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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 303/2022 R.G., promossa da
(cf: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della rappresentato Parte_2
e difeso dagli Avv.ti Vittori Gianfranco, Battiato Maria Rosaria, Gaezza Livia,
Marchese Gaetana Angela, Schilirò Valentina, Vagliasindi Riccardo
elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'Avvocatura
dell'Istituto
appellante contro
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Catania presso lo studio dell'Avv. Michele Scacciante che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Dario Sortino giusta procura in atti appellata
Avente ad oggetto: recupero agevolazioni contributive
Conclusioni delle parti: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2018, la Controparte_1 [...]
proponeva impugnazione avverso gli avvisi di addebito nn. Controparte_1
5932018000631395000, 59320180006283323000, 59320180006237732000, con i quali gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 13.889,36 a titolo di contributi “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, inerenti al periodo
8/2013 al 3/2016.
Individuatane la causale nelle “note di rettifica da DM 10” collegate alle inadempienze contrassegnate nei suddetti avvisi con i nn. dalla 3010 alla 3028, la ricorrente deduceva: che gli avvisi di addebito probabilmente derivavano da un precedente avviso di addebito (n. 59320130006006941000) che l' aveva Pt_1
assicurato di aver interamente sgravato;
che, ove all'origine degli avvisi di addebito vi fosse stata la finalità di recuperare di sgravi erogati a seguito dell'assunzione della lavoratrice , quest'ultima risultava in regola Parte_3
con gli obblighi contributivi, come poteva evincersi dall'estratto del cassetto previdenziale;
che in ogni caso gravava sull' dare prova del fondamento Pt_1
della richiesta di pagamento. Si costituiva l' che replicava che le note di rettifica in forza delle quali Pt_1
erano stati emessi gli avvisi di addebito erano diretti al recupero dei benefici contributivi riconosciuti indebitamente alla Confraternita a causa di irregolarità
contributive nei confronti dell' e della , certificati da DURC CP_2 Parte_4
negativo avente n. prot. INPS_8812642.
Il Tribunale, con la sentenza n. 4191/2021, pubblicata l'11.10.2021 dichiarava preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in capo a , ed Controparte_3
entrando nel merito delle questioni rilevava che la ricorrente aveva prodotto in corso di causa la sentenza n. 2903/2021, relativa ad altri avvisi di addebito, con la quale il Tribunale medesimo aveva accertato che le irregolarità per le quali erano state emesse le note di rettifica e su cui si fondavano gli avvisi di addebito opposti erano già state oggetto di valutazione da parte dell'ente che aveva accolto l'istanza di sgravio presentata dalla in relazione all'avviso di CP_1
addebito n. 59320130006006941000 del 18.3.2014. Inoltre, il decidente dava atto che l' non aveva notificato alla Confraternita l'invito alla regolarizzazione Pt_1
prima del rilascio del Durc negativo e che in ogni caso la documentazione prodotta in atti dalla stessa dimostrava l'insussistenza di irregolarità contributive.
Dichiarava, pertanto, illegittime le iscrizioni a ruolo oggetto degli avvisi di addebito impugnati e annullava gli stessi. Spese compensate.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con Parte_5
ricorso depositato in data 6.4.2022.
Resisteva al gravame la parte appellata. La causa è stata posta in decisione in data 20.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L' appellante lamenta che il giudice di primo grado ha fondato la Pt_1
decisione sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 2903/2021 che afferma di aver appellato.
In ogni caso evidenzia che con la propria memoria di costituzione aveva indicato le posizioni debitorie oggetto degli avvisi di addebito impugnati,
contrassegnati dai nn. da 3010 a 3028 e posti a fondamento delle note di rettifica e che dette note di rettifica scaturivano dalle inadempienze contributive/assicurative nei confronti dell' e della in CP_2 Parte_4
conseguenza delle quali era stato emesso DURC negativo.
1.2. A fronte di tali irregolarità contributive, a nulla rilevava la mancanza di prova della notifica dell'invito a regolarizzare, cui fa riferimento il giudice di primo grado, non potendo impedire tale carenza la decadenza dai benefici contributivi in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1175 della legge numero 296 del 2006.
