019(18): fondato suo Ruolo formato dall' a CP_1 seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2017-2018, notif. Il
21/10/2019 - ma in realtà mai notificato - 21/10/2019 portante la somma complessiva pari
a €.2.943,57; 5) Ava n.59620190008368336000 del 06/03/2020(19): fondato suo Ruolo formato dall' a seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno CP_1
2017-2018 mai notificato, portante la somma complessiva pari a €.760,41; 6) Ava
n.5920180008752077000 del 23/12/2021(21): fondato suo Ruolo formato dall' a CP_1 seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2017-2018, notif. Il
23/12/2021 – ma in realtà mai notificato - portante la somma complessiva pari a €.804,20;
7) Ava n.59620170004728333000 del 09/02/2018(22): fondato suo Ruolo formato dall' a seguito dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2016, CP_1
notif. Il 09/02/2018 - in realtà però mai regolarmente notificato - portante la somma complessiva pari a €.5.536,25; 8) Ava n.59620190008368336000 del 06/03/2020(24), fondato suo Ruolo formato dall' a seguito dell'omesso pagamento dei contributi CP_1 previdenziali per l'anno 2018, notif. 06/03/2020 in modo irregolare e portante la somma complessiva pari a €.790,41, per un importo complessivo di euro €.17.176,75, ed eccependone la prescrizione sopravvenuta stante la mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito, convenne in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Preliminarmente,
[...] sospendere l'efficacia esecutiva degli opposti titoli esecutivi e di tutti quelli con essi comunque connessi;
Nel merito, ed in accoglimento del proposto ricorso, ritenere e
dichiarare che nessun obbligo di contribuzione grava nei confronti dell'opponente, ritenendo nulli gli avvisi di addebito opposti. Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che, né l' né l' hanno diritto di procedere CP_1 Controparte_2 esecutivamente nei confronti dell'opponente per l'importo complessivo di €.17.176,75. Col favore delle spese, dei diritti e degli onorari. Con vittoria di spese distraende.”
2 Resistettero in giudizio l' e l' contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1 CP_3
di cui chiesero il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
In primo luogo, occorre precisare che dall'esame della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli allegati depositati dall' , si evince che sono stati ripetuti CP_1
dal ricorrente due avvisi e, in particolare, gli avvisi riportati ai nn. 2 e 6 (AVA n.
5920180008752077000) e quelli riportati ai nn. 5 e 8 (AVA n. 59620190008368336000)
del ricorso;
si tratta, infatti, degli stessi avvisi ripetuti due volte.
Si precisa, inoltre, che, avverso l'avviso di addebito n. 59620170006076025000 di importo pari ad euro 37.770,29, menzionato a pag. 3 del ricorso, difetta specifica domanda giudiziale e, pertanto, non può essere considerato oggetto di causa.
Proseguendo nella disamina, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, relativamente agli AVA nn.
59620160003304844000-59620160008098283000-59620190003956904000-
59620170004728333000-59620190008368336000.
Ed invero, riguardo agli avvisi nn. 59620160003304844000-59620160008098283000,
l' ha dedotto e documentato l'intervenuta notifica, avvenuta rispettivamente il CP_1
18.6.2016 e il 3.1.2017, mentre l' ha prodotto quale atto interruttivo della CP_3 prescrizione un'intimazione di pagamento n. 29620229001812790 del 16.2.2022, notificata regolarmente via PEC al ricorrente (cfr. produzione convenuti).
Riguardo poi agli avvisi nn. 59620190003956904000 – 59620190008368336000-
59620170004728333000, l' ha dedotto e documentato l'intervenuta notifica, avvenuta CP_1 rispettivamente il 21.10.2019, il 6.3.2020 e il 9.2.2018, mentre l' ha prodotto quale CP_3 atto interruttivo della prescrizione un'intimazione di pagamento n. 2962023900196790 del
14.2.2023, notificata regolarmente via PEC al ricorrente (cfr. produzione convenuti).
Per gli avvisi nn. 59620160003304844000-59620160008098283000 e
59620170004728333000 deve tenersi in considerazione il periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza Covid, così come previsto dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza
3 nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al
rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 18.6.2016 per l'avviso n. 59620160003304844000 e dal 3.1.2017 per l'avviso n.
59620160008098283000, destinati a scadere rispettivamente il 18.6.2021 e il 3.1.2022 è stato postergato, in forza della sospensione suddetta, sicché l'intimazione di pagamento notificata il 16.2.2022 ha certamente interrotto il decorso della prescrizione;
e così il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 9.2.2018 per l'avviso n.
59620170004728333000, destinato a scadere il 9.2.2023 è stato postergato, in forza della sospensione suddetta, sicché l'intimazione di pagamento notificata il 14.2.2023 ha certamente interrotto il decorso della prescrizione.
Esaminando, in ultimo, l'avviso di addebito n. 59620180008752077000, asseritamente notificato il 23.12.2021, l' ha depositato un avviso di ricevimento di CP_1 una raccomandata del 18.2.2019 non recapitata perché “destinatario sconosciuto”.
Orbene, non è dubbio che la prova della effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto, che ha senz'altro natura esecutiva in relazione all'imposizione di pagamento di contribuzione obbligatoria, sia posta a carico dell'Ente che ha provveduto alla notifica, ove, come nella specie, il destinatario contesti di avere mai ricevuto l'atto o di averne avuto conoscenza.
Nella specie, l' non ha dimostrato di aver portato a conoscenza del destinatario CP_1
l'atto in questione, sicché l'avviso di addebito non può – in ogni caso - ritenersi validamente notificato.
Nell'ordinamento giuridico, la notificazione costituisce lo strumento finalizzato a portare il contenuto di un atto nella legale conoscenza di uno o più soggetti determinati.
Si parla di “conoscenza legale” perché, ai fini della validità della notifica è necessario, e anche sufficiente, che vengano realizzate le formalità stabilite al riguardo dalla legge (cfr.
Cassazione, n. 24002/2019, ove si precisa che il rispetto della sequenza procedimentale fissata dal legislatore “costituisce idoneo elemento di garanzia che il destinatario dell'atto,
4 pur non avendo ricevuto l'atto, sia posto nelle condizioni di averne conoscenza”).
Il perfezionamento dell'iter notificatorio si fonda, dunque, sulla ragionevole presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, mentre non è richiesta la conoscenza concreta ed effettiva dell'atto stesso, che di fatto si realizza soltanto nel caso di “notifica in mani proprie” (cfr. Cassazione nn. 15324/2017 e 6924/2019).
In definitiva, lo scopo della notifica può dirsi raggiunto e la notifica è valida quando è garantita la conoscibilità, “intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando” (Cassazione, SSUU, n. 10012/2021).
Pertanto, in mancanza di prova, che era onere dell' fornire, deve ritenersi nullo CP_1
l'avviso di addebito n. 59620180008752077000 e, di conseguenza, anche gli atti ad esso successivi.
In termini conclusivi, il ricorso va parzialmente accolto, dichiarando legittimo l'atto impugnato relativamente agli avvisi di addebito nn. 59620160003304844000-
59620160008098283000-59620190003956904000-59620170004728333000-
59620190008368336000, mentre illegittimo relativamente all'avviso n.
59620180008752077000, in quanto nullo.
In ragione del parziale accoglimento delle domande giudiziali, appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara legittima la comunicazione preventiva d'ipoteca n. 2967602400001988000 relativamente agli avvisi di addebito nn.
59620160003304844000-59620160008098283000-59620190003956904000-
59620170004728333000-59620190008368336000, mentre illegittimo relativamente all'avviso n. 59620180008752077000, in quanto nullo.
Dichiara, altresì, compensate integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 11/04/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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