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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 703/19, posta in deliberazione all'udienza del 26 settembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Massimo Priore)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv.ti Angelo e Laura Rufini) E
e Controparte_2 Controparte_3
(Avv. Achille Ronda)
E
Controparte_4
(Avv. Achille Ronda)
E
e Controparte_5 Controparte_6
(Avv. Massimo Clemente)
E
Controparte_7
(Avv. Laura Gaudeni)
E
PARTE APPELLATA
PARTE APPELLATA
PARTE APPELLATA
PARTE APPELLATA
PARTE APPELLATA e , nella qualità di eredi di Controparte_8 Controparte_9 Per_1
a sua volta erede di
[...] Persona_2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1919/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza parziale n. 25869/13 emessa nel procedimento n. 96712/03 il
Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 606 c.c. da e nei confronti di Per_2 Parte_2 CP_3 Controparte_2
e ha così statuito: “dichiara la nullità del testamento CP_1 Parte_1
olografo datato 3.8.2003, pubblicato dal notaio in Roma dott. il Persona_3
6.10.2003 (repertorio n. 1504, raccolta n. 1313), che non è attribuibile a Persona_4
(nato a [...] il [...] ed era deceduto ad Ascoli Piceno il
[...]
29.9.2003); dichiara aperta la successione legittima di , a cui Persona_4
concorrono, a norma dell'art. 570, comma 1°, c.c. , , Persona_2 Controparte_7
la quale è erede di , nella misura di 2/10 ciascuna, nonché Persona_5 [...]
, , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 [...]
ed nella misura di 1/10 ciascuno”; ha posto a carico di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite e ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per Parte_1
lo svolgimento dell'istruttoria in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Con sentenza n. 24261/17, emessa ad integrale definizione del procedimento n.
96712/03, il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento della comunione, ha così deciso: “attribuisce ai condividenti
e coeredi di : € 36.230,26 CP_4 Persona_1 Persona_2 erede di : € 36.230,26 e Controparte_7 Persona_5 CP_2 CP_3
coeredi di : € 36.230,26
[...] Persona_6
e coeredi di : € 36.230,26 CP_5 Controparte_6 Persona_7
coerede di € 18.115,13, oltre la quota del Controparte_10 Persona_8
ricavato dalla vendita immobiliare di pertinenza di (euro Parte_1
17.892,90) a totale soddisfo del residuo credito di e a parziale Controparte_1
soddisfo del residuo credito degli attori nei termini di cui in motivazione;
condanna di al pagamento a favore degli attori ovvero dei loro eredi Parte_1
l'eccedenza, fino alla concorrenza dei suindicati crediti, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Pone a definitivo carico dei condividenti pro quota le spese relative alla CTU liquidate con decreto del 23.03.2015 e dispone l'integrale compensazione delle residue spese processuali “.
Avverso quest'ultima pronuncia ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 24261/17 pubblicata il
30.12.2017 dal Tribunale Civile di Roma, nel procedimento R.G. 96712/03, così giudicare: In via preliminare: sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata per gravi e fondati motivi, attesa la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Nel merito e in via principale: accertare e dichiarare che, alla data del 29 marzo
2017, esisteva un disavanzo di cassa (gravante su per la gestione Parte_1
dei beni di e per le spese per lui eseguite nei giorni adiacenti il Persona_4
suo decesso) di € 13.477,75 e, per l'effetto, condannare tutte le altre parti - in solido tra loro o, in subordine, ognuna di loro per la quota di relativa spettanza - alla rifusione di tale somma a favore di o nella somma maggiore o minore Parte_1
ritenuta di giustizia o di equità. Nel merito e in via principale: a conferma del Progetto di distribuzione del Notaio Dott. (professionista delegato alla vendita) Per_9
assegnare a la somma di € 17.892,90; nel caso che detta somma Parte_1
sia stata già acquisita/incassata dalle appellate o da una sola di esse, condannare le stesse alla restituzione, previa loro identificazione, ordinando alla cancelleria competente del Tribunale di Roma, ex art. 210 C.p.c., di depositare i documenti attestanti i pagamenti eseguiti per detto importo. Dichiarare, per l'effetto, l'illegittimità della statuizione resa nell'impugnata sentenza, avente ad oggetto la sottrazione - a danno dell'appellante - della suddetta somma di € 17.892,90. Nel merito e in via principale: assegnare a un decimo (1/10) della somma giacente sul Parte_1
c/c n. 19264001 intestato al de cuius presso il BancoPosta (Poste Italiane Spa), che - alla data del 23.04.2014 - aveva un saldo di € 4.746,76. Dichiarare infondate e non dovute tutte le statuizioni di condanna a carico dell'appellante, indicate nell'impugnata sentenza (€ 49.261,97 + € 50.000,00 + € 4.100,00 + € 4.512,30). Il tutto oltre agli interessi legali dalla maturazione delle dovute somme, fino al soddisfo. Omettere ogni statuizione sulle prime 18 pagine e mezzo dell'impugnata sentenza, poiché - seppur integralmente contestate - sono oggetto di separato giudizio di appello, portante R.G.
