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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Famiglia e Persona, in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4904 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: iscrizione anagrafica, vertente
TRA
in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore Parte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. P.IVA_1
), nei cui uffici in Napoli, alla Via Diaz 11, domicilia ope legis P.IVA_2
Email_1
Appellante
E
in persona del sindaco in carica e legale rappresentate pro tempore nella Controparte_1 qualità di Ufficiale di Governo (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dresda (c.f. P.IVA_3
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in alla Via Annunziata n. C.F._1 CP_1
138 come da determina dirigenziale e procura in atti allegata
Appellato – Appellante incidentale
NONCHÉ
nato in [...] il [...] (c.f.: – C.U.I. , CP_2 C.F._2 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parisio (c.f. ) e con lo stesso elettivamente C.F._3 domiciliato in alla Via Enzo Marmorale n. 32 come da procura in atti allegata CP_1
Email_2
Appellato
CONCLUSIONI
Il ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello. Parte_1
Il ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello Controparte_1 incidentale. ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e di quello incidentale con conferma CP_2 dell'ordinanza impugnata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/5/2021, , cittadino maliano, adì il Tribunale di Napoli CP_2 affinché accertasse il suo diritto all'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente presso il
Comune di . CP_1
Allegò di essere titolare di un permesso di soggiorno provvisorio rilasciato dalla Questura di , CP_1 di essere beneficiario del progetto SPRAR (Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati) del Comune di
Roccabascerana (AV) e di essere stato collocato, in tale qualità, in un alloggio sito in alla Via CP_1
Napoli n. 241. Aggiunse che l'alloggio era stato individuato dalla Cooperativa Sociale “il Melograno”, che aveva, altresì, provveduto alla stipula di un regolare contratto di locazione con i proprietari dell'immobile.
Concluse, pertanto, di avere presentato istanza di iscrizione anagrafica al in data Controparte_1
9 marzo 2021 e che, tuttavia, quest'ultimo non aveva provveduto all'iscrizione né aveva adottato un formale provvedimento di rigetto.
Il nel costituirsi, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva, chiese Parte_1
l'estromissione dal giudizio.
Si costituì anche il che chiese, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza Controparte_1 territoriale del giudice adito e, nel merito, rigettarsi il ricorso. Depositò in giudizio, a sostegno delle proprie deduzioni, il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione anagrafica, assunto in data
18/6/2021 e due note del febbraio 2021 inviate al Sindaco di Roccabascerana, al Presidente della
Cooperativa Sociale “Il Melograno” ed al Servizio Centrale SPRAR.
Con ordinanza del 19/10/2022 il Tribunale di Napoli, respinte le eccezioni sollevate dal CP_1
e dal , accolse il ricorso e riconobbe il diritto del all'iscrizione
[...] Parte_1 CP_2 anagrafica nel registro della popolazione residente presso il Comune di . CP_1
Quanto alle eccezioni di incompetenza territoriale e di carenza di legittimazione passiva del , il Parte_1 giudice di prime cure precisò che in materia di iscrizione anagrafica sono previsti poteri non solo del sindaco, quale Ufficiale di Governo, ma anche del Prefetto, tali da giustificare la legittimazione passiva del e con essa l'applicabilità del criterio di competenza del foro erariale. Parte_1
Nel merito, ritenne che il avesse provato di occupare legittimamente l'immobile sito in CP_2 CP_1 alla Via Napoli n. 241 in quanto beneficiario del progetto SPRAR del Comune di Roccabascerana, ritenendo sufficiente il titolo “indiretto” dimostrato dall'istante, costituito dal regolare contratto di locazione stipulato dalla Cooperativa “Il Melograno” e dalla indicazione, da parte di quest'ultima, di CP_2
tra i soggetti beneficiari del progetto ospitati nella sede di .
