Articolo 2 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1289
Articolo 1
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8 gennaio 1956
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione del capitolo 535 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1956