Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2007, n. 20663
CASS
Sentenza 2 ottobre 2007

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Con riferimento all'art. 10 del regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" - secondo cui sono iscritti al fondo gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria - l'interpretazione, condotta secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod.civ. , è riservata al giudice del merito, rimanendo peraltro censurabile in sede di legittimità per violazione delle norme interpretative e per vizi di motivazione, al pari di qualsiasi contratto collettivo di diritto comune. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto esclusi dall'iscrizione i lavoratori non addetti allo svolgimento diretto di attività giornalistica, ma ad attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie, senza considerare adeguatamente che il primo comma dell'art. 10 citato includeva nella normativa regolamentare tutti i dipendenti ai quali fosse stato applicato il contratto di categoria, a prescindere dall'attività concretamente esercitata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2007, n. 20663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20663
    Data del deposito : 2 ottobre 2007

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