TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di ER
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di ER – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7427 del Ruolo Generale dell'anno 2018
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rapp.to e difeso dall'avv. Martino Melchionda, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Eboli, alla Via Umberto Nobile, 14
OPPONENTE
E
in persona del presidente C.d.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Controparte_1
Brunetti del foro di Napoli ed unitamente a questi elettivamente domiciliato in , Via A. CP_1
Diaz n°53, presso l'Avv. Gennaro Stellato
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, – la società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. - ha proposto opposizione avverso il d.i.n.
[...]
1654/2018 , reso dal Tribunale di ER in data 18.06.18, dott.ssa Picece, con il quale è stato ingiunto, ad essa società, il pagamento, in favore della società della somma di Controparte_1
€. 9.317,02, oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di saldo di fornitura relativo alla fattura n. 42 del 28.02.18.
Esponeva parte opponente che il saldo relativo alla suddetta fattura non era stato corrisposto, poiché la merce in essa indicata non era mai stata consegnata e che i relativi ddt non riportavano alcuna sottoscrizione della ricevente. Sosteneva, inoltre, di vantare un credito nei confronti della opposta di
€. 2.800,00, relativo al costo del trasporto per la restituzione di 1320 colli di (fattura n. Parte_2
11/2018) e, per tale motivo, chiedeva riconoscersi la suddetta somma in compensazione.
Con propria comparsa si costituiva la in persona del presidente C.d.A., la Controparte_1
quale concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata per la somma non contestata di €. 6.517,02; nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per le conclusioni.
Con ordinanza del 19.06.23, la causa veniva assegnata a questo giudice che, all'udienza del
18.11.24 la tratteneva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata.
L'opposta, ricorrente nel giudizio monitorio, quale Controparte_2
sostiene di aver effettuato forniture di prodotti ortofrutticoli, nella specie cavolfiori, alla società opponente (fatture n. 42/18 e n. 11/ 18) e che quest'ultima non ha provveduto al saldo della fornitura di €. 9.317,02.
Si osserva che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
L'opponente, nel caso in esame, non contesta l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di prodotti ortofrutticoli, ma eccepisce di non aver mai ricevuto la merce indicata nella fattura n. 42/18.
In tal caso, e cioè quando il rapporto contrattuale non sia contestato fra le parti, la fattura , che si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, può costituire un valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite, specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Preliminarmente è opportuno ricordare la regola basilare dell'onere della prova e cioè che in base all'art. 2697 c.c., l'attore ( opposto nel giudizio di opposizione a d.i.)deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, di contro il convenuto( opponente) è tenuto a dimostrare gli eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso.
Inoltre, in base al principio di acquisizione della prova, il giudice è libero di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi prova. La valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta e dalla prova testimoniale espletata risulta provato che la fornitura di cui alla fattura n. 42/18 sia stata ricevuta dall'opponente. Il valore probatorio dei ddt ( n. 72/18 e n. 73/18 ) è dato dal fatto che gli stessi risultano firmati dal vettore, il quale, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, era soggetto incaricato dalla società opponente. Si osserva che, ai sensi dell'art. 1510 cc, secondo comma, la vendita di cosa da trasportare si presume “vendita con spedizione”, nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna, rimettendo la cosa al vettore. L'avvenuta consegna della merce emerge anche da una comunicazione del 24.02.18, da parte della socio produttore della Apoc Pt_3
ER ( Bioagri srl) di conferma dei cavolfiori ricevuti e del relativo prezzo unitario da effettuarsi da parte della cooperativa.
Non merita accoglimento, invece, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, con la quale contesta i vizi relativi a precedenti forniture ( 1320 colli di , asserendo di vantare, Parte_2 nei confronti della , un credito di €. 2.800,00, per spese di trasporto, in quanto trattasi CP_1
di circostanza sfornita di prova e pertanto non documentata.
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di ER - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1654/18 reso dal
Tribunale di ER;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente; 3) Condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessive €.2.690,00, di cui €. 150,00 per spese ed €. 2.540,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari,
CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
ER, 10.02.25
Il GOP
Dott.ssa Paola Corabi