730/15 e pendente dinanzi la Corte di Appello di Roma. Il tutto oltre agli interessi legali dalla maturazione delle dovute somme, fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi processuali, oltre spese generali, CPA e IVA., da porre a carico degli appellati, in solido tra loro o, in subordine, a carico di ciascuno di essi nella misura percentuale ritenuta di giustizia, e da distrarsi a favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti, con separate comparse,
[...]
e che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 Controparte_7
violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, hanno contestato la fondatezza dell'impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto, con il favore delle spese.
Si sono costituiti a loro volta in giudizio, con separate comparse,
[...]
quale erede di nelle more deceduta;
e CP_4 Persona_2 CP_2 CP_3
; e;
i citati appellati hanno chiesto il rigetto del gravame,
[...] CP_5 Controparte_6
in quanto infondato, con il riconoscimento delle spese di lite (da distrarsi in favore del
Difensore limitatamente alla posizione di e ). CP_5 Controparte_6 e nella qualità di eredi di , CP_8 Controparte_9 Persona_1
a sua volta erede di , non si sono costituiti in giudizio e sono rimasti Persona_2
contumaci.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 26 settembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente contenzioso trae origine dall'atto di citazione con il quale Per_2
e hanno agito in giudizio nei confronti di CP_2 CP_3 Persona_5
e (figli di , ER del de cuius) per Pt_1 Controparte_1 Persona_8
sentir accertare la nullità del testamento olografo asseritamente redatto in data 3 agosto
2003, con il quale aveva nominato erede universale la nipote Persona_4
o - in via gradata - l'annullamento del citato testamento per Parte_1
difetto della capacità di disporre ex art. 591 c.c., nonché per ottenere il riconoscimento della qualità di eredi legittimi del de cuius e l'immissione nel possesso dei beni ereditari, con condanna di alla restituzione dei cespiti e dei frutti Parte_1
civili e naturali.
Il Tribunale, nel contraddittorio degli altri coeredi, all'esito dell'espletata consulenza tecnica grafologica dalla quale è emerso che la scheda testamentaria non era autografa ed era stata interamente redatta da persona diversa dal de cuius, a definizione della prima parte del giudizio, ha emesso la sentenza parziale n. 25869/13, con la quale ha dichiarato la nullità del testamento apparentemente riferito a Persona_4
; ha qualificato la domanda di immissione nel possesso dei beni ereditari pro
[...]
quota come domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo. All'esito della delega al Notaio delle operazioni di vendita Persona_10
dell'appartamento di proprietà del de cuius sito in Roma, Via Tuscolana 496, e del decreto di trasferimento emesso in data 17 marzo 2017, il Tribunale con la pronuncia n. 24261/17 (oggetto del presente gravame) ha attribuito le relative quote ai condividendi e ha condannato alla restituzione dei frutti in favore Parte_1
dei coeredi.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalle parti appellate in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/17).
Ciò posto, l'appello proposto da non è fondato e deve essere Parte_1
respinto.
Innanzitutto, va dato atto che, secondo quanto documentato nella presente fase di giudizio, l'appello proposto dalla avverso la sentenza parziale 25869/13 Parte_1
si è concluso con la pronuncia n. 8334/21, ormai definitiva, con la quale la Corte di
Appello ha respinto il gravame, cosicché risulta accertato con efficacia di giudicato che il testamento apparentemente redatto da non è autentico, con Persona_4
conseguente apertura della successione legittima.
A seguito del decesso degli eredi legittimi del de cuius (intervenuto per alcuni prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, per altri nel corso del procedimento, per altri ancora dopo la definizione) le statuizioni rese in questa sede vengono assunte nei confronti degli eredi - individuati per stirpi - dei germani di Per_
, ossia di , , e , Persona_4 Parte_2 Per_8 Per_6 Persona_2
nelle persone di:
1) erede di;
Controparte_7 Persona_5
2) e , eredi di;
Pt_1 Controparte_10 Persona_8
3) e , eredi di;
CP_2 Controparte_3 Persona_6 4) e , eredi di;
CP_5 Controparte_6 Persona_7
5) , erede di , unitamente a e Controparte_4 Persona_2 CP_8 [...]
eredi di nelle more deceduta, a sua volta CP_9 Persona_1
erede di . Persona_2
Non è stato oggetto di impugnazione e risulta passato, per l'effetto, in giudicato il capo della sentenza n. 24261/17 che ha accertato l'ammontare della quota di 1/5 spettante ai germani di (e, quindi, agli eredi, come sopra indicati Persona_4
e individuati per stirpi) a seguito della vendita dell'appartamento sito in Via Tuscolana
496, pari a € 36.230,26 ciascuno, salva la detrazione della somma di € 200,00 dalla quota di per il mancato versamento dell'anticipo delle spese relative Parte_1
alle attività delegate al Notaio.
Passando all'esame delle censure, con la prima la parte appellante si duole della dichiarazione d'inammissibilità resa dai giudici di primo grado in merito alla domanda di rimborso delle spese anticipate per la gestione del compendio ereditario rimasto nella sua disponibilità dopo la morte di . Persona_4
La decisione del Tribunale merita condivisione.
