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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente relatore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero 2898 del ruolo generale dell'anno 2020
tra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria Zita e dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Martella
-appellante
contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ercole Controparte_1 P.IVA_2
-appellata
avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 15974/2019 del 02.08.2019
oggetto
somministrazione di energia elettrica
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione adiva il Tribunale ordinario di Roma al fine di sentir Parte_1
dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento di dell'importo di euro Controparte_1
21.337,38 in merito alle fatture n. 2512136946-2512220582-2513159397-2402560984-2402820251-
2412308580 emesse in ragione di un contratto di somministrazione di energia elettrica avente ad oggetto due diversi POD.
L'attrice contestava la mancata lettura a cadenza mensile dei consumi effettivi e l'emissione
CP_ delle fatture da parte di sulla base dei consumi presunti.
Si costituiva chiedendo il rigetto della pretesa attorea ed altresì, in via CP_1
riconvenzionale, di accertare e dichiarare la quale debitrice di euro 21.337,38. Parte_1
roduceva il contratto delle due forniture e ricostruiva il quadro relativo all'emissione delle CP_1
fatture, rappresentando inoltre che è facoltà del fornitore, prevista dal contratto di somministrazione di energia elettrica, procedere al cd conguaglio.
Con sentenza n. 15974/2019 del 02.08.2019, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di parte attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando la al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro 21.337,38. Controparte_1
Avverso detta sentenza insorgeva chiedendo di accertare la fondamento della Parte_1
domanda e per l'effetto dichiarare non dovuto il pagamento di euro 21.337,38.
Resisteva respingendo quanto dedotto dall'appellante. Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2025 assegnando alle parti termini di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la non corretta applicazione dei principi di cui all'art. 115 c.p.c. e art. 2729 c.c. nella misura in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte di Controparte_1
L'appello va rigettato per due ordini di motivi.
Da un lato è inammissibile ex art. 342 c.p.c. ciò in quanto tale norma prevede la necessità che in sede di appello venga, a pena di inammissibilità, individuato lo specifico capo della decisione che si intende impugnare ed indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
A tal riguardo si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ordinanza n.
36481/2022 ha così precisato “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv.con modificazioni nella L.7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.”
Ebbene, l'appellante si limita in questa sede a contestare genericamente le valutazioni del giudice di primo grado in merito all'assolvimento dell'onere della prova.
In ogni caso l'appello è infondato.
La controversia ha ad oggetto la contestazione delle fatture emesse nn. 2512136946 –
2512220582 – 2513159397 – 2402560984 – 2402820251 – 2412308580 per un importo complessivo di
21.337,38 euro.
L'appellante contesta l'attendibilità dei dati di consumo indicati nelle citate fatture, in ordine all'efficacia probatoria dei documenti cartacei posti a sostegno del credito vantato da CP_1
In particolare, la sentenza di primo grado ha rilevato che l'onere della prova ricadeva su entrambe le parti. ha adempiuto al proprio onere della prova, in quanto ha prodotto il contratto CP_1
relativo alle forniture ed ha fornito una ricostruzione dei consumi, affermando che le contestate fatture sono state emesse sulla base di letture sia stimate che comunicate dal Distributore, allegando poi l'inadempimento della parte attrice. Di contro, la on ha fornito prova del fatto negativo e non Pt_1
ha preso posizione sulla ricostruzione in fatto dei consumi.
Ebbene, l'appellante contesta tale ricostruzione in ordine all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellata, affermando che la stessa non abbia fornito prova del proprio credito, in quanto
“il somministrante deve comprovare le misure registrate dal contatore indicate in fattura e, dunque, i
consumi effettivi attraverso il deposito in giudizio delle letture nonché delle fatture di trasporto emesse
dal terzo distributore (Cass. N. 23699-22/11/2026), mentre loe fatturazioni ed i conguagli- se
ingiustificati sotto il profilo del ritardo – sono annullabili”.
Tuttavia, l'appellante si limita ad insistere sull'obbligo di fatturazione periodica da parte del fornitore e sulla trasmissione elettronica e periodica dei consumi rilevati, non contestando specificatamente la ricostruzione fornita dall'appellato e senza fornire alcuna prova del fatto negativo.
Infatti, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte: “In tema di contratti
di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione
semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in
giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era
perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a
fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto,
ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il
normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.”(Corte di Cassazione
ord. N. 19154 del 19.07.2017)
Più recentemente la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue : “in tema di
somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente
contestare il malfunzionamento del contatore- richiedendone la verifica- e dimostrare l'entità dei
consumi effettuati nel periodo ( avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in
precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore
l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente
è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire
altrui condotte illecite”( v. Cass. n. 297/2020).
Alla luce di questo principio di diritto, non avendo l'attore dedotto alcun malfunzionamento del contatore né alcuna erroneità nei consumi così come indicati nelle fatture, non è possibile accogliere le rimostranze dello stesso in ordine all' onere della prova.
Spettava infatti all'appellato contestare specificatamente la ricostruzione dei consumi fornita e dimostrare così l'erroneità o l'incongruenza degli stessi e non limitarsi ad una generica contestazione in ordine ai doveri di lettura periodica del fornitore, atteso che è possibile per il fornitore emettere delle fatture a conguaglio anche successive.
Conclusivamente, l'appello viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 15974/2019 così decide: CP_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali che Parte_1 Controparte_1 liquida nella somma di euro 3.966,00 oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, lì 8 settembre 2025
Il Presidente estensore