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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. Barbara Vicario Giudice del./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1167/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Orbetello fraz, Fonteblanda Via del Leccio n. 7, presso lo studio dell'Avv. Elisa
Capuccini che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso richiedente l'adozione in favore di nato a [...] il [...] (c.f. ) _1 C.F._2
adottando con l'intervento del PM
Oggetto: Adozione di maggiorenne
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.7.2024, ha Parte_1
chiesto l'adozione del maggiorenne esponendo che: è figlio _1 _1
naturale di e il ricorrente è coniugato con Persona_1 Persona_2 Persona_1 dal 29.04.2000; dall'unione coniugale con la predetta è nato il figlio il Persona_3
19.10.2000; dal momento del matrimonio l'adottante convive con l'adottando e tra i due si è sviluppato un importate rapporto di affetto assimilabile al rapporto genitore figlio;
il padre dell'adottando, con il quale i rapporti erano pressoché inesistenti, è deceduto in data 8.7.2021;
i rapporti con i fratelli dal lato paterno sono pressoché inesistenti;
è volontà tanto dell'adottante quanto dell'adottando di procedere con l'adozione come prevista dagli art. 291 e 311 e ss c.p.c.
1 Alla udienza dell' 11.12.2024 il ricorrente ha dichiarato: “Sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...]; ho sposato il 29.4.2000 e ho avuto Per_1 con lei , ho cresciuto da quando ho iniziato la relazione con mia moglie e l'ho Per_3 _1
cresciuto come un figlio, provvedendo al suo mantenimento e a tutte le esigenze di crescita di lui;
è mio desiderio adottarlo visto che da sempre è sempre stato come un figlio e esprimo la volontà di adottarlo, anche in ragione del fatto che ha perso il papà e quindi questa _1
è una motivazione in più ad adottarlo”. ha dichiarato: “sono nato a [...] il [...]. Confermo di essere cresciuto _1
con che considero a tutti gli effetti come un padre anzi io lo chiamo anche papà e Pt_1
quindi presto il consenso ad essere adottato”.
Le parti hanno prestato davanti al giudice delegato il consenso all'adozione di e anche _1
quest'ultimo ha prestato il consenso e il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (
56) e della differenza di età con l'adottando (29).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui "per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando", che, secondo l'art. 311 c.c., "deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)".
Infatti, all'udienza presidenziale l'adottante e l'adottando hanno espresso il consenso all'adozione. Inoltre, l'adottante e l'adottando, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega e la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà iniziato da quando l'adottando era un bambino.
Le dichiarazioni rese dagli interessati, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, rappresentano un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza per di essere adottata da . _1 Parte_1
Ciò consente di realizzare la più che meritevole tutela della volontà di mantenere e consolidare una più ampia, risalente e indubbia comunione di affetti, tra adottante e adottando, atteso che la volontà di pervenire all'adozione si è formata nella più sincera volontà assistenziale e di solidarietà.
2 Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottanda di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questa trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (cfr Cass., sez. civ., n.2426/2006).
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.. per cui, vista la non opposizione del PM, può farsi luogo all'adozione.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss c.c.:
- dichiara l'adozione di , nato a [...] il [...], da parte di _1
, nato a Roma il [...], ad [...] conseguente effetto;
Parte_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Cosi deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. Barbara Vicario Giudice del./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1167/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Orbetello fraz, Fonteblanda Via del Leccio n. 7, presso lo studio dell'Avv. Elisa
Capuccini che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso richiedente l'adozione in favore di nato a [...] il [...] (c.f. ) _1 C.F._2
adottando con l'intervento del PM
Oggetto: Adozione di maggiorenne
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.7.2024, ha Parte_1
chiesto l'adozione del maggiorenne esponendo che: è figlio _1 _1
naturale di e il ricorrente è coniugato con Persona_1 Persona_2 Persona_1 dal 29.04.2000; dall'unione coniugale con la predetta è nato il figlio il Persona_3
19.10.2000; dal momento del matrimonio l'adottante convive con l'adottando e tra i due si è sviluppato un importate rapporto di affetto assimilabile al rapporto genitore figlio;
il padre dell'adottando, con il quale i rapporti erano pressoché inesistenti, è deceduto in data 8.7.2021;
i rapporti con i fratelli dal lato paterno sono pressoché inesistenti;
è volontà tanto dell'adottante quanto dell'adottando di procedere con l'adozione come prevista dagli art. 291 e 311 e ss c.p.c.
1 Alla udienza dell' 11.12.2024 il ricorrente ha dichiarato: “Sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...]; ho sposato il 29.4.2000 e ho avuto Per_1 con lei , ho cresciuto da quando ho iniziato la relazione con mia moglie e l'ho Per_3 _1
cresciuto come un figlio, provvedendo al suo mantenimento e a tutte le esigenze di crescita di lui;
è mio desiderio adottarlo visto che da sempre è sempre stato come un figlio e esprimo la volontà di adottarlo, anche in ragione del fatto che ha perso il papà e quindi questa _1
è una motivazione in più ad adottarlo”. ha dichiarato: “sono nato a [...] il [...]. Confermo di essere cresciuto _1
con che considero a tutti gli effetti come un padre anzi io lo chiamo anche papà e Pt_1
quindi presto il consenso ad essere adottato”.
Le parti hanno prestato davanti al giudice delegato il consenso all'adozione di e anche _1
quest'ultimo ha prestato il consenso e il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (
56) e della differenza di età con l'adottando (29).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui "per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando", che, secondo l'art. 311 c.c., "deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)".
Infatti, all'udienza presidenziale l'adottante e l'adottando hanno espresso il consenso all'adozione. Inoltre, l'adottante e l'adottando, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega e la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà iniziato da quando l'adottando era un bambino.
Le dichiarazioni rese dagli interessati, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, rappresentano un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza per di essere adottata da . _1 Parte_1
Ciò consente di realizzare la più che meritevole tutela della volontà di mantenere e consolidare una più ampia, risalente e indubbia comunione di affetti, tra adottante e adottando, atteso che la volontà di pervenire all'adozione si è formata nella più sincera volontà assistenziale e di solidarietà.
2 Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottanda di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questa trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (cfr Cass., sez. civ., n.2426/2006).
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.. per cui, vista la non opposizione del PM, può farsi luogo all'adozione.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss c.c.:
- dichiara l'adozione di , nato a [...] il [...], da parte di _1
, nato a Roma il [...], ad [...] conseguente effetto;
Parte_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Cosi deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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