TRIB
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/11/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1355/2023 R.G.L., avente ad oggetto “indennità per ferie non godute”, promosso da
, con l'avv. D'arma Gaetano;
Parte_1
- ricorrente -
Contro
, con sede in Caccamo Via San Vito s.n.c. (P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
- convenuta contumace -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2023, parte attrice ha adito questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ritenere e dichiarare il diritto di
[...] di ricevere un'indennità sostitutiva per ferie non godute e percepire la somma di € Pt_1
4.245,00 e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 4.245,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”.
A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta a far data del 18 aprile 2016 con contratto a termine “part-time verticale” per 4 ore al giorno, che si è definitamente concluso il 30 giugno 2021; di aver svolto la mansione dapprima di “psicologo”, successivamente di “responsabile” e, infine, di
“educatore”, presso la comunità “Il Cerchio Magico”, sita in Gela nella via Pitagora, con inquadramento rispettivamente livello “E1”; “D1”; “D1” del C.C.N.L. “cooperative sociali”; che, complessivamente, per la durata dell'intero rapporto di lavoro, ha goduto solo 10 ore di ferie nell'anno 2016, 10 ore nel 2018 e 36 ore nel 2021; che, pertanto, ha promosso la presente azione giudiziale al fine di vedere riconosciute le relative indennità per ferie non godute, calcolate alla luce dell'art. 60 del CCNL applicabile.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, la datrice di lavoro ha preferito non costituirsi.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e la disposizione di CTU contabile.
L'udienza del 18 settembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
La domanda attorea, volta al riconoscimento delle spettanze residue per ferie non fruite al termine del rapporto lavorativo, come determinate in busta paga, è evidentemente fondata per tabulas e provata sulla base dell'addotta documentazione contrattuale e dei cedolini stipendiali del periodo (v. produzioni all. 2).
Difatti, alla luce delle acquisizioni documentali, non vi è dubbio che l'attrice stesse alle dipendenze della convenuta e che la stessa abbia maturato giorni di ferie non godute per cui è causa.
A prova di ciò, ha allegato in ricorso di aver lavorato a far data dal Parte_1
18 aprile 2016, quando è stata assunta a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2018; che, nuovamente e con un contratto a tempo determinato, ha prestato la propria attività lavorativa dal'1 gennaio 2019 sino al 30 giugno 2020; che, in ultimo, è stata assunta dal'1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. Più specificatamente, in riferimento agli anni di lavoro suindicati, la ricorrente ha rappresentato di aver maturato e non goduto 10,5 giorni di ferie per l'anno 2016;
26 giorni per il 2017; 23,5 giorni nell'anno 2018; per gli anni 2019 e 2020 ambedue 26 giorni e, in ultimo, 4 giorni nell'anno 2021.
Peraltro, vale rammentare che la produzione delle buste paga assume carattere assorbente ai fini del riconoscimento del credito azionato.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi le relative annotazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sent. n. 2239 del 30/01/2017; Cass. Sez. L, Sent. n. 13150 del 24/06/2016)
Ancora, “come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 cod. civ., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute” (Cass. Sez. L, Sent. n. 13150 del 24/06/2016).
Ciò posto in ordine alla natura confessoria delle buste paga, va osservato che ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero (cfr.
Cass. civ. n. 9777/2016).
Chiarissima poi la sentenza della Cassazione n. 26985/2013, ove si afferma che “A norma dell'art. 2732 cod. civ., la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare l'inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che è irrilevante che il confitente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli
l'onere di dimostrare anche l'errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria”.
Nel caso di specie, la resistente, non costituendosi in giudizio, nulla ha allegato, CP_2
né tantomeno provato, in ordine a un eventuale errore di fatto che avrebbe indotto la società a redigere in maniera inesatta le buste paga allegate dal lavorator
Ebbene, in ordine alla liquidazione di ferie non fruiti, è di tutta evidenza come, al termine del rapporto, un eventuale monte ore accumulato a tale titolo dal lavoratore sia suscettibile d'indennizzo, in via sostitutiva. Oltretutto, in caso contrario, tale interpretazione contrasterebbe con l'art. 36, co.3, della Costituzione Italiana che è precisa nell'enunciare come
“il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
La disciplina Europea, nel prendere in esame i diritti del lavoratore, dispone che il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile e non consente alcuna sovrapposizione tra riposi e ferie.
In tal senso, è rilevante la recente pronuncia della Corte di giustizia UE che ha disposto
“Quando il rapporto di lavoro è cessato e, pertanto, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, il lavoratore ha diritto a un'indennità finanziaria al fine di evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non possa beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria” (Corte giustizia UE sez. VI, 27/04/2023, n.192).
Ciò posto, al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo reclamato, è stato conferito l'incarico al CTU contabile, con la sottoposizione del seguente quesito: “a) calcoli il CTU, dalla lettura delle buste paga in atti, il numero di giorni di ferie annuali goduti nell'intero periodo di lavoro e quelli non godute, considerando che l'art. 60 del CCNL cooperative allegato dispone che il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi l'anno; b) valuti il CTU l'importo dell'indennità per ferie maturate e non godute dalla ricorrente moltiplicandola per la retribuzione giornaliera”.
Orbene il nominato CTU, attraverso modalità di calcolo corrette e pertanto condivise da questo giudicante, siccome dallo stesse indicate nella relazione peritale depositato in atti, anche alla luce della mancata presentazione di osservazioni del c.t. di parte ricorrente, è pervenuto alle seguente conclusione: “Sulla base della normativa di riferimento e della documentazione esaminata si può desumere che le somme maturate a favore del ricorrente ammontano complessivamente ad € 2.728,21., al lordo delle ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali” (cfr. CTU depositata in data 8 maggio 2024).
Ne discende che l'ammontare delle somme dovute al ricorrente a titolo di crediti di lavoro è pari a € 2.728,21.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto sopra argomentato il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le somme dovute a tale titolo sono liquidate tenuto conto dei minimi tabellari, in considerazione delle attività giudiziali svolte e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva;
condanna, per l'effetto, parte convenuta, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 2.728,21 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.314,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, oltre al rimborso di € 49,00 per spese vive, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente. Gela, 12 novembre 2024 Il Giudice del lavoro
Vincenzo Accardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1355/2023 R.G.L., avente ad oggetto “indennità per ferie non godute”, promosso da
, con l'avv. D'arma Gaetano;
Parte_1
- ricorrente -
Contro
, con sede in Caccamo Via San Vito s.n.c. (P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
- convenuta contumace -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2023, parte attrice ha adito questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ritenere e dichiarare il diritto di
[...] di ricevere un'indennità sostitutiva per ferie non godute e percepire la somma di € Pt_1
4.245,00 e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 4.245,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”.
A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta a far data del 18 aprile 2016 con contratto a termine “part-time verticale” per 4 ore al giorno, che si è definitamente concluso il 30 giugno 2021; di aver svolto la mansione dapprima di “psicologo”, successivamente di “responsabile” e, infine, di
“educatore”, presso la comunità “Il Cerchio Magico”, sita in Gela nella via Pitagora, con inquadramento rispettivamente livello “E1”; “D1”; “D1” del C.C.N.L. “cooperative sociali”; che, complessivamente, per la durata dell'intero rapporto di lavoro, ha goduto solo 10 ore di ferie nell'anno 2016, 10 ore nel 2018 e 36 ore nel 2021; che, pertanto, ha promosso la presente azione giudiziale al fine di vedere riconosciute le relative indennità per ferie non godute, calcolate alla luce dell'art. 60 del CCNL applicabile.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, la datrice di lavoro ha preferito non costituirsi.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e la disposizione di CTU contabile.
L'udienza del 18 settembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
La domanda attorea, volta al riconoscimento delle spettanze residue per ferie non fruite al termine del rapporto lavorativo, come determinate in busta paga, è evidentemente fondata per tabulas e provata sulla base dell'addotta documentazione contrattuale e dei cedolini stipendiali del periodo (v. produzioni all. 2).
Difatti, alla luce delle acquisizioni documentali, non vi è dubbio che l'attrice stesse alle dipendenze della convenuta e che la stessa abbia maturato giorni di ferie non godute per cui è causa.
A prova di ciò, ha allegato in ricorso di aver lavorato a far data dal Parte_1
18 aprile 2016, quando è stata assunta a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2018; che, nuovamente e con un contratto a tempo determinato, ha prestato la propria attività lavorativa dal'1 gennaio 2019 sino al 30 giugno 2020; che, in ultimo, è stata assunta dal'1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. Più specificatamente, in riferimento agli anni di lavoro suindicati, la ricorrente ha rappresentato di aver maturato e non goduto 10,5 giorni di ferie per l'anno 2016;
26 giorni per il 2017; 23,5 giorni nell'anno 2018; per gli anni 2019 e 2020 ambedue 26 giorni e, in ultimo, 4 giorni nell'anno 2021.
Peraltro, vale rammentare che la produzione delle buste paga assume carattere assorbente ai fini del riconoscimento del credito azionato.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi le relative annotazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sent. n. 2239 del 30/01/2017; Cass. Sez. L, Sent. n. 13150 del 24/06/2016)
Ancora, “come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 cod. civ., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute” (Cass. Sez. L, Sent. n. 13150 del 24/06/2016).
Ciò posto in ordine alla natura confessoria delle buste paga, va osservato che ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero (cfr.
Cass. civ. n. 9777/2016).
Chiarissima poi la sentenza della Cassazione n. 26985/2013, ove si afferma che “A norma dell'art. 2732 cod. civ., la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare l'inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che è irrilevante che il confitente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli
l'onere di dimostrare anche l'errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria”.
Nel caso di specie, la resistente, non costituendosi in giudizio, nulla ha allegato, CP_2
né tantomeno provato, in ordine a un eventuale errore di fatto che avrebbe indotto la società a redigere in maniera inesatta le buste paga allegate dal lavorator
Ebbene, in ordine alla liquidazione di ferie non fruiti, è di tutta evidenza come, al termine del rapporto, un eventuale monte ore accumulato a tale titolo dal lavoratore sia suscettibile d'indennizzo, in via sostitutiva. Oltretutto, in caso contrario, tale interpretazione contrasterebbe con l'art. 36, co.3, della Costituzione Italiana che è precisa nell'enunciare come
“il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
La disciplina Europea, nel prendere in esame i diritti del lavoratore, dispone che il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile e non consente alcuna sovrapposizione tra riposi e ferie.
In tal senso, è rilevante la recente pronuncia della Corte di giustizia UE che ha disposto
“Quando il rapporto di lavoro è cessato e, pertanto, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, il lavoratore ha diritto a un'indennità finanziaria al fine di evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non possa beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria” (Corte giustizia UE sez. VI, 27/04/2023, n.192).
Ciò posto, al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo reclamato, è stato conferito l'incarico al CTU contabile, con la sottoposizione del seguente quesito: “a) calcoli il CTU, dalla lettura delle buste paga in atti, il numero di giorni di ferie annuali goduti nell'intero periodo di lavoro e quelli non godute, considerando che l'art. 60 del CCNL cooperative allegato dispone che il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi l'anno; b) valuti il CTU l'importo dell'indennità per ferie maturate e non godute dalla ricorrente moltiplicandola per la retribuzione giornaliera”.
Orbene il nominato CTU, attraverso modalità di calcolo corrette e pertanto condivise da questo giudicante, siccome dallo stesse indicate nella relazione peritale depositato in atti, anche alla luce della mancata presentazione di osservazioni del c.t. di parte ricorrente, è pervenuto alle seguente conclusione: “Sulla base della normativa di riferimento e della documentazione esaminata si può desumere che le somme maturate a favore del ricorrente ammontano complessivamente ad € 2.728,21., al lordo delle ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali” (cfr. CTU depositata in data 8 maggio 2024).
Ne discende che l'ammontare delle somme dovute al ricorrente a titolo di crediti di lavoro è pari a € 2.728,21.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto sopra argomentato il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le somme dovute a tale titolo sono liquidate tenuto conto dei minimi tabellari, in considerazione delle attività giudiziali svolte e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva;
condanna, per l'effetto, parte convenuta, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 2.728,21 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.314,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, oltre al rimborso di € 49,00 per spese vive, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente. Gela, 12 novembre 2024 Il Giudice del lavoro
Vincenzo Accardo