TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8103 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 13612/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13612/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
Avv.ti P. Palma ed E. Cacciato Insilla Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. Sordillo CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione di invalidità erogata dall' ha chiesto l'accertamento CP_1 dell'inesistenza dell'indebito comunicatogli dall' con nota del 27 gennaio 2025. CP_1
L' si è costituito chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. CP_2
Superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall' assicuratore non sono costitutivi del diritto (che, collegato ad CP_2 elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione, il quale serve solo a renderla liquida ed esigibile), ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia nell'ipotesi CP_2 in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. n. 12283/98).
Ne consegue che in questa sede sia necessario esaminare il merito della pretesa restitutoria dell' CP_1
L'art. 21 octies L. 241/90, del resto, dichiara non annullabile il provvedimento, ancorché in ipotesi viziato come sopra, che, per la sua natura vincolata, non potrebbe avere contenuto dispositivo diverso da quello in concreto assunto. E ciò conduce, di nuovo, alla verifica in ordine alla sussistenza del controverso indebito.
A proposito del quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n.
18046/2010) hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Ciò posto, il ricorrente non ha assolto in alcun modo tale onere, mentre l'erogazione da parte dell'Istituto del superiore e non dovuto trattamento nel periodo in contestazione risulta documentalmente in quanto: nel caso di specie il ricorrente è titolare di invalidità civile al 100% a decorrere da giugno 2008; la pensione di invalidità soggiace, tra gli altri requisiti, al rispetto di determinati limiti reddituali;
nel caso di specie, con domanda di ricostituzione n. 9148000087719 presentata in data 26/09/2024 (all. 1 alla memoria), il ricorrente ha chiesto un ricalcolo della pensione di invalidità a decorrere dal 2019 autodichiarando i redditi personali e del coniuge, ma da controlli effettuati presso l' per Controparte_3 il 2019 è risultato un ulteriore reddito non dichiarato dal ricorrente a titolo di
“corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” pari ad
€ 13.300 che si vanno, pertanto, a sommare a quelli già dichiarati dalla coniuge in domanda (all. 2 alla memoria).
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese sono irripetibili per ragioni reddituali. DISPOSITIVO respinge il ricorso;
spese irripetibili.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13612/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
Avv.ti P. Palma ed E. Cacciato Insilla Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. Sordillo CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione di invalidità erogata dall' ha chiesto l'accertamento CP_1 dell'inesistenza dell'indebito comunicatogli dall' con nota del 27 gennaio 2025. CP_1
L' si è costituito chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. CP_2
Superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall' assicuratore non sono costitutivi del diritto (che, collegato ad CP_2 elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione, il quale serve solo a renderla liquida ed esigibile), ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia nell'ipotesi CP_2 in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. n. 12283/98).
Ne consegue che in questa sede sia necessario esaminare il merito della pretesa restitutoria dell' CP_1
L'art. 21 octies L. 241/90, del resto, dichiara non annullabile il provvedimento, ancorché in ipotesi viziato come sopra, che, per la sua natura vincolata, non potrebbe avere contenuto dispositivo diverso da quello in concreto assunto. E ciò conduce, di nuovo, alla verifica in ordine alla sussistenza del controverso indebito.
A proposito del quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n.
18046/2010) hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Ciò posto, il ricorrente non ha assolto in alcun modo tale onere, mentre l'erogazione da parte dell'Istituto del superiore e non dovuto trattamento nel periodo in contestazione risulta documentalmente in quanto: nel caso di specie il ricorrente è titolare di invalidità civile al 100% a decorrere da giugno 2008; la pensione di invalidità soggiace, tra gli altri requisiti, al rispetto di determinati limiti reddituali;
nel caso di specie, con domanda di ricostituzione n. 9148000087719 presentata in data 26/09/2024 (all. 1 alla memoria), il ricorrente ha chiesto un ricalcolo della pensione di invalidità a decorrere dal 2019 autodichiarando i redditi personali e del coniuge, ma da controlli effettuati presso l' per Controparte_3 il 2019 è risultato un ulteriore reddito non dichiarato dal ricorrente a titolo di
“corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” pari ad
€ 13.300 che si vanno, pertanto, a sommare a quelli già dichiarati dalla coniuge in domanda (all. 2 alla memoria).
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese sono irripetibili per ragioni reddituali. DISPOSITIVO respinge il ricorso;
spese irripetibili.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE