Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 28/05/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2025, proposto da
IO AR ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pecorario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teverola, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
di a) diniego tacito del Comune di Teverola in merito all’accesso agli atti afferente la copia della documentazione amministrativa in possesso del Comune inerente 1) copia contratto servizio refezione scolastica affidato alla L.T.A. Food per l’A\S 2023 2024 2) copia contratto servizio refezione scolastica affidato alla L.T.A. Food per l’A\S 2024 2025;3) Relazione sullo stato della rendicontazione inerenti assegni di cura FNA 2023;
nonché per l’accertamento;
b) del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta in data 03\02\2025 protocollo numero 2565; nonché la condanna c) del Comune di Teverola all’ostensione dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette il ricorrente, consigliere comunale di opposizione del Comune di Teverola, di aver chiesto con istanza del 3 febbraio 2025 di poter avere accesso alla seguente documentazione: <<1) copia [del] contratto [di] servizio refezione scolastica affidato alla L.T.A. Food per l’A\S 2023 2024 2) copia [del] contratto [di] servizio refezione scolastica affidato alla L.T.A. Food per l’A\S 2024 2025;3) relazione sullo stato della rendicontazione inerente assegni di cura FNA 2023>>.
Non avendo ottenuto riscontro da parte del Comune ha intrapreso la presente azione volta all’annullamento del diniego maturato per silentium ed all’accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna dell’ente agli adempimenti consequenziali.
Non si è costituito il Comune intimato.
Alla camera di consiglio del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Oggetto della presente controversia è la domanda di accesso formulata dal ricorrente nella sua veste di consigliere comunale del Comune di Teverola.
Com’è noto, l’art. 43, comma 2, del T.U.E.L. attribuisce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, “utili all'espletamento del proprio mandato” essendo gli istanti “tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
Tale diritto, come costantemente affermato in giurisprudenza, ha una portata molto più ampia rispetto a quello generalmente previsto dall'art. 22, l. n. 241 del 1990 e ciò con riguardo sia alla legittimazione, sia al contenuto della pretesa ad accedere ai documenti amministrativi, sia, infine, all’assenza di particolari obblighi di motivazione e/o formalità (così, T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 12 ottobre 2012, n. 305, nello stesso senso Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963). In particolare, nessuna limitazione può derivare al diritto d’accesso del consigliere comunale agli atti del Comune, qualunque sia il loro destinatario, dalla natura riservata delle informazioni richieste essendo per legge vincolato al segreto d’ufficio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8.9.2011, n. 5053).
Recentemente il Consiglio di Stato (n. 5750/2024) ha ribadito che <<sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso ai documenti, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle sue funzioni>>.
Tornando al caso che occupa l’istanza è stata formulata in maniera specifica e riguarda documenti che attengono all’affidamento del servizio di refezione scolastica e alla gestione dei fondi destinati ai non autosufficienti per cui non c’è ragione per negare il diritto di accesso in capo al ricorrente nella sua veste di consigliere comunale.
In conclusione, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto all’ostensione, per effetto del quale l’amministrazione dovrà consentire l’accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Le spese del giudizio devono, tuttavia, essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l'obbligo dell’amministrazione di consentire alla parte ricorrente di prendere visione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO