TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. ST NA Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1396/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) (avv. STEFANIA NICOLETTA PISANO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
e contro
(c.f. CP_2 C.F._3
RESISTENTI-CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
«oggetto: modifica delle condizioni di divorzio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso e da verbale d'udienza del 7/10/2025: “disporsi: - la revoca di ogni onere economico gravante sul signor in favore della figlia ed in Parte_1 CP_2 particolare disporre la revoca dell'onere di contribuire al mantenimento di quest'ultima e di versare pro-quota le spese straordinarie e, per l'effetto, dichiararsi nulla più dovuto a tale titolo dal ricorrente in favore delle resistenti;
- che la richiesta revoca dell'onere gravante sul signor Pt_1 abbia effetto dal momento della domanda de qua”.
[...]
***
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/2/2025 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1748/2008, emessa il 26/5/2008 (doc. 5), con la quale è stato posto a suo carico l'onere di corrispondere in favore della figlia (n. 5/9/1998) CP_2
un contributo al mantenimento pari ad € 400,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda il sig. ha allegato l'intervenuta autosufficienza economica della figlia Pt_1 la quale, a decorrere dall'anno 2018, ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa ed è attualmente assunta alle dipendenze della , con sede in Belgio, con un reddito annuo di Controparte_3 circa € 31.000,00 (doc. 9-10).
All'udienza del 7/10/2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della resistente è comparsa personalmente la resistente la quale, pur aderendo CP_2 CP_1
alle richieste di controparte, non ha inteso costituirsi in giudizio.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio ai fini della decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c..
***
Preliminarmente si rileva che pur essendo comparsa all'udienza del 7/10/2025, non CP_1
si è formalmente costituita in giudizio;
per tale ragione deve esserne dichiarata la contumacia.
Quanto alle ulteriori questioni, si osserva quanto segue.
1. Sul mantenimento della figlia maggiorenne CP_2
Parte ricorrente ha dedotto che la figlia ha conseguito l'indipendenza economica ed ha quindi CP_2
richiesto la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico in sede di divorzio.
Quest'ultima, infatti, trasferitasi in Belgio e regolarmente iscritta all'AIRE, dopo avere svolto attività lavorativa con contratti a termine fin dal 2018, attualmente risulta assunta presso la Controparte_3
con un reddito sufficiente a ritenere raggiunta l'autosufficienza economica (doc. 9-10).
[...]
Tale circostanza è stata confermata anche dalle dichiarazioni spontaneamente rese da , CP_1
la quale ha aderito alla “richiesta di revoca del contributo al mantenimento della figlia in quanto ormai economicamente autonoma” (cfr. verbale udienza 7/10/2025).
Non può, inoltre, non osservarsi che ha ormai 27 anni, vive da sola all'estero e ha maturato CP_2
una congrua esperienza lavorativa, sicché sono venuti meno i presupposti per il suo mantenimento
(cfr. Cass. Civ. n. 38366/2021).
A ciò deve aggiungersi che la stessa seppur ritualmente notiziata della pendenza del CP_2
giudizio, non ha inteso costituirsi in giudizio nulla contestando circa quanto dedotto dal ricorrente in sede di istanza di modifica.
2 Per tutto quanto sopra, va disposta la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del padre con la sentenza di divorzio, con decorrenza dalla data della domanda.
2. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite e considerata la condotta sostanzialmente adesiva delle parti convenute all'istanza di modifica che costituisce presupposto indefettibile per eliminare l'obbligo di mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 5065/2021), le spese di lite si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n.1396/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
con decorrenza dalla data dalla domanda dispone la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia posto a carico del ricorrente con sentenza n. 1748/2008, emessa il 26/5/2008;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 30/10/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
ST NA RE MA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. ST NA Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1396/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) (avv. STEFANIA NICOLETTA PISANO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
e contro
(c.f. CP_2 C.F._3
RESISTENTI-CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
«oggetto: modifica delle condizioni di divorzio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso e da verbale d'udienza del 7/10/2025: “disporsi: - la revoca di ogni onere economico gravante sul signor in favore della figlia ed in Parte_1 CP_2 particolare disporre la revoca dell'onere di contribuire al mantenimento di quest'ultima e di versare pro-quota le spese straordinarie e, per l'effetto, dichiararsi nulla più dovuto a tale titolo dal ricorrente in favore delle resistenti;
- che la richiesta revoca dell'onere gravante sul signor Pt_1 abbia effetto dal momento della domanda de qua”.
[...]
***
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/2/2025 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1748/2008, emessa il 26/5/2008 (doc. 5), con la quale è stato posto a suo carico l'onere di corrispondere in favore della figlia (n. 5/9/1998) CP_2
un contributo al mantenimento pari ad € 400,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda il sig. ha allegato l'intervenuta autosufficienza economica della figlia Pt_1 la quale, a decorrere dall'anno 2018, ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa ed è attualmente assunta alle dipendenze della , con sede in Belgio, con un reddito annuo di Controparte_3 circa € 31.000,00 (doc. 9-10).
All'udienza del 7/10/2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della resistente è comparsa personalmente la resistente la quale, pur aderendo CP_2 CP_1
alle richieste di controparte, non ha inteso costituirsi in giudizio.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio ai fini della decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c..
***
Preliminarmente si rileva che pur essendo comparsa all'udienza del 7/10/2025, non CP_1
si è formalmente costituita in giudizio;
per tale ragione deve esserne dichiarata la contumacia.
Quanto alle ulteriori questioni, si osserva quanto segue.
1. Sul mantenimento della figlia maggiorenne CP_2
Parte ricorrente ha dedotto che la figlia ha conseguito l'indipendenza economica ed ha quindi CP_2
richiesto la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico in sede di divorzio.
Quest'ultima, infatti, trasferitasi in Belgio e regolarmente iscritta all'AIRE, dopo avere svolto attività lavorativa con contratti a termine fin dal 2018, attualmente risulta assunta presso la Controparte_3
con un reddito sufficiente a ritenere raggiunta l'autosufficienza economica (doc. 9-10).
[...]
Tale circostanza è stata confermata anche dalle dichiarazioni spontaneamente rese da , CP_1
la quale ha aderito alla “richiesta di revoca del contributo al mantenimento della figlia in quanto ormai economicamente autonoma” (cfr. verbale udienza 7/10/2025).
Non può, inoltre, non osservarsi che ha ormai 27 anni, vive da sola all'estero e ha maturato CP_2
una congrua esperienza lavorativa, sicché sono venuti meno i presupposti per il suo mantenimento
(cfr. Cass. Civ. n. 38366/2021).
A ciò deve aggiungersi che la stessa seppur ritualmente notiziata della pendenza del CP_2
giudizio, non ha inteso costituirsi in giudizio nulla contestando circa quanto dedotto dal ricorrente in sede di istanza di modifica.
2 Per tutto quanto sopra, va disposta la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del padre con la sentenza di divorzio, con decorrenza dalla data della domanda.
2. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite e considerata la condotta sostanzialmente adesiva delle parti convenute all'istanza di modifica che costituisce presupposto indefettibile per eliminare l'obbligo di mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 5065/2021), le spese di lite si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n.1396/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
con decorrenza dalla data dalla domanda dispone la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia posto a carico del ricorrente con sentenza n. 1748/2008, emessa il 26/5/2008;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 30/10/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
ST NA RE MA
3