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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1357/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Francesca Ajello Presidente relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice nel procedimento ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 presentato da
C.U.I. nato a [...], Uttar Pradesh Parte_1 C.F._1
(India), il 7 settembre 1996 con l'avv. Laura Baldassarrini del Foro di Macerata, domiciliatario
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore,
[...]
RESISTENTE ha emesso il seguente
DECRETO ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 e artt. 737 e ss. c.p.c.
1. Premesso che
cittadino dell'India, ha presentato domANa di protezione Parte_1 internazionale, sussidiaria ed umanitaria alla . Controparte_1
A fondamento della propria domANa, il ricorrente, davanti alla Commissione, si è espresso in lingua punjabi e, in ordine alle condizioni di vita in patria, ha dichiarato:
- di essere nato a [...], Uttar Pradesh;
- di aver poi vissuto nella regione del Punjab a Moga;
- di appartenere all'etnia Persona_1
Pagina 1 - di essere di religione;
Per_2
- di avere studiato per 12 anni;
- di aver lavorato in un negozio dal 2013;
- di avere ancora i seguenti familiari: il padre e due sorelle;
- che la madre è deceduta nel 2004 per un cancro, che il padre soffre di disturbi mentali e che una sorella è deceduta;
Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare ha dichiarato di essere fuggito perché i suoi zii lo perseguitavano per la mancata restituzione di un debito contratto dalla sua famiglia e perché volevano ottenere un loro terreno.
In particolare, ha riferito:
- che suo padre aveva preso in prestito del denaro dai suoi fratelli minori per sostenere le costose cure cui doveva sottoporsi la moglie;
- che poi gli zii del ricorrente hanno iniziato a chiedere insistentemente il denaro dato in prestito, che la sua famiglia non riusciva a restituire;
- che quindi li hanno minacciati e picchiati e hanno poi preso possesso di un loro terreno;
- di aver provato a denunciare ma che la polizia non ha accettato la denuncia in quanto era corrotta dai suoi zii, i quali avevano rapporti con il partito CP_2 per cui organizzavano la campagna elettorale e raccoglievano voti;
[...]
- che la situazione è peggiorata quANo la sorella del ricorrente è morta, circostanza che ha aggravato la salute mentale del padre;
- che poi nel 2007, all'età di 11 anni, ha lasciato il villaggio d'origine per lavorare e studiare nel Punjab, ospitato da amici di famiglia;
- che veniva comunque disturbato dai uno dei suoi zii anche quANo soggiornava in Punjab;
- di aver avuto problemi anche a causa della sua etnia, in quanto il partito di cui facevano parte i suoi zii alimentava tensioni tra mussulmani e indù;
- che nel 2013 suo zio ha tentato di ucciderlo mANANo delle persone a investirlo con una moto;
- che l'obiettivo dello zio era ucciderlo per prendere possesso della loro proprietà;
- che alla fine gli zii hanno preso possesso di tale terreno;
- che poi verso la fine del 2013 e l'inizio del 2014 è stato picchiato dai suoi parenti con dei bastoni;
Pagina 2 - che dopo aver cambiato casa diverse volte ha maturato la decisione di lasciare il paese;
- di essere partito dall'India nel 2017;
- di essere passato per Russia e Serbia viaggiANo in aereo;
Per_3
- di essere poi passato per Bosnia, Croazia e Slovenia;
- di essere arrivato in Italia il 07.01.2020;
- che attualmente le sorelle vengono ancora disturbate dai suoi zii;
In ordine al timore di ritornare nel proprio Paese ha riferito: “mio zio mi ucciderebbe per avere il possesso per sempre dei terreni” (pag. 9 verbale).
La ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale, CP_1 ritenendo non credibili gli elementi relativi alla vicenda persecutoria. Non è stato considerato credibile l'episodio di persecuzione avvenuto quANo il richiedente aveva solamente 11 anni e per il quale mancano dettagli precisi e tali da farlo ritenere autentico.
D'altra parte, non sono stati riportati altri episodi simili per far ritenere credibile un timore paventato di persecuzione, se non un'aggressione, peraltro poco circostanziata, avvenuta diversi anni più tardi. Infine, sono stati ritenuti vaghi i riferimenti ai presunti legami politici degli zii che avrebbero permesso loro di avere la polizia dalla loro parte. ha quindi proposto ricorso avverso il provvedimento sopra Parte_1 indicato, insistendo per il riconoscimento delle già richieste forme di protezione.
La Commissione Territoriale non si è costituita, nonostante la regolarità della comunicazione della cancelleria, e non ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa, acquisita tuttavia per il tramite della difesa.
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza di comparizione delle parti ex art. 35-bis comma 11.
Il ricorrente non si è presentato all'udienza fissata per la sua audizione.
La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del giorno 11 aprile
2025.
2. Nel merito
2.1. Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, di quella sussidiaria o, in ulteriore subordine, di quella complementare interna (umanitaria/speciale), essendo l'autorità giudiziaria chiamata ad effettuare un completo riesame nel merito della domANa e non essendo invece vincolata ai motivi di opposizione.
Pagina 3 2.1.2. Nel procedimento in esame il ricorrente ha fornito alla CP_1
le proprie dichiarazioni, riportANole poi sinteticamente anche in ricorso.
[...]
Alla luce di tali dichiarazioni e di quanto contenuto nel ricorso, il Collegio ha ritenuto necessario procedere ad una audizione del richiedente asilo.
Infine, il signor all'udienza di comparizione, non è Parte_1 comparso.
2.2. Giova, a questo punto, rilevare in diritto che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 251/2007, lo status di rifugiato possa essere riconosciuto quANo vi siano elementi per ritenere adeguatamente dimostrato il “fondato timore” del ricorrente:
- di subire atti di persecuzione;
- che siano posti in essere per motivi di razza, religione nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica nelle definizioni fornite dall'art. 8 della stessa normativa;
- e siano perpetrati dallo Stato, da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, o anche soggetti non statuali quANo le autorità dello
Stato di provenienza non possano o non vogliano fornire protezione.
Inoltre, l'art. 2 lett. g) d.lgs. 251/2007 riconosce una forma di protezione anche allo straniero che non possiede i requisiti per lo status di rifugiato come sopra definito, che paventa fondati motivi per ritenere che, tornANo nel Paese di provenienza, correrebbe un effettivo rischio di subire un danno grave definitivo dall'art. 14 d.lgs. 251/2007 per il quale non può o non vuole ottenere protezione di tale Paese.
L'art. 14 citato precisa poi cosa debba intendersi per danno grave.
La protezione sussidiaria può quindi essere concessa al richiedente che, in caso di rimpatrio, rischi di subire:
a. una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte;
b. la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano e degradante;
c. la minaccia grave alla vita o all'incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
Quanto alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) va detto che può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quANo il richiedente porti elementi sufficienti per ritenere che egli, in caso di rimpatrio, incorra in un rischio effettivo di subire un grave danno inerente alla sua particolare e individuale posizione, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (GrANe
Pagina 4 Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009, causa C – 465/07, punti Per_4 da 32 a 35).
È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domANa emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili conseguenze a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di subire un danno grave derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
2.3. La prova principale dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione sopra individuate va ricercata, innanzi tutto, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente, che vanno esaminate secondo i criteri dettati dall'art. 3 comma 5 d.lgs.
251/2007. Tale norma indica i parametri grazie ai quali deve essere esaminata la credibilità intrinseca ed estrinseca della narrazione fornita dal richiedente quANo questi non sia riuscito a portare sufficienti prove a sostegno della propria storia, parametri oggetto di interpretazione dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione ha infatti sottolineato che la valutazione delle dichiarazioni del richiedente non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, ma è necessario che il Collegio effettui una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata, precisANo poi che può trovare applicazione il principio del
“beneficio del dubbio” quANo residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione
(Cass. 7546/2020).
Orbene, nel caso di specie, si concorda con la decisione della CP_1
nell'impugnato provvedimento di rigetto della domANa di protezione
[...] internazionale.
Il racconto del richiedente appare carente di elementi che possano confermare in modo convincente l'esistenza di una persecuzione contro di lui. In merito alle persecuzioni ricevute, anche nel lungo periodo (dal 2007 al 2013) in cui ha vissuto in Punjab dagli amici di famiglia, il ricorrente non ha fornito informazioni chiare e precise sul tipo di minacce o sui tentativi di omicidio da parte degli zii, limitANosi a dichiarare di aver maturato la decisione di lasciare l'India “perché hanno sempre tentato di uccidermi […] Volevano prendere possesso della mia proprietà” (pag. 8 verbale). Risulta tra l'altro improbabile che lo stesso sia stato perseguitato all'età di soli 11 anni per il debito contratto dal padre.
Pagina 5 Inoltre, l'incidente stradale riportato dal richiedente – la circostanza persecutoria centrale - risulta poco chiaro e difetta di una descrizione dettagliata, oltre che di una precisa identificazione degli aggressori e della loro relazione con gli zii. In aggiunta, le affermazioni in merito alla corruzione della polizia da parte dei suoi zii appaiono molto vaghe e ad avviso del Collegio risultano una motivazione preconfezionata e non autentica per giustificare il mancato intervento delle forze dell'ordine in suo aiuto. Si consideri, inoltre, che le persecuzioni dichiarate sono avvenuto molto tempo addietro rispetto al momento della partenza dal paese d'origine.
Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dalla Questura di alla Procura CP_1 della Repubblica presso Codesto Tribunale, emerge che all'atto della presentazione della domANa d'asilo il richiedente ha dichiarato, a fondamento della propria domANa, di aver avuto screzi con i parenti anche perché era stato incolpato della morte della cugina, la quale si era tolta la vita perché il suo matrimonio con il richiedente era saltato a causa della mancata restituzione del denaro preso a prestito. Tali dichiarazioni non sono state confermate in sede di audizione amministrativa, in cui il ricorrente ha narrato una vicenda persecutoria diversa.
Inoltre, il signor non si è presentato alle udienze fissate per la sua Pt_1 audizione e pertanto il Collegio non ha a disposizione ulteriori elementi rispetto a quelli forniti in sede amministrativa per valutare il timore paventato di persecuzione. Pertanto, il
Collegio ritiene di concordare con la decisione assunta dalla e di Controparte_1 dichiarare non credibile il racconto fornito dal signor a supporto della sua Pt_1 domANa di protezione internazionale.
Per questo motivo, il Collegio ritiene che non siano emersi sufficienti elementi per ritenere integrati i sopra descritti presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a) e b)
d.lgs. 251/2007. Conseguentemente, non possono essere riconosciute a Parte_1 le protezioni maggiori, per cui le relative domANe vanno rigettate.
[...]
