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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23560 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione ex art. 473 bis 29 c.p.c.
TRA
nato a San Felice a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Antonio Garzillo presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al C.so A. Lucci,
n. 96;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Anna Di Vaio e Anna
Savino presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Palermo, n. 23;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024, il SI. premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio a Pozzuoli (NA) il 09.12.1993 con la SI.ra CP_1
e che dalla loro unione erano nate le figlie (nata a [...] il
[...] Per_1
22.09.1995) e (nata a [...] il [...]), esponeva che, all'epoca della Per_2 separazione, per le figlie, una minore e l'altra studentessa universitaria, era stato disposto a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento di euro
350,00 per ciascuna di esse;
che entrambe le figlie avevano ormai raggiunto la maggiore età ed avevano completato il percorso di studi, laureandosi;
che la GL
, ormai ventinovenne, dopo un periodo di lavori a tempo determinato, era Per_1
1 stata assunta come formatrice a tempo indeterminato dalla società APL TRAINING
e WORKING Srl, raggiungendo la piena e completa autonomia economica;
che allo stato erano mutati i presupposti che avevano giustificato l'assegno di mantenimento di euro 350 mensili a favore della GL;
pertanto, chiedeva Per_1 la modifica delle condizioni previste dal Decreto di omologazione n. 191/2018 del
05.01.2018 del Tribunale di Napoli, con revoca del contributo di mantenimento previsto a favore della GL , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.01.2025, si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale, nel contestare quanto affermato e dedotto dal Controparte_1 ricorrente, esponeva che il SI. non aveva mai versato né l'aumento ISTAT Pt_1 sull'assegno di mantenimento né le spese straordinarie per entrambe le figlie;
che lo stesso non versava l'assegno in favore della GL dall'ottobre 2024, Per_1 interrompendo con ella ogni rapporto personale;
che la GL , laureatasi Per_1 ad aprile 2023 alla Facoltà di Psicologia presso l'Ateneo Vanvitelli di Caserta, immediatamente dopo la laurea magistrale conseguita nei termini, aveva cercato invano un'attività inerente agli studi eseguiti;
che la GL era stata Per_1 assunta, in data 1.10.2024, con un contratto di apprendistato a tempo pieno a 40 ore settimanali e a tempo indeterminato (che per l'apprendistato equivaleva a tre anni) nel settore amministrativo presso l'IS. CON. - Istituti consorziati di studi, ricerca e formazione, con uno stipendio netto di euro 1.100,00; che il completamento del ciclo di studi universitario era stato seguito dalla ricerca di un impiego nel settore di competenza;
che l'intento della GL di rendersi indipendente, attraverso il ripiego su un ruolo nel settore amministrativo in una società di formazione che esulava dagli studi intrapresi dalla stessa, dimostrava un comportamento responsabile e diligente della GL che mirava ad intraprendere una professione nel campo della psicologia ma cercava di gravare il meno possibile sui genitori. Tanto premesso, concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dal Sig. con conferma dell'assegno mensile in favore Parte_1 della GL pari ad euro 350,00, allo stato rivalutato in euro 414,00; Persona_3 in via subordinata, chiedeva ridursi l'assegno di mantenimento in favore della GL
nella misura stabilita dal Tribunale, stante la circostanza che il Persona_3 lavoro svolto dalla GL non era attinente agli studi intrapresi e non consentiva
2 una assoluta indipendenza economica della stessa;
in ogni caso con condanna del SI. alle refusione di spese, diritti ed onorari. Parte_1
All'udienza del 04.03.2025, presenti le parti personalmente, assistite dai difensori costituiti, il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis
21 cpc, nei seguenti termini:
“il SI. provvederà, sino al mese di ottobre 2025, al versamento del contributo Pt_1 al mantenimento della GL nella misura di € 200,00; provvederà altresì al Per_1 pagamento degli arretrati, dal mese di ottobre 2024 sino a febbraio 2025, nel medesimo importo;
l'importo complessivo relativo agli arretrati, pari ad € 1.000 sarà corrisposto alla resistente in plurime tranche: in particolare, dal mese di marzo al mese di agosto l'importo per gli arretrati corrisponderà ad € 100,00 mensili, mentre per gli ultimi due mesi di settembre ed ottobre 2025 l'importo per gli arretrati corrisponderà ad € 200,00; il SI. non contribuirà ulteriormente al pagamento Pt_1 delle spese straordinarie. Quanto alla GL maggiorenne , che non è Per_2 economicamente indipendente, il SI. verserà la contribuzione al Pt_1 mantenimento, a partire dal mese di marzo 2025, nell'importo rivalutato secondo gli indici ISTAT di € 410,00 mensili, con le medesime modalità stabilite nel decreto di omologa. La SI.ra rinuncia al pagamento degli importi relativi alla CP_1 rivalutazione ISTAT maturati sino al mese di febbraio 2025”.
Le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e chiedevano che il contenuto della predetta proposta venisse adottato come provvedimento provvisorio e urgente ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc;
chiedevano altresì che il giudizio venisse rimesso in decisione, concludendo congiuntamente secondo i termini della proposta conciliativa accolta.
Il Giudice relatore, preso atto dell'adesione alla proposta conciliativa formulata, in via provvisoria e urgente disponeva in conformità all'accordo raggiunto in adesione della proposta conciliativa e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Avendo le parti accolto la proposta conciliativa nei termini sopra formulati, essa può ben essere posta a base della decisione.
In ragione della conclusione transattiva del giudizio le spese ben possono essere compensate.
3
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di separazione di cui al Decreto di omologazione n. cronol. 191/2018 del 05/01/2018 del Tribunale di Napoli in conformità alle condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 7/3/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Valeria Rosetti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23560 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione ex art. 473 bis 29 c.p.c.
TRA
nato a San Felice a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Antonio Garzillo presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al C.so A. Lucci,
n. 96;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Anna Di Vaio e Anna
Savino presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Palermo, n. 23;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024, il SI. premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio a Pozzuoli (NA) il 09.12.1993 con la SI.ra CP_1
e che dalla loro unione erano nate le figlie (nata a [...] il
[...] Per_1
22.09.1995) e (nata a [...] il [...]), esponeva che, all'epoca della Per_2 separazione, per le figlie, una minore e l'altra studentessa universitaria, era stato disposto a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento di euro
350,00 per ciascuna di esse;
che entrambe le figlie avevano ormai raggiunto la maggiore età ed avevano completato il percorso di studi, laureandosi;
che la GL
, ormai ventinovenne, dopo un periodo di lavori a tempo determinato, era Per_1
1 stata assunta come formatrice a tempo indeterminato dalla società APL TRAINING
e WORKING Srl, raggiungendo la piena e completa autonomia economica;
che allo stato erano mutati i presupposti che avevano giustificato l'assegno di mantenimento di euro 350 mensili a favore della GL;
pertanto, chiedeva Per_1 la modifica delle condizioni previste dal Decreto di omologazione n. 191/2018 del
05.01.2018 del Tribunale di Napoli, con revoca del contributo di mantenimento previsto a favore della GL , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.01.2025, si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale, nel contestare quanto affermato e dedotto dal Controparte_1 ricorrente, esponeva che il SI. non aveva mai versato né l'aumento ISTAT Pt_1 sull'assegno di mantenimento né le spese straordinarie per entrambe le figlie;
che lo stesso non versava l'assegno in favore della GL dall'ottobre 2024, Per_1 interrompendo con ella ogni rapporto personale;
che la GL , laureatasi Per_1 ad aprile 2023 alla Facoltà di Psicologia presso l'Ateneo Vanvitelli di Caserta, immediatamente dopo la laurea magistrale conseguita nei termini, aveva cercato invano un'attività inerente agli studi eseguiti;
che la GL era stata Per_1 assunta, in data 1.10.2024, con un contratto di apprendistato a tempo pieno a 40 ore settimanali e a tempo indeterminato (che per l'apprendistato equivaleva a tre anni) nel settore amministrativo presso l'IS. CON. - Istituti consorziati di studi, ricerca e formazione, con uno stipendio netto di euro 1.100,00; che il completamento del ciclo di studi universitario era stato seguito dalla ricerca di un impiego nel settore di competenza;
che l'intento della GL di rendersi indipendente, attraverso il ripiego su un ruolo nel settore amministrativo in una società di formazione che esulava dagli studi intrapresi dalla stessa, dimostrava un comportamento responsabile e diligente della GL che mirava ad intraprendere una professione nel campo della psicologia ma cercava di gravare il meno possibile sui genitori. Tanto premesso, concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dal Sig. con conferma dell'assegno mensile in favore Parte_1 della GL pari ad euro 350,00, allo stato rivalutato in euro 414,00; Persona_3 in via subordinata, chiedeva ridursi l'assegno di mantenimento in favore della GL
nella misura stabilita dal Tribunale, stante la circostanza che il Persona_3 lavoro svolto dalla GL non era attinente agli studi intrapresi e non consentiva
2 una assoluta indipendenza economica della stessa;
in ogni caso con condanna del SI. alle refusione di spese, diritti ed onorari. Parte_1
All'udienza del 04.03.2025, presenti le parti personalmente, assistite dai difensori costituiti, il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis
21 cpc, nei seguenti termini:
“il SI. provvederà, sino al mese di ottobre 2025, al versamento del contributo Pt_1 al mantenimento della GL nella misura di € 200,00; provvederà altresì al Per_1 pagamento degli arretrati, dal mese di ottobre 2024 sino a febbraio 2025, nel medesimo importo;
l'importo complessivo relativo agli arretrati, pari ad € 1.000 sarà corrisposto alla resistente in plurime tranche: in particolare, dal mese di marzo al mese di agosto l'importo per gli arretrati corrisponderà ad € 100,00 mensili, mentre per gli ultimi due mesi di settembre ed ottobre 2025 l'importo per gli arretrati corrisponderà ad € 200,00; il SI. non contribuirà ulteriormente al pagamento Pt_1 delle spese straordinarie. Quanto alla GL maggiorenne , che non è Per_2 economicamente indipendente, il SI. verserà la contribuzione al Pt_1 mantenimento, a partire dal mese di marzo 2025, nell'importo rivalutato secondo gli indici ISTAT di € 410,00 mensili, con le medesime modalità stabilite nel decreto di omologa. La SI.ra rinuncia al pagamento degli importi relativi alla CP_1 rivalutazione ISTAT maturati sino al mese di febbraio 2025”.
Le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e chiedevano che il contenuto della predetta proposta venisse adottato come provvedimento provvisorio e urgente ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc;
chiedevano altresì che il giudizio venisse rimesso in decisione, concludendo congiuntamente secondo i termini della proposta conciliativa accolta.
Il Giudice relatore, preso atto dell'adesione alla proposta conciliativa formulata, in via provvisoria e urgente disponeva in conformità all'accordo raggiunto in adesione della proposta conciliativa e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Avendo le parti accolto la proposta conciliativa nei termini sopra formulati, essa può ben essere posta a base della decisione.
In ragione della conclusione transattiva del giudizio le spese ben possono essere compensate.
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P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di separazione di cui al Decreto di omologazione n. cronol. 191/2018 del 05/01/2018 del Tribunale di Napoli in conformità alle condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 7/3/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Valeria Rosetti
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