CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 809/2020 R.G.
promosso da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Venturini del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano, via Montebello
n. 24, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Boldrini ed elettivamente domiciliata in Ancona, in Via Volturno n. 5, presso lo studio dello stesso
APPELLATA Nonché nei confronti di
Controparte_2
APPELLATO contumace e
Controparte_3
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n.798/2020, pubblicata il 23/06/2020 dal
Tribunale di Ancona (rg 1251/2018)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 798/2020, pubblicata il 23/06/2020, il Tribunale di Ancona rigettava la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
quale proprietaria dell'autobus investitore, Controparte_3
quale conducente dell'autobus, e Controparte_2 Controparte_4
quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile del veicolo, avente ad
[...]
oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivatigli per il sinistro occorso il giorno
08 agosto 2014, alle ore 17,25, quando, mentre attraversava la carreggiata di Piazza
Rosselli Carlo e Nello, all'altezza del civico 15 ad Ancona, veniva travolto dall'autobus
Van Hool Targato DY874NB.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere: In via principale A) In riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del signor e, per Controparte_2 l'effetto, condannare quest'ultimo, e la Controparte_3
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in via Controparte_5
solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, da lucro cessante, da inabilità temporanea, per lesione della capacità lavorativa generica e specifica, lucro cessante, per spese mediche presenti e future, danni materiali) patiti dal signor in conseguenza del Parte_1
sinistro per cui è causa nella misura che risulterà di giustizia in corso di causa, con la rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi legali come per legge dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma. B) Liquidare al signor l'ulteriore somma di € 7.631,00 quali spese legali sostenute Parte_1
per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014. C) Comunque, con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA 22%,
CPA 4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via subordinata D) In riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrenti del signor e del signor e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2
condannare quest'ultimo, e la Controparte_3 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in via solidale Controparte_5
tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, da lucro cessante, da inabilità temporanea, per lesione della capacità lavorativa generica e specifica, lucro cessante, per spese mediche presenti e future, danni materiali) patiti dal signor in conseguenza del Parte_1
sinistro per cui è causa nella misura che risulterà di giustizia in corso di causa, con la rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi legali come per legge dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma. F)
Comunque, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA 22%, CPA 4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria ammettere prova per interrogatorio formale di
[...] CTU cinematica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e la condotta CP_2
dei soggetti coinvolti e, infine, CTU medico legale sulla persona di per Parte_1
quantificare il danno non patrimoniale patito e le spese mediche.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/08/2021, si è costituita in giudizio la
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, in via Controparte_6
principale, il rigetto integrale della impugnazione e, per l'effetto, il rigetto di ogni domanda proposta dall'Appellante nei confronti della e CP_5
conseguentemente nei confronti degli altri convenuti, in quanto del tutto infondata, indimostrata ed indimostrabile con riferimento alla dedotta ed inesistente responsabilità del conducente dell'Autobus Sig. ex Controparte_2
art. 2054 cc, nonché 141 e 191 CdS e dovendo invece ascriversi la integrale responsabilità nella causazione dell'occorso al fatto esclusivo dello stesso Sig. Pt_1
Con vittoria di onorari e spese di lite. In via del tutto subordinata e prudenziale,
[...]
nel caso di riconoscimento di una sia pur minima responsabilità concorsuale del conducente dell'autobus, contenere l'eventuale risarcimento nel limite del comunque minimo concorso ascrivibile al Sig. e nel limite del danno non CP_2
patrimoniale oggetto dell'impugnazione per invalidità temporanea ed esiti permanenti come accertato in causa, in quanto legalmente dovuto e liquidabile, comunque ben inferiore al dedotto e richiesto, con rigetto di tutte le ulteriori domande risarcitorie proposte a qualsiasi titolo. Con compensazione totale o parziale delle spese di lite, stante il ridimensionamento della domanda attrice.
Nessuno si è costituito per e Controparte_2 [...]
. La Corte, verificata la regolarità della notifica Controparte_3
dell'appello, ne ha dichiarato la contumacia.
Con sentenza n. 538/2024, pubblicata il 03/04/2024, l'intestata Corte accoglieva parzialmente l'appello, accertando e dichiarando la concorrente responsabilità del veicolo nella causazione del sinistro nella misura del 30% e rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, con spese di lite alla sentenza definitiva. Con ordinanza, pubblicata in pari data, la Corte disponeva l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico legale ai fini dell'accertamento e la quantificazione dei danni patiti dal in conseguenza del sinistro, nominando Pt_1
all'uopo la Dott.ssa che, in data 18/11/2024, depositava l'elaborato Persona_1
peritale.