2.4. Quanto alla ipotesi di cui alla lett. c) sopra riportata, va detto che può esser riconosciuta la protezione sussidiaria quANo, nella specifica zona di provenienza del richiedente, sussista un conflitto armato. Nell'interpretazione della giurisprudenza dell'Unione Europa, il conflitto armato si può dire esistente “quANo le forza governative di un Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quANo due o più gruppi armati si scontrano fra loro” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, 30.01.2014, causa C . 285/12, Diakitè). Sul punto la Corte europea ha precisato inoltre:
Pagina 6 - che il legislatore comunitario ha incluso nella protezione in esame la “codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, senza invece includere le ipotesi di minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente per “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”;
- che può essere concessa la protezione sussidiaria anche nei casi in cui, pur in assenza di una prova relativa ad un rischio specifico ed individuale, il conflitto rilevato raggiunga un livello di gravità “talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. La giurisprudenza dell'Unione, in sostanza, ritiene che non sia sufficiente l'esistenza di una generica situazione di instabilità o di conflitto a bassa intensità, ma che sia invece necessario che, dalle informazioni reperite nel corso del processo, risulti che l'intero territorio del Paese
o della Regione di provenienza e nella quale il ricorrente dovrebbe tornare, sussista una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di un intensità tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. Al fine di valutare l'intensità di tale conflitto, occorre riferirsi ai criteri forniti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (con la sentenza già Per_4 citata e la sentenza n. 901/19 del 10.06.2021), nonché dalla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo (con la sentenza FI AN MI c. regno Unito, 28.06.2011) e, quindi, in particolare:
o l'estensione geografica del conflitto;
o i metodi utilizzati nel corso delle offensive (sparatorie mirate, bombardamenti generalizzati, ecc.);
o l'uso di tali metodi da parte di tutti coloro che partecipano al conflitto;
o il numero di vittime civile (da intendersi come morti, feriti e sfollati).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente proviene dal Punjab indiano, ove ha vissuto per dieci anni anni prima di lasciare l'India.
ConsiderANo nello specifico il territorio del Punjab indiano, esso è situato nella parte nord-occidentale del subcontinente. Confina a nord con il territorio dell'unione di
Pagina 7 e a nord-est con lo Stato dell'Himachal Pradesh, a sud e sud-est con lo Per_5 Per_6
Stato dell' a sud-ovest con lo Stato del Rajasthan e a ovest con il Pakistan1. CP_3
Nel febbraio 2022, in occasione dello svolgimento delle elezioni per la locale assemblea legislativa, si sono verificati molteplici scontri che hanno coinvolto sostenitori del dello del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
del e dell provocANo
[...] Controparte_7 Controparte_8 almeno un morto2. Il 29 aprile 2022, nella città di Patiala (Punjab), due gruppi si sono scontrati durante una marcia di protesta contro l'organizzazione terroristica indipendentista “Khalistan”. Il personale di polizia è intervenuto e ha sparato in aria per riportare la situazione sotto controllo;
sono stati segnalati lanci di pietre durante Per_ l'incidente e il leader dello Shiv SH è stato arrestato in relazione al caso. Gli Per_8 scontri sono scoppiati dopo che il corteo del gruppo, che si identifica come seguace dello
, si è trovato faccia a faccia con gruppi sikh che si ritiene siano a favore del Per_9
Khalistan. Almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite durante le violenze3.
A fine maggio 2022, ignoti assalitori hanno ucciso un leader del Congresso e un cantante nel distretto di Mansa4; nello stesso periodo sono state segnalate proteste ad opera di sindacati degli insegnanti e dei disoccupati contro le politiche del governo5.
Ulteriormente, il governo, il 14 giugno, ha annunciato un nuovo schema di reclutamento di soldati con contratti a breve termine nel tentativo di ridurre lo stipendio e le pensioni che impegnano metà del budget della difesa, innescANo proteste generalizzate: i manifestanti si sono scontrati con la polizia, ferendone molti, e hanno bruciato proprietà del governo, veicoli di trasporto pubblico, treni e stazioni ferroviarie nella maggior parte dei territori
Pagina 8 coinvolti6. A fine agosto, un gruppo di persone nel distretto di Tarn Taran è entrato con la forza in una chiesa locale, vANalizzANo una statua di Gesù e Maria. A causa dei sempre più frequenti attacchi alle chiese e agli incontri comunitari, la comunità cristiana del
Punjab ha chiesto un'azione severa contro gli autori di tali aggressioni, oltre a misure di sicurezza adeguate alla comunità7.
Per quanto concerne la minaccia terroristica, dall'inizio dell'anno 2023 la fonte CP_1 ha registrato 15 incidenti nel Punjab indiano, di cui 10 solo nel mese di gennaio.
Nell'arco dell'intero 2022 sono stati 33 gli incidenti di questo tipo8. La stessa fonte, nelle valutazioni sull'ANamento delle violenze nella regione del Punjab, descrive che vi è stato un deterioramento negli ultimi sei anni, dopo che tra il 2008 e il 2015 non c'è stata una sola vittima legata al Khalistan. Da allora, tuttavia, ogni anno sono state registrate vittime di questo tipo: 3 nel 2016, 6 nel 2017, 3 nel 2018 e 2 in ogni anno tra il 2019 e il 2022.
Tuttavia, ad eccezione dei 9 omicidi mirati tra il 2016 e il 2017, le indagini hanno rivelato che gli autori erano mercenari o gangster, e non khalistani con motivazioni ideologiche9.
Quanto alla capacità statale di contrastare la minaccia terroristica, tra marzo e dicembre
2022 la polizia del Punjab ha neutralizzato 140 nuclei criminali e arrestato 555 persone uccidendone due, rinvenendo 510 armi e 129 veicoli utilizzati per le attività criminali.
Durante lo stesso arco di tempo, la polizia del Punjab ha neutralizzato 26 gruppo e arrestato 163 terroristi, dimostrANo di possedere la capacità di CP_11 intraprendere azioni effettive contro l'attività terroristica in Punjab.10
Prendendo in esame la situazione globale del Punjab, da fonte ACLED risulta che, nel corso del 2022 (gennaio – dicembre), si sono verificati nella regione un totale di 118 eventi rilevanti per la sicurezza, catalogati come 1 combattimento, 2 esplosioni (entrambe avevano come target le autorità), 24 episodi di violenza contro i civili e 91 rivolte - che CP_1 hanno causato complessivamente 27 vittime11. I dati estrapolati da quanto ai mesi
Pagina 9 maggio - ottobre 202312 danno conto di un totale di 54 eventi: 42 rivolte, 3 esplosioni e 9 episodi di violenza contro i civili.
Dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ACLED ha registrato in tutto il Punjab indiano un totale di 164 eventi, dei quali 106 ai danni dei civili.13
Come si vede, dalle segnalazioni sopra riportate si delinea un contesto che, seppur connotato da tensioni politiche e sociali, tali tensioni non sono di livello tale dal quale ne scaturisca un contesto di gravità tale da far sì che il ricorrente, in caso di rimpatrio, si trovi concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica. Si ritiene, quindi, che nell'area di provenienza del ricorrente non sussistano conflitti armati interni o internazionali che diano luogo a violenza generalizzata e che, di conseguenza, non possa ritenersi fondata neppure la domANa di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) che va, pertanto, rigettata.
2.5. Sulla protezione umanitaria e speciale
Preliminarmente, appare opportuno osservare che la protezione complementare interna ha subito nel corso degli ultimi anni alcune, radicali, modifiche legislative.
Da ultimo, il legislatore ha infatti disciplinato la materia attraverso il decreto-legge
21 ottobre 2020, n. 130, così nuovamente conformANo il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. e comunque al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2,
Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermANo la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinANo ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche
Pagina 10 dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrANo nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione ANrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesANo i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di
Pagina 11 integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel
Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
Orbene, nel caso di specie, non sono pervenute informazioni in merito alle condizioni in cui vive il signor in Italia. Pertanto, il Collegio non ha elementi per Pt_1 poter ritenere che un eventuale rimpatrio possa violare il diritto dell'odierno ricorrente alla propria vita privata e familiare. Non può essere quindi riconosciuta a Parte_1 la protezione speciale come prevista dalla nuova normativa sopra esaminata. La
[...] domANa formulata va quindi rigettata.
3. Sulle spese
Le spese sono irripetibili, in quanto l'autorità amministrativa non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, nel procedimento ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso presentato da C.U.I. Parte_1 C.F._1
2. SPESE IRRIPETIBILI.
MANa alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello
Pagina 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Surinder M. AN Singh, H.K. Manmohan, "Punjab", in Encyclopedia Britannica, 26 CP_9 August 2022, https://www.britannica.com/place/Punjab-state-India. 2 ACLED, Regional Overview: South Asia AN Afghanistan, 19-25 February 2022, Regional Overview: South Asia AN Afghanistan, https://acleddata.com/2022/03/03/regional-overview-south-asia- AN-afghanistan-19-25-february-2022/. 3 News18, Patiala Violence: Police Fire in Air as Clash Erupts During Anti-Khalistan March, Curfew Imposed | Top Updates, 29 April 2022, https://www.news18.com/news/politics/groups-clash-in- patiala-during-march-against-khalistan-deeply-unfortunate-says-cm-mann-as-oppn-condemns- anarchy-in-state-5078149.html; https://www.tribuneindia.com/news/punjab/2-injured-as-two- groups-clash%C2%A0in-patiala-cm-mann-says-wont-allow-anyone-to-create-disturbance-in-state- 390402. 4 ACLED, Regional Overview: South Asia AN Afghanistan, 28 May – 3 June 2022, https://acleddata.com/2022/06/09/regional-overview-south-asia-AN-afghanistan-28-may-3- june-2022/. 5 The Times of India, Protests intensify, Punjab education minister's Barnala residence fortified by police, 30 May 2022, http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/91883359.cms?utm_source=contentofinterest&ut m_medium=text&utm_campaign=cppst. 6 ICG, Crisis Watch. Tracking Conflict Worldwide, June 2022 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/july-alerts-AN-june-trends-2022. 7 Punjab Newsline, Christian community in Punjab condemns attacks on churches, appeals for peace, 2 September 2022, https://www.punjabnewsline.com/news/christian-community-in- punjab-condemns-attacks-on-churches-appeals-for-peace-48750. 8 SATP - South Asia Terrorism Portal, Datasheet Punjab, 2022 – 2023, ultimo aggiornamento al 20 aprile 2023, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/india-punjab. 9 Ibid. 10 Ibid. 11 ACLED Dashboard, India- Punjab, 1 January 2022 – 31 December 2022. https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/BFC994534113D57EB27B0D3DABB5D165., ultimo accesso 21 aprile 2023, filtri utilizzati seguenti filtri: battles, violence against civilians, explosion/remote violence, riots. 12 https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/india-punjab. 13 ACLED Dashboard, India- Punjab, 1 January 2024 – 31 December 2024. , filtri utilizzati seguenti filtri: battles, violence against civilians, explosion/remote violence, riots, https://acleddata.com/explorer/ , ultimo accesso 18 febbraio 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Francesca Ajello Presidente relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice nel procedimento ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 presentato da
C.U.I. nato a [...], Uttar Pradesh Parte_1 C.F._1
(India), il 7 settembre 1996 con l'avv. Laura Baldassarrini del Foro di Macerata, domiciliatario
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore,
[...]
RESISTENTE ha emesso il seguente
DECRETO ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 e artt. 737 e ss. c.p.c.
1. Premesso che
cittadino dell'India, ha presentato domANa di protezione Parte_1 internazionale, sussidiaria ed umanitaria alla . Controparte_1
A fondamento della propria domANa, il ricorrente, davanti alla Commissione, si è espresso in lingua punjabi e, in ordine alle condizioni di vita in patria, ha dichiarato:
- di essere nato a [...], Uttar Pradesh;
- di aver poi vissuto nella regione del Punjab a Moga;
- di appartenere all'etnia Persona_1
Pagina 1 - di essere di religione;
Per_2
- di avere studiato per 12 anni;
- di aver lavorato in un negozio dal 2013;
- di avere ancora i seguenti familiari: il padre e due sorelle;
- che la madre è deceduta nel 2004 per un cancro, che il padre soffre di disturbi mentali e che una sorella è deceduta;
Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare ha dichiarato di essere fuggito perché i suoi zii lo perseguitavano per la mancata restituzione di un debito contratto dalla sua famiglia e perché volevano ottenere un loro terreno.
In particolare, ha riferito:
- che suo padre aveva preso in prestito del denaro dai suoi fratelli minori per sostenere le costose cure cui doveva sottoporsi la moglie;
- che poi gli zii del ricorrente hanno iniziato a chiedere insistentemente il denaro dato in prestito, che la sua famiglia non riusciva a restituire;
- che quindi li hanno minacciati e picchiati e hanno poi preso possesso di un loro terreno;
- di aver provato a denunciare ma che la polizia non ha accettato la denuncia in quanto era corrotta dai suoi zii, i quali avevano rapporti con il partito CP_2 per cui organizzavano la campagna elettorale e raccoglievano voti;
[...]
- che la situazione è peggiorata quANo la sorella del ricorrente è morta, circostanza che ha aggravato la salute mentale del padre;
- che poi nel 2007, all'età di 11 anni, ha lasciato il villaggio d'origine per lavorare e studiare nel Punjab, ospitato da amici di famiglia;
- che veniva comunque disturbato dai uno dei suoi zii anche quANo soggiornava in Punjab;
- di aver avuto problemi anche a causa della sua etnia, in quanto il partito di cui facevano parte i suoi zii alimentava tensioni tra mussulmani e indù;
- che nel 2013 suo zio ha tentato di ucciderlo mANANo delle persone a investirlo con una moto;
- che l'obiettivo dello zio era ucciderlo per prendere possesso della loro proprietà;
- che alla fine gli zii hanno preso possesso di tale terreno;
- che poi verso la fine del 2013 e l'inizio del 2014 è stato picchiato dai suoi parenti con dei bastoni;
Pagina 2 - che dopo aver cambiato casa diverse volte ha maturato la decisione di lasciare il paese;
- di essere partito dall'India nel 2017;
- di essere passato per Russia e Serbia viaggiANo in aereo;
Per_3
- di essere poi passato per Bosnia, Croazia e Slovenia;
- di essere arrivato in Italia il 07.01.2020;
- che attualmente le sorelle vengono ancora disturbate dai suoi zii;
In ordine al timore di ritornare nel proprio Paese ha riferito: “mio zio mi ucciderebbe per avere il possesso per sempre dei terreni” (pag. 9 verbale).
La ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale, CP_1 ritenendo non credibili gli elementi relativi alla vicenda persecutoria. Non è stato considerato credibile l'episodio di persecuzione avvenuto quANo il richiedente aveva solamente 11 anni e per il quale mancano dettagli precisi e tali da farlo ritenere autentico.
D'altra parte, non sono stati riportati altri episodi simili per far ritenere credibile un timore paventato di persecuzione, se non un'aggressione, peraltro poco circostanziata, avvenuta diversi anni più tardi. Infine, sono stati ritenuti vaghi i riferimenti ai presunti legami politici degli zii che avrebbero permesso loro di avere la polizia dalla loro parte. ha quindi proposto ricorso avverso il provvedimento sopra Parte_1 indicato, insistendo per il riconoscimento delle già richieste forme di protezione.
La Commissione Territoriale non si è costituita, nonostante la regolarità della comunicazione della cancelleria, e non ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa, acquisita tuttavia per il tramite della difesa.
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza di comparizione delle parti ex art. 35-bis comma 11.
Il ricorrente non si è presentato all'udienza fissata per la sua audizione.
La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del giorno 11 aprile
2025.
2. Nel merito
2.1. Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, di quella sussidiaria o, in ulteriore subordine, di quella complementare interna (umanitaria/speciale), essendo l'autorità giudiziaria chiamata ad effettuare un completo riesame nel merito della domANa e non essendo invece vincolata ai motivi di opposizione.
Pagina 3 2.1.2. Nel procedimento in esame il ricorrente ha fornito alla CP_1
le proprie dichiarazioni, riportANole poi sinteticamente anche in ricorso.
[...]
Alla luce di tali dichiarazioni e di quanto contenuto nel ricorso, il Collegio ha ritenuto necessario procedere ad una audizione del richiedente asilo.
Infine, il signor all'udienza di comparizione, non è Parte_1 comparso.
2.2. Giova, a questo punto, rilevare in diritto che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 251/2007, lo status di rifugiato possa essere riconosciuto quANo vi siano elementi per ritenere adeguatamente dimostrato il “fondato timore” del ricorrente:
- di subire atti di persecuzione;
- che siano posti in essere per motivi di razza, religione nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica nelle definizioni fornite dall'art. 8 della stessa normativa;
- e siano perpetrati dallo Stato, da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, o anche soggetti non statuali quANo le autorità dello
Stato di provenienza non possano o non vogliano fornire protezione.
Inoltre, l'art. 2 lett. g) d.lgs. 251/2007 riconosce una forma di protezione anche allo straniero che non possiede i requisiti per lo status di rifugiato come sopra definito, che paventa fondati motivi per ritenere che, tornANo nel Paese di provenienza, correrebbe un effettivo rischio di subire un danno grave definitivo dall'art. 14 d.lgs. 251/2007 per il quale non può o non vuole ottenere protezione di tale Paese.
L'art. 14 citato precisa poi cosa debba intendersi per danno grave.
La protezione sussidiaria può quindi essere concessa al richiedente che, in caso di rimpatrio, rischi di subire:
a. una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte;
b. la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano e degradante;
c. la minaccia grave alla vita o all'incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
Quanto alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) va detto che può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quANo il richiedente porti elementi sufficienti per ritenere che egli, in caso di rimpatrio, incorra in un rischio effettivo di subire un grave danno inerente alla sua particolare e individuale posizione, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (GrANe
Pagina 4 Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009, causa C – 465/07, punti Per_4 da 32 a 35).
È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domANa emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili conseguenze a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di subire un danno grave derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
2.3. La prova principale dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione sopra individuate va ricercata, innanzi tutto, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente, che vanno esaminate secondo i criteri dettati dall'art. 3 comma 5 d.lgs.
251/2007. Tale norma indica i parametri grazie ai quali deve essere esaminata la credibilità intrinseca ed estrinseca della narrazione fornita dal richiedente quANo questi non sia riuscito a portare sufficienti prove a sostegno della propria storia, parametri oggetto di interpretazione dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione ha infatti sottolineato che la valutazione delle dichiarazioni del richiedente non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, ma è necessario che il Collegio effettui una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata, precisANo poi che può trovare applicazione il principio del
“beneficio del dubbio” quANo residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione
(Cass. 7546/2020).
Orbene, nel caso di specie, si concorda con la decisione della CP_1
nell'impugnato provvedimento di rigetto della domANa di protezione
[...] internazionale.
Il racconto del richiedente appare carente di elementi che possano confermare in modo convincente l'esistenza di una persecuzione contro di lui. In merito alle persecuzioni ricevute, anche nel lungo periodo (dal 2007 al 2013) in cui ha vissuto in Punjab dagli amici di famiglia, il ricorrente non ha fornito informazioni chiare e precise sul tipo di minacce o sui tentativi di omicidio da parte degli zii, limitANosi a dichiarare di aver maturato la decisione di lasciare l'India “perché hanno sempre tentato di uccidermi […] Volevano prendere possesso della mia proprietà” (pag. 8 verbale). Risulta tra l'altro improbabile che lo stesso sia stato perseguitato all'età di soli 11 anni per il debito contratto dal padre.
Pagina 5 Inoltre, l'incidente stradale riportato dal richiedente – la circostanza persecutoria centrale - risulta poco chiaro e difetta di una descrizione dettagliata, oltre che di una precisa identificazione degli aggressori e della loro relazione con gli zii. In aggiunta, le affermazioni in merito alla corruzione della polizia da parte dei suoi zii appaiono molto vaghe e ad avviso del Collegio risultano una motivazione preconfezionata e non autentica per giustificare il mancato intervento delle forze dell'ordine in suo aiuto. Si consideri, inoltre, che le persecuzioni dichiarate sono avvenuto molto tempo addietro rispetto al momento della partenza dal paese d'origine.
Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dalla Questura di alla Procura CP_1 della Repubblica presso Codesto Tribunale, emerge che all'atto della presentazione della domANa d'asilo il richiedente ha dichiarato, a fondamento della propria domANa, di aver avuto screzi con i parenti anche perché era stato incolpato della morte della cugina, la quale si era tolta la vita perché il suo matrimonio con il richiedente era saltato a causa della mancata restituzione del denaro preso a prestito. Tali dichiarazioni non sono state confermate in sede di audizione amministrativa, in cui il ricorrente ha narrato una vicenda persecutoria diversa.
Inoltre, il signor non si è presentato alle udienze fissate per la sua Pt_1 audizione e pertanto il Collegio non ha a disposizione ulteriori elementi rispetto a quelli forniti in sede amministrativa per valutare il timore paventato di persecuzione. Pertanto, il
Collegio ritiene di concordare con la decisione assunta dalla e di Controparte_1 dichiarare non credibile il racconto fornito dal signor a supporto della sua Pt_1 domANa di protezione internazionale.
Per questo motivo, il Collegio ritiene che non siano emersi sufficienti elementi per ritenere integrati i sopra descritti presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a) e b)
d.lgs. 251/2007. Conseguentemente, non possono essere riconosciute a Parte_1 le protezioni maggiori, per cui le relative domANe vanno rigettate.
[...]
2.4. Quanto alla ipotesi di cui alla lett. c) sopra riportata, va detto che può esser riconosciuta la protezione sussidiaria quANo, nella specifica zona di provenienza del richiedente, sussista un conflitto armato. Nell'interpretazione della giurisprudenza dell'Unione Europa, il conflitto armato si può dire esistente “quANo le forza governative di un Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quANo due o più gruppi armati si scontrano fra loro” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, 30.01.2014, causa C . 285/12, Diakitè). Sul punto la Corte europea ha precisato inoltre:
Pagina 6 - che il legislatore comunitario ha incluso nella protezione in esame la “codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, senza invece includere le ipotesi di minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente per “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”;
- che può essere concessa la protezione sussidiaria anche nei casi in cui, pur in assenza di una prova relativa ad un rischio specifico ed individuale, il conflitto rilevato raggiunga un livello di gravità “talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. La giurisprudenza dell'Unione, in sostanza, ritiene che non sia sufficiente l'esistenza di una generica situazione di instabilità o di conflitto a bassa intensità, ma che sia invece necessario che, dalle informazioni reperite nel corso del processo, risulti che l'intero territorio del Paese
o della Regione di provenienza e nella quale il ricorrente dovrebbe tornare, sussista una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di un intensità tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. Al fine di valutare l'intensità di tale conflitto, occorre riferirsi ai criteri forniti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (con la sentenza già Per_4 citata e la sentenza n. 901/19 del 10.06.2021), nonché dalla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo (con la sentenza FI AN MI c. regno Unito, 28.06.2011) e, quindi, in particolare:
o l'estensione geografica del conflitto;
o i metodi utilizzati nel corso delle offensive (sparatorie mirate, bombardamenti generalizzati, ecc.);
o l'uso di tali metodi da parte di tutti coloro che partecipano al conflitto;
o il numero di vittime civile (da intendersi come morti, feriti e sfollati).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente proviene dal Punjab indiano, ove ha vissuto per dieci anni anni prima di lasciare l'India.
ConsiderANo nello specifico il territorio del Punjab indiano, esso è situato nella parte nord-occidentale del subcontinente. Confina a nord con il territorio dell'unione di
Pagina 7 e a nord-est con lo Stato dell'Himachal Pradesh, a sud e sud-est con lo Per_5 Per_6
Stato dell' a sud-ovest con lo Stato del Rajasthan e a ovest con il Pakistan1. CP_3
Nel febbraio 2022, in occasione dello svolgimento delle elezioni per la locale assemblea legislativa, si sono verificati molteplici scontri che hanno coinvolto sostenitori del dello del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
del e dell provocANo
[...] Controparte_7 Controparte_8 almeno un morto2. Il 29 aprile 2022, nella città di Patiala (Punjab), due gruppi si sono scontrati durante una marcia di protesta contro l'organizzazione terroristica indipendentista “Khalistan”. Il personale di polizia è intervenuto e ha sparato in aria per riportare la situazione sotto controllo;
sono stati segnalati lanci di pietre durante Per_ l'incidente e il leader dello Shiv SH è stato arrestato in relazione al caso. Gli Per_8 scontri sono scoppiati dopo che il corteo del gruppo, che si identifica come seguace dello
, si è trovato faccia a faccia con gruppi sikh che si ritiene siano a favore del Per_9
Khalistan. Almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite durante le violenze3.
A fine maggio 2022, ignoti assalitori hanno ucciso un leader del Congresso e un cantante nel distretto di Mansa4; nello stesso periodo sono state segnalate proteste ad opera di sindacati degli insegnanti e dei disoccupati contro le politiche del governo5.
Ulteriormente, il governo, il 14 giugno, ha annunciato un nuovo schema di reclutamento di soldati con contratti a breve termine nel tentativo di ridurre lo stipendio e le pensioni che impegnano metà del budget della difesa, innescANo proteste generalizzate: i manifestanti si sono scontrati con la polizia, ferendone molti, e hanno bruciato proprietà del governo, veicoli di trasporto pubblico, treni e stazioni ferroviarie nella maggior parte dei territori
Pagina 8 coinvolti6. A fine agosto, un gruppo di persone nel distretto di Tarn Taran è entrato con la forza in una chiesa locale, vANalizzANo una statua di Gesù e Maria. A causa dei sempre più frequenti attacchi alle chiese e agli incontri comunitari, la comunità cristiana del
Punjab ha chiesto un'azione severa contro gli autori di tali aggressioni, oltre a misure di sicurezza adeguate alla comunità7.
Per quanto concerne la minaccia terroristica, dall'inizio dell'anno 2023 la fonte CP_1 ha registrato 15 incidenti nel Punjab indiano, di cui 10 solo nel mese di gennaio.
Nell'arco dell'intero 2022 sono stati 33 gli incidenti di questo tipo8. La stessa fonte, nelle valutazioni sull'ANamento delle violenze nella regione del Punjab, descrive che vi è stato un deterioramento negli ultimi sei anni, dopo che tra il 2008 e il 2015 non c'è stata una sola vittima legata al Khalistan. Da allora, tuttavia, ogni anno sono state registrate vittime di questo tipo: 3 nel 2016, 6 nel 2017, 3 nel 2018 e 2 in ogni anno tra il 2019 e il 2022.
Tuttavia, ad eccezione dei 9 omicidi mirati tra il 2016 e il 2017, le indagini hanno rivelato che gli autori erano mercenari o gangster, e non khalistani con motivazioni ideologiche9.
Quanto alla capacità statale di contrastare la minaccia terroristica, tra marzo e dicembre
2022 la polizia del Punjab ha neutralizzato 140 nuclei criminali e arrestato 555 persone uccidendone due, rinvenendo 510 armi e 129 veicoli utilizzati per le attività criminali.
Durante lo stesso arco di tempo, la polizia del Punjab ha neutralizzato 26 gruppo e arrestato 163 terroristi, dimostrANo di possedere la capacità di CP_11 intraprendere azioni effettive contro l'attività terroristica in Punjab.10
Prendendo in esame la situazione globale del Punjab, da fonte ACLED risulta che, nel corso del 2022 (gennaio – dicembre), si sono verificati nella regione un totale di 118 eventi rilevanti per la sicurezza, catalogati come 1 combattimento, 2 esplosioni (entrambe avevano come target le autorità), 24 episodi di violenza contro i civili e 91 rivolte - che CP_1 hanno causato complessivamente 27 vittime11. I dati estrapolati da quanto ai mesi
Pagina 9 maggio - ottobre 202312 danno conto di un totale di 54 eventi: 42 rivolte, 3 esplosioni e 9 episodi di violenza contro i civili.
Dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ACLED ha registrato in tutto il Punjab indiano un totale di 164 eventi, dei quali 106 ai danni dei civili.13
Come si vede, dalle segnalazioni sopra riportate si delinea un contesto che, seppur connotato da tensioni politiche e sociali, tali tensioni non sono di livello tale dal quale ne scaturisca un contesto di gravità tale da far sì che il ricorrente, in caso di rimpatrio, si trovi concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica. Si ritiene, quindi, che nell'area di provenienza del ricorrente non sussistano conflitti armati interni o internazionali che diano luogo a violenza generalizzata e che, di conseguenza, non possa ritenersi fondata neppure la domANa di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) che va, pertanto, rigettata.
2.5. Sulla protezione umanitaria e speciale
Preliminarmente, appare opportuno osservare che la protezione complementare interna ha subito nel corso degli ultimi anni alcune, radicali, modifiche legislative.
Da ultimo, il legislatore ha infatti disciplinato la materia attraverso il decreto-legge
21 ottobre 2020, n. 130, così nuovamente conformANo il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. e comunque al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2,
Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermANo la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinANo ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche
Pagina 10 dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrANo nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione ANrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesANo i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di
Pagina 11 integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel
Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
Orbene, nel caso di specie, non sono pervenute informazioni in merito alle condizioni in cui vive il signor in Italia. Pertanto, il Collegio non ha elementi per Pt_1 poter ritenere che un eventuale rimpatrio possa violare il diritto dell'odierno ricorrente alla propria vita privata e familiare. Non può essere quindi riconosciuta a Parte_1 la protezione speciale come prevista dalla nuova normativa sopra esaminata. La
[...] domANa formulata va quindi rigettata.
3. Sulle spese
Le spese sono irripetibili, in quanto l'autorità amministrativa non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, nel procedimento ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso presentato da C.U.I. Parte_1 C.F._1
2. SPESE IRRIPETIBILI.
MANa alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello
Pagina 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Surinder M. AN Singh, H.K. Manmohan, "Punjab", in Encyclopedia Britannica, 26 CP_9 August 2022, https://www.britannica.com/place/Punjab-state-India. 2 ACLED, Regional Overview: South Asia AN Afghanistan, 19-25 February 2022, Regional Overview: South Asia AN Afghanistan, https://acleddata.com/2022/03/03/regional-overview-south-asia- AN-afghanistan-19-25-february-2022/. 3 News18, Patiala Violence: Police Fire in Air as Clash Erupts During Anti-Khalistan March, Curfew Imposed | Top Updates, 29 April 2022, https://www.news18.com/news/politics/groups-clash-in- patiala-during-march-against-khalistan-deeply-unfortunate-says-cm-mann-as-oppn-condemns- anarchy-in-state-5078149.html; https://www.tribuneindia.com/news/punjab/2-injured-as-two- groups-clash%C2%A0in-patiala-cm-mann-says-wont-allow-anyone-to-create-disturbance-in-state- 390402. 4 ACLED, Regional Overview: South Asia AN Afghanistan, 28 May – 3 June 2022, https://acleddata.com/2022/06/09/regional-overview-south-asia-AN-afghanistan-28-may-3- june-2022/. 5 The Times of India, Protests intensify, Punjab education minister's Barnala residence fortified by police, 30 May 2022, http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/91883359.cms?utm_source=contentofinterest&ut m_medium=text&utm_campaign=cppst. 6 ICG, Crisis Watch. Tracking Conflict Worldwide, June 2022 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/july-alerts-AN-june-trends-2022. 7 Punjab Newsline, Christian community in Punjab condemns attacks on churches, appeals for peace, 2 September 2022, https://www.punjabnewsline.com/news/christian-community-in- punjab-condemns-attacks-on-churches-appeals-for-peace-48750. 8 SATP - South Asia Terrorism Portal, Datasheet Punjab, 2022 – 2023, ultimo aggiornamento al 20 aprile 2023, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/india-punjab. 9 Ibid. 10 Ibid. 11 ACLED Dashboard, India- Punjab, 1 January 2022 – 31 December 2022. https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/BFC994534113D57EB27B0D3DABB5D165., ultimo accesso 21 aprile 2023, filtri utilizzati seguenti filtri: battles, violence against civilians, explosion/remote violence, riots. 12 https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/india-punjab. 13 ACLED Dashboard, India- Punjab, 1 January 2024 – 31 December 2024. , filtri utilizzati seguenti filtri: battles, violence against civilians, explosion/remote violence, riots, https://acleddata.com/explorer/ , ultimo accesso 18 febbraio 2025