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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8117 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 29 marzo 2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Franciosi ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Milano, Via Sforza n. 14, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Nicoletta Bonuglia e Marcello Savanco ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Mangili n. 6, presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti.
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: IO CO
CONCLUSIONI COME IN ATTI
pagina 1 di 5
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 marzo 2025, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile Milano in data 09 giugno 2007 (iscritto presso i registri dello Stato civile del
Comune di Milano al n. 1071 dell'anno 2007, parte I, R. 01) con , dalla cui unione è nata la figlia CP_1
(il 23 febbraio 2008), coniugi separati con sentenza n. 8484/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il Per_1
02.10.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Chiedeva, altresì di confermare l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre attesa la preferenza manifestata dalla stesa ragazza, con mantenimento diretto della figlia a carico dei genitori e con la partecipazione al 50% alle spese straordinarie;
nel caso in cui la figlia, previa sua audizione, volesse mantenere il collocamento alternato, ridurre il contributo indiretto a carico del padre nella misura di € 650,00 al mese, nessun assegno divorzile in favore della moglie.
Con memoria depositata in data 08.07.2025 si costituiva in giudizio la Sig.ra la quale si associava alla CP_1 domanda di divorzio, chiedendo la conferma delle statuizioni della sentenza di separazione e il rigetto delle domande di controparte.
All'udienza del 21.10.2025, il Giudice delegato verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, procedeva all'ascolto delle parti, le quali confermavano integralmente le dichiarazioni già rese all'udienza davanti al Giudice onorario all'udienza del 22.07.2025 e rendevano dichiarazioni come verbalizzate in atti.
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate;
le parti si riportavano alle rispettive domande e alle istanze istruttorie articolate di cui agli atti introduttivi e alle successive memorie;
parte attrice insisteva sull'ascolto di e sulle prove orali e Per_1 richiedeva il contratto di acquisto di via Gadames;
chiedeva, altresì, pronuncia parziale di divorzio;
parte convenuta si riportava alle richieste di esibizione documentali.
All'esito della discussione, il Giudice delegato si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, pronunciava la seguente ordinanza:
“Rilevato che le parti si sono separate con sentenza n. 8484/2024 del 25 settembre/2 ottobre 2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, affidato la figlia minore (nata il 28 Per_1
Febbraio 2008) ad entrambi genitori, disponendo che la stessa stesse a settimana alterne con l'uno o l'altro genitore dalla domenica sera alla domenica sera successiva, mantenendo l'attuale residenza anagrafica, con suddivisione paritetica tra i genitori dei periodi di vacanze e di sospensione scolastica, posto a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie nella misura di 350 € al mese nonché a carico del medesimo a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia la somma di euro 1200 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie con assegno unico suddiviso nelle misure del 50% tra i genitori.
Rilevato come la rispettiva situazione reddituale delle parti risulti sostanzialmente sovrapponibile a quella valutata nella recentissima sentenza di separazione, avendo lo stessa parte attrice, quadro direttivo presso pagina 2 di 5 Cont
, dichiarato di percepire una media mensile negli ultimi tre anni di € 4.464, considerando un netto mensile di base di € 3600 a cui si aggiungono bonus percepiti in base al raggiungimento degli obiettivi, risultando dal
730/23 un reddito lordo di € 86.297, dal 730/24 di € 89.789, mancando però il 730/2025, avendo dichiarato di aver percepito nel maggio 2025 un bonus di € 25.000 per l'anno precedente (mancano buste paga 2025), mentre la signora lavora sempre in part time, ormai da tanti anni, preso la società Cea con un reddito netto CP_1 mensile di € 1.500,00 oltre 13^ e 14^ mensilità, dal CU 2023 (manca 730) risulta un reddito di € 23.440, dal CU
2024 (manca 730) di € 24.477, dal 730/25 di € 25.757 oltre € 6000 di locazione con cedolare secca;
ha dichiarato di essere invalida per il 55% a causa di malattia oncologica e di essere inserita nelle categorie protette, ha chiesto anche da ultimo di passare full time ma non le è stato concesso, si sta attivando per poter trovare un lavoro full time compatibile con le sue limitazioni di salute;
la stessa è proprietaria della casa di
Milano via Gadames locata a € 500 al mese (oltre € 200 di spese), trattandosi di immobile che necessita di ristrutturazione e della casa di via Val Strona 6, dove vive con la iglia, che ha comprato nel 2023 per € 260.000 accendendo un mutuo con rata mensile di € 900 oltre € 50 di assicurazione, ha poi contratto dei debiti con trattenute sullo stipendio.
Osservato che al momento in attesa anche di sentire la figlia - su richiesta del padre, che sostiene che Per_1 la stessa le avrebbe riferito che vorrebbe stare di più con il padre, anche nella prospettiva di quando diventerà maggiorenne – anche i tempi di frequentazione della figlia sono sempre sostanzialmente paritetici con conseguentemente pari oneri di mantenimento diretto.
Ritenuto, pertanto, di dover allo stato confermare l'assegno di mantenimento perequativo come disposto in sede separativa, alla luce dei dati reddituali e della evidente elevata disparità di reddito tra le parti, non potendosi dar luogo alla richiesta riduzione paterna che si fonda sul presupposto, al momento non sussistente, di maggiori oneri di mantenimento diretti a suo carico. Ritenuto, altresì, sulla base dei dati come risultanti in atti, di dover confermare l'assegno di mantenimento come anche esso disposto in sede separativa, sussistendone i presupposti ex art. 156 c.c. come evidenziati nella richiamata sentenza di separazione, avendo peraltro lo stesso natura e presupposti diversi rispetto l'assegno divorzile richiesto dalla signora con i relativi oneri probatori a CP_1 carico della medesima.
Ritenuto, altresì, di dover disporre l'ascolto giudiziale della figlia minore , stante le contrapposte Per_1 domande e anche prospettazioni in ordine alla volontà della figlia o comunque alle esigenze manifestate dalla stessa in ordine al luogo ed al genitore dove vivere prevalentemente, tenuto peraltro conto della prossima maggiore età, potendo poi scegliere nel rispetto della sua volontà e dei suoi desideri, circostanza in effetti rilevante ai fini della determinazione dell'obbligo di mantenimento indiretto e/o solo diretto a carico dei genitori, come da domande contrapposte, in relazione ai concreti oneri di mantenimento sostenuti dai genitori in base ai giorni di effettiva permanenza della figlia presso ciascuno di essi. Ritenuto, quanto alle istanze istruttorie, di dover ordinare a parte convenuta, come da richiesta di parte attrice di produrre il contratto di locazione della casa di via Gadames.
pagina 3 di 5 Rilevato che le prove orali come articolate da parte attrice non superino il vaglio di ammissibilità vertendo su circostanze formulate genericamente, del tutto irrilevanti ai fini delle domande, in parte da documentare o documentabili ed in parte dal contenuto valutativo.
Ritenuto, altresì, di dover respingere le istanze ex art. 210 c.p.c. di parte convenuta in quanto irrilevanti e superflue e superate da quanto già in atti. Osservato, da ultimo, di dover nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice ordinare alla parte attrice di produrre ultimo 730/25 (per il 2024) nonché tutte le buste paga del 2025 ed alla parte convenuta 730/23 e 730/24 (essendoci solo CU) e buste paga del 2025 fino alla data di deposito. Visto l'art . 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Conferma integralmente le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 8484/2024 del 25 settembre/2 ottobre 2024 del Tribunale di Milano;
2) Dispone l'ascolto giudiziale della figlia minore (nata il [...]) per l'udienza del 10 dicembre Per_1
2025 ore 14,30.
3) Ordina alle parti di produrre entro il 30 dicembre 2025 - a parte attrice : 730/25 e buste paga del 2025 fino alla data di deposito;
- a parte convenuta 730/23 e 730/24, contratto di acquisto della casa di Milano via
Gadames e buste paga del 2025 fino alla data di deposito.
4) Rigetta le ulteriori istanze istruttorie delle parti.
5) Riserva, all'esito dell'ascolto della minore, ogni altra determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio con anche la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
6) Rimette la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di divorzio.”
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la richiesta pronuncia parziale di divorzio, con rimessione della causa poi sul ruolo per ulteriore trattazione.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti risulta che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile Milano in data 09 giugno 2007 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1071 dell'anno 2007, parte I, R. 01).
Dalla loro unione è nata la figlia (in data 23 febbraio 2008). Per_1
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 8484/2024 del Tribunale di Milano, del 25.09.2024, pubblicata il 02.10.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio.
pagina 4 di 5 Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da e Parte_1
in Milano in data 09 giugno 2007 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di CP_1
Milano al n. 1071 dell'anno 2007, parte I, R. 01).
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 29 marzo 2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Franciosi ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Milano, Via Sforza n. 14, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Nicoletta Bonuglia e Marcello Savanco ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Mangili n. 6, presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti.
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: IO CO
CONCLUSIONI COME IN ATTI
pagina 1 di 5
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 marzo 2025, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile Milano in data 09 giugno 2007 (iscritto presso i registri dello Stato civile del
Comune di Milano al n. 1071 dell'anno 2007, parte I, R. 01) con , dalla cui unione è nata la figlia CP_1
(il 23 febbraio 2008), coniugi separati con sentenza n. 8484/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il Per_1
02.10.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Chiedeva, altresì di confermare l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre attesa la preferenza manifestata dalla stesa ragazza, con mantenimento diretto della figlia a carico dei genitori e con la partecipazione al 50% alle spese straordinarie;
nel caso in cui la figlia, previa sua audizione, volesse mantenere il collocamento alternato, ridurre il contributo indiretto a carico del padre nella misura di € 650,00 al mese, nessun assegno divorzile in favore della moglie.
Con memoria depositata in data 08.07.2025 si costituiva in giudizio la Sig.ra la quale si associava alla CP_1 domanda di divorzio, chiedendo la conferma delle statuizioni della sentenza di separazione e il rigetto delle domande di controparte.
All'udienza del 21.10.2025, il Giudice delegato verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, procedeva all'ascolto delle parti, le quali confermavano integralmente le dichiarazioni già rese all'udienza davanti al Giudice onorario all'udienza del 22.07.2025 e rendevano dichiarazioni come verbalizzate in atti.
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate;
le parti si riportavano alle rispettive domande e alle istanze istruttorie articolate di cui agli atti introduttivi e alle successive memorie;
parte attrice insisteva sull'ascolto di e sulle prove orali e Per_1 richiedeva il contratto di acquisto di via Gadames;
chiedeva, altresì, pronuncia parziale di divorzio;
parte convenuta si riportava alle richieste di esibizione documentali.
All'esito della discussione, il Giudice delegato si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, pronunciava la seguente ordinanza:
“Rilevato che le parti si sono separate con sentenza n. 8484/2024 del 25 settembre/2 ottobre 2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, affidato la figlia minore (nata il 28 Per_1
Febbraio 2008) ad entrambi genitori, disponendo che la stessa stesse a settimana alterne con l'uno o l'altro genitore dalla domenica sera alla domenica sera successiva, mantenendo l'attuale residenza anagrafica, con suddivisione paritetica tra i genitori dei periodi di vacanze e di sospensione scolastica, posto a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie nella misura di 350 € al mese nonché a carico del medesimo a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia la somma di euro 1200 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie con assegno unico suddiviso nelle misure del 50% tra i genitori.
Rilevato come la rispettiva situazione reddituale delle parti risulti sostanzialmente sovrapponibile a quella valutata nella recentissima sentenza di separazione, avendo lo stessa parte attrice, quadro direttivo presso pagina 2 di 5 Cont
, dichiarato di percepire una media mensile negli ultimi tre anni di € 4.464, considerando un netto mensile di base di € 3600 a cui si aggiungono bonus percepiti in base al raggiungimento degli obiettivi, risultando dal
730/23 un reddito lordo di € 86.297, dal 730/24 di € 89.789, mancando però il 730/2025, avendo dichiarato di aver percepito nel maggio 2025 un bonus di € 25.000 per l'anno precedente (mancano buste paga 2025), mentre la signora lavora sempre in part time, ormai da tanti anni, preso la società Cea con un reddito netto CP_1 mensile di € 1.500,00 oltre 13^ e 14^ mensilità, dal CU 2023 (manca 730) risulta un reddito di € 23.440, dal CU
2024 (manca 730) di € 24.477, dal 730/25 di € 25.757 oltre € 6000 di locazione con cedolare secca;
ha dichiarato di essere invalida per il 55% a causa di malattia oncologica e di essere inserita nelle categorie protette, ha chiesto anche da ultimo di passare full time ma non le è stato concesso, si sta attivando per poter trovare un lavoro full time compatibile con le sue limitazioni di salute;
la stessa è proprietaria della casa di
Milano via Gadames locata a € 500 al mese (oltre € 200 di spese), trattandosi di immobile che necessita di ristrutturazione e della casa di via Val Strona 6, dove vive con la iglia, che ha comprato nel 2023 per € 260.000 accendendo un mutuo con rata mensile di € 900 oltre € 50 di assicurazione, ha poi contratto dei debiti con trattenute sullo stipendio.
Osservato che al momento in attesa anche di sentire la figlia - su richiesta del padre, che sostiene che Per_1 la stessa le avrebbe riferito che vorrebbe stare di più con il padre, anche nella prospettiva di quando diventerà maggiorenne – anche i tempi di frequentazione della figlia sono sempre sostanzialmente paritetici con conseguentemente pari oneri di mantenimento diretto.
Ritenuto, pertanto, di dover allo stato confermare l'assegno di mantenimento perequativo come disposto in sede separativa, alla luce dei dati reddituali e della evidente elevata disparità di reddito tra le parti, non potendosi dar luogo alla richiesta riduzione paterna che si fonda sul presupposto, al momento non sussistente, di maggiori oneri di mantenimento diretti a suo carico. Ritenuto, altresì, sulla base dei dati come risultanti in atti, di dover confermare l'assegno di mantenimento come anche esso disposto in sede separativa, sussistendone i presupposti ex art. 156 c.c. come evidenziati nella richiamata sentenza di separazione, avendo peraltro lo stesso natura e presupposti diversi rispetto l'assegno divorzile richiesto dalla signora con i relativi oneri probatori a CP_1 carico della medesima.
Ritenuto, altresì, di dover disporre l'ascolto giudiziale della figlia minore , stante le contrapposte Per_1 domande e anche prospettazioni in ordine alla volontà della figlia o comunque alle esigenze manifestate dalla stessa in ordine al luogo ed al genitore dove vivere prevalentemente, tenuto peraltro conto della prossima maggiore età, potendo poi scegliere nel rispetto della sua volontà e dei suoi desideri, circostanza in effetti rilevante ai fini della determinazione dell'obbligo di mantenimento indiretto e/o solo diretto a carico dei genitori, come da domande contrapposte, in relazione ai concreti oneri di mantenimento sostenuti dai genitori in base ai giorni di effettiva permanenza della figlia presso ciascuno di essi. Ritenuto, quanto alle istanze istruttorie, di dover ordinare a parte convenuta, come da richiesta di parte attrice di produrre il contratto di locazione della casa di via Gadames.
pagina 3 di 5 Rilevato che le prove orali come articolate da parte attrice non superino il vaglio di ammissibilità vertendo su circostanze formulate genericamente, del tutto irrilevanti ai fini delle domande, in parte da documentare o documentabili ed in parte dal contenuto valutativo.
Ritenuto, altresì, di dover respingere le istanze ex art. 210 c.p.c. di parte convenuta in quanto irrilevanti e superflue e superate da quanto già in atti. Osservato, da ultimo, di dover nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice ordinare alla parte attrice di produrre ultimo 730/25 (per il 2024) nonché tutte le buste paga del 2025 ed alla parte convenuta 730/23 e 730/24 (essendoci solo CU) e buste paga del 2025 fino alla data di deposito. Visto l'art . 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Conferma integralmente le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 8484/2024 del 25 settembre/2 ottobre 2024 del Tribunale di Milano;
2) Dispone l'ascolto giudiziale della figlia minore (nata il [...]) per l'udienza del 10 dicembre Per_1
2025 ore 14,30.
3) Ordina alle parti di produrre entro il 30 dicembre 2025 - a parte attrice : 730/25 e buste paga del 2025 fino alla data di deposito;
- a parte convenuta 730/23 e 730/24, contratto di acquisto della casa di Milano via
Gadames e buste paga del 2025 fino alla data di deposito.
4) Rigetta le ulteriori istanze istruttorie delle parti.
5) Riserva, all'esito dell'ascolto della minore, ogni altra determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio con anche la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
6) Rimette la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di divorzio.”
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la richiesta pronuncia parziale di divorzio, con rimessione della causa poi sul ruolo per ulteriore trattazione.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti risulta che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile Milano in data 09 giugno 2007 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1071 dell'anno 2007, parte I, R. 01).
Dalla loro unione è nata la figlia (in data 23 febbraio 2008). Per_1
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 8484/2024 del Tribunale di Milano, del 25.09.2024, pubblicata il 02.10.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio.
pagina 4 di 5 Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da e Parte_1
in Milano in data 09 giugno 2007 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di CP_1
Milano al n. 1071 dell'anno 2007, parte I, R. 01).
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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