Articolo 86 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 85Articolo 87
Versione
27 marzo 1963
Art. 86.
Il militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermita, puo', in caso di eccezionali esigenze, chiedere di essere richiamato in servizio purche' risulti idoneo al servizio incondizionato.
Il militare in aspettativa per infermita' il quale deve essere valutato per l'avanzamento e deve frequentare corsi o sostenere esami e' sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963