2. L'appello è fondato.
L' ha documentato di avere emesso le note di rettifiche oggetto dei tre Pt_1
avvisi di addebito opposti in quanto la parte appellata è incorsa in inadempienze in relazione al pagamento di contributi.
Segnatamente: l'avviso di addebito numero 59320180006313950000 si riferiva alle inadempienze dalla 3026 alla 3028 aventi ad oggetto note di rettifica emesse per i periodi 12/2015; 1 e 3/2016;
l'avviso di addebito n. 59320180006283323000 si riferiva alle inadempienze dalla 3024 alla 3025 aventi ad oggetto note di rettifica emesse per i periodi 1 e
9/2014;
l'avviso di addebito n. 59320180006237732000 si riferiva alle inadempienze dalla 3010 alla 3023 aventi ad oggetto note di rettifica emesse per i periodi da 8 a
12/2013; 2/2014; 8/2014; da 10 a 12/2014; da 1 a 4/2015.
Fermo restando che le inadempienze relative alle note di rettifica in questione sono diverse da quelle cui ha fatto riferimento la sentenza n. 2903/2021,
controparte non ha allegato né documentato di aver effettuato i dovuti pagamenti.
Conseguentemente le note di rettifica, poste a fondamento degli avvisi di addebito opposti, erano finalizzate al recupero degli sgravi indebitamente erogati dall' per irregolarità contributive nei confronti non già dell' ma Pt_1 Pt_1
dell' e della per come certificato dal DURC negativo. CP_2 Parte_4
Ed invero, l'art. 1 comma 1175, della l. n. 296/2006 statuisce che “A decorrere
dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte
dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il contenuto della norma è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge (di regola entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento).
Il citato DM 30.1.2015 prevede poi all'art.4, circa la regolarizzazione della posizione contributiva: “
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità
contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9,
l' l' e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al Pt_1 CP_2
soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità
rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi
delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria
posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di
cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto
per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e
comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha
originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine
di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata
ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a
debito e delle cause di irregolarità”.
La Suprema Corte, con orientamento consolidato, interpreta la succitata normativa nel senso che il godimento degli sgravi è condizionato esclusivamente dalla regolarità e correntezza contributiva e che è obbligo del datore di lavoro provvedere al regolare pagamento dei contributi, perdendo, in mancanza, le agevolazioni contributive, a prescindere dall'attivazione da parte dell'istituto della richiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007 (Cassazione civile sez.
lav., 25/10/2018, n. 27107, secondo cui: : “Dal punto di vista giuridico il sistema
degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e
singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio
necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del
documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)”.
4. È altresì considerata irrilevante dalla Suprema Corte l'eventuale mancata notifica da parte dell'ente previdenziale dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva.
In tal senso, si veda Cassazione civile sez. lav., 15/12/2022, n.36846, secondo cui: “questa Corte ha già avuto modo di precisare che la circostanza che l' Pt_1
non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio
del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze
contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale
gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che
sono in primis del datore di lavoro, e che, semmai, la violazione degli obblighi
procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua
eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto
all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24
ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi (così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n.
24854 del 2022).
5. Da tanto discende che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che fosse onere dell' notificare alla appellata l'invito a regolarizzare il Pt_1 CP_1
pagamento dei contributi, tenuto conto che, al contrario, gli sgravi contributivi sono subordinati unicamente alla regolarità contributiva – che nel caso in esame,
per come sopra detto, non è stata dimostrata, stante l'esito negativo del DURC
in relazione alle gestioni e - e incombe al datore di lavoro CP_2 Parte_4
l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri,
riduzioni, ecc.) previste dalla legge.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione originaria avverso gli avvisi di addebito va respinta.
7. Le spese di lite vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della parte appellata e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura indicata sulla base del valore della causa e delle tariffe forensi vigenti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla;
Controparte_1
condanna l'appellata al pagamento in favore dell' delle spese di Pt_1
entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in euro 2.697,00 e per il presente grado in euro 2.906,00, oltre rimborso spese generali. Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Marcella Celesti