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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 64/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RO OB - Indirizzo_1 86100 OB CB
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 512/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 09/10/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 6702 ACCISE ENERGIA 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 6702 ACCISE ENERGIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società contribuente Illumia spa corrente in Bologna impugnava il provvedimento emesso dalla RO di OB di diniego di rimborso in suo favore su addizionale per le accise relative alle annualità 2010/2011 per complessive € 493,04 stante la somministrazione alla società Fast Service Italia srl di energia elettrica come da fatture recanti codice identificativo POD
e causale specifica relativa ad imposta addizionale provinciale della accisa .
A sostegno delle proprie ragioni la società contribuente deduceva la sussistente illegittimità del provvedimento impugnato ,avendo la stessa provveduto a versare all'Ente locale la somma innanzi indicata a tiolo di accisa e addebitandone l'importo al consumatore finale e stante la pronuncia del
Tribunale di Bologna favorevole alla Fast Service Italia spa sulla domanda di ripetizione delle somme versate ad Ricorrente_1 spa riferite all'intero territorio nazionale a titolo di addizionale provinciale sulle accise per un importo complessivo di oltre € 140.000,00.
Altresì, la società contribuente deduceva la carenza di motivazione del provvedimento di diniego de quo in cui l'Ente specificava che le somme richieste a rimborso non erano indicate nelle scritture contabili dell'Ente stesso ed inoltre l'Ente precisava nella fattispecie la insussistenza dei presupposti di legge ai fini del rimborso in contestazione .
Inoltre,la società contribuente evidenziava che la istanza di rimborso era stata regolarmente depositata ed inoltrata all'Ente competente nel termine di due anni decorrenti dal pagamento ovvero dalla definizione del procedimento giurisdizionale 05/01/2020 che ne aveva riconosciuta la illegittimità stante la disapplicazione della normativa interna per sussistente contrasto con la direttiva CE N. 118 /2008
e recepita con DLgs 23/2011 Art. 2 comma 6.
Altresì, la società contribuente sosteneva di aver versata la imposta all'epoca dovuta in favore della
RO di OB e la insussistenza di pendenze per omesso versamento delle accise.
Precisava la società contribuente che obbligato al pagamento delle accise era unicamente il fornitore il quale può addebitare le accise al consumatore che in questo caso non può chiedere direttamente il rimborso delle somme versate alla Amministrazione inquanto detto diritto spetta solo al fornitore se questo ultimo non abbia addebitato la imposta al consumatore entro i due anni dall'avvenuto pagamento
.
Si costituiva in giudizio la RO di OB sostenendo la piena legittimità del diniego de quo inquanto allo stato mancava la prova del versamento della somma a titolo di accisa nelle casse dell'Ente e la operatività della prescrizione decennale dovendosi qualificare la domanda quale azione di ripetizione di indebito, nonché il sussistente difetto di giurisdizione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di OB con sentenza N. 512/2023 rigettava il ricorso per infondatezza dello stesso con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Avverso tale decisione la società contribuente proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società contribuente risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato.
Le deduzioni tutte e le richieste avanzate dalla società contribuente nella impugnativa prodotta si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo
Giudicante.
Nella fattispecie , questa Corte rileva sussistere la piena legittimità del diniego di rimborso somme ovvero diniego di rimborso delle addizionali sulle accise relative alle annualità 2010 /2011 per complessive € 493,00 emesso dalla RO di OB , stante la mancanza di qualsivoglia prova documentale attestante l'avvenuto versamento delle imposte de quibus in favore dell'Ente
RO .
In effetti , contrariamente a quanto dedotto dalla società contribuente , questa Corte rileva che nelle scritture contabili dell'Ente non risultavano indicate ed incassate le somme chieste a rimborso , indice di non avvenuto versamento delle stesse in favore dell'Ente in oggetto .
Inoltre, nella fattispecie questa Corte osserva che a sostegno delle proprie ragioni la società contribuente non forniva alcuna prova documentale attestante l'avvenuto versamento , nella sua qualità di obbligato di imposta, degli importi de quibus limitandosi semplicemente a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverando di aver correttamente e tempestivamente provveduto a versare alla RO di OB la addizionale provinciale dovuta sulle accise relativa alla energia elettrica.
Orbene , nella fattispecie occorre evidenziare che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio innanzi indicata risulta alquanto discutibile essendo la stessa priva di data , mancante della documentazione attestante l'avvenuto versamento, la data dello stesso, la modalità di pagamento ,la prova di ricezione da parte del destinatario ,e la annotazione di causale agli atti della contabilità della società appellante.
Né peraltro , nella fattispecie può assurgere a prova dell'avvenuto versamento in contestazione , la dichiarazione resa dalla società contribuente in merito alla mancanza di carichi pendenti in capo alla stessa per omesso versamento in favore dell'Ente dell'addizionale provinciale sulle accise.
Di conseguenza , nel caso de quo , risulta pacifico che la domanda di rimborso avanzata dalla società contribuente di fatto non sia stata provata e parimenti non risultano fondate le doglianze sollevate dalla stessa attinenti la carenza di motivazione del diniego de quo , non essendo stata deposita agli atti alcuna documentazione attestante la sussistenza del diritto in capo alla società contribuente al rimborso delle somme richieste.
Pertanto , l'appello proposto dalla società contribuente appalesandosi privo di ogni fondamento giuridico deve essere rigettato con condanna della società appellante al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte soccombente al pagamento di €. 100,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 64/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RO OB - Indirizzo_1 86100 OB CB
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 512/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 09/10/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 6702 ACCISE ENERGIA 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 6702 ACCISE ENERGIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società contribuente Illumia spa corrente in Bologna impugnava il provvedimento emesso dalla RO di OB di diniego di rimborso in suo favore su addizionale per le accise relative alle annualità 2010/2011 per complessive € 493,04 stante la somministrazione alla società Fast Service Italia srl di energia elettrica come da fatture recanti codice identificativo POD
e causale specifica relativa ad imposta addizionale provinciale della accisa .
A sostegno delle proprie ragioni la società contribuente deduceva la sussistente illegittimità del provvedimento impugnato ,avendo la stessa provveduto a versare all'Ente locale la somma innanzi indicata a tiolo di accisa e addebitandone l'importo al consumatore finale e stante la pronuncia del
Tribunale di Bologna favorevole alla Fast Service Italia spa sulla domanda di ripetizione delle somme versate ad Ricorrente_1 spa riferite all'intero territorio nazionale a titolo di addizionale provinciale sulle accise per un importo complessivo di oltre € 140.000,00.
Altresì, la società contribuente deduceva la carenza di motivazione del provvedimento di diniego de quo in cui l'Ente specificava che le somme richieste a rimborso non erano indicate nelle scritture contabili dell'Ente stesso ed inoltre l'Ente precisava nella fattispecie la insussistenza dei presupposti di legge ai fini del rimborso in contestazione .
Inoltre,la società contribuente evidenziava che la istanza di rimborso era stata regolarmente depositata ed inoltrata all'Ente competente nel termine di due anni decorrenti dal pagamento ovvero dalla definizione del procedimento giurisdizionale 05/01/2020 che ne aveva riconosciuta la illegittimità stante la disapplicazione della normativa interna per sussistente contrasto con la direttiva CE N. 118 /2008
e recepita con DLgs 23/2011 Art. 2 comma 6.
Altresì, la società contribuente sosteneva di aver versata la imposta all'epoca dovuta in favore della
RO di OB e la insussistenza di pendenze per omesso versamento delle accise.
Precisava la società contribuente che obbligato al pagamento delle accise era unicamente il fornitore il quale può addebitare le accise al consumatore che in questo caso non può chiedere direttamente il rimborso delle somme versate alla Amministrazione inquanto detto diritto spetta solo al fornitore se questo ultimo non abbia addebitato la imposta al consumatore entro i due anni dall'avvenuto pagamento
.
Si costituiva in giudizio la RO di OB sostenendo la piena legittimità del diniego de quo inquanto allo stato mancava la prova del versamento della somma a titolo di accisa nelle casse dell'Ente e la operatività della prescrizione decennale dovendosi qualificare la domanda quale azione di ripetizione di indebito, nonché il sussistente difetto di giurisdizione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di OB con sentenza N. 512/2023 rigettava il ricorso per infondatezza dello stesso con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Avverso tale decisione la società contribuente proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società contribuente risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato.
Le deduzioni tutte e le richieste avanzate dalla società contribuente nella impugnativa prodotta si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo
Giudicante.
Nella fattispecie , questa Corte rileva sussistere la piena legittimità del diniego di rimborso somme ovvero diniego di rimborso delle addizionali sulle accise relative alle annualità 2010 /2011 per complessive € 493,00 emesso dalla RO di OB , stante la mancanza di qualsivoglia prova documentale attestante l'avvenuto versamento delle imposte de quibus in favore dell'Ente
RO .
In effetti , contrariamente a quanto dedotto dalla società contribuente , questa Corte rileva che nelle scritture contabili dell'Ente non risultavano indicate ed incassate le somme chieste a rimborso , indice di non avvenuto versamento delle stesse in favore dell'Ente in oggetto .
Inoltre, nella fattispecie questa Corte osserva che a sostegno delle proprie ragioni la società contribuente non forniva alcuna prova documentale attestante l'avvenuto versamento , nella sua qualità di obbligato di imposta, degli importi de quibus limitandosi semplicemente a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverando di aver correttamente e tempestivamente provveduto a versare alla RO di OB la addizionale provinciale dovuta sulle accise relativa alla energia elettrica.
Orbene , nella fattispecie occorre evidenziare che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio innanzi indicata risulta alquanto discutibile essendo la stessa priva di data , mancante della documentazione attestante l'avvenuto versamento, la data dello stesso, la modalità di pagamento ,la prova di ricezione da parte del destinatario ,e la annotazione di causale agli atti della contabilità della società appellante.
Né peraltro , nella fattispecie può assurgere a prova dell'avvenuto versamento in contestazione , la dichiarazione resa dalla società contribuente in merito alla mancanza di carichi pendenti in capo alla stessa per omesso versamento in favore dell'Ente dell'addizionale provinciale sulle accise.
Di conseguenza , nel caso de quo , risulta pacifico che la domanda di rimborso avanzata dalla società contribuente di fatto non sia stata provata e parimenti non risultano fondate le doglianze sollevate dalla stessa attinenti la carenza di motivazione del diniego de quo , non essendo stata deposita agli atti alcuna documentazione attestante la sussistenza del diritto in capo alla società contribuente al rimborso delle somme richieste.
Pertanto , l'appello proposto dalla società contribuente appalesandosi privo di ogni fondamento giuridico deve essere rigettato con condanna della società appellante al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte soccombente al pagamento di €. 100,00 oltre accessori di legge se dovuti.