Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. , ha emesso , la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10038/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Parte_1
Pappalardo giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv.
Vincenza Marina Marinelli e dagli Avv. Pier Luigi Tomaselli , Maria Rosaria Battiato,
Livia Gaezza del foro di Catania, tutti per procura generale alle liti del 23.01.2023 a rogito del Notaio di Roma rep. n. 37590/ raccolta 7131, con domicilio Persona_1 eletto, ai fini del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' ; CP_1
CONTRO
, con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_2
Grazar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , ente pubblico economico, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, – che in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.
106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di che in ragione della predetta norma è sciolta, cancellata Controparte_3
d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinta – rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Guido Fiorino per delega/procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Palermo nella piazza Don Luigi Sturzo, 14;
MOTIVI DELLA DECISIONE
29320249028496969000, iscritto al r.g. n. 10038/2024 di codesto Ecc.mo Tribunale,
Giudice Dott.ssa Federica Amoroso, con veniente udienza il 25/03/2025, introdotto per sentir dichiarare: “1) Preliminarmente, sospendere la esecutività dell'avviso di addebito opposto;
2) Ritenere e dichiarare la estinzione del credito di cui all'avviso di addebito n.593 2016 0006142746/000 notificato il 22.11.2016 per avvenuta prescrizione successiva a tale notifica”.
Parte ricorrente eccepiva l'estinzione del credito di cui all'avviso di addebito impugnato per avvenuta prescrizione successiva a tale notifica, posto che dal sollecito di pagamento suddetto risulta che l'avviso di addebito è stato notificato in data 22.11.2016
e che pertanto in mancanza di validi atti interruttivi di prescrizione nel quinquennio CP_ successivo alla notifica l' non poteva piu chiedere il pagamento del suddetto credito essendo stato lo stesso coperto da prescrizione estintiva per il tempo successivamente decorso al 22.11.2016.
Con memoria di costituzione si costituivano in giudizio l' e l' CP_4 [...]
, chiedendo dichiarasi l'inammissibilità della spiegata opposizione Controparte_2 la carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto della spiegata opposizione con condanna alle spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 10.06.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. per discussione e decisione con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza. Le parti hanno depositate le note ex art 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa indi il giudice ha deciso la sentenza emessa fuori udienza.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito eccependo l'intervenuta prescrizione successia alla notifica dell'avviso di addebito impugnato e dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n.
6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il
Pag. 2 di 4 contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Nel caso di specie è stata la ricorrente a chiamare in causa l' , legittimato passivo. CP_4
Con il ricorso de quo parte ricorrente ha specificamente eccepito l' estinzione del credito di cui all'avviso di addebito n.593 2016 0006142746/000 notificato il 22.11.2016 per avvenuta prescrizione successiva a tale notifica.
Ha rilevato che l'art.3 comma 9 L.n.335/1995 ha espressamente previsto che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di causa è quinquennale e che nel caso di specie, non risultava, prima del suddetto sollecito di pagamento notificato in data 22.09.2024, essere stata effettuata alcuna valida interruzione della prescrizione.
Viena accolta in quanto fondata l'eccezione di prescrizione successiva della pretesa creditoria posto che avuto riguardo alla data di notifica 22.11.2016 dell' avviso di addebito impugnato come si evince dal sollecito di pagamento n.
29320249028496969000 e per come documentato dall' Controparte_2
in mancanza di validi atti interruttivi entro il termine prescrizionale
[...] quinquennale vale a dire entro il 29.09.2022 anche in applicazione del periodo di sospensione COVID in applicazione della normativa emergenziale pari a giorni 311 giorni, il credito è abbondantemente prescritto posto che il sollecito di pagamento n.
29320249028496969000 è stato notificato solo in data 22.09.2024.
È stato infatti emanato, dapprima, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (vedasi art. 37) convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (vedasi art.11) conv. nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 con cui
è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi, inizialmente, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente prorogata dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021. In particolare, l'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020 testualmente di-spone: “2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della pre-scrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo
Pag. 3 di 4 dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 determina la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Le norme citate hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza.
Pertanto in accoglimento della spiegata opposizione i crediti di cui all'avviso di addebito impugnato sono prescritti per intervenuta prescrizione successiva alla notifica e per l'effetto non dovrà essere portata in esecuzione.
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione maturata sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le causali di cui in parte motiva, dichiara prescritti e per conseguenza non dovuti i crediti iscritti a ruolo relativamente all'avviso di addebito impugnato che non dovra' essere portato in esecuzione.
spese compensate.
Cosi deciso il 10.06.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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