Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione del capitolo 535 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione del capitolo 535 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.