Le parti concludevano come da note scritte depositate entro il termine assegnato ed il 26/11/2024 la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di giorni 30 + 30 ex art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Quanto ai danni l'appellante deduce, con riferimento a quello cosiddetto anatomico, di aver subito un trauma cranico con focolai emorragici multipli cerebrali, fracasso del massiccio facciale, frattura della teca cranica, frattura della testa omerale sinistra, frattura scomposta dell'ala iliaca sinistra sottoposta ad osteosintesi chirurgica, fratture costali multiple, frattura del manubrio sternale, emotorace sinistro;
che tutt'oggi presenta sindrome frontale e prefrontale medio-grave, con segni organici di danno cortico encefalico, sfumata tetraparesi con residua ipovalidità della emipersona destra e con impaccio motorio e incertezza nell'andatura, esiti anatomici delle estese fratture, anosmia, deficit al visus destro e sinistro e ptosi palpebrale;
che, dal punto di vista neurologico deve farsi riferimento alla relazione della Dott.ssa che ha Per_2
certificato la presenza di un Disturbo comportamentale, secondario alla Sindrome
Prefrontale, che incide severamente sulle capacità relazionali e sull'adeguato recupero del ruolo a livello familiare e sociale;
che, in conseguenza della grandissima afflittività delle lesioni patite (fratture del cranio, del volto, del bacino per limitarsi alle più dolorose) e della lunghezza del ricovero (225 giorni continui), l'invalidità temporanea non potrà che essere calcolata secondo il valore massimo, pari ad € 147,00; che deve tenersi anche conto del fatto che è stato per quattro mesi tracheostomizzato,
è stato alimentato tramite PEG e ha dovuto faticosamente riconquistare la capacità di stare prima seduto e poi eretto;
che, ancora oggi, e per sempre, non è del tutto autonomo nelle attività quotidiane, necessitando di assistenza continua per via dei serissimi disturbi comportamentali e dell'inabilità fisica.
Deduce, poi, che la vita del danneggiato, così come la sua stessa personalità, sono state completamente sconvolte, atteso che a fronte di una vita piena e soddisfacente, conosciuto da tutti in paese per la propria personalità attiva ed estroversa, adesso vive la propria esistenza divisa tra la propria abitazione ed il centro ove è sottoposto a cure psicologiche;
che tutti i medici hanno rilevato disturbi comportamentali e deficit ideomotori e del linguaggio;
che il carattere è cambiato completamente ed è oggi caratterizzato da rigidità e frequenti reazioni ansiose, impulsive o rabbiose, con comportamenti spesso del tutto inadeguati al contesto, tanto che i familiari sono costretti a non abbandonarlo mai;
che, a seguito delle lesioni fisiche patite, ha subito un completo stravolgimento delle proprie abitudini di vita, sia da un punto di vista della personalità che da un punto di vista sociale e familiare: si è infatti isolato e non parla più con gli amici nemmeno al telefono, modificando ogni aspetto della propria quotidianità ed abitudini di vita;
che ha patito anche un rilevantissimo danno morale, derivante dalla sofferenza interiore che il sinistro ha cagionato;
che, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale dovrà essere personalizzato in base alla concreta fattispecie, con conseguente riconoscimento del risarcimento tanto del danno esistenziale quanto del danno morale patiti, attraverso l' aumento del danno biologico in misura almeno pari allo stesso.
Deduce, infine, che dovranno essere risarcite anche le spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale, atteso che è infatti pacifico in dottrina e giurisprudenza il fatto che il responsabile di un danno debba rifondere il danneggiato delle spese che questi sia costretto a sostenere per ottenere il risarcimento dello stesso;
che, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, le spese di lite dovranno essere poste a carico del soccombente.
Le motivazioni sono in parte fondate e vanno accolte nei seguenti termini. Come noto, la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta uno strumento a disposizione del giudice, a cui il giudice medesimo, senza essere condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica necessaria per decidere autonomamente, come nel caso di specie. Considerata, dunque, l'oggettiva convergenza di funzioni tra giudice e consulente tecnico, in ragione della quale le attività di entrambi sono complementari ai fini dell'ufficio giurisdizionale, la Corte adita non ravvisa motivi per discostarsi dalle risultanze peritali della dott.ssa rese anche all'esito Per_1
dell'esame di tutta la documentazione sanitaria prodotta da , comprese Parte_1
le consulenze tecniche di parte, e delle osservazioni della parte attrice alla bozza di consulenza, risultanze dotate di motivazione completa, logica e coerente che porta a ritenere fondate le relative conclusioni tecniche.
Ciò detto, va premesso che deve farsi applicazione al caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Milano del 2024, ovvero delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (cfr da ultimo Cass. civ. n. 33770/2019), le quali, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di
Cassazione dell'11.11.2008, soddisfano l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
Propongono, pertanto, la liquidazione congiunta (cfr Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico- fisica - Tabelle aggiornate "Edizione 2024”):
➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, ➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
➢ c.d. danno biologico “standard”,
➢ c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
➢ c.d. danno morale.
Ciò premesso, in applicazione delle predette tabelle, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (63 anni), il valore monetario del danno permanente da lesione della percentuale del 58% è pari ad € 493.363,00 e tiene conto sia del danno biologico/anatomo-funzionale e relazionale che della sofferenza interiore (€ 328.909+
€ 164.454).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. 2019/28988) in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l' attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema cosiddetto "del punto variabile") può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Nel caso di specie il Ctu ha tenuto in debita considerazione le ripercussioni cognitivo- comportamentali allegate dall'attore/appellante, quali facile irritabilità, confusione mentale, scarsa progettualità futura, scarsa motivazione e tendenza all'isolamento, ed ha ritenuto, tra i vari postumi definiti permanenti, tali deficit cognitivi-comportamentali
(caratterizzati da sindrome prefrontale, con prevalenza di rigidità, ansia ed irritabilità, associati a deficit delle capacità attentive, sindrome disesecutiva, con importante disturbo degli aspetti pragmatici, che comporta una riduzione delle abilità di comunicazione a livello sia familiare che sociale e riduzione dell'autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana con necessità di supervisione da parte del caregiver) che ha ricompreso, pertanto, nella configurazione del danno non patrimoniale permanente del 58% (cfr pagg. XLIX, L, LI, LII e LIII CTU), con conseguente esclusione della personalizzazione del danno – a giudizio di questo
Collegio – non trattandosi evidentemente di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. ex multis Cass. civ., 25164/2020; Cass. civ.
27482/2018).
Quanto al danno morale, va premesso che, secondo la Suprema Corte (Cass. civ.
n.32935/2022), il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico - relazionali della vita individuale.
Ciò premesso, facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, considerata la durata complessiva dell'iter diagnostico-terapeutico, stimata dal CTU in 493 giorni e tenuto conto del fatto che …. Il soggetto è consapevole degli effetti della malattia sul
“fare quotidiano” e che … Si stima che il grado di sofferenza fisica patita dal Sig. sia di grado medio/elevato, tanto da richiedere, durante il ricovero presso il Pt_1
reparto di rianimazione, analgosedazione con OF e IL …. (cfr pag. L
CTU), sussistono i presupposti per riconoscere, a titolo di danno morale, un ulteriore incremento per sofferenza nella percentuale del 15% sul danno biologico puro, desumibile in via presuntiva dalla particolare durata delle cure, la loro penosità e la consapevolezza della malattia, pari quindi ad € 49.336,35 (tot. € 542.699,35)
Quanto al valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (€ 115,00), nelle sue componenti del danno biologico/dinamico relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, tenuto conto che il grado di sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo è stato espressamente valutato dal Ctu in medio/elevato e della sua ripercussione sulla sofferenza interiore, può essere stimato in via presuntiva nella misura del 25% ed è pari quindi ad € 143,75 al dì, per un totale di € 67.274,75= per 661 gg di inabilità assoluta e temporanea (di cui € 143,75 x 225 gg IT assoluta= € 32.343,75, € 107,81 x 268 gg di ITP al 75%= € 28.893,08, € 35,94 x
168 gg di ITP al 25%= € 6037,92).
Le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal Ctu, sono pari ad € 4357,00, mentre le spese future sono state ritenute dallo stesso non prevenibili, in maniera peraltro incontestata da parte dell'attore che non ha sottoposto ad osservazioni né a censura la relativa affermazione.
Non sono comunque liquidabili in ragione del fatto che l'appellante non ha dato prova di eventuali esborsi sostenuti dal sinistro al momento della domanda o anche successivamente e che la relativa domanda non è stata adeguatamente allegata nei suoi fatti costitutivi, siccome evincibile dall'atto introduttivo del primo grado e della prima memoria ex art. 183 co. VI cpc, quest'ultima deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum. Come affermato dalla Suprema
Corte (Cass. civ. sez. III, 20/04/2016 n.7774), la liquidazione dei danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per la collaborazione di terzi nelle faccende domestiche e personali, anche quando avvenga in via equitativa, obbliga il giudice "ad indicare, sia pure sommariamente, i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo"
(Sez. 3, Sentenza n. 752 del 23/01/2002, Rv. 551783). Mancano infatti, nel caso specifico, i presupposti per la stima del danno in quanto la dedotta mancanza di autonomia dell'attore per le attività della vita quotidiana 24 ore su 24 è troppo generica, non consentendo di individuare le ore di assistenza di cui il danneggiato avrebbe effettiva necessità, tantomeno di distinguere tra l'assistenza infermieristica e quella generica, né fornisce, se non tardivamente, i dati relativi alla retribuzione dovuta ad un eventuale assistente e agli oneri previdenziali accessori che l'assunzione di un collaboratore domestico comporterebbe.
La domanda relativa al danno da lesione della capacità lavorativa specifica deve essere respinta in quanto lo stato di pensionato del dal 2006, ex maresciallo Pt_1
della Guardia di AN (vedasi relazione neurologica Dott.ssa del Persona_3
07/11/2016 e capitolo di prova testimoniale n.7 memoria 183 n.2 parte attrice), la rende inammissibile, potendosi agevolmente presumere che non avrà necessità di svolgere alcuna attività lavorativa futura. La domanda appare quindi destituita di ogni fondamento fattuale e, conseguentemente, giuridico.
Concludendo, in applicazione della percentuale di responsabilità, pari al 30%, posta da questa Corte nella pronuncia non definitiva a carico del veicolo, il danno non patrimoniale da lesione permanente va liquidato nel minore importo di € 162.809,81=
e quello da lesione temporanea nel minore importo di € 20.182,43 per un totale di €
182.992,35.
Su dette somme sono dovuti gli interessi compensativi a titolo di ristoro della ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito (Cass. S.U. 1712/1995), anche a prescindere dalla richiesta della parte interessata (Cass. 2015/25615). Pertanto, dette somme andranno devalutate alla data dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici Istat del costo della vita dall' 8 agosto 2014 fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese mediche vanno riconosciute nella minor somma di € 1307,10, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 2019/17685) le spese legali sostenute, dalla parte risultata poi vittoriosa, nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2275 del 02/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010; id. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017), non ostandovi la disposizione del D.P.R. 18 luglio
2006, n. 254, art. 9, comma 2, emanato in attuazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, art. 150, comma 1, - peraltro non applicabile alla fattispecie in cui l'offerta dell'assicuratore è stata ritenuta insufficiente dal danneggiato -, la cui interpretazione costituzionalmente orientata all'art. 24 Cost., non preclude la risarcibilità delle spese ulteriori sostenute dal danneggiato per ottenere il risarcimento del danno (Corte Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11154 del 29/05/2015); - trattandosi di una voce di danno emergente, la spesa per tale attività professionale deve porsi in nesso di strumentalità necessaria rispetto all'esercizio del diritto al risarcimento dei danni, dovendo risultare, quindi, una conseguenza diretta e necessaria dell'"eventum-damni" ex art. 1223 c.c., verifica questa che va condotta considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata al fine dell'esercizio del diritto al risarcimento anche nella fase stragiudiziale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010); - pur non essendo assimilabili le spese di assistenza legale stragiudiziale, a quelle giudiziali vere e proprie, avendo natura di danno emergente, tuttavia la loro liquidazione, in quanto riferibile ad attività svolta dal professionista legale, è disciplinata egualmente dalle tariffe forensi, ed è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Corte Cass. Sez. U -, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2644 del
02/02/2018).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, osserva la Corte adita che la domanda, avanzata sin dal primo grado, non è stata adeguatamente allegata nei suoi fatti costitutivi, atteso che la citazione parla genericamente di “spese legali sostenute dall'attore per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali ai sensi dell'art. 20 del DM 55/2014” e che non è stata precisata/integrata con la prima memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc a fronte delle contestazioni avversarie.
La domanda risulta documentata soltanto con lettere/fax/pec (la prima dell'avv.
le successive quattro dell'avv. e l'ultima dell'avv. Venturini del CP_7 CP_8
12/05/2017) comprovanti un'attività stragiudiziale consistita in richieste risarcitorie con invii delle relazioni fisiatrica e medico legali, a cui evidentemente non ha fatto seguito la visita medica del danneggiato da parte di un fiduciario dell'assicurazione e che, in ogni caso, non sono servite ad evitare il giudizio.
Considerato, peraltro, che non c'è prova di pagamenti eseguiti dal danneggiato in favore dei precedenti difensori (avv. e avv. ), reputa questo Collegio CP_7 CP_8
che l'appellante non possa essere ristorato delle spese stragiudiziali eventualmente sostenute prima di conferire l'incarico all'avv. Venturini e che l'attività stragiudiziale svolta da quest'ultimo, prima di quella giudiziale, siccome dallo stesso allegata e documentata, non sembra avere autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, come richiesto dall'art. 20 del M 55/2014. La relativa domanda va pertanto respinta.
Considerato, infine, che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064), osserva questa Corte che il parziale accoglimento della domanda proposta dal giustifica la parziale Pt_1 compensazione tra le parti, nella misura di 2/3, delle spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo in base al quantum liquidato e quindi secondo lo scaglione di riferimento (scaglione 52.000/260.000), ponendo la restante parte a carico degli appellati in solido (cfr Cass. 3438/2016) (cfr Cassazione civile, sez. VI n.
13498/2018).
Le spese della Ctu vengono poste interamente a carico dei convenuti/appellati, in solido, come liquidate con separato decreto, stante la necessità del suo espletamento per la verifica e la valutazione delle conseguenze lesive riportate dal in Pt_1
conseguenza del sinistro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e Controparte_6 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 798/2020, pubblicata il Controparte_3
23/06/2020 dal Tribunale di Ancona, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata pronuncia, condanna i convenuti/appellati, in solido, al pagamento in favore di , a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale, Parte_1
della complessiva somma di € 182.992,35=, oltre accessori come in parte motiva, e, a titolo risarcitorio del danno patrimoniale, della somma di € 1307,10, oltre accessori come in parte motiva;
rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti delle parti convenute;
compensa tra le parti nella misura di 2/3 le spese di lite del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in € 2430,00 per la fase di studio, € 1550,00 per la fase introduttiva, € 5400,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisoria e, quanto al presente grado, in complessivi € 14.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, il tutto oltre il 15% per spese generali, iva e cpa dovute per legge, ponendo la restante parte a carico dei convenuti/appellati, in solido, e disponendone la distrazione in favore del procuratore dell'attore/appellante dichiaratosi antistatario. Spese di CTU a carico dei convenuti/appellati, in solido.
Ancona, li 19 febbraio 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 809/2020 R.G.
promosso da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Venturini del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano, via Montebello
n. 24, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Boldrini ed elettivamente domiciliata in Ancona, in Via Volturno n. 5, presso lo studio dello stesso
APPELLATA Nonché nei confronti di
Controparte_2
APPELLATO contumace e
Controparte_3
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n.798/2020, pubblicata il 23/06/2020 dal
Tribunale di Ancona (rg 1251/2018)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 798/2020, pubblicata il 23/06/2020, il Tribunale di Ancona rigettava la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
quale proprietaria dell'autobus investitore, Controparte_3
quale conducente dell'autobus, e Controparte_2 Controparte_4
quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile del veicolo, avente ad
[...]
oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivatigli per il sinistro occorso il giorno
08 agosto 2014, alle ore 17,25, quando, mentre attraversava la carreggiata di Piazza
Rosselli Carlo e Nello, all'altezza del civico 15 ad Ancona, veniva travolto dall'autobus
Van Hool Targato DY874NB.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere: In via principale A) In riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del signor e, per Controparte_2 l'effetto, condannare quest'ultimo, e la Controparte_3
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in via Controparte_5
solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, da lucro cessante, da inabilità temporanea, per lesione della capacità lavorativa generica e specifica, lucro cessante, per spese mediche presenti e future, danni materiali) patiti dal signor in conseguenza del Parte_1
sinistro per cui è causa nella misura che risulterà di giustizia in corso di causa, con la rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi legali come per legge dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma. B) Liquidare al signor l'ulteriore somma di € 7.631,00 quali spese legali sostenute Parte_1
per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014. C) Comunque, con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA 22%,
CPA 4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via subordinata D) In riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrenti del signor e del signor e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2
condannare quest'ultimo, e la Controparte_3 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in via solidale Controparte_5
tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, da lucro cessante, da inabilità temporanea, per lesione della capacità lavorativa generica e specifica, lucro cessante, per spese mediche presenti e future, danni materiali) patiti dal signor in conseguenza del Parte_1
sinistro per cui è causa nella misura che risulterà di giustizia in corso di causa, con la rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi legali come per legge dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma. F)
Comunque, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA 22%, CPA 4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria ammettere prova per interrogatorio formale di
[...] CTU cinematica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e la condotta CP_2
dei soggetti coinvolti e, infine, CTU medico legale sulla persona di per Parte_1
quantificare il danno non patrimoniale patito e le spese mediche.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/08/2021, si è costituita in giudizio la
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, in via Controparte_6
principale, il rigetto integrale della impugnazione e, per l'effetto, il rigetto di ogni domanda proposta dall'Appellante nei confronti della e CP_5
conseguentemente nei confronti degli altri convenuti, in quanto del tutto infondata, indimostrata ed indimostrabile con riferimento alla dedotta ed inesistente responsabilità del conducente dell'Autobus Sig. ex Controparte_2
art. 2054 cc, nonché 141 e 191 CdS e dovendo invece ascriversi la integrale responsabilità nella causazione dell'occorso al fatto esclusivo dello stesso Sig. Pt_1
Con vittoria di onorari e spese di lite. In via del tutto subordinata e prudenziale,
[...]
nel caso di riconoscimento di una sia pur minima responsabilità concorsuale del conducente dell'autobus, contenere l'eventuale risarcimento nel limite del comunque minimo concorso ascrivibile al Sig. e nel limite del danno non CP_2
patrimoniale oggetto dell'impugnazione per invalidità temporanea ed esiti permanenti come accertato in causa, in quanto legalmente dovuto e liquidabile, comunque ben inferiore al dedotto e richiesto, con rigetto di tutte le ulteriori domande risarcitorie proposte a qualsiasi titolo. Con compensazione totale o parziale delle spese di lite, stante il ridimensionamento della domanda attrice.
Nessuno si è costituito per e Controparte_2 [...]
. La Corte, verificata la regolarità della notifica Controparte_3
dell'appello, ne ha dichiarato la contumacia.
Con sentenza n. 538/2024, pubblicata il 03/04/2024, l'intestata Corte accoglieva parzialmente l'appello, accertando e dichiarando la concorrente responsabilità del veicolo nella causazione del sinistro nella misura del 30% e rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, con spese di lite alla sentenza definitiva. Con ordinanza, pubblicata in pari data, la Corte disponeva l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico legale ai fini dell'accertamento e la quantificazione dei danni patiti dal in conseguenza del sinistro, nominando Pt_1
all'uopo la Dott.ssa che, in data 18/11/2024, depositava l'elaborato Persona_1
peritale.
Le parti concludevano come da note scritte depositate entro il termine assegnato ed il 26/11/2024 la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di giorni 30 + 30 ex art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Quanto ai danni l'appellante deduce, con riferimento a quello cosiddetto anatomico, di aver subito un trauma cranico con focolai emorragici multipli cerebrali, fracasso del massiccio facciale, frattura della teca cranica, frattura della testa omerale sinistra, frattura scomposta dell'ala iliaca sinistra sottoposta ad osteosintesi chirurgica, fratture costali multiple, frattura del manubrio sternale, emotorace sinistro;
che tutt'oggi presenta sindrome frontale e prefrontale medio-grave, con segni organici di danno cortico encefalico, sfumata tetraparesi con residua ipovalidità della emipersona destra e con impaccio motorio e incertezza nell'andatura, esiti anatomici delle estese fratture, anosmia, deficit al visus destro e sinistro e ptosi palpebrale;
che, dal punto di vista neurologico deve farsi riferimento alla relazione della Dott.ssa che ha Per_2
certificato la presenza di un Disturbo comportamentale, secondario alla Sindrome
Prefrontale, che incide severamente sulle capacità relazionali e sull'adeguato recupero del ruolo a livello familiare e sociale;
che, in conseguenza della grandissima afflittività delle lesioni patite (fratture del cranio, del volto, del bacino per limitarsi alle più dolorose) e della lunghezza del ricovero (225 giorni continui), l'invalidità temporanea non potrà che essere calcolata secondo il valore massimo, pari ad € 147,00; che deve tenersi anche conto del fatto che è stato per quattro mesi tracheostomizzato,
è stato alimentato tramite PEG e ha dovuto faticosamente riconquistare la capacità di stare prima seduto e poi eretto;
che, ancora oggi, e per sempre, non è del tutto autonomo nelle attività quotidiane, necessitando di assistenza continua per via dei serissimi disturbi comportamentali e dell'inabilità fisica.
Deduce, poi, che la vita del danneggiato, così come la sua stessa personalità, sono state completamente sconvolte, atteso che a fronte di una vita piena e soddisfacente, conosciuto da tutti in paese per la propria personalità attiva ed estroversa, adesso vive la propria esistenza divisa tra la propria abitazione ed il centro ove è sottoposto a cure psicologiche;
che tutti i medici hanno rilevato disturbi comportamentali e deficit ideomotori e del linguaggio;
che il carattere è cambiato completamente ed è oggi caratterizzato da rigidità e frequenti reazioni ansiose, impulsive o rabbiose, con comportamenti spesso del tutto inadeguati al contesto, tanto che i familiari sono costretti a non abbandonarlo mai;
che, a seguito delle lesioni fisiche patite, ha subito un completo stravolgimento delle proprie abitudini di vita, sia da un punto di vista della personalità che da un punto di vista sociale e familiare: si è infatti isolato e non parla più con gli amici nemmeno al telefono, modificando ogni aspetto della propria quotidianità ed abitudini di vita;
che ha patito anche un rilevantissimo danno morale, derivante dalla sofferenza interiore che il sinistro ha cagionato;
che, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale dovrà essere personalizzato in base alla concreta fattispecie, con conseguente riconoscimento del risarcimento tanto del danno esistenziale quanto del danno morale patiti, attraverso l' aumento del danno biologico in misura almeno pari allo stesso.
Deduce, infine, che dovranno essere risarcite anche le spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale, atteso che è infatti pacifico in dottrina e giurisprudenza il fatto che il responsabile di un danno debba rifondere il danneggiato delle spese che questi sia costretto a sostenere per ottenere il risarcimento dello stesso;
che, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, le spese di lite dovranno essere poste a carico del soccombente.
Le motivazioni sono in parte fondate e vanno accolte nei seguenti termini. Come noto, la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta uno strumento a disposizione del giudice, a cui il giudice medesimo, senza essere condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica necessaria per decidere autonomamente, come nel caso di specie. Considerata, dunque, l'oggettiva convergenza di funzioni tra giudice e consulente tecnico, in ragione della quale le attività di entrambi sono complementari ai fini dell'ufficio giurisdizionale, la Corte adita non ravvisa motivi per discostarsi dalle risultanze peritali della dott.ssa rese anche all'esito Per_1
dell'esame di tutta la documentazione sanitaria prodotta da , comprese Parte_1
le consulenze tecniche di parte, e delle osservazioni della parte attrice alla bozza di consulenza, risultanze dotate di motivazione completa, logica e coerente che porta a ritenere fondate le relative conclusioni tecniche.
Ciò detto, va premesso che deve farsi applicazione al caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Milano del 2024, ovvero delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (cfr da ultimo Cass. civ. n. 33770/2019), le quali, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di
Cassazione dell'11.11.2008, soddisfano l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
Propongono, pertanto, la liquidazione congiunta (cfr Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico- fisica - Tabelle aggiornate "Edizione 2024”):
➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, ➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
➢ c.d. danno biologico “standard”,
➢ c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
➢ c.d. danno morale.
Ciò premesso, in applicazione delle predette tabelle, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (63 anni), il valore monetario del danno permanente da lesione della percentuale del 58% è pari ad € 493.363,00 e tiene conto sia del danno biologico/anatomo-funzionale e relazionale che della sofferenza interiore (€ 328.909+
€ 164.454).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. 2019/28988) in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l' attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema cosiddetto "del punto variabile") può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Nel caso di specie il Ctu ha tenuto in debita considerazione le ripercussioni cognitivo- comportamentali allegate dall'attore/appellante, quali facile irritabilità, confusione mentale, scarsa progettualità futura, scarsa motivazione e tendenza all'isolamento, ed ha ritenuto, tra i vari postumi definiti permanenti, tali deficit cognitivi-comportamentali
(caratterizzati da sindrome prefrontale, con prevalenza di rigidità, ansia ed irritabilità, associati a deficit delle capacità attentive, sindrome disesecutiva, con importante disturbo degli aspetti pragmatici, che comporta una riduzione delle abilità di comunicazione a livello sia familiare che sociale e riduzione dell'autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana con necessità di supervisione da parte del caregiver) che ha ricompreso, pertanto, nella configurazione del danno non patrimoniale permanente del 58% (cfr pagg. XLIX, L, LI, LII e LIII CTU), con conseguente esclusione della personalizzazione del danno – a giudizio di questo
Collegio – non trattandosi evidentemente di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. ex multis Cass. civ., 25164/2020; Cass. civ.
27482/2018).
Quanto al danno morale, va premesso che, secondo la Suprema Corte (Cass. civ.
n.32935/2022), il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico - relazionali della vita individuale.
Ciò premesso, facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, considerata la durata complessiva dell'iter diagnostico-terapeutico, stimata dal CTU in 493 giorni e tenuto conto del fatto che …. Il soggetto è consapevole degli effetti della malattia sul
“fare quotidiano” e che … Si stima che il grado di sofferenza fisica patita dal Sig. sia di grado medio/elevato, tanto da richiedere, durante il ricovero presso il Pt_1
reparto di rianimazione, analgosedazione con OF e IL …. (cfr pag. L
CTU), sussistono i presupposti per riconoscere, a titolo di danno morale, un ulteriore incremento per sofferenza nella percentuale del 15% sul danno biologico puro, desumibile in via presuntiva dalla particolare durata delle cure, la loro penosità e la consapevolezza della malattia, pari quindi ad € 49.336,35 (tot. € 542.699,35)
Quanto al valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (€ 115,00), nelle sue componenti del danno biologico/dinamico relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, tenuto conto che il grado di sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo è stato espressamente valutato dal Ctu in medio/elevato e della sua ripercussione sulla sofferenza interiore, può essere stimato in via presuntiva nella misura del 25% ed è pari quindi ad € 143,75 al dì, per un totale di € 67.274,75= per 661 gg di inabilità assoluta e temporanea (di cui € 143,75 x 225 gg IT assoluta= € 32.343,75, € 107,81 x 268 gg di ITP al 75%= € 28.893,08, € 35,94 x
168 gg di ITP al 25%= € 6037,92).
Le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal Ctu, sono pari ad € 4357,00, mentre le spese future sono state ritenute dallo stesso non prevenibili, in maniera peraltro incontestata da parte dell'attore che non ha sottoposto ad osservazioni né a censura la relativa affermazione.
Non sono comunque liquidabili in ragione del fatto che l'appellante non ha dato prova di eventuali esborsi sostenuti dal sinistro al momento della domanda o anche successivamente e che la relativa domanda non è stata adeguatamente allegata nei suoi fatti costitutivi, siccome evincibile dall'atto introduttivo del primo grado e della prima memoria ex art. 183 co. VI cpc, quest'ultima deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum. Come affermato dalla Suprema
Corte (Cass. civ. sez. III, 20/04/2016 n.7774), la liquidazione dei danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per la collaborazione di terzi nelle faccende domestiche e personali, anche quando avvenga in via equitativa, obbliga il giudice "ad indicare, sia pure sommariamente, i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo"
(Sez. 3, Sentenza n. 752 del 23/01/2002, Rv. 551783). Mancano infatti, nel caso specifico, i presupposti per la stima del danno in quanto la dedotta mancanza di autonomia dell'attore per le attività della vita quotidiana 24 ore su 24 è troppo generica, non consentendo di individuare le ore di assistenza di cui il danneggiato avrebbe effettiva necessità, tantomeno di distinguere tra l'assistenza infermieristica e quella generica, né fornisce, se non tardivamente, i dati relativi alla retribuzione dovuta ad un eventuale assistente e agli oneri previdenziali accessori che l'assunzione di un collaboratore domestico comporterebbe.
La domanda relativa al danno da lesione della capacità lavorativa specifica deve essere respinta in quanto lo stato di pensionato del dal 2006, ex maresciallo Pt_1
della Guardia di AN (vedasi relazione neurologica Dott.ssa del Persona_3
07/11/2016 e capitolo di prova testimoniale n.7 memoria 183 n.2 parte attrice), la rende inammissibile, potendosi agevolmente presumere che non avrà necessità di svolgere alcuna attività lavorativa futura. La domanda appare quindi destituita di ogni fondamento fattuale e, conseguentemente, giuridico.
Concludendo, in applicazione della percentuale di responsabilità, pari al 30%, posta da questa Corte nella pronuncia non definitiva a carico del veicolo, il danno non patrimoniale da lesione permanente va liquidato nel minore importo di € 162.809,81=
e quello da lesione temporanea nel minore importo di € 20.182,43 per un totale di €
182.992,35.
Su dette somme sono dovuti gli interessi compensativi a titolo di ristoro della ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito (Cass. S.U. 1712/1995), anche a prescindere dalla richiesta della parte interessata (Cass. 2015/25615). Pertanto, dette somme andranno devalutate alla data dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici Istat del costo della vita dall' 8 agosto 2014 fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese mediche vanno riconosciute nella minor somma di € 1307,10, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 2019/17685) le spese legali sostenute, dalla parte risultata poi vittoriosa, nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2275 del 02/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010; id. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017), non ostandovi la disposizione del D.P.R. 18 luglio
2006, n. 254, art. 9, comma 2, emanato in attuazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, art. 150, comma 1, - peraltro non applicabile alla fattispecie in cui l'offerta dell'assicuratore è stata ritenuta insufficiente dal danneggiato -, la cui interpretazione costituzionalmente orientata all'art. 24 Cost., non preclude la risarcibilità delle spese ulteriori sostenute dal danneggiato per ottenere il risarcimento del danno (Corte Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11154 del 29/05/2015); - trattandosi di una voce di danno emergente, la spesa per tale attività professionale deve porsi in nesso di strumentalità necessaria rispetto all'esercizio del diritto al risarcimento dei danni, dovendo risultare, quindi, una conseguenza diretta e necessaria dell'"eventum-damni" ex art. 1223 c.c., verifica questa che va condotta considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata al fine dell'esercizio del diritto al risarcimento anche nella fase stragiudiziale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010); - pur non essendo assimilabili le spese di assistenza legale stragiudiziale, a quelle giudiziali vere e proprie, avendo natura di danno emergente, tuttavia la loro liquidazione, in quanto riferibile ad attività svolta dal professionista legale, è disciplinata egualmente dalle tariffe forensi, ed è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Corte Cass. Sez. U -, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2644 del
02/02/2018).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, osserva la Corte adita che la domanda, avanzata sin dal primo grado, non è stata adeguatamente allegata nei suoi fatti costitutivi, atteso che la citazione parla genericamente di “spese legali sostenute dall'attore per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali ai sensi dell'art. 20 del DM 55/2014” e che non è stata precisata/integrata con la prima memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc a fronte delle contestazioni avversarie.
La domanda risulta documentata soltanto con lettere/fax/pec (la prima dell'avv.
le successive quattro dell'avv. e l'ultima dell'avv. Venturini del CP_7 CP_8
12/05/2017) comprovanti un'attività stragiudiziale consistita in richieste risarcitorie con invii delle relazioni fisiatrica e medico legali, a cui evidentemente non ha fatto seguito la visita medica del danneggiato da parte di un fiduciario dell'assicurazione e che, in ogni caso, non sono servite ad evitare il giudizio.
Considerato, peraltro, che non c'è prova di pagamenti eseguiti dal danneggiato in favore dei precedenti difensori (avv. e avv. ), reputa questo Collegio CP_7 CP_8
che l'appellante non possa essere ristorato delle spese stragiudiziali eventualmente sostenute prima di conferire l'incarico all'avv. Venturini e che l'attività stragiudiziale svolta da quest'ultimo, prima di quella giudiziale, siccome dallo stesso allegata e documentata, non sembra avere autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, come richiesto dall'art. 20 del M 55/2014. La relativa domanda va pertanto respinta.
Considerato, infine, che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064), osserva questa Corte che il parziale accoglimento della domanda proposta dal giustifica la parziale Pt_1 compensazione tra le parti, nella misura di 2/3, delle spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo in base al quantum liquidato e quindi secondo lo scaglione di riferimento (scaglione 52.000/260.000), ponendo la restante parte a carico degli appellati in solido (cfr Cass. 3438/2016) (cfr Cassazione civile, sez. VI n.
13498/2018).
Le spese della Ctu vengono poste interamente a carico dei convenuti/appellati, in solido, come liquidate con separato decreto, stante la necessità del suo espletamento per la verifica e la valutazione delle conseguenze lesive riportate dal in Pt_1
conseguenza del sinistro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e Controparte_6 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 798/2020, pubblicata il Controparte_3
23/06/2020 dal Tribunale di Ancona, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata pronuncia, condanna i convenuti/appellati, in solido, al pagamento in favore di , a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale, Parte_1
della complessiva somma di € 182.992,35=, oltre accessori come in parte motiva, e, a titolo risarcitorio del danno patrimoniale, della somma di € 1307,10, oltre accessori come in parte motiva;
rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti delle parti convenute;
compensa tra le parti nella misura di 2/3 le spese di lite del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in € 2430,00 per la fase di studio, € 1550,00 per la fase introduttiva, € 5400,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisoria e, quanto al presente grado, in complessivi € 14.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, il tutto oltre il 15% per spese generali, iva e cpa dovute per legge, ponendo la restante parte a carico dei convenuti/appellati, in solido, e disponendone la distrazione in favore del procuratore dell'attore/appellante dichiaratosi antistatario. Spese di CTU a carico dei convenuti/appellati, in solido.
Ancona, li 19 febbraio 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico