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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, ha emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2622/2024 R.G.
fra
I Docenti;
Parte_1 C.F._1 Controparte_1
; ; C.F._2 CP_2 C.F._3 Controparte_3
; C.F._4 Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
; ; C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
; C.F._8 Controparte_8 C.F._9 Controparte_9
; ; C.F._10 CP_10 C.F._11 Controparte_11
; C.F._12 CP_12 C.F._13 Controparte_13
; ; C.F._14 Controparte_14 C.F._15 Controparte_15
; C.F._16 Controparte_16 C.F._17 Controparte_17
; La;
C.F._18 CP_18 C.F._19 Controparte_19
; C.F._20 CP_20 C.F._21 CP_21
; ; C.F._22 Controparte_22 C.F._23 Controparte_23
; ;
[...] C.F._24 Controparte_24 C.F._25 CP_25
; ;
[...] C.F._26 CP_26 C.F._27 CP_27
; ; C.F._28 CP_28 C.F._29 Controparte_29
; ; C.F._30 CP_30 C.F._31 Controparte_31
; C.F._32 Controparte_32 C.F._33 Controparte_33
; C.F._34 CP_34 C.F._35 Controparte_35
1 ; ; C.F._36 CP_36 C.F._37 Controparte_37
; C.F._38 CP_38 C.F._39 CP_39
; C.F._40 CP_40 C.F._41 Controparte_41
; ; C.F._42 Controparte_42 C.F._43 CP_43
; ; C.F._44 Controparte_44 C.F._45 CP_45
; C.F._46 CP_46 C.F._47 Controparte_47
; ; C.F._48 Controparte_48 C.F._49 CP_49
; C.F._50 Parte_2 C.F._51 Parte_3
; C.F._52 Parte_4 C.F._53 Parte_5
; ; C.F._54 Parte_6 C.F._55 [...]
elettivamente domiciliati in al Viale Marconi n. 75 Parte_7 CP_36 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe, dal quale sono rappresentati e difesi;
RICORRENTI
e
(C.F. , in persona del pro- Controparte_50 P.IVA_1 CP_51
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Claudia DATENA (C.F.
), Dirigente p.t. dell' , giusta C.F._56 Controparte_52 autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di alla trattazione diretta, CP_36 domiciliato presso l' Controparte_53
, Piazza delle Regioni n.1
[...] CP_36
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
OSSERVA
1. Con ricorso depositato in data 11.09.2024 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe, docenti precari senza abilitazione, adivano il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del titolo accademico congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari (CFU), al fine di ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto sulle classi di concorso interessate, deducendo la equipollenza tra l'abilitazione e il possesso congiunto della Laurea e/o Titolo accademico oltre ai 24 CFU.
Tanto premesso, adivano il Tribunale per accertare e dichiarare che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari), conseguentemente ordinando al
2 convenuto che la stessa possa spendere detta abilitazione ai fini dell'inserimento CP_50 nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto interessate, personale docente, per le classi di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio il , in Controparte_54
persona del in carica, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, CP_51
resisteva alle avverse argomentazioni e richieste ed insistevano per il rigetto del ricorso, con condanna degli istanti al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 18 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, veniva emessa la decisione.
2. Preliminarmente deve ritenersi la giurisdizione del Tribunale adito.
A sostegno si richiama il condivisibile orientamento dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione le quali con ordinanza n. 17123 del 26.06.2019 hanno statuito: “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria
- l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la
S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni
2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la
3 disapplicazione)”.
3. La domanda proposta dai ricorrenti non è suscettibile di accoglimento per le ragioni che seguono.
Le parti ricorrenti, con il presente giudizio, domandano il riconoscimento del valore abilitante del titolo accademico congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari, al fine di ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto sulle classi di concorso interessate.
I ricorrenti, in particolare, sul presupposto che l'art. 5 del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 59 nel regolare i titoli di accesso al concorso nazionale, su base regionale o interregionale, preveda il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso prevista nel bando oppure il possesso congiunto della laurea/titolo accademico e di 24 crediti formativi, e sul presupposto, quindi, che tale norma abbia, in concreto, equiparato gli iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, ossia i docenti non abilitati all'insegnamento, ma in possesso di un titolo accademico e di 24 CFU, agli iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ossia i docenti abilitati all'insegnamento, ne fanno discendere la illegittimità dell'esclusione della possibilità per i primi, ossia per i docenti non abilitati di terza fascia ma in possesso di laurea/titolo accademico oltre che di 24 CFU, di chiedere ed ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
L'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 792, lett. f), n. 1 della legge n. 145/018 ha individuato i titoli di accesso al concorso relativamente ai posti di docente, prevedendo in via alternativa il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di Laurea/Titolo accademico oltre a 24 CFU, da tale norma che, si ripete, disciplina solamente i titoli di accesso al concorso, non può farsi discendere, stante il chiaro tenore letterale della disposizione in argomento e in assenza di un'espressa contraria volontà legislativa, la conseguenza che l'abilitazione sia equivalente al possesso della laurea/titolo accademico oltre i 24 CFU e, per l'effetto che i docenti in possesso di tali ultimi titoli abbiano il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, viceversa riservata ai docenti in possesso di abilitazione, trattandosi di interpretazione priva di alcun fondamento normativo e in palese contrasto con la normativa disciplinate i titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto.
4 4. Le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in disamina e i contrasti giurisprudenziali in materia legittimano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, sulla domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Potenza, 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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