Al riguardo, va rammentato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli attori hanno chiesto, oltre all'accertamento della falsità del testamento con il quale aveva nominato quale erede universale e Persona_4 Parte_1
all'immissione nel possesso dei beni ereditari, il riconoscimento dei frutti civili ricavati dal godimento esclusivo dell'immobile di Via Tuscolana 496.
Ne consegue che in sede di costituzione o, al più tardi, nel termine ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la convenuta avrebbe dovuto richiedere la rifusione delle spese sostenute personalmente per l'amministrazione e la gestione dell'appartamento, trattandosi di pretesa che si poneva in stretta correlazione con la domanda svolta dagli attori. La richiesta risulta, invece, presentata in data 26 settembre 2014, a distanza di oltre 11 anni dall'introduzione del giudizio, in una fase processuale che non poteva consentire l'espletamento di un'attività istruttoria completa e rispettosa del contraddittorio delle parti.
Del resto, l'assunto sostenuto dalla - secondo cui solo all'esito della Parte_1
pronuncia parziale n. 25869/13, che aveva accertato la falsità del testamento, si erano profilati i presupposti per richiedere il rimborso delle spese anticipate - non è condivisibile, atteso che il tema del contendere è risultato chiaro fin dagli atti introduttivi del giudizio, consentendo alla parte convenuta di svolgere le proprie domande nel rispetto delle scansioni dettate dai termini processuali, per l'eventualità in cui fossero state accolte quelle attoree.
Non è, infatti, ipotizzabile che la parte attenda l'esito degli sviluppi processuali del procedimento per adattare le proprie domande e ampliarne il contenuto, soprattutto se a tal fine si renda necessario l'espletamento di un'attività istruttoria;
infatti, la
Consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado di giudizio (anche in relazione al profilo delle spese) ha lasciato aperti molti dubbi, tanto che in conclusione il Tribunale, salvo un accenno alla natura degli esborsi per lo più riconducibili all'uso esclusivo del bene, non ha tenuto conto delle relative risultanze e ha dichiarato l'inammissibilità della pretese.
La seconda censura, afferente all'accoglimento della domanda di condanna al pagamento dei frutti civili ricavati dall'appartamento di Via Tuscolana 496, va disattesa.
Innanzitutto, la qualificazione operata dal Tribunale, che nella domanda di riconoscimento dei frutti civili proposta fin dall'atto di citazione ha ravvisato la pretesa ad ottenere il riconoscimento - pro quota - dei canoni di locazione percepiti dalla nel periodo da maggio 2006 a luglio 2010, appare corretta, posto che nel Parte_1 citato arco temporale il bene, di cui l'appellante aveva l'esclusiva disponibilità, è stato locato a terzi e il conduttore ha versato i relativi canoni.
Il dedotto abbandono della pretesa, che la parte appellante fa discendere dalla circostanza che alcuni degli eredi non hanno specificamente riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di condanna al pagamento dei frutti civili, non sussiste.
Al riguardo, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, anche da ultimo ribadito, secondo cui “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. 12756/24).
Nel caso in esame, l'interesse alla pronuncia resa dal Tribunale emerge in modo chiaro dal tenore delle memorie depositate dai coeredi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e, di converso, non sussiste alcun elemento che consenta di ritenere che le parti abbiano inteso rinunciare alla pretesa.
Il terzo motivo di appello, afferente alla quantificazione dei frutti civili nella misura di € 49.261,00, è infondato.
Si tratta, infatti, dell'importo corrispondente ai canoni percepiti per la locazione del bene da maggio 2006 a luglio 2010, così come indicati dalla stessa nel Parte_1
rendiconto depositato in primo grado.
La circostanza che il Tribunale non abbia tenuto conto delle altre voci riportate nell'elenco e afferenti alle spese (per le ragioni già espresse in merito all'inammissibilità della domanda) non inficia la bontà del dato afferente ai frutti, atteso che l'ammissione resa dall'originaria convenuta in ordine ai ricavi ha evidente portata confessoria.
Va respinta la quinta censura con la quale la parte appellante lamenta la quantificazione dell'indennità di occupazione per il periodo successivo alla cessazione del rapporto locatizio, ossia dal 16 luglio 2010 alla data della vendita intervenuta il 7 febbraio 2017, nella misura complessiva di € 50.000,00.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'importo suindicato appare parametrato al canone in concreto ricavato dalla locazione dell'immobile per il periodo precedente, con un'opportuna riduzione equitativa in ragione della flessione del mercato immobiliare, così come sottolineata in questa sede dalla stessa Parte_1
Il quinto motivo, relativo alla vendita dell'autovettura del de cuius e alla divisione del saldo attivo del conto corrente, non merita accoglimento.
Con riferimento al ricavato della vendita dell'auto, pari a € 4.100,00, l'appellante si limita a reiterare la questione - già esaminata in precedenza e alla cui risoluzione si rimanda - secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto detrarre dal citato importo i costi sostenuti e avrebbe dovuto ritenere che gli attori avevano rinunciato alla pretesa.
Quanto alla giacenza del conto corrente postale, la somma ivi depositata ammonta effettivamente a € 4.746,76 e non anche a € 4.512,30, come indicato nella sentenza.
L'inequivoco riferimento contenuto nella pronuncia al conto corrente intestato al de cuius presso il Banco Poste e la circostanza che si verte in tema di divisione ereditaria, nel cui compendio sono comprese, appunto, le somme depositate nel conto, inducono a ritenere che l'indicazione dell'importo di € 4.512,30 in luogo di quello di
€ 4.746,76 sia stato il frutto di una mera svista, verosimilmente originata dal fatto che la somma di € 4.512,30 risultava indicata nel rendiconto predisposto dalla Parte_1 In ogni caso, nessuno degli appellati si è lamentato dell'errore che, di fatto, ha comportato il mancato riconoscimento in loro favore dell'esiguo importo di 46,89 (per ciascuna stirpe): del resto, anche laddove si volesse riformare la sentenza sul punto modificando la somma oggetto della divisione e delle relative attribuzioni, la non ne trarrebbe alcun vantaggio concreto, trattandosi (come si vedrà in Parte_1
occasione dell'esame della prossima doglianza) di voce assegnata, comunque, ai coeredi a deconto del maggior avere.
Va altresì respinta la sesta censura, relativa all'asserita sottrazione dell'importo di € 17.892,90, pari alla quota spettante all'appellante in virtù del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.
Al riguardo, si rammenta che la quota riservata a e Pt_1 Controparte_1
quali figli della ER , è pari a complessivi € 36.230,26 e, quindi, Persona_8
a € 18.115,13 ciascuno, ma dalla porzione di GI deve essere detratta, come detto, la spesa che doveva essere corrisposta al Notaio, cosicché la quota riservata all'appellante ammonta pacificamente a € 17.892,90.
Dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che - in ragione dei crediti vantati dagli originari attori - è tenuta a versare ai coeredi (ad Parte_1
eccezione, come si dirà, di la somma di € 21.574,85 ciascuno per Controparte_1
i titoli sopra indicati (€ 49.261,97 per i canoni di locazione + € 50.000,00 per l'indennità di occupazione + € 4.100,00 per il ricavato della vendita della macchina +
€ 4.512,30 per il saldo del conto corrente : 5 pari al numero delle quote).
La posizione di convenuto in giudizio nella qualità di erede Controparte_1
di , unitamente alla sorella è stata, invece, oggetto Persona_8 Parte_1
di una separata valutazione che merita piena condivisione.
In particolare, come detto, ha diritto al ricavato della vendita Controparte_1
dell'immobile di Via Tuscolana pari a € 18.115,13; lo stesso vanta, nel contempo, nei confronti dell'appellante un credito di € 1.722,46, corrispondente alla quota di 1/5 del saldo del conto corrente e del ricavato della vendita della macchina;
nessuna somma gli è stata, infatti, riconosciuta a titolo di frutti civili, in difetto di domanda, secondo quanto ammesso dallo stesso appellato.
Correttamente i giudici di primo grado hanno disposto che detto credito (di gran lunga inferiore rispetto a quello spettante agli altri coeredi, in quanto non comprensivo, appunto, dei frutti civili, che rappresentano la voce più cospicua) venisse interamente compensato con la detrazione dalla somma di € 17.892,90 spettante a , Pt_1
risultando per l'effetto del tutto saldato.
Viceversa, in relazione agli altri coeredi, la quota di - pari appunto a € Pt_1
17.892,90 - è risultata insufficiente ad esaurire il maggior credito vantato dagli attori nella misura di € 21.574,85 ciascuno, cosicché la decisione del Tribunale di distribuire in pari quota la porzione residua della convenuta tra gli altri coeredi, con condanna della predetta al pagamento dell'eccedenza fino ad esaurimento dei rispettivi crediti, appare equa, tanto più che nessuno degli appellati si è lamentato di essere stato sfavorito in conseguenza dell'integrale soddisfacimento della posizione di CP_1
Sul punto, la sentenza appare del tutto chiara nel senso che la non ha Parte_1
subito alcuna sottrazione del ricavato della vendita;
il credito dalla stessa vantato è stato, infatti, oggetto di compensazione cd. impropria operata dal Tribunale con i maggiori crediti vantati dai coeredi nell'ambito della divisione ereditaria (Cass.
26365/24).
L'ultima censura, relativa alla mancata divisione del saldo del conto corrente, è stata già esaminata in occasione dell'esame del quinto motivo di appello.
La somma indicata dal Tribunale corrisponde all'importo rimasto in giacenza sul conto ed è stato già oggetto di divisione, senza che possa procedersi alla correzione dell'errore atteso che, come detto, nessuno degli appellati ha avanzato censure o istanze al riguardo. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza nel presente grado, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria media, attesi il valore della controversia da parametrare al decisum e la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna parte così come costituita, in complessivi € 3.966,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione limitatamente all'Avv. Clemente che quale
Difensore di e si è dichiarato antistatario;
CP_5 Controparte_6
3) nulla per le spese in relazione alla posizione dei contumaci;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 703/19, posta in deliberazione all'udienza del 26 settembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Massimo Priore)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv.ti Angelo e Laura Rufini) E
e Controparte_2 Controparte_3
(Avv. Achille Ronda)
E
Controparte_4
(Avv. Achille Ronda)
E
e Controparte_5 Controparte_6
(Avv. Massimo Clemente)
E
Controparte_7
(Avv. Laura Gaudeni)
E
PARTE APPELLATA
PARTE APPELLATA
PARTE APPELLATA
PARTE APPELLATA
PARTE APPELLATA e , nella qualità di eredi di Controparte_8 Controparte_9 Per_1
a sua volta erede di
[...] Persona_2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1919/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza parziale n. 25869/13 emessa nel procedimento n. 96712/03 il
Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 606 c.c. da e nei confronti di Per_2 Parte_2 CP_3 Controparte_2
e ha così statuito: “dichiara la nullità del testamento CP_1 Parte_1
olografo datato 3.8.2003, pubblicato dal notaio in Roma dott. il Persona_3
6.10.2003 (repertorio n. 1504, raccolta n. 1313), che non è attribuibile a Persona_4
(nato a [...] il [...] ed era deceduto ad Ascoli Piceno il
[...]
29.9.2003); dichiara aperta la successione legittima di , a cui Persona_4
concorrono, a norma dell'art. 570, comma 1°, c.c. , , Persona_2 Controparte_7
la quale è erede di , nella misura di 2/10 ciascuna, nonché Persona_5 [...]
, , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 [...]
ed nella misura di 1/10 ciascuno”; ha posto a carico di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite e ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per Parte_1
lo svolgimento dell'istruttoria in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Con sentenza n. 24261/17, emessa ad integrale definizione del procedimento n.
96712/03, il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento della comunione, ha così deciso: “attribuisce ai condividenti
e coeredi di : € 36.230,26 CP_4 Persona_1 Persona_2 erede di : € 36.230,26 e Controparte_7 Persona_5 CP_2 CP_3
coeredi di : € 36.230,26
[...] Persona_6
e coeredi di : € 36.230,26 CP_5 Controparte_6 Persona_7
coerede di € 18.115,13, oltre la quota del Controparte_10 Persona_8
ricavato dalla vendita immobiliare di pertinenza di (euro Parte_1
17.892,90) a totale soddisfo del residuo credito di e a parziale Controparte_1
soddisfo del residuo credito degli attori nei termini di cui in motivazione;
condanna di al pagamento a favore degli attori ovvero dei loro eredi Parte_1
l'eccedenza, fino alla concorrenza dei suindicati crediti, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Pone a definitivo carico dei condividenti pro quota le spese relative alla CTU liquidate con decreto del 23.03.2015 e dispone l'integrale compensazione delle residue spese processuali “.
Avverso quest'ultima pronuncia ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 24261/17 pubblicata il
30.12.2017 dal Tribunale Civile di Roma, nel procedimento R.G. 96712/03, così giudicare: In via preliminare: sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata per gravi e fondati motivi, attesa la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Nel merito e in via principale: accertare e dichiarare che, alla data del 29 marzo
2017, esisteva un disavanzo di cassa (gravante su per la gestione Parte_1
dei beni di e per le spese per lui eseguite nei giorni adiacenti il Persona_4
suo decesso) di € 13.477,75 e, per l'effetto, condannare tutte le altre parti - in solido tra loro o, in subordine, ognuna di loro per la quota di relativa spettanza - alla rifusione di tale somma a favore di o nella somma maggiore o minore Parte_1
ritenuta di giustizia o di equità. Nel merito e in via principale: a conferma del Progetto di distribuzione del Notaio Dott. (professionista delegato alla vendita) Per_9
assegnare a la somma di € 17.892,90; nel caso che detta somma Parte_1
sia stata già acquisita/incassata dalle appellate o da una sola di esse, condannare le stesse alla restituzione, previa loro identificazione, ordinando alla cancelleria competente del Tribunale di Roma, ex art. 210 C.p.c., di depositare i documenti attestanti i pagamenti eseguiti per detto importo. Dichiarare, per l'effetto, l'illegittimità della statuizione resa nell'impugnata sentenza, avente ad oggetto la sottrazione - a danno dell'appellante - della suddetta somma di € 17.892,90. Nel merito e in via principale: assegnare a un decimo (1/10) della somma giacente sul Parte_1
c/c n. 19264001 intestato al de cuius presso il BancoPosta (Poste Italiane Spa), che - alla data del 23.04.2014 - aveva un saldo di € 4.746,76. Dichiarare infondate e non dovute tutte le statuizioni di condanna a carico dell'appellante, indicate nell'impugnata sentenza (€ 49.261,97 + € 50.000,00 + € 4.100,00 + € 4.512,30). Il tutto oltre agli interessi legali dalla maturazione delle dovute somme, fino al soddisfo. Omettere ogni statuizione sulle prime 18 pagine e mezzo dell'impugnata sentenza, poiché - seppur integralmente contestate - sono oggetto di separato giudizio di appello, portante R.G.
