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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 332/2023 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
Francesca Romana Belli e Maria Giuseppina Lupoli
-appellante-
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro CP
-appellato contumace-
nonché con il patrocinio dell'avv. Odile Danesi Controparte_2
-appellata-
nonché
, Controparte_3
-appellato contumace-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 2/2023 del Tribunale di Rimini del 4/01/2023 e depositata il
9/01/2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9/07/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
"in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, n. 2/23 del 09.01.2023, iscritta al n.
1032/2019 rg, pagina 1 di 6 preso atto dell'impossibilità di limitare il diritto surrogatorio dell' in ragione del concorso colposo Pt_1 del danneggiato nella causazione dell'incidente, riconoscere il diritto di credito in via surrogatoria dell' nei confronti di , conseguente all'erogazione in favore Pt_1 CP CP_3
della prestazione di malattia per il periodo come per legge in misura intera;
[...] condannare pertanto al pagamento della suddetta somma di ulteriori €.4.172,82 di CP sorte capitale, oltre alla già riconosciuta quota di €.4.172,82, riconoscendo il diritto di surrogazione di per indennità di malattia per il complessivo importo di €.8.345,65 oltre interessi legali e Pt_1 rivalutazione monetaria nel frattempo maturati dal deposito del ricorso, come per legge, e per l'effetto accogliere il presente appello ed annullare parzialmente la sentenza impugnata del Tribunale di Rimini
n.2/23, confermando la sentenza nella parte in cui riconosce e liquida il danno per sia pure nella Pt_1 ridotta misura, sentenza resa in data 09.01.2023, iscritta al numero 1032/2019 rg.
Spese secondo legge".
E chiedendo anche il rigetto dell'appello incidentale sulla richiesta di correzione errore materiale, e condanna dell' al pagamento delle spese di lite in favore di rimettendosi alla Pt_1 CP_2 valutazione del Giudice in ordine al diritto di manleva alla quale è stata condannata
[...] nella sentenza di primo grado.” CP_2
Per l'appellata ed appellante incidentale Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna,
- dato atto della regolarità della costituzione in giudizio di Controparte_2
- in accoglimento delle argomentazioni svolte;
- disattesa ogni diversa e contraria istanza;
- riservata ogni più opportuna integrazione, siccome consentita dal rito, in esito alle eventuali costituzioni degli ulteriori appellati;
In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dall' per Pt_1 le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e per quanto si verrà in seguito a dedurre.
Nel merito, in linea subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione: rigettare l'appello svolto da parte dell' , in quanto fondato su un motivo di Pt_1 gravame infondato in fatto e in diritto. Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Rimini, oggetto della svolta impugnazione, non sussistendo i presupposti per la sua riforma (totale ovvero parziale) per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e per quanto si verrà in seguito a dedurre.
In via incidentale e condizionata: sempre e comunque, con riferimento all'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistente il diritto di surroga dell' parametrato all'intero quantum Pt_1 del danno risentito dal danneggiato, senza la decurtazione derivante dal di lui Controparte_3 concorso di colpa nel determinismo dell'evento di danno, in parziale modifica della sentenza gravata, liquidare le spese di lite relativamente alla posizione , tenuto conto della soccombenza CP_2 Pt_1 dell'Ente previdenziale che svolgeva e coltivava in primo grado azione diretta nei confronti della terza chiamata Compagnia nonostante il sinistro non ricadesse in ambito di RCA obbligatoria;
liquidare dunque le spese di lite di primo grado in conformità al D.M. 55/2014 e succ. modifiche.
In via alternativa, ma con effetti equivalenti, in accoglimento della istanza di correzione dell'errore materiale, liquidare le spese di lite relativamente alla posizione UN , tenuto conto della Pt_1 soccombenza dell'Ente che svolgeva e coltivava azione diretta nei confronti della terza CP_4
pagina 2 di 6 chiamata Compagnia nonostante sinistro non ricadesse in ambito di RCA obbligatoria;
liquidare le spese di lite di primo grado in conformità al D.M. 55/2014 e succ. modifiche..
Sempre e comunque
- dato atto della contumacia dell'appellato , - dato atto del mancato svolgimento CP
–da parte di quest'ultimo- di domande nei confronti di UN ass.ni spa, ivi compresa quella di manleva e garanzia;
- accertare e dichiarare che, quanto a dette parti, si è formato un giudicato interno limitatamente a quanto statuito in prime cure: “In accoglimento della domanda di garanzia, dovrà tenere CP_2 indenne il di tutte le somme che il convenuto sarà costretto a sborsare in forza della presente CP sentenza”.
In ogni caso: vinte le spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Controparte_3
Rimini per essere risarcito dei danni subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto in CP data 22/04/2018 in Torre Pedrera mentre era in sella alla propria biciletta e causato dalla imperita condotta di guida della biciletta tenuta dal convenuto.
Si costituiva il convenuto , che sosteneva che il sinistro era imputabile quantomeno a CP titolo di concorso anche all'attore, che non viaggiava a velocità moderata e non teneva la distanza di sicurezza;
chiedeva, quindi, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice,
[...] con cui aveva stipulato polizza di r.c. Controparte_2
Interveniva in giudizio l' (d'ora, ) che, sostenendo le Controparte_5 Pt_1 ragioni dell'attore, esercitava nei confronti di il diritto di surroga rispetto alle somme CP erogande al a titolo di indennità di malattia, pari ad € 8.345,65, oltre interessi e rivalutazione. CP_3
Si costituiva la terza chiamata che chiedeva il rigetto di ogni domanda Controparte_2 nei suoi confronti da parte di terzi estranei al rapporto assicurativo, non vertendosi in ambito di r.c.a. e, comunque, si associava alle difese del proprio assicurato in ordine al rapporto di garanzia, CP richiedeva che lo stesso fosse mantenuto nei limiti del massimale e che comunque non fosse estesa alle spese di resistenza, essendosi il avvalso di un legale di propria fiducia, non approvato dalla CP compagnia assicuratrice.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 2/2023, pronunciando nella causa n. R.G. 1032/2019:
-condannava a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni CP Controparte_3 derivanti dal sinistro oggetto di causa, € 9.563,36 per invalidità permanente e temporanea, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 22/04/2018 e rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza, oltre successivi interessi fino al saldo;
€ 629,47 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
oltre spese di giudizio e CTU;
-rigettava ogni altra domanda dell'attore;
-condannava a corrispondere all' la somma di € 4.172,82 oltre interessi legali e CP Pt_1 spese di giudizio;
-condannava a tenere indenne di ogni somma che questi CP_2 Controparte_2 CP avrebbe corrisposto in forza della sentenza, comprese le spese di resistenza in giudizio.
Il Tribunale riteneva la concorsuale e paritaria responsabilità del sinistro di entrambi i conducenti delle biciclette coinvolte, avendo entrambi commesso infrazioni di gravità equivalenti: il non CP_3 pagina 3 di 6 teneva la distanza di sicurezza prescritta dall'art. 149 C.d.S. ed il non segnalando la propria CP manovra di svolta secondo quanto prescritto dall'art. 154 C.d.S..
Il Tribunale, pertanto, liquidava i danni non patrimoniali e patrimoniali in favore del secondo CP_3 quanto accertato dal CTU applicando le tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni, non riconoscendo alcuna somma a titolo di danno alla capacità lavorativa, neppure nella forma della cenestesi.
In ordine alla domanda surrogatoria dell' , il Tribunale la riteneva fondata e la accoglieva nei limiti Pt_1 del 50% dell'indennità di malattia erogata dall'Ente previdenziale per il periodo dal 22/04/2018 al 27/08/2018 e pertanto pari ad € 4.172,82 e cioè al 50% della complessiva somma erogata, essendo la restante parte imputabile allo stesso lavoratore danneggiato, nei soli confronti di e non CP anche nei confronti di non vertendosi in ambito di r.c.a. e non essendo Controparte_2 consentite azioni dirette da parte di terzi estranei al rapporto assicurativo.
