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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 229/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FACCHINI GIULIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FACCHINI GIULIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30 aprile
2021, con atto trascritto nel Comune di Barzago (n. 9 parte II serie c ufficio 1 anno 2021), ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con compensazione delle spese legali.
*
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarano dunque di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile il 30/04/2021 a BISSAU – e dalla loro unione non sono nati figli. CP_2
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/02/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“ricorrono all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lecco affinché voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
conclusioni relative alla separazione
dichiarare la separazione personale dei coniugi, signori e Parte_2 [...]
, ordinando al Comune di Barzago di annotare l'emananda sentenza a margine CP_3 dell'atto di matrimonio, con compensazione delle spese legali e, decorsi i termini di legge, chiedono inoltre
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30 aprile
2021, con atto trascritto nel Comune di Barzago (n. 9 parte II serie c ufficio 1 anno 2021), ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con compensazione delle spese legali.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 65/2024 pubblicata il 13/06/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con pagina 2 di 3 separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a BISSAU – il CP_2
30/04/2021 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di BARZAGO, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte II, serie C, numero 9;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Barzago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FACCHINI GIULIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FACCHINI GIULIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30 aprile
2021, con atto trascritto nel Comune di Barzago (n. 9 parte II serie c ufficio 1 anno 2021), ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con compensazione delle spese legali.
*
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarano dunque di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile il 30/04/2021 a BISSAU – e dalla loro unione non sono nati figli. CP_2
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/02/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“ricorrono all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lecco affinché voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
conclusioni relative alla separazione
dichiarare la separazione personale dei coniugi, signori e Parte_2 [...]
, ordinando al Comune di Barzago di annotare l'emananda sentenza a margine CP_3 dell'atto di matrimonio, con compensazione delle spese legali e, decorsi i termini di legge, chiedono inoltre
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30 aprile
2021, con atto trascritto nel Comune di Barzago (n. 9 parte II serie c ufficio 1 anno 2021), ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con compensazione delle spese legali.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 65/2024 pubblicata il 13/06/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con pagina 2 di 3 separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a BISSAU – il CP_2
30/04/2021 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di BARZAGO, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte II, serie C, numero 9;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Barzago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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