730/15 e pendente dinanzi la Corte di Appello di Roma. Il tutto oltre agli interessi legali dalla maturazione delle dovute somme, fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi processuali, oltre spese generali, CPA e IVA., da porre a carico degli appellati, in solido tra loro o, in subordine, a carico di ciascuno di essi nella misura percentuale ritenuta di giustizia, e da distrarsi a favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti, con separate comparse,
[...]
e che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 Controparte_7
violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, hanno contestato la fondatezza dell'impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto, con il favore delle spese.
Si sono costituiti a loro volta in giudizio, con separate comparse,
[...]
quale erede di nelle more deceduta;
e CP_4 Persona_2 CP_2 CP_3
; e;
i citati appellati hanno chiesto il rigetto del gravame,
[...] CP_5 Controparte_6
in quanto infondato, con il riconoscimento delle spese di lite (da distrarsi in favore del
Difensore limitatamente alla posizione di e ). CP_5 Controparte_6 e nella qualità di eredi di , CP_8 Controparte_9 Persona_1
a sua volta erede di , non si sono costituiti in giudizio e sono rimasti Persona_2
contumaci.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 26 settembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente contenzioso trae origine dall'atto di citazione con il quale Per_2
e hanno agito in giudizio nei confronti di CP_2 CP_3 Persona_5
e (figli di , ER del de cuius) per Pt_1 Controparte_1 Persona_8
sentir accertare la nullità del testamento olografo asseritamente redatto in data 3 agosto
2003, con il quale aveva nominato erede universale la nipote Persona_4
o - in via gradata - l'annullamento del citato testamento per Parte_1
difetto della capacità di disporre ex art. 591 c.c., nonché per ottenere il riconoscimento della qualità di eredi legittimi del de cuius e l'immissione nel possesso dei beni ereditari, con condanna di alla restituzione dei cespiti e dei frutti Parte_1
civili e naturali.
Il Tribunale, nel contraddittorio degli altri coeredi, all'esito dell'espletata consulenza tecnica grafologica dalla quale è emerso che la scheda testamentaria non era autografa ed era stata interamente redatta da persona diversa dal de cuius, a definizione della prima parte del giudizio, ha emesso la sentenza parziale n. 25869/13, con la quale ha dichiarato la nullità del testamento apparentemente riferito a Persona_4
; ha qualificato la domanda di immissione nel possesso dei beni ereditari pro
[...]
quota come domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo. All'esito della delega al Notaio delle operazioni di vendita Persona_10
dell'appartamento di proprietà del de cuius sito in Roma, Via Tuscolana 496, e del decreto di trasferimento emesso in data 17 marzo 2017, il Tribunale con la pronuncia n. 24261/17 (oggetto del presente gravame) ha attribuito le relative quote ai condividendi e ha condannato alla restituzione dei frutti in favore Parte_1
dei coeredi.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalle parti appellate in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/17).
Ciò posto, l'appello proposto da non è fondato e deve essere Parte_1
respinto.
Innanzitutto, va dato atto che, secondo quanto documentato nella presente fase di giudizio, l'appello proposto dalla avverso la sentenza parziale 25869/13 Parte_1
si è concluso con la pronuncia n. 8334/21, ormai definitiva, con la quale la Corte di
Appello ha respinto il gravame, cosicché risulta accertato con efficacia di giudicato che il testamento apparentemente redatto da non è autentico, con Persona_4
conseguente apertura della successione legittima.
A seguito del decesso degli eredi legittimi del de cuius (intervenuto per alcuni prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, per altri nel corso del procedimento, per altri ancora dopo la definizione) le statuizioni rese in questa sede vengono assunte nei confronti degli eredi - individuati per stirpi - dei germani di Per_
, ossia di , , e , Persona_4 Parte_2 Per_8 Per_6 Persona_2
nelle persone di:
1) erede di;
Controparte_7 Persona_5
2) e , eredi di;
Pt_1 Controparte_10 Persona_8
3) e , eredi di;
CP_2 Controparte_3 Persona_6 4) e , eredi di;
CP_5 Controparte_6 Persona_7
5) , erede di , unitamente a e Controparte_4 Persona_2 CP_8 [...]
eredi di nelle more deceduta, a sua volta CP_9 Persona_1
erede di . Persona_2
Non è stato oggetto di impugnazione e risulta passato, per l'effetto, in giudicato il capo della sentenza n. 24261/17 che ha accertato l'ammontare della quota di 1/5 spettante ai germani di (e, quindi, agli eredi, come sopra indicati Persona_4
e individuati per stirpi) a seguito della vendita dell'appartamento sito in Via Tuscolana
496, pari a € 36.230,26 ciascuno, salva la detrazione della somma di € 200,00 dalla quota di per il mancato versamento dell'anticipo delle spese relative Parte_1
alle attività delegate al Notaio.
Passando all'esame delle censure, con la prima la parte appellante si duole della dichiarazione d'inammissibilità resa dai giudici di primo grado in merito alla domanda di rimborso delle spese anticipate per la gestione del compendio ereditario rimasto nella sua disponibilità dopo la morte di . Persona_4
La decisione del Tribunale merita condivisione.
