Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 1
Con riferimento all'art. 10 del regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" - secondo cui sono iscritti al fondo gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria - l'interpretazione, condotta secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod.civ. , è riservata al giudice del merito, rimanendo peraltro censurabile in sede di legittimità per violazione delle norme interpretative e per vizi di motivazione, al pari di qualsiasi contratto collettivo di diritto comune. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto esclusi dall'iscrizione i lavoratori non addetti allo svolgimento diretto di attività giornalistica, ma ad attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie, senza considerare adeguatamente che il primo comma dell'art. 10 citato includeva nella normativa regolamentare tutti i dipendenti ai quali fosse stato applicato il contratto di categoria, a prescindere dall'attività concretamente esercitata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2007, n. 20663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20663 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
I 20 6 63 .07 Aula 'A' T T I R I D E T N E S E - REPUBBLICA ITALIANA I L L O B E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T -2 OTT. 2007 N E S E E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 10911/04 Consigliere Cron.20663 Dott. Donato FIGURELLI Dott. FA MIANI CANEVARI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 21/06/07 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere-Dott. Vittorio NOBILE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: BO HE, IN VI, AG AN, D'SA TE, ES AV, ER ZI, LL FA, RT SI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CHILOSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO SBARRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI QUOTIDIANI FIORENZA AS in persona del 2007 GIORNALI legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2165 -1- domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO ORLANDO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè contro . REUTERS ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato ST GIANNI ORIGONI GRIPPO & PARTNERS, e difeso dagli avvocati EUGENIO GRIPPO, rappresentato MATTEO FUSILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 135/04 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/02/04 R.G.N. 479/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/07 dal Consigliere Dott . Bruno BALLETTI;
udito l'Avvocato CHILOSI;
udito l'Avvocato ORLANDO E FUSILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale-giudice del lavoro di Milano MI BO, IO NI, DA LL, DA D'SA, DE ES, FA ER, BI LL, MA RT convenivaNO in giudizio - . la s.p.a. REUTERS ITALIA e il FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI FIORENZO AS (in sint. FONDO AS) esponendo: *) di essere ° d'essere stati tutti dipendenti della SOC. REUTERS che all'atto dell'assunzione si era impegnata ad applicare il "c.c.n.
1. dei dipendenti da agenzie editrici e stampatrice di giornali quotidiani e di agenzie di stampa", tra le cui clausole era contenuta quella che prevedeva l'iscrizione dei lavoratori al FONDO AS;
*) di avere rilevato che la società datrice di lav oro, nonostante fosse da qualificare "agenzia di stampa", non aveva provveduto a versare contributi dovuto determinando un danno conseguente alla perdita del relativo trattamento pensionistico. I ricorrenti richiedevano, quindi, all'adito Giudice del lavoro di accertare e dichiarare il loro diritto all'iscrizio ne al FONDO AS ed al versamento, da parte della società convenut dei contributi previsti dal c.c.n.l. applicabile agli intercorsi rapporti di lavoro e, contestualmente, ordinare al FONDO AS di iscrivere la s.p.a. REUTERS ITALIA tra le società destinatarie delle sue azioni con registrazione della posizione relativa ad essi ricorrenti;
in ogni caso condannare la società al risarcimento dei danni provocati dalla mancata iscrizione al FONDO. Costituitisi in giudizio i convenuti, il Tribunale di Milano respingeva il ricorso e - su impugnativa dei soccombenti e ricostituitosi il contraddittorio 1 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza appellata compensando integralmente le spese del grado. Per quello che rileva in questa sede la Corte territoriale ha rimarcato che: a) nel caso di specie agli appellanti è stato applicato, per ricezione, il contratto nazionale per i dipendenti delle aziende grafiche e stampatrici di giornali 9 quotidiani ed agenzie di stampa almeno per tutti quegli istituti che legalmente possibile applicare>>; b) quando un testo contrattua le si connette necessariamente con altro testo non possibile interpretarlo se non in connessione con 2 quest'ultimo: la pretesa degli appellanti di leggere la clausola del contratto collettivo senza collegarla allo statuto che regola il FONDO AS è errata in quanto non vi è obbligo di versamento presso il FONDO AS se non in quanto vi sia (nel Regolamento di esso) una norma corrispondente il diritto di certi che preveda specularmene soggetti al versamento>>. la cassazione di tale sentenza gli originari Per ricorrenti propongono ricorso affidato a due motivi. Resistono con controricorso gli intimati EDITORIALE REUTERS s.p.a. (già REUTERS ITALIA s.p.a.) e il FONDO AS. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciando "violazione dell'art. 1362 cod. civ., vizi di motivazione e omessa applicazione dell'art. 1366 cod. civ, "I rilevano criticamente che la Corte d'appello, fuorviando totalmente il significato da attribuire alle parole usate nella lettera d'assunzione, ha ritenuto che la clausola "per quegli istituti che è legalmente possibile applicare" dovesse "necessariamente" collegarsi con il regolamento del Fondo, non per garantirne l'applicazione (come sarebbe stato logico), ma escluderla, quasi che addirittura per l'applicazione della legge "imponesse" ai lavoratori (e significativamente solo ai lavoratori in causa) una rinunzia ad un loro diritto previdenziale>> e, inoltre, censurano la sentenza impugnata nella parte motivazionale in cui la nell'escludere alcun potere impositivo delCorte, Fondo e quindi negando che lo stesso rientrasse tra le forme di previdenza generale obbligatoria, ha escluso formalmente per siffatta forma previdenziale ogni qualificazione di natura pubblicistica, con ciò escludendone la applicabilità coattiva, tipica degli istitu ti legali>>. Con il secondo motivo i ricorrenti denu nciando "violazione degli artt. 1362, 1360 e 1371 cod. civ., erroneo uso di canoni di legge nell'interpretazione dell'art. 10 del Rego lamento del Fondo Casella, vizi di motivazione" - rilevano che l'interpretazione dell'art. 10 cit. proposta dal giudice di secondo grado, dalla quale questo fa discendere il motivo ultimo, ma non per questo 4 residuale, del rigetto della domanda proposta dagli odierni ricorrenti, si manifesta del tutto illogica ed inadeguata, frutto di un procedimento ermeneutico palesemente viziato e contrastante con le norme di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. e, inoltre, addebitano alla Corte territoriale la falsa applicazione dell'art. 1371 cod. civ. (nella parte in cui prevede, nel dubbio, un'interpretazione del contratto nel modo meno l'obbligato, sull'assunto della oneroso per presunta natura gratuita del versamento dei contributi), apparendo davvero arduo qualificare il versamento dei contributi previdenziali (anche se relativi ad una forma di previdenza integrativa) come atto a titolo gratuito, specie in quanto lo stesso si inserisce nella sinallagmaticità del contratto di lavoro>>. II - I cennati motivi di ricorso esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi sono meritevoli di accoglimento entro i limiti delle considerazioni che seguono. Α1 riguardo vale rilevare che: a) in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima consistente nella ricerca e nella 5 individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica cont rattuale di cui agli art. 1362 seg. C.C.; la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concr eta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo (Cass. n. 13399/2005) e, nella specie, le doglianze della ricorrente attengono a entrambe le fasi del cennato procedimento;
b) nell'interpretazione del l'atto negoziale il carattere prioritario del l'elemento letterale non va inteso in se nso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 C.C. alla comune volontà delle parti impone, per individuarla, di estendere l'indagine anche all'elemento logico ed anche, qualora una complessa operazione negoziale sia stata posta in essere in relazione a più "momenti" della c.d. vicenda contrattuale, facendo riferimento alla valutazione complessiva di tali momenti (cfr. Cass. n. atto R 18670/2004); c ) nell'interpretazione di un 6 negoziale è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, prescritto dall'art. 1363 c.C., anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, perché, quando si parla di senso letterale, si intende tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. n. 6641/2004). Con riferimento a quest'ultimo principio si ri marca che la insindacabilità in sede di legittimità dell'interpretazione delle clausole contrattuali operata dal giudice del merito trova il suo limite nella violazione evidente del cennato criterio ermeneutico che viene a risolversi in errore giuridico che non potrà non comportare la cassazione della sentenza impugnata sotto tale profilo. Nella specie, la Corte di appello di Milano, nell'interpretazione della normativa contrattuale R applicabile ai rapporti di lavoro in questione, ha affermato che "il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende grafiche e stampatrici di giornali ed agenzie di stampa "(applicabile per ricezione almeno per tutti quegli istituti che legalmente possibile è applicare>>) deve essere collegato, nella materia della cd. previdenza privata, allo statuto ed al regolamento del "Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella" e specificamente, all'art. 10 di detto i regolamento e, in tale procedimento interpretativo, si è limitata ad indicare parzialmente solo l'ultimo comma del cennato art. 10 per pervenire alla conclusione del il Regolamento esclude che possano essere iscritti al Fondo i dipendenti delle agenzie di stampa addetti a reparti grafici commerciali>>. Siffatta interpretazione è sta ta correttamente censurata dai ricorrenti in base alla formulazi one dell'art. 10 cit. in ogni sua parte e, in particolare, del primo comma [così trascritto in ricorso: sono iscritti al Fondo gli operai ed impiegati di ambo i sessi dipendenti delle aziende nel territorio R che esercitano la loro attività 8 della Repubblica Italiana, il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale della categor ia e riferito in ogni caso ad una prestazione di durat a oraria non inferiore a quella prevista dal contratto>>] e del terzo comma di detto art. 10 [così integralmente trascritto in ricorso: non possono essere iscritti i lavoratori che, pur dipendenti dalle aziende di cui al 1° comma, siano addetti a reparti grafici commerciali e il cui rapporto sia regolato da contratto di lavoro diverso da quello dei quotidiani>>]. Dal coordinamento delle cennate clausole contrattuali si evince che, se anche appare condivisibile l'impostazione della Corte di appello di interpretare le clausole secondo un richiamo generale di estinsione di ogni altro istituto secondo un criterio di compatibilità, in effetti la sentenza impugnata contiene un evidente errore di interpretazione nella parte in cui ritiene che il terzo comma dell'art. 10 valga ad escludere l'iscrizione dei lavoratori non addetti al settore più propriamente giornalistico di "formazione e produzione delle notizie" bens ì ai" profili commerciali e strumentali all'attività parziale e, R giornalistica", fornendo una lettura 9 come tale, distorta del terzo comma che, viceversa, esclude detti profili solo ove gli stessi siano regolamentati da un contratto collettivo di lavoro diverso da quello "giornalistico"; ment re, nella specie, -- ed il rilevo appare determinante per la conferma dell'errore interpretativo che inficia irrimediabilmente la sente nza de qua il primo comma dell'art. 10 fa rientrare nell'am bito della normativa regolamentare del Fondo Casella gli operai ed impiegati di ambo i sessi dipendenti dalle aziende che esercitano la l oro attività nel territorio della Repubblica Italiana il cui PR rapporto sia regolato dal contatto nazionale della categoria>> e, quindi, i ricorrenti per i quali si applicava "per ricezione" tale contratto collettivo. In definitiva, alla stregua delle III considerazioni svolte ed assorbita ogni altra questione, debbono essere accolti entrambi i motivi di ricorso, per cui la sentenza impugnata va cassata e rinviata ad altro giudice き che si designa nella Corte di appello di Torino perché proceda al riesame della controversia in relazione ai motivi di ricorso come dianzi accolti R e 10 provveda, poi, alla corretta motivazione del conseguente decisum. Il Giudice del rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese del giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, ult. al., cod. proc. civ.)
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso, in Roma, il giorno 21 giugno 2007. Il Consigliere estensore Il Presidente D. Rak Mumin Reaquam IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria DI MA E Xoggi, 2.011/2007 B P U C IL CANCELLERE 180 5 CANCELLIERE C1 Giovanni CA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533