Il Tribunale accoglieva, quindi, la domanda di garanzia formulata da , con condanna di CP
a tenere indenne l'assicurato per tutte le somme dallo stesso versate in Controparte_2 forza della sentenza.
Spese come in dispositivo.
***
La sentenza del Tribunale di Rimini, che ha deciso nei termini sopra indicati, è stata impugnata dall' , limitatamente alla parte della sentenza che aveva accolto solo parzialmente la sua domanda Pt_1 di surroga.
Si è costituita in appello che ha preliminarmente eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ne ha richiesto il rigetto;
in via subordinata ed incidentale, ha richiesto la riforma della sentenza, anche in via di correzione di errore materiale, relativamente alla propria posizione in punto liquidazione delle spese di lite, tenendo conto che l' aveva esercitato Pt_1 azione surrogatoria nei suoi confronti nonostante il difetto di azione diretta, trattandosi di sinistro non rientrante in ambito r.c.a.
Non si sono costituiti e sono rimasti contumaci in questa sede di appello gli appellati e CP
. Controparte_3
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle sole parti costituite all'udienza del 9/07/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e note di replica.
***
Con unico motivo di impugnazione, l'appellante sostiene la parziale erroneità della gravata Pt_1 sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato parzialmente la domanda surrogatoria formulata dall' per indennità di malattia svolta nei confronti del convenuto nella causazione Pt_1 CP del sinistro stradale in danno di , laddove l'ha ridotta entro i limiti del concorso di Controparte_3 colpa tra i due conducenti non potendole invece essere addebitata alcuna responsabilità nella causazione dell'incidente e, quindi, “non poteva essere dimezzato il diritto alla surroga ed al rimborso della malattia già (interamente) pagata da ” Pt_1
La doglianza è fondata.
Come rilevato dalla giurisprudenza della S.C. (da ultimo, Cass. n. 17966/2021), l'istituto della surroga ex art. 1916 cc consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore, trattandosi di una successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, nel lato attivo, il quale non muta a causa della pagina 4 di 6 surrogazione. Per quanto qui interessa, il diritto di surrogazione dell' nei diritti dell'assicurato Pt_1 verso i terzi responsabili del danno da quest'ultimo subito, in relazione al quale l' previdenziale Pt_1 ha erogato la sua prestazione previdenziale, come nel caso di specie, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né
a vantaggio del terzo surrogatosi nei diritto di credito.
Inoltre, secondo l'insegnamento della S.C., “nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale quale l' e il terzo responsabile Pt_1 dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato” (ex multis, Cass. n. 9002/2022; Cass., n. 10834/2007; Cass., n. 12686/1999) Ne consegue, quindi, che “il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione;
e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato”. (Cass. n.
9002/2022)
In applicazione dei principi sopra esposti, stante inoltre la natura previdenziale e non risarcitoria dell'indennizzo versato dall' alla vittima del sinistro in oggetto, all'Ente che agisce in via Pt_1 surrogatoria ex art. 1916 cc spetta l'intera somma di € 8.345,65, senza alcun riduzione, come ha invece erroneamente statuito il primo giudice, in conseguenza dell'accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro tra il e il CP CP_3
All'accoglimento della doglianza consegue la condanna di a rifondere all' l'intera CP Pt_1 somma da quest'ultimo versata al a titolo di indennità di malattia, oltre interessi legali. CP_3
*** Con unico motivo di appello incidentale, l'appellante sostiene Controparte_2
l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice, pur avendo accolto “l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di rispetto la domanda surrogatoria svolta dall'Ente”, tanto da CP_2 accogliere la domanda surrogatoria dell' nei soli confronti del Fiori e non della compagnia Pt_1 assicuratrice “non vertendosi in ambito di RCA e non essendo consentite azioni dirette da parte di terzi estranei al rapporto assicurativo”, non ha conseguentemente disposto la condanna dell' al Pt_1 pagamento delle spese in favore di in quanto soccombente nei confronti della domanda CP_2 dell' . Controparte_6
La doglianza è fondata.
Il primo giudice con la sentenza gravata aveva condivisibilmente accolto la domanda surrogatoria dell' nei confronti di mentre aveva altrettanto condivisibilente rigettato la domanda Pt_1 CP
pagina 5 di 6 dell' anche nei confronti della compagnia assicuratrice della responsabilità civile dell'assicurato, Pt_1
, non vertendosi nel caso di specie di r.c.a., non essendo pertanto consentite Controparte_2 azioni dirette da parte di terzi estranei al rapporto assicurativo (nel caso di specie, l' ) . Pt_1
Ne consegue pertanto che il primo giudice avrebbe dovuto porre a carico dell' le spese di lite nei Pt_1 confronti di , soggetto privo della legittimazione passiva nella causa Controparte_2 promossa dal va conseguentemente riformata la gravata sentenza in punto regolamento spese CP_3 nel rapporto che vengono poste a carico dell' e liquidate come in Controparte_7 Pt_1 dispositivo.
*** In conclusione, è accolto sia l'appello principale e sia l'appello incidentale, con conseguente compensazione delle spese del grado tra le parti costituite e Pt_1 Controparte_2
Nulla per le spese riguardo alle altre parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall' nei confronti di , Parte_2 CP [...]
e nonché in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_3
in parziale riforma della sentenza n, 2/2022 del Tribunale di Rimini, Controparte_2 così decide:
-Condanna a rifondere all' la somma di € 8.345, 65, oltre interessi legali. CP Pt_1
-Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_5 [...]
delle spese del primo grado, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
-Spese del grado compensate tra tutte le parti.
-Fermo il resto.
Così deciso in Bologna il 07.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 332/2023 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
Francesca Romana Belli e Maria Giuseppina Lupoli
-appellante-
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro CP
-appellato contumace-
nonché con il patrocinio dell'avv. Odile Danesi Controparte_2
-appellata-
nonché
, Controparte_3
-appellato contumace-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 2/2023 del Tribunale di Rimini del 4/01/2023 e depositata il
9/01/2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9/07/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
"in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, n. 2/23 del 09.01.2023, iscritta al n.
1032/2019 rg, pagina 1 di 6 preso atto dell'impossibilità di limitare il diritto surrogatorio dell' in ragione del concorso colposo Pt_1 del danneggiato nella causazione dell'incidente, riconoscere il diritto di credito in via surrogatoria dell' nei confronti di , conseguente all'erogazione in favore Pt_1 CP CP_3
della prestazione di malattia per il periodo come per legge in misura intera;
[...] condannare pertanto al pagamento della suddetta somma di ulteriori €.4.172,82 di CP sorte capitale, oltre alla già riconosciuta quota di €.4.172,82, riconoscendo il diritto di surrogazione di per indennità di malattia per il complessivo importo di €.8.345,65 oltre interessi legali e Pt_1 rivalutazione monetaria nel frattempo maturati dal deposito del ricorso, come per legge, e per l'effetto accogliere il presente appello ed annullare parzialmente la sentenza impugnata del Tribunale di Rimini
n.2/23, confermando la sentenza nella parte in cui riconosce e liquida il danno per sia pure nella Pt_1 ridotta misura, sentenza resa in data 09.01.2023, iscritta al numero 1032/2019 rg.
Spese secondo legge".