Al riguardo, va rammentato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli attori hanno chiesto, oltre all'accertamento della falsità del testamento con il quale aveva nominato quale erede universale e Persona_4 Parte_1
all'immissione nel possesso dei beni ereditari, il riconoscimento dei frutti civili ricavati dal godimento esclusivo dell'immobile di Via Tuscolana 496.
Ne consegue che in sede di costituzione o, al più tardi, nel termine ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la convenuta avrebbe dovuto richiedere la rifusione delle spese sostenute personalmente per l'amministrazione e la gestione dell'appartamento, trattandosi di pretesa che si poneva in stretta correlazione con la domanda svolta dagli attori. La richiesta risulta, invece, presentata in data 26 settembre 2014, a distanza di oltre 11 anni dall'introduzione del giudizio, in una fase processuale che non poteva consentire l'espletamento di un'attività istruttoria completa e rispettosa del contraddittorio delle parti.
Del resto, l'assunto sostenuto dalla - secondo cui solo all'esito della Parte_1
pronuncia parziale n. 25869/13, che aveva accertato la falsità del testamento, si erano profilati i presupposti per richiedere il rimborso delle spese anticipate - non è condivisibile, atteso che il tema del contendere è risultato chiaro fin dagli atti introduttivi del giudizio, consentendo alla parte convenuta di svolgere le proprie domande nel rispetto delle scansioni dettate dai termini processuali, per l'eventualità in cui fossero state accolte quelle attoree.
Non è, infatti, ipotizzabile che la parte attenda l'esito degli sviluppi processuali del procedimento per adattare le proprie domande e ampliarne il contenuto, soprattutto se a tal fine si renda necessario l'espletamento di un'attività istruttoria;
infatti, la
Consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado di giudizio (anche in relazione al profilo delle spese) ha lasciato aperti molti dubbi, tanto che in conclusione il Tribunale, salvo un accenno alla natura degli esborsi per lo più riconducibili all'uso esclusivo del bene, non ha tenuto conto delle relative risultanze e ha dichiarato l'inammissibilità della pretese.
La seconda censura, afferente all'accoglimento della domanda di condanna al pagamento dei frutti civili ricavati dall'appartamento di Via Tuscolana 496, va disattesa.
Innanzitutto, la qualificazione operata dal Tribunale, che nella domanda di riconoscimento dei frutti civili proposta fin dall'atto di citazione ha ravvisato la pretesa ad ottenere il riconoscimento - pro quota - dei canoni di locazione percepiti dalla nel periodo da maggio 2006 a luglio 2010, appare corretta, posto che nel Parte_1 citato arco temporale il bene, di cui l'appellante aveva l'esclusiva disponibilità, è stato locato a terzi e il conduttore ha versato i relativi canoni.
Il dedotto abbandono della pretesa, che la parte appellante fa discendere dalla circostanza che alcuni degli eredi non hanno specificamente riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di condanna al pagamento dei frutti civili, non sussiste.
Al riguardo, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, anche da ultimo ribadito, secondo cui “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. 12756/24).
Nel caso in esame, l'interesse alla pronuncia resa dal Tribunale emerge in modo chiaro dal tenore delle memorie depositate dai coeredi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e, di converso, non sussiste alcun elemento che consenta di ritenere che le parti abbiano inteso rinunciare alla pretesa.
Il terzo motivo di appello, afferente alla quantificazione dei frutti civili nella misura di € 49.261,00, è infondato.
Si tratta, infatti, dell'importo corrispondente ai canoni percepiti per la locazione del bene da maggio 2006 a luglio 2010, così come indicati dalla stessa nel Parte_1
rendiconto depositato in primo grado.
La circostanza che il Tribunale non abbia tenuto conto delle altre voci riportate nell'elenco e afferenti alle spese (per le ragioni già espresse in merito all'inammissibilità della domanda) non inficia la bontà del dato afferente ai frutti, atteso che l'ammissione resa dall'originaria convenuta in ordine ai ricavi ha evidente portata confessoria.
Va respinta la quinta censura con la quale la parte appellante lamenta la quantificazione dell'indennità di occupazione per il periodo successivo alla cessazione del rapporto locatizio, ossia dal 16 luglio 2010 alla data della vendita intervenuta il 7 febbraio 2017, nella misura complessiva di € 50.000,00.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'importo suindicato appare parametrato al canone in concreto ricavato dalla locazione dell'immobile per il periodo precedente, con un'opportuna riduzione equitativa in ragione della flessione del mercato immobiliare, così come sottolineata in questa sede dalla stessa Parte_1
Il quinto motivo, relativo alla vendita dell'autovettura del de cuius e alla divisione del saldo attivo del conto corrente, non merita accoglimento.
Con riferimento al ricavato della vendita dell'auto, pari a € 4.100,00, l'appellante si limita a reiterare la questione - già esaminata in precedenza e alla cui risoluzione si rimanda - secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto detrarre dal citato importo i costi sostenuti e avrebbe dovuto ritenere che gli attori avevano rinunciato alla pretesa.