[...] CP_1
Con atto di citazione notificato il 18/11/2022, il ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta ordinanza, dove con un unico motivo censura l'operato del primo giudice per avere erroneamente ritenuto legittimato passivamente il , che in ogni caso non avrebbe potuto essere Parte_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio, potendosi rappresentare profili di soccombenza solo in capo al , quale amministrazione comunale. Controparte_1
Si è costituito in giudizio inoltre il che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha spiegato Controparte_1 appello incidentale. In particolare, il predetto ha lamentato che il Tribunale avrebbe basato la CP_1 propria decisione su documentazione allegata dal in violazione dei termini di rito e che avrebbe CP_2 comunque erroneamente riconosciuto, nel merito, il diritto del medesimo all'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente in , rimarcando l'assenza di un valido titolo di occupazione CP_1 dell'immobile oltreché la violazione da parte del delle linee guida SPRAR. Controparte_3
Ha, altresì, dedotto che il non avrebbe più interesse all'iscrizione anagrafica presso il CP_2 CP_1
, avendo ottenuto nelle more, con decorrenza dal 5/11/2021, l'iscrizione anagrafica nel
[...] registro della popolazione residente presso il Comune di Roccabascerana.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, accertando la nullità dell'ordinanza impugnata e dichiarando l'inammissibilità dei documenti depositati nel primo grado di giudizio, in subordine dichiarando l'improcedibilità della domanda avanzata dal CP_2 per sopravvenuta carenza di interesse o, in ulteriore subordine, accertando l'insussistenza del diritto di iscrizione del medesimo nel registro della popolazione residente presso il Comune di . CP_1
Con ordinanza del 6/7/2024 questa Corte, rilevato che l'appello incidentale non era stato notificato alla parte interessata, , ha rimesso la causa sul ruolo, ordinando al di CP_4 Controparte_1 provvedere alla suddetta notifica allo scopo di assicurare la regolarità del contraddittorio.
Con comparsa del 18/9/2024 si è costituito in giudizio che, ribadita la permanenza del CP_2 proprio interesse ad agire, tenuto conto della rilevanza che ha l'iscrizione anagrafica ai fini della decorrenza del termine decennale per l'ottenimento della cittadinanza italiana, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con conferma dell'ordinanza appellata.
Disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la Corte si riservava di decidere previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, rileva la Corte che l'appello proposto dal e relativo alla propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva è infondato.
Come correttamente argomentato dal Tribunale, infatti, in materia di iscrizione anagrafica sono disciplinati non solo i poteri amministrativi del sindaco, quale Ufficiale di Governo, ma anche quelli di intervento del Prefetto. Tra i due organi sussiste un rapporto di subordinazione che, sebbene non sia gerarchico, è comunque in grado di determinare la conseguente legittimazione passiva del e, Parte_1 quanto alla competenza territoriale, l'applicazione del criterio del foro erariale (cfr. Cass. n. 26883\2020).
Quanto alla condanna alle spese processuali, sebbene il si sia limitato ad eccepire la propria Parte_1 carenza di legittimazione passiva e a chiedere l'estromissione dal giudizio - senza entrare nel merito della pretesa attorea - deve comunque ritenersi soccombente, essendo stata l'eccezione sollevata prontamente rigettata. A tanto si aggiunga, poi, che avendo il primo giudice disposto la condanna del e del Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, essendo il Controparte_1 CP_2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato, conformemente al disposto di cui all'art. 133 TUSG, tale condanna si traduce in un esborso non effettivo da parte dell'Amministrazione.
L'appello principale, pertanto, deve essere rigettato.
Passando all'esame dell'appello incidentale del , lo stesso è articolato sulla base di Controparte_1 quattro motivi.
Con il primo e il secondo motivo, relativi all'error in procedendo e iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice nel porre a fondamento della decisione la documentazione depositata dal oltre il termine CP_2 fissato ex art. 183 c.p.c., il ha argomentato che il Tribunale avrebbe, con decreto Controparte_1 del 7/10/2021, convertito il rito da sommario ad ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., in questo modo impedendo il deposito di documentazione non espressamente autorizzata. Tuttavia, unitamente alle note scritte del 30/9/2022, la difesa del avrebbe provveduto al deposito del CP_2 contratto di locazione stipulato dall'associazione “Il Melograno” relativo all'immobile sito in CP_1 alla Via Napoli n. 241, documentazione quest'ultima posta a fondamento della decisione, ledendo, così, il contraddittorio con il . Controparte_1
I motivi devono essere disattesi.
Si rammenta al riguardo che nel procedimento sommario di cognizione, non essendo contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (cfr Cass. n. 19226\2024).
Ebbene, nella fattispecie, sebbene sia stata fissata genericamente e senza alcuna specifica motivazione l'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c., più volte rinviata d'ufficio, il processo è in realtà proseguito nelle forme proprie del rito sommario di cognizione, non essendo stati fissati termini perentori per le deduzioni istruttorie, concludendosi con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Pertanto, alcuna preclusione poteva porsi quanto al deposito di prove documentali.
Quanto al terzo e quarto motivo dell'appello incidentale, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, essendo tutti relativi alla spettanza del diritto del all'iscrizione anagrafica CP_2 nel registro della popolazione residente in e all'eventuale carenza di interesse ad agire che lo CP_1 stesso avrebbe maturato a seguito dell'avvenuta iscrizione, con decorrenza dal 5/11/2021, nel registro della popolazione residente presso il Comune di Roccabascerana.
Entrambi i motivi sono infondati. Ed infatti, quanto alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire del per avere, nelle more, CP_2 ottenuto l'iscrizione anagrafica presso il Comune di Roccabascerana, deve ribadirsi che il riconoscimento dell'iscrizione anagrafica - come sarà meglio precisato in seguito - è il presupposto per poter esercitare numerosi altri diritti (tra i tanti il computo del termine decennale ai fini dell'ottenimento della cittadinanza italiana) e per accedere a particolari prestazioni sociali.
L'accertamento della decorrenza retroattiva di tale diritto non è, di conseguenza, privo di effetti. Dunque, non può sostenersi sia venuto meno l'interesse dell'odierno appellato all'iscrizione anagrafica presso il
, per il solo fatto che tale diritto gli sia stato successivamente riconosciuto da altro Controparte_1
Comune.
Nel merito e quanto all'iscrizione anagrafica, giova premettere che la cognizione in tale materia, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, spetta al giudice ordinario. Ciò in quanto le controversie de quibus coinvolgono un diritto soggettivo dell'interessato in cui l'attività dell'amministrazione è di natura strettamente vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 449\2000; Cass. S.U. n.
7637\2020).
L'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) configura, infatti, uno strumento giuridico-amministrativo di documentazione e di conoscenza che è predisposto nell'interesse sia della P.A. sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l'interesse dell'amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche l'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia.
L'attività dell'ufficiale d'anagrafe è comunque disciplinata in modo vincolato, senza che, fatte salve le opportune verifiche, trovi spazio alcun momento di discrezionalità. In particolare, sono rigidamente definiti dalle norme del citato regolamento (artt. 3-7) i presupposti per le iscrizioni anagrafiche e l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti.
Ne discende che l'iscrizione anagrafica non solo è un diritto fondamentale ma è anche un dovere della persona che si trova sul territorio e, in quanto tale, è riconosciuto in capo non solo ai cittadini italiani, ma anche a quelli stranieri regolarmente soggiornanti, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6 comma 7 del TUI e dall'art. 26 della Convenzione di Ginevra. (cfr Corte Cost. Sentenza n. 186 del 2020).
In particolare, a norma dell'art. 5-bis del D.lgs. 142/2015, il richiedente protezione internazionale, a cui sia stata rilasciata la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3 (come nel caso dell'odierno appellante), è iscritto, a sua istanza, nell'anagrafe della popolazione residente secondo le regole del D.P.R. 223/1989.
Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione, egli è tenuto ad esibire un documento di identità (è equipollente il valido titolo di soggiorno), ad indicare il luogo ove intende fissare la propria dimora abituale e a riferire a che titolo la occupa. L'abitualità della dimora, quale elemento qualificante del diritto di residenza secondo la previsione dell'art. 43 c.c., va intesa sia in senso oggettivo che soggettivo e si caratterizza per la permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile (cd. elemento oggettivo) e per l'intenzione di abitarvi stabilmente (c.d. elemento soggettivo).
Entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, l' è tenuto a provvedere Controparte_5 all'iscrizione e nei 45 giorni successivi a svolgere accertamenti in ordine alla sussistenza dei presupposti appena descritti.
Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato un preavviso di rigetto, si configura un'ipotesi di silenzio-assenso e il procedimento anagrafico è definitivamente concluso con la conferma/convalida dell'iscrizione (art. 5 comma 5 del D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012 nonché art. 18bis comma 1 DPR
223/1989).
In definitiva, in presenza dei presupposti di legge, l'Amministrazione sarà tenuta a provvedere all'iscrizione anagrafica.
E' ben vero che con il D.L. 47/2014, convertito con modificazioni nella L. 80/2014, il legislatore ha previsto nell'art. 5 che non possa essere chiesta la residenza da chi occupi un immobile abusivamente e senza titolo. Tale controllo, tuttavia, resta vincolato all'assenza di titolo e all'eventuale abusività dell'occupazione, non residuando spazi in capo all'amministrazione rispetto alla validità o irregolarità del titolo stesso.
Nel caso in esame, il ha dimostrato che l'occupazione dell'immobile in Via Napoli trovasse un CP_2 valido titolo nel contratto di locazione stipulato dalla Cooperativa “Il Melograno” e che non si potesse attribuire rilevanza, ai fini dell'accertamento del diritto all'iscrizione anagrafica, al mancato rispetto da parte del Comune di Roccabascerana di quanto stabilito dalle linee guida nella gestione dei fondi SPRAR.
Il ha rigettato, con provvedimento formalmente assunto solo in data 18/6/2021, Controparte_1 la domanda di iscrizione anagrafica dell'odierno appellato sulla base di due diversi presupposti: l'assenza di un valido titolo di occupazione dell'immobile e l'irregolare gestione dei fondi SPRAR da parte del
Controparte_3
Quanto al primo, ritiene la Corte, l'occupazione di cui si discute non può ritenersi abusiva o priva di titolo. Al contrario, essa trova un titolo, seppure indiretto, nella stipula del contratto di locazione regolarmente registrato, della cui validità e attualità è stata offerta adeguata prova.
Il invero, ha compiutamente assolto all'onere probatorio impostogli, allegando il contratto di CP_2 locazione stipulato dalla Cooperativa sociale il “Melograno” e gli elenchi dei beneficiari del progetto SPRAR di Roccabascerana da collocare nel suddetto immobile, nei quali egli è certamente incluso dal dicembre
2020.
Al tempo stesso, il contratto di locazione risulta regolarmente registrato e indica espressamente che le unità immobiliari sono da destinarsi al progetto SPRAR del Comune di Roccabascerana (AV) per le annualità 2014-2016. Quanto, poi, allo scostamento temporale tra il contratto di locazione (2015) e l'effettiva occupazione dell'immobile da parte del (2021), non può la Corte non rilevare come sia informazione di dominio CP_2 pubblico l'avvenuta autorizzazione alla prosecuzione del progetto SPRAR del Comune di
Roccabascerana anche per le annualità 2017-2019 (Decreto assegnazione delle risorse) e 2020-2023 (cfr.
Decreto assegnazione delle risorse). Prosecuzione provata, inoltre, anche dal deposito dei bonifici disposti, con ordinante “Progetto Sprar Roccabascerana”, per il canone di locazione dell'immobile per le mensilità gennaio-aprile 2021.
È presumibile, pertanto, che la locazione, stipulata in data 23/3/2015, sia stata proseguita e tacitamente rinnovata alle condizioni di cui al punto 2) del contratto medesimo, tenuto conto della autorizzazione alla prosecuzione del progetto SPRAR del Comune di Roccabascerana.
Per le ragioni anzidette l'occupazione dell'immobile sito in da parte del non può CP_1 CP_2 ritenersi senza titolo o abusiva, né può sostenersi che egli non abbia fornito idonea prova quanto al titolo di occupazione.
Rispetto al secondo presupposto del provvedimento di rigetto del , ovvero la Controparte_1 presunta irregolarità della gestione dei fondi SPRAR da parte del va precisato Controparte_3 quanto segue.
Il provvedimento richiama per relationem note interne e interlocutorie con il di Roccabascerana, CP_1 dalle quali emergerebbe che tale ultimo Comune non avrebbe, secondo le previsioni delle Linee guida allegate al D.M. 30 luglio 2013, potuto individuare alloggi da destinare all'accoglienza SPRAR al di fuori del proprio territorio comunale e provinciale.
Per espressa previsione delle linee guida, infatti, “gli enti locali hanno l'obbligo di: avvalersi di strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale, nell'ambito della medesima provincia a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto.”
La disciplina delle linee guida SPRAR ha, tuttavia, subito un mutamento con il D.M. 18 novembre 2019, applicabili ratione temporis al caso in esame, al cui art. 19 si legge “le strutture utilizzate per l'accoglienza devono avere i seguenti requisiti: […] c) ubicate nel territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto”.
Ne consegue che l'alloggio da adibire all'accoglienza può, allo stato, essere individuato anche in una provincia diversa, purché vi sia un'associazione o un consorzio tra i Comuni coinvolti o vi sia un'aderenza al progetto.
Orbene, il si duole proprio della mancata aderenza al progetto SPRAR di Controparte_1
Roccabascerana e dell'assenza di consorzi/intese tra i due Comuni, ponendo tale argomento a sostegno della illegittimità dell'occupazione dell'immobile da parte del e del conseguente rigetto della CP_2 domanda di iscrizione anagrafica. Sul punto giova sottolineare che il giudice ordinario non può pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento amministrativo, dovendo egli limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto soggettivo invocato e a disapplicare il provvedimento amministrativo immediatamente lesivo (artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865, all. E).
Le eventuali irregolarità nella gestione dei fondi da parte delle amministrazioni coinvolte, di cui come già detto non può discutersi in questa sede, non possono comunque incidere al punto da negare il diritto fondamentale del Traore all'iscrizione anagrafica presso il . CP_1 CP_1
L'eventuale irregolarità nella gestione dei fondi e il mancato rispetto delle linee guida non determina, del resto, un vizio di legittimità dell'occupazione dell'immobile ma può al più rilevare ai fini della revoca, da parte del Servizio Centrale, dei finanziamenti disposti per l'attuazione del progetto SPRAR.
Ne deriva che il diritto fondamentale del all'iscrizione anagrafica non può essere mortificato e CP_2 degradato ad interesse legittimo per l'assenza di intese tra il e quello di Controparte_1
Roccabascerana.
L'appello incidentale del , di conseguenza, deve essere integralmente rigettato. Controparte_1
Nulla va disposto per le spese di lite tenuto conto dell'ammissione dell'appellato al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in Parte_1 persona del pro tempore, e sull'appello incidentale del , in persona del CP_6 Controparte_1 sindaco quale ufficiale di Governo, nei confronti di avverso l'ordinanza emessa dal CP_2
Tribunale di Napoli il 19.10.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dal;
Parte_1
b) rigetta l'appello incidentale avanzato dal;
Controparte_1
c) non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli in Camera di consiglio il 26/2/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)