E chiedendo anche il rigetto dell'appello incidentale sulla richiesta di correzione errore materiale, e condanna dell' al pagamento delle spese di lite in favore di rimettendosi alla Pt_1 CP_2 valutazione del Giudice in ordine al diritto di manleva alla quale è stata condannata
[...] nella sentenza di primo grado.” CP_2
Per l'appellata ed appellante incidentale Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna,
- dato atto della regolarità della costituzione in giudizio di Controparte_2
- in accoglimento delle argomentazioni svolte;
- disattesa ogni diversa e contraria istanza;
- riservata ogni più opportuna integrazione, siccome consentita dal rito, in esito alle eventuali costituzioni degli ulteriori appellati;
In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dall' per Pt_1 le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e per quanto si verrà in seguito a dedurre.
Nel merito, in linea subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione: rigettare l'appello svolto da parte dell' , in quanto fondato su un motivo di Pt_1 gravame infondato in fatto e in diritto. Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Rimini, oggetto della svolta impugnazione, non sussistendo i presupposti per la sua riforma (totale ovvero parziale) per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e per quanto si verrà in seguito a dedurre.
In via incidentale e condizionata: sempre e comunque, con riferimento all'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistente il diritto di surroga dell' parametrato all'intero quantum Pt_1 del danno risentito dal danneggiato, senza la decurtazione derivante dal di lui Controparte_3 concorso di colpa nel determinismo dell'evento di danno, in parziale modifica della sentenza gravata, liquidare le spese di lite relativamente alla posizione , tenuto conto della soccombenza CP_2 Pt_1 dell'Ente previdenziale che svolgeva e coltivava in primo grado azione diretta nei confronti della terza chiamata Compagnia nonostante il sinistro non ricadesse in ambito di RCA obbligatoria;
liquidare dunque le spese di lite di primo grado in conformità al D.M. 55/2014 e succ. modifiche.
In via alternativa, ma con effetti equivalenti, in accoglimento della istanza di correzione dell'errore materiale, liquidare le spese di lite relativamente alla posizione UN , tenuto conto della Pt_1 soccombenza dell'Ente che svolgeva e coltivava azione diretta nei confronti della terza CP_4
pagina 2 di 6 chiamata Compagnia nonostante sinistro non ricadesse in ambito di RCA obbligatoria;
liquidare le spese di lite di primo grado in conformità al D.M. 55/2014 e succ. modifiche..
Sempre e comunque
- dato atto della contumacia dell'appellato , - dato atto del mancato svolgimento CP
–da parte di quest'ultimo- di domande nei confronti di UN ass.ni spa, ivi compresa quella di manleva e garanzia;
- accertare e dichiarare che, quanto a dette parti, si è formato un giudicato interno limitatamente a quanto statuito in prime cure: “In accoglimento della domanda di garanzia, dovrà tenere CP_2 indenne il di tutte le somme che il convenuto sarà costretto a sborsare in forza della presente CP sentenza”.
In ogni caso: vinte le spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Controparte_3
Rimini per essere risarcito dei danni subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto in CP data 22/04/2018 in Torre Pedrera mentre era in sella alla propria biciletta e causato dalla imperita condotta di guida della biciletta tenuta dal convenuto.
Si costituiva il convenuto , che sosteneva che il sinistro era imputabile quantomeno a CP titolo di concorso anche all'attore, che non viaggiava a velocità moderata e non teneva la distanza di sicurezza;
chiedeva, quindi, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice,
[...] con cui aveva stipulato polizza di r.c. Controparte_2
Interveniva in giudizio l' (d'ora, ) che, sostenendo le Controparte_5 Pt_1 ragioni dell'attore, esercitava nei confronti di il diritto di surroga rispetto alle somme CP erogande al a titolo di indennità di malattia, pari ad € 8.345,65, oltre interessi e rivalutazione. CP_3
Si costituiva la terza chiamata che chiedeva il rigetto di ogni domanda Controparte_2 nei suoi confronti da parte di terzi estranei al rapporto assicurativo, non vertendosi in ambito di r.c.a. e, comunque, si associava alle difese del proprio assicurato in ordine al rapporto di garanzia, CP richiedeva che lo stesso fosse mantenuto nei limiti del massimale e che comunque non fosse estesa alle spese di resistenza, essendosi il avvalso di un legale di propria fiducia, non approvato dalla CP compagnia assicuratrice.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 2/2023, pronunciando nella causa n. R.G. 1032/2019:
-condannava a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni CP Controparte_3 derivanti dal sinistro oggetto di causa, € 9.563,36 per invalidità permanente e temporanea, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 22/04/2018 e rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza, oltre successivi interessi fino al saldo;
€ 629,47 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
oltre spese di giudizio e CTU;
-rigettava ogni altra domanda dell'attore;
-condannava a corrispondere all' la somma di € 4.172,82 oltre interessi legali e CP Pt_1 spese di giudizio;
-condannava a tenere indenne di ogni somma che questi CP_2 Controparte_2 CP avrebbe corrisposto in forza della sentenza, comprese le spese di resistenza in giudizio.
Il Tribunale riteneva la concorsuale e paritaria responsabilità del sinistro di entrambi i conducenti delle biciclette coinvolte, avendo entrambi commesso infrazioni di gravità equivalenti: il non CP_3 pagina 3 di 6 teneva la distanza di sicurezza prescritta dall'art. 149 C.d.S. ed il non segnalando la propria CP manovra di svolta secondo quanto prescritto dall'art. 154 C.d.S..
Il Tribunale, pertanto, liquidava i danni non patrimoniali e patrimoniali in favore del secondo CP_3 quanto accertato dal CTU applicando le tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni, non riconoscendo alcuna somma a titolo di danno alla capacità lavorativa, neppure nella forma della cenestesi.
In ordine alla domanda surrogatoria dell' , il Tribunale la riteneva fondata e la accoglieva nei limiti Pt_1 del 50% dell'indennità di malattia erogata dall'Ente previdenziale per il periodo dal 22/04/2018 al 27/08/2018 e pertanto pari ad € 4.172,82 e cioè al 50% della complessiva somma erogata, essendo la restante parte imputabile allo stesso lavoratore danneggiato, nei soli confronti di e non CP anche nei confronti di non vertendosi in ambito di r.c.a. e non essendo Controparte_2 consentite azioni dirette da parte di terzi estranei al rapporto assicurativo.
Il Tribunale accoglieva, quindi, la domanda di garanzia formulata da , con condanna di CP
a tenere indenne l'assicurato per tutte le somme dallo stesso versate in Controparte_2 forza della sentenza.
Spese come in dispositivo.
***
La sentenza del Tribunale di Rimini, che ha deciso nei termini sopra indicati, è stata impugnata dall' , limitatamente alla parte della sentenza che aveva accolto solo parzialmente la sua domanda Pt_1 di surroga.
Si è costituita in appello che ha preliminarmente eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ne ha richiesto il rigetto;
in via subordinata ed incidentale, ha richiesto la riforma della sentenza, anche in via di correzione di errore materiale, relativamente alla propria posizione in punto liquidazione delle spese di lite, tenendo conto che l' aveva esercitato Pt_1 azione surrogatoria nei suoi confronti nonostante il difetto di azione diretta, trattandosi di sinistro non rientrante in ambito r.c.a.
Non si sono costituiti e sono rimasti contumaci in questa sede di appello gli appellati e CP
. Controparte_3
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle sole parti costituite all'udienza del 9/07/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e note di replica.
***
Con unico motivo di impugnazione, l'appellante sostiene la parziale erroneità della gravata Pt_1 sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato parzialmente la domanda surrogatoria formulata dall' per indennità di malattia svolta nei confronti del convenuto nella causazione Pt_1 CP del sinistro stradale in danno di , laddove l'ha ridotta entro i limiti del concorso di Controparte_3 colpa tra i due conducenti non potendole invece essere addebitata alcuna responsabilità nella causazione dell'incidente e, quindi, “non poteva essere dimezzato il diritto alla surroga ed al rimborso della malattia già (interamente) pagata da ” Pt_1
La doglianza è fondata.
Come rilevato dalla giurisprudenza della S.C. (da ultimo, Cass. n. 17966/2021), l'istituto della surroga ex art. 1916 cc consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore, trattandosi di una successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, nel lato attivo, il quale non muta a causa della pagina 4 di 6 surrogazione. Per quanto qui interessa, il diritto di surrogazione dell' nei diritti dell'assicurato Pt_1 verso i terzi responsabili del danno da quest'ultimo subito, in relazione al quale l' previdenziale Pt_1 ha erogato la sua prestazione previdenziale, come nel caso di specie, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né
a vantaggio del terzo surrogatosi nei diritto di credito.
Inoltre, secondo l'insegnamento della S.C., “nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale quale l' e il terzo responsabile Pt_1 dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato” (ex multis, Cass. n. 9002/2022; Cass., n. 10834/2007; Cass., n. 12686/1999) Ne consegue, quindi, che “il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione;
e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato”. (Cass. n.
9002/2022)
In applicazione dei principi sopra esposti, stante inoltre la natura previdenziale e non risarcitoria dell'indennizzo versato dall' alla vittima del sinistro in oggetto, all'Ente che agisce in via Pt_1 surrogatoria ex art. 1916 cc spetta l'intera somma di € 8.345,65, senza alcun riduzione, come ha invece erroneamente statuito il primo giudice, in conseguenza dell'accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro tra il e il CP CP_3
All'accoglimento della doglianza consegue la condanna di a rifondere all' l'intera CP Pt_1 somma da quest'ultimo versata al a titolo di indennità di malattia, oltre interessi legali. CP_3
*** Con unico motivo di appello incidentale, l'appellante sostiene Controparte_2
l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice, pur avendo accolto “l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di rispetto la domanda surrogatoria svolta dall'Ente”, tanto da CP_2 accogliere la domanda surrogatoria dell' nei soli confronti del Fiori e non della compagnia Pt_1 assicuratrice “non vertendosi in ambito di RCA e non essendo consentite azioni dirette da parte di terzi estranei al rapporto assicurativo”, non ha conseguentemente disposto la condanna dell' al Pt_1 pagamento delle spese in favore di in quanto soccombente nei confronti della domanda CP_2 dell' . Controparte_6
La doglianza è fondata.
Il primo giudice con la sentenza gravata aveva condivisibilmente accolto la domanda surrogatoria dell' nei confronti di mentre aveva altrettanto condivisibilente rigettato la domanda Pt_1 CP
pagina 5 di 6 dell' anche nei confronti della compagnia assicuratrice della responsabilità civile dell'assicurato, Pt_1
, non vertendosi nel caso di specie di r.c.a., non essendo pertanto consentite Controparte_2 azioni dirette da parte di terzi estranei al rapporto assicurativo (nel caso di specie, l' ) . Pt_1
Ne consegue pertanto che il primo giudice avrebbe dovuto porre a carico dell' le spese di lite nei Pt_1 confronti di , soggetto privo della legittimazione passiva nella causa Controparte_2 promossa dal va conseguentemente riformata la gravata sentenza in punto regolamento spese CP_3 nel rapporto che vengono poste a carico dell' e liquidate come in Controparte_7 Pt_1 dispositivo.
*** In conclusione, è accolto sia l'appello principale e sia l'appello incidentale, con conseguente compensazione delle spese del grado tra le parti costituite e Pt_1 Controparte_2
Nulla per le spese riguardo alle altre parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall' nei confronti di , Parte_2 CP [...]
e nonché in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_3
in parziale riforma della sentenza n, 2/2022 del Tribunale di Rimini, Controparte_2 così decide:
-Condanna a rifondere all' la somma di € 8.345, 65, oltre interessi legali. CP Pt_1
-Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_5 [...]
delle spese del primo grado, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
-Spese del grado compensate tra tutte le parti.
-Fermo il resto.
Così deciso in Bologna il 07.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
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