Quanto alla giacenza del conto corrente postale, la somma ivi depositata ammonta effettivamente a € 4.746,76 e non anche a € 4.512,30, come indicato nella sentenza.
L'inequivoco riferimento contenuto nella pronuncia al conto corrente intestato al de cuius presso il Banco Poste e la circostanza che si verte in tema di divisione ereditaria, nel cui compendio sono comprese, appunto, le somme depositate nel conto, inducono a ritenere che l'indicazione dell'importo di € 4.512,30 in luogo di quello di
€ 4.746,76 sia stato il frutto di una mera svista, verosimilmente originata dal fatto che la somma di € 4.512,30 risultava indicata nel rendiconto predisposto dalla Parte_1 In ogni caso, nessuno degli appellati si è lamentato dell'errore che, di fatto, ha comportato il mancato riconoscimento in loro favore dell'esiguo importo di 46,89 (per ciascuna stirpe): del resto, anche laddove si volesse riformare la sentenza sul punto modificando la somma oggetto della divisione e delle relative attribuzioni, la non ne trarrebbe alcun vantaggio concreto, trattandosi (come si vedrà in Parte_1
occasione dell'esame della prossima doglianza) di voce assegnata, comunque, ai coeredi a deconto del maggior avere.
Va altresì respinta la sesta censura, relativa all'asserita sottrazione dell'importo di € 17.892,90, pari alla quota spettante all'appellante in virtù del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.
Al riguardo, si rammenta che la quota riservata a e Pt_1 Controparte_1
quali figli della ER , è pari a complessivi € 36.230,26 e, quindi, Persona_8
a € 18.115,13 ciascuno, ma dalla porzione di GI deve essere detratta, come detto, la spesa che doveva essere corrisposta al Notaio, cosicché la quota riservata all'appellante ammonta pacificamente a € 17.892,90.
Dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che - in ragione dei crediti vantati dagli originari attori - è tenuta a versare ai coeredi (ad Parte_1
eccezione, come si dirà, di la somma di € 21.574,85 ciascuno per Controparte_1
i titoli sopra indicati (€ 49.261,97 per i canoni di locazione + € 50.000,00 per l'indennità di occupazione + € 4.100,00 per il ricavato della vendita della macchina +
€ 4.512,30 per il saldo del conto corrente : 5 pari al numero delle quote).
La posizione di convenuto in giudizio nella qualità di erede Controparte_1
di , unitamente alla sorella è stata, invece, oggetto Persona_8 Parte_1
di una separata valutazione che merita piena condivisione.
In particolare, come detto, ha diritto al ricavato della vendita Controparte_1
dell'immobile di Via Tuscolana pari a € 18.115,13; lo stesso vanta, nel contempo, nei confronti dell'appellante un credito di € 1.722,46, corrispondente alla quota di 1/5 del saldo del conto corrente e del ricavato della vendita della macchina;
nessuna somma gli è stata, infatti, riconosciuta a titolo di frutti civili, in difetto di domanda, secondo quanto ammesso dallo stesso appellato.
Correttamente i giudici di primo grado hanno disposto che detto credito (di gran lunga inferiore rispetto a quello spettante agli altri coeredi, in quanto non comprensivo, appunto, dei frutti civili, che rappresentano la voce più cospicua) venisse interamente compensato con la detrazione dalla somma di € 17.892,90 spettante a , Pt_1
risultando per l'effetto del tutto saldato.
Viceversa, in relazione agli altri coeredi, la quota di - pari appunto a € Pt_1
17.892,90 - è risultata insufficiente ad esaurire il maggior credito vantato dagli attori nella misura di € 21.574,85 ciascuno, cosicché la decisione del Tribunale di distribuire in pari quota la porzione residua della convenuta tra gli altri coeredi, con condanna della predetta al pagamento dell'eccedenza fino ad esaurimento dei rispettivi crediti, appare equa, tanto più che nessuno degli appellati si è lamentato di essere stato sfavorito in conseguenza dell'integrale soddisfacimento della posizione di CP_1
Sul punto, la sentenza appare del tutto chiara nel senso che la non ha Parte_1
subito alcuna sottrazione del ricavato della vendita;
il credito dalla stessa vantato è stato, infatti, oggetto di compensazione cd. impropria operata dal Tribunale con i maggiori crediti vantati dai coeredi nell'ambito della divisione ereditaria (Cass.
26365/24).
L'ultima censura, relativa alla mancata divisione del saldo del conto corrente, è stata già esaminata in occasione dell'esame del quinto motivo di appello.
La somma indicata dal Tribunale corrisponde all'importo rimasto in giacenza sul conto ed è stato già oggetto di divisione, senza che possa procedersi alla correzione dell'errore atteso che, come detto, nessuno degli appellati ha avanzato censure o istanze al riguardo. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza nel presente grado, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria media, attesi il valore della controversia da parametrare al decisum e la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna parte così come costituita, in complessivi € 3.966,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione limitatamente all'Avv. Clemente che quale
Difensore di e si è dichiarato antistatario;
CP_5 Controparte_6
3) nulla per le spese in relazione alla posizione dei contumaci;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino