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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1445/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te dom.ta presso lo studio del Parte_1
difensore Avv. ACQUARONE MARIA GRAZIA del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], elett.te dom.to presso lo studio del Parte_2
difensore Avv. MARIA MADDALENA BASSO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a IMPERIA in data 04/09/1988;
• hanno avuto , maggiorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Imperia il Parte_1 Parte_2
04/09/1988, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 1988, parte
2, serie A, atto n. 98), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove meglio riterranno, anche all'estero, ritenendolo, per il che si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio del passaporto.
2. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, come emerge dalle loro dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, che sono state prodotte. Pertanto, nessun assegno di mantenimento viene previsto a carico di un coniuge e a favore dell'altro e, comunque, i coniugi rinunciano reciprocamente agli assegni di mantenimento. I coniugi accettano la reciproca rinuncia.
3. Nella casa coniugale in Imperia, Via Campi Rossi n. 58 rimane a vivere il signor
[...]
, che ne e' proprietario, al quale rimangono tutti gli arredi e corredi in essa esistenti, Pt_2
fatta eccezione delle cose di proprieta' della moglie (corredi, abbigliamento, ori e argenti a
2 lei regalati dai propri genitori e dal marito, compresi quelli della figlia , Persona_2
i preziosi rimasti nella casa coniugale), che la moglie provvedera' a ritirare.
4. Il signor è intestatario e proprietario esclusivo dei seguenti veicoli, già a lui Parte_2
intestati: Jeep Cherokee targata EG989GV e motociclo targato DL16690. Le spese relative ai detti beni resteranno a carico del soggetto intestatario.
5. La moglie continuera' a vivere nella casa di sua esclusiva proprieta' in Imperia, Via Paolo
Gibelli n. 21.
6. Le parti dichiarano di aver gia' diviso tra loro equamente gli importi presenti sul libretto postale cointestato, acceso presso l'Ufficio Postale di Imperia, Via Dei Pescatori, nonche' quelli presenti sul conto corrente acceso presso UBI Banca.
7. I coniugi chiuderanno il conto corrente cointestato acceso su Ubi Banca e le spese di chiusura del conto saranno sostenute da . Parte_2
8. Per quanto riguarda la figlia Persona_2
a) percepisce un reddito di circa 900,00 euro mensili e, pertanto, nessun Persona_2
assegno ordinario di mantenimento le verrà corrisposto dai genitori.
b) Spese mediche, dentistiche e specialistiche: poiche' la figlia ha necessita' Persona_2
di cure mediche, dentistiche e di visite specialistiche, e se Parte_1 Parte_2 ne assumono l'onere al 50% ciascuno e, in caso di anticipazione della spesa da parte di uno dei coniugi, il 50% sara' rimborsato dall'altro coniuge entro 5 giorni dalla richiesta e previa esibizione dello scontrino fiscale/ricevuta, riportante il codice fiscale della figlia.
9. Quali clausole funzionali, essenziali, imprescindibili e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano anche in via transattiva novativa, senza nulla riconoscere, al solo fine di definire ogni questione patrimoniale tra essi, quanto segue:
a) per quanto riguarda le rispettive Controparte_1
e la ditta individuale e la , società
[...] Controparte_2 Controparte_3
Immobiliare - le parti dichiarano di non aver nulla reciprocamente a Controparte_2
pretendere per nessun titolo o causa e, comunque vi rinunciano. I coniugi accettano le rispettive rinunce.
b) Il signor si obbliga a intestare, entro un mese dal passaggio in giudicato Parte_2
della sentenza di separazione, alla figlia la proprieta' dell'immobile, dove la Persona_2
stessa di fatto vive, sito in Imperia, Via Giuseppe Pirinoli n. 56 piano secondo, individuato al catasto fabbricati del
3 Comune di Imperia, sez. Urbana PM, foglio 6, part. 40, sub 19, zona censuaria 1 Cat A3, classe 4, consistenza 4 vani, sup. cat. 77 mq, totale escluse aree scoperte 74 mq, rendita euro
320,20, con annessa cantina, sita in Imperia, Via Pirinoli n 56/2 piano S2, individuata al catasto fabbricati del Comune di Imperia, sez PM, al foglio 6, part. 40, C2, sub 54, mq. 6, zona censuaria 1. Rimarranno di proprieta' della figlia anche gli arredi e corredi (esempio: piatti, tovaglie, pentole, lenzuola etc) di cui detta casa e' dotata. Le spese dell'atto notarile saranno divise in parti uguali tra i coniugi.
c) Una volta che la casa di cui al punto b) che precede sarà stata intestata a Persona_2
-le spese condominiali ordinarie (esempio: riscaldamento, luce, gas, pulizia parti comuni), approvate dall'assemblea condominiale, saranno sostenute integralmente da Persona_2
con il reddito che la stessa percepisce;
-per quanto riguarda le spese straordinarie condominiali, regolarmente deliberate dall'assemblea, il padre, si assume l'onere di pagarle integralmente per 5 anni, dalla data dell'udienza fino al raggiungimento di 30 anni di eta' della figlia . Per_2
Nell'ipotesi in cui non raggiungesse il reddito di euro 1.500,00 mensili al Per_2
raggiungimento del 31 anno di età, i coniugi si assumeranno, in parti uguali l'onere delle spese straordinarie condominiali.
In caso di matrimonio della figlia prima del raggiungimento dei 30 anni, la Persona_2 partecipazione alle spese straordinarie del padre sara' dimezzata.
Inoltre, tale partecipazione verra' meno in caso di vendita dell'immobile.
In caso di matrimonio della figlia dopo i 30 anni, la figlia sosterrà da sola le Persona_2
spese condominiali straordinarie.
Nell'ipotesi in cui non raggiungesse euro 1.500,00 mensili dal 31 anno, i Persona_2
genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie condominiali dell'immobile assegnato alla figlia fino a 40 anni di età di questa ultima.
d) I coniugi concordano che l'anello di fidanzamento, che il signor aveva Parte_2 donato alla moglie, rimanga in proprieta' alla figlia, alla quale e' gia' stato consegnato e la moglie si impegna a fare in modo che sia indossato esclusivamente dalla figlia. Nell'ipotesi in cui detto anello venisse indossato dalla signora il signor Parte_1 Parte_2 avra' diritto a pretendere euro 10.000,00 da Parte_1
e) La signora rinuncia a pretendere la restituzione da di Parte_1 Parte_2
somme conferite per lavori effettuati in immobili di proprietà dello stesso e questo ultimo
4 accetta la rinuncia. A sua volta rinuncia a pretendere da Parte_2 Parte_1
somme che ritenesse gli fossero dovute a qualunque titolo e questa ultima accetta la rinuncia.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Imperia, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 22/01/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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