CASS
Sentenza 21 gennaio 2021
Sentenza 21 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2021, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL UA AB, nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2584 Anno 2021 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 19/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/2/2020, depositata il 2/5/2020, la Corte di appello di Firenze, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha effettuato la corre- zione dell'errore materiale contenuto nella propria sentenza del 5/11/2014, confermativa di quella emessa dal Tribunale di Pistoia in data 24/2/2009 a carico di LG Haouari, disponendo la sostituzione, sia nel dispositivo che nella parte motiva della sentenza di primo grado, della locuzione "la pena complessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione e C 14.000 di multa" con la seguente: "la pena complessiva di anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione e C 16.000 di multa". Rilevava il giudice dell'esecuzione che l'errore sul computo della pena era rilevabile ictu °culi, alla stregua degli stessi fattori indicati nella sentenza del Tribunale di Pistoia, nella parte motiva e nel dispositivo, pur se l'errore si era perpetuato nella sentenza della Corte di appello di integrale conferma della pronuncia di primo grado. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Samuel Stampigli;
lamentando violazione di legge con riguardo agli artt. 544 e 546 cod. proc. pen., nonché all'art. 130 cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente denuncia che la correzione materiale, attuata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, contrasta con la posizione recessiva della motivazione rispetto al dispositivo della sentenza, costituente esplicazione della decisione giurisdizionale, in quanto tale prevalente anche sulle ragioni eventualmente contrastanti riferite nel corpo della pronuncia. 2.2. Con la seconda censura si lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia piegato il meccanismo di correzione dell'errore materiale, espressamente inteso a rimediare ad errori di provvedimenti giurisdizionali la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto, ad un risultato peggiorativo della condanna dell'imputato, aggravata nei termini quantitativi senza che vi sia mai stata impugnazione della pubblica accusa, in violazione del divieto di reformatio in peius. 3. Il Procuratore generale, dr.ssa Francesca Romana Pirrelli, ha depositato requisitoria scritta, nella quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. La prima censura attiene al rilievo della prevalenza del dispositivo sulla motivazione della sentenza, regola che nella specie sarebbe stata violata. 2 Al riguardo si osserva che l'affermazione della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, di norma seguita dalla giurisprudenza di legittimità, non è una prescrizione rigida ed automatica, bensì dipende dalle specificità del caso concreto (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, 269375). Si è dunque ritenuto che nel caso di contrasto tra dispositivo e motiva- zione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, PR e altri, Rv. 273269). La situazione qui in esame rientra nella casistica dell'errore di calcolo, essendo chiaramente espresso nella motivazione della sentenza di primo grado, confermata integralmente da quella di appello, che il calcolo della pena andava effettuato - in ragione della riconosciuta continuazione - aumentando la pena inflitta all'Haouari nella sentenza del GIP del Tribunale di Pistoia del 3/5/2007, corrispondente ad anni due mesi dieci e giorni venti di reclusione ed C 12.000 di multa, di un anno ed Euro 4.000 di multa. La somma di tali addendi, riportati anche nel dispositivo, dà il risultato che è stato rettificato nell'impugnato provvedimento di correzione dell'errore materiale. 1.2. Tale risultato matematico, raggiungibile attraverso l'esatto computo degli addendi correttamente riportati nella prima sentenza, non costituisce una modificazione essenziale dell'atto, tale da inibire il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale regolata dall'art. 130 cod. proc. pen. Invero, la recente introduzione nella citata disposizione del comma 1 bis - effettuata con l'art. 1, comma 49, della Legge 23/6/2017 n. 103 - che abilita il giudice del "patteggiamento" a rimediare, anche d'ufficio, ad errori di deno- minazione o di computo della pena, è un ulteriore indice della piena legittimità del ricorso a tale agile procedura per emendare errori di calcolo della sanzione. A tale risultato era pervenuta, da tempo risalente, la giurisprudenza di questa Corte, ritenendo che «In caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, quando dall'esame della motivazione emerge che la divergenza dipende da un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimamente esperibile la 'procedura per la corre- zione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.», ciò affermando proprio in un caso in cui la Corte aveva ritenuto immune da vizi l'ordinanza impugnata, la quale aveva disposto la correzione del dispositivo di una sentenza, che indicava una pena complessiva errata, per errore di calcolo matematico rispetto ai criteri enunciati in motivazione (Sez. 1, n. 49239 del 14/11/2014, Pg in proc. Aiello, Rv. 261277). 3 2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione al ricorrente delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 19 novembre 2020
lette le conclusioni del Procuratore generale, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2584 Anno 2021 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 19/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/2/2020, depositata il 2/5/2020, la Corte di appello di Firenze, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha effettuato la corre- zione dell'errore materiale contenuto nella propria sentenza del 5/11/2014, confermativa di quella emessa dal Tribunale di Pistoia in data 24/2/2009 a carico di LG Haouari, disponendo la sostituzione, sia nel dispositivo che nella parte motiva della sentenza di primo grado, della locuzione "la pena complessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione e C 14.000 di multa" con la seguente: "la pena complessiva di anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione e C 16.000 di multa". Rilevava il giudice dell'esecuzione che l'errore sul computo della pena era rilevabile ictu °culi, alla stregua degli stessi fattori indicati nella sentenza del Tribunale di Pistoia, nella parte motiva e nel dispositivo, pur se l'errore si era perpetuato nella sentenza della Corte di appello di integrale conferma della pronuncia di primo grado. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Samuel Stampigli;
lamentando violazione di legge con riguardo agli artt. 544 e 546 cod. proc. pen., nonché all'art. 130 cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente denuncia che la correzione materiale, attuata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, contrasta con la posizione recessiva della motivazione rispetto al dispositivo della sentenza, costituente esplicazione della decisione giurisdizionale, in quanto tale prevalente anche sulle ragioni eventualmente contrastanti riferite nel corpo della pronuncia. 2.2. Con la seconda censura si lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia piegato il meccanismo di correzione dell'errore materiale, espressamente inteso a rimediare ad errori di provvedimenti giurisdizionali la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto, ad un risultato peggiorativo della condanna dell'imputato, aggravata nei termini quantitativi senza che vi sia mai stata impugnazione della pubblica accusa, in violazione del divieto di reformatio in peius. 3. Il Procuratore generale, dr.ssa Francesca Romana Pirrelli, ha depositato requisitoria scritta, nella quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. La prima censura attiene al rilievo della prevalenza del dispositivo sulla motivazione della sentenza, regola che nella specie sarebbe stata violata. 2 Al riguardo si osserva che l'affermazione della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, di norma seguita dalla giurisprudenza di legittimità, non è una prescrizione rigida ed automatica, bensì dipende dalle specificità del caso concreto (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, 269375). Si è dunque ritenuto che nel caso di contrasto tra dispositivo e motiva- zione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, PR e altri, Rv. 273269). La situazione qui in esame rientra nella casistica dell'errore di calcolo, essendo chiaramente espresso nella motivazione della sentenza di primo grado, confermata integralmente da quella di appello, che il calcolo della pena andava effettuato - in ragione della riconosciuta continuazione - aumentando la pena inflitta all'Haouari nella sentenza del GIP del Tribunale di Pistoia del 3/5/2007, corrispondente ad anni due mesi dieci e giorni venti di reclusione ed C 12.000 di multa, di un anno ed Euro 4.000 di multa. La somma di tali addendi, riportati anche nel dispositivo, dà il risultato che è stato rettificato nell'impugnato provvedimento di correzione dell'errore materiale. 1.2. Tale risultato matematico, raggiungibile attraverso l'esatto computo degli addendi correttamente riportati nella prima sentenza, non costituisce una modificazione essenziale dell'atto, tale da inibire il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale regolata dall'art. 130 cod. proc. pen. Invero, la recente introduzione nella citata disposizione del comma 1 bis - effettuata con l'art. 1, comma 49, della Legge 23/6/2017 n. 103 - che abilita il giudice del "patteggiamento" a rimediare, anche d'ufficio, ad errori di deno- minazione o di computo della pena, è un ulteriore indice della piena legittimità del ricorso a tale agile procedura per emendare errori di calcolo della sanzione. A tale risultato era pervenuta, da tempo risalente, la giurisprudenza di questa Corte, ritenendo che «In caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, quando dall'esame della motivazione emerge che la divergenza dipende da un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimamente esperibile la 'procedura per la corre- zione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.», ciò affermando proprio in un caso in cui la Corte aveva ritenuto immune da vizi l'ordinanza impugnata, la quale aveva disposto la correzione del dispositivo di una sentenza, che indicava una pena complessiva errata, per errore di calcolo matematico rispetto ai criteri enunciati in motivazione (Sez. 1, n. 49239 del 14/11/2014, Pg in proc. Aiello, Rv. 261277). 3 2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione al ricorrente delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 19 novembre 2020