Ordinanza collegiale 9 aprile 2024
Ordinanza collegiale 17 giugno 2024
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB
Sezione Staccata di IO AB
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2019, proposto da
ST s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Santo Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IO AB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura Civica in IO AB, Via S. Anna II tronco, Palazzo CE.DIR.;
per l'accertamento
dell’illegittima occupazione del fondo di proprietà della ricorrente e dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla domanda di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 ovvero sulla domanda di restituzione e conseguente risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di IO AB;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze collegiali n. 265 del 9/04/2024, n. 404 del 17/06/2024, n. 65 del 30/01/2025 e n. 591 del 19/08/2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. US RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con ricorso ritualmente notificato tra il 4 e l’8 novembre 2019 e depositato il successivo 19 novembre 2019, la società ST s.r.l. (di seguito anche “ST”), dopo aver esposto le principali tappe della vicenda espropriativa che ha interessato un terreno di sua proprietà sito in Contrada Longhi del Comune di IO AB, distinto in catasto alla partita 13017, foglio 27, Sez. Gallina, particella 276, e richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 595/2007 (che, in accoglimento di alcuni ricorsi proposti dall’odierna ricorrente, ha annullato gli atti ablatori adottati dal medesimo Comune), stante la perdurante occupazione illecita dell’area e l'irreversibile trasformazione del fondo, chiede a questo Tribunale di:
« 1) accertare e dichiarare illegittima l’occupazione del fondo de quo da parte del Comune di IO AB a far data del 23 luglio 1996 posto che da quella data l’occupazione è divenuta sine titulo (ovvero dalla data accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia);
2)- accertare e dichiarare il silenzio/inadempimento del Sindaco p.t. del Comune di IO Cal, e/o e per effetto ordinare al predetto Comune che entro un determinato termine temporale proceda con la scelta discrezionale e motivata se emanare l’atto di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, ovvero se disporre la restituzione del fondo ai proprietari (previa demolizione e ripristino di quanto realizzato). In caso di protratta inerzia del Comune della superiore scelta e alla scadenza del termine concesso, nominare il Commissario ad acta affinchè proceda ed attivi il procedimento previsto dall 42 bis dpr 327 / 2001 e cioè:
3)- disporre che, nel caso di acquisizione ex art. 42 bis, sia liquidato dal Comune di IO Cal in favore di parte ricorrente un importo (indennità) pari al valore venale del bene “all'attualità”, calcolando gli interessi – come previsto dallo stesso articolo – per il periodo di occupazione sine titulo dal 23.7.1996 (o dal 26.9.1996) alla data del soddisfo ammontante complessivamente ad € 8.300.403,64 - come meglio indicato in narrativa dalla ST nella consulenza di parte dell’arch de BL - o comunque dalla data e per quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa dal CTU ovvero ritenuta di giustizia, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale e maggiorate di interessi legali e rivalutazione;
4)- o in subordine disporre - in mancanza di tale acquisizione sanante - la restituzione dell’area alla proprietaria ST srl, previo ripristino dello status quo ante, a spese dell’Amministrazione resistente, ed il pagamento a favore della ricorrente della somma € 3.263.085,41, come indicato in narrativa dal consulente ST, arch. de BL nella relazione allegata in atti. – dal 23.7.1996 (o dal 26.9.1996), o comunque dalla data e per quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa dal CTU ovvero ritenuta di giustizia, oltre un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del 10 per cento del medesimo valore venale e maggiorate di interessi legali e rivalutazione
4)- disporre comunque che in entrambi i casi sopra indicati sia corrisposta dal Comune di RC alla ST l’indennità dovuta per illegittima occupazione dalla data del 25.9.1996 e fino al definitivo soddisfo della somma pari ad 1/12 per ciascun anno di occupazione e fino al soddisfo, calcolato sul valore di mercato del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale attualizzato anno per anno (Cass Sez Unite n 1712 del 17.2.1995) e disporre ancora la liquidazione, in favore della ricorrente ed a titolo risarcitorio, di una somma di denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell’intero bene occupato per tutto il periodo di occupazione senza titolo
5) con ogni altro conseguenziale provvedimento di legge a favore della ricorrente compresa la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione Comunale trasmettendo copia anche agli uffici preposti ai sensi dell’art 14 DPR 327/2001
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e distrazione .».
1.1. La vicenda espropriativa (e poi, giurisdizionale) può essere così sintetizzata:
- già nel 1994 la società ST aveva presentato al Comune di IO AB una proposta progettuale (poi integrata nel 1995) finalizzata a realizzare sull’area de qua un centro sportivo polifunzionale;
- il Sindaco di IO AB, tuttavia, con ordinanza n. 364 del 22 luglio 1995 (notificata alla ricorrente il successivo 3 agosto 1995) disponeva l’occupazione temporanea e d’urgenza del terreno di proprietà della odierna ricorrente e “ in via provvisoria per il periodo di mesi 12 (dodici) dalla data di notifica della presente ”, al fine di collocarvi una discarica di rifiuti solidi urbani, stante la contingente urgenza verificatasi a seguito del sequestro della discarica di Pietrastorta;
- con un primo ricorso (n. 1026/95 R.G.), la ricorrente impugnava tale ordinanza dinnanzi a questo Tribunale (che, in esito al giudizio, non l’ha annullata);
- nelle more, come aggiunge il ricorrente (e successivamente accertato dal c.t.u.), il Comune occupava l’intera particella utilizzandola come discarica e realizzava delle opere fisse connesse con detta attività, successivamente realizzando su alcune parti dell’area di proprietà della ricorrente opere di viabilità pubblica e attrezzature sportive, modificando irreversibilmente il fondo, inquinando l’area, e trasformandola con opere pubbliche;
- con un secondo ricorso (n. 367/96 R.G.), la società ST impugnava gli atti ablatori volti all’espropriazione del terreno già oggetto dell’occupazione provvisoria per la realizzazione della discarica, in particolare agendo per l’annullamento: a) della deliberazione della G.C. di IO AB n. 2625 del 25.9.1995 avente ad oggetto "Progetto discarica provvisoria R.S.U. Bovetto-Longhi. Progetto preliminare esecutivo e primo lotto funzionale; b) della deliberazione del C.C. di IO AB n. 46 del 31.7.1995, recante "Integrazione programma opere pubbliche per l' anno 1995 - Inserimento costruzione discarica" ; c) della deliberazione del C.C. del 18.8.1995 nella parte in cui, nel fissare la destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione del 1994, ha istituito il capitolo n. 15816 iscrivendo in esso la somma di £ 3.000.000.000 destinata alla costruzione della discarica; d) ove occorra, della deliberazione della G.C. n. 2040 del 12.7.1995 con la quale è stato affidato l' incarico di progettazione preliminare ed esecutiva relativa alla realizzazione della discarica;
- con un terzo ricorso (iscritto al n. 3/98 R.G.), la società ST impugnava: 1) la deliberazione n. 1026 del 16.6.1997 avente ad oggetto "Integrazione delibera G.M. n. 725 del 17.4.1996 - Approvazione progetto di sistemazione Area Longhi Bovetto; 2) la deliberazione n. 1300 del 19.8.1997, avente ad oggetto "Integrazione delibera G.M. n. 1026 del 16.6.1997. occupazione d'urgenza"; 3) la deliberazione n. 725 del 17.4.1996 avente ad oggetto "Incarico tecnico per sistemazione definitiva area Longhi-Bovetto, cessata l’utilizzazione a discarica";
- con tale gravame (secondo ricorso, r.g. n. 367/96), sostanzialmente la società lamentava “coi primi tre motivi, che il Comune ha approvato il progetto e gli atti del procedimento espropriativo per i lavori di sistemazione definitiva dell’area Longhi-Bovetto, senza valutare il progetto per la realizzazione di un centro polisportivo ricreativo già presentato dalla ricorrente”;
- con un quarto ricorso (n. 381/98 R.G.), la ricorrente impugnava il silenzio rifiuto venutosi a determinare in conseguenza del mancato riscontro, da parte del Comune di IO AB, all’atto stragiudiziale notificato in data 17 dicembre 1997 col quale si chiedeva di integrare il progetto ST al progetto del Comune, di escludere dal piano espropriativo la part. 27 di proprietà ST, e, comunque, di stabilire la data di un incontro per concordare gli atti necessari alla formazione di un accordo bonario;
- infine, con un quinto ricorso (n. 493/98 R.G.), la ST agiva per l’annullamento: 1) del decreto d'occupazione d'urgenza n. 194 del 13.3.1998, emesso dal Sindaco di IO AB, occorrenti per l'esecuzione dei lavori di sistemazione definitiva dell'area Longhi-Bovetto; 2) dell'elenco ditte espropriande e piano particellare di esproprio, relativi al procedimento de quo; 3) dell'avviso di redazione del verbale dello stato di consistenza e del verbale di occupazione d'urgenza temporanea, delle aree di proprietà della ST e contestuale invito del 17.3.1998; 4) delle deliberazioni della G.M. nn.1026 e 1300 del 1997, contenenti l'approvazione degli atti progettuali, l'occupazione d'urgenza delle aree site in territorio Longhi-Bovetto e l'approvazione dell'elenco ditte e del piano particellare di esproprio.
1.2. Con la già citata sentenza n. 595/2007, questo Tribunale, previa riunione dei summenzionati ricorsi:
- rigettava il (primo) ricorso n. 1026/95 R.G.;
- accoglieva il secondo e terzo ricorso, annullando gli atti impugnati, nonché il quarto ricorso e per l’effetto ordinava all’amministrazione di provvedere in merito all'atto stragiudiziale proposto dalla S.r.l. GERINVEST e notificato il 17.12.1997;
- dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse in ordine al quinto ed ultimo ricorso n. 493/98 R.G..
In particolare, per quanto oggi di interesse, nell’esaminare il terzo e quarto ricorso, il Tribunale, stigmatizzando « (…)l’omessa valutazione di una proposta progettuale avanzata prima che l’area venisse adibita a discarica » e che, invece, « in sede di bonifica del sito la preesistente proposta del proprietario, ancora non definita, doveva essere presa in considerazione », dava atto che « dall’istruttoria svolta è emerso che, dopo la chiusura ufficiale della discarica avvenuta il 31 agosto 1999, “non è stato attivato alcun intervento di bonifica né di post gestione, a parte la copertura superficiale con materiale inerte prevalentemente argilloso” e che nel 2005 la Giunta, con la deliberazione n. 736 del 18 novembre e con la deliberazione n. 955 del 23 dicembre 2005, ha disposto ed approvato la progettazione esecutiva degli interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’ex-discarica, interventi che evidentemente superano quelli progettati nel 1997, di cui qui si controverte ».
2. Espone oggi la ricorrente che negli anni successivi, nonostante continui solleciti, atti stragiudiziali di diffida volti a richiedere il risarcimento dei danni, espresse richieste della stessa società volte a sollecitare l’adozione del provvedimento ex art. 42 bis dPR 327/2001 nonché talune interlocuzioni finalizzate ad addivenire ad un accordo di natura transattiva, nessun provvedimento è stato adottato dal Comune di IO AB, che solo con nota del 27/9/2017 prot. n. 148829 ha comunicato alla ST di non intendere accettare la proposta dalla stessa avanzata “ in quanto la stessa esula dal valore previsto ex lege ” e rinnovando “ l’invito, già espresso per le vie brevi, a coltivare il tentativo di bonario componimento con il competente settore Lavori Pubblici – Ufficio Espropri .”.
3. La ricorrente ha, quindi, proposto l’odierno ricorso a sostegno del quale deduce:
“ 1) Violazione della legge 241 del 1990 e smi – eccesso di potere – condotta omissiva del Comune di IO AB – silenzio/inadempimento alle istanze del ricorrente ”, in quanto nonostante le ripetute istanze e da ultimo la “ diffida del 3.7.2019, il Comune di IO non si è attivato a comunicare la scelta discrezionale e motivata se cioè intende emanare l’atto di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, ovvero se disporre la restituzione del fondo alla proprietaria (previa demolizione e ripristino di quanto realizzato) ”.
La ST, quindi, chiede “ l'accertamento dell'illegittimità anche della condotta omissiva dell'amministrazione, nonché la declaratoria dell'obbligo di provvedere alle istanza e la nomina di un commissario ad acta, in caso di perdurante inadempimento ”.
2) “ Violazione art 42 bis dpr 327 del 2001- eccesso di potere - mancato esercizio del potere - mancata acquisizione o restituzione dell’area ancora occupata - illegittimità dell’occupazione – illecito permanente de fondo - violazione di legge ”.
Deduce, inoltre, la ricorrente che “ l’Amministrazione stia possedendo contra legem il bene del ricorrente e che lo abbia modificato a seguito dei summenzionati interventi illegittimamente eseguiti, concretizzando un illecito permanente. Risulta che l’occupazione legittima del bene – preordinata alla realizzazione dell’opera pubblica - sia scaduta il 25/07/1996 (o comunque dal 26.9.21996 -volendo considerare i 12 mesi dalla data di immissione in possesso risalente al 25.9.1995-). Da tale illiceità della condotta dell’Amministrazione consegue il suo dovere di applicare i principi di legge al fine di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, nel rispetto delle ragioni proprietarie. È naturale che bisogna disporre che vada restituito l’immobile al proprietario nella situazione quo ante l’occupazione e vada risarcito il danno per l’occupazione contra legem subita dal proprietario da quando l’occupazione è divenuta sine titulo e sino al momento della restituzione medesima ”.
4. In data 05.03.2024, si è costituito in giudizio il Comune di IO AB, contestando in fatto e in diritto la fondatezza del ricorso e sottolineando la natura discrezionale dell’opzione tra la restituzione del fondo e l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
5. Con memoria di replica depositata in atti il 14.03.2024 la ricorrente, alla luce dei principi espressi nelle more dello svolgimento del presente giudizio dall’Adunanza Plenaria (con sentenze n. 2 e n. 4 del 2020):
- ha precisato che sussiste “ l'obbligo di sanare la situazione di illecito venutesi a creare, in via alternativa: a)- o attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione. b)- o tramite l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex articolo 42 bis citato, con corresponsione del danno secondo i parametri ivi disciplinati, applicabili anche alle situazioni pregresse ” e che, pertanto, “ La PA è, dunque, vincolata ad optare tra la soluzione restitutoria e quella formalmente acquisitiva, fatto sempre salvo il risarcimento del danno da occupazione illegittima ”;
- ha ulteriormente precisato la domanda introduttiva, concludendo affinché il TAR “ accerti e dichiari l’illecita occupazione del fondo e per l’effetto disporre/condannare l’Ente affinché provveda alla restituzione del fondo previa demolizione e ripristino della situazione quo ante all’occupazione e il pagamento dei danni alla ricorrente indicate nell’atto introduttivo del giudizio, ovvero di emanare l’atto di acquisizione sanante ex art 42 bis citato ed il pagamento delle somme dovute alla ricorrente specificate nel ricorso introduttivo ed indicate nella ctp o quelle somme maggiori o minori accertate i corso di causa o ritenute di giustizia ”;
- ha chiesto in via istruttoria di darsi ingresso ad idonea consulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare, espletati gli opportuni accertamenti, il valore venale della particella per cui è causa assoggettata ad occupazione illegittima e di acquisire ogni elemento utile alla valutazione dell’ammontare dei danni subìti.
6. In esito all'udienza pubblica del giorno 4.4.2024, con ordinanza collegiale n. 265/2024, il Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art. 67 del c.p.a, consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla valutazione del valore del terreno di proprietà di ST S.r.l, illegittimamente occupato dal Comune di IO AB, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni conseguenti alla fattispecie descritta in atti, nominando un (primo) consulente tecnico, fissando l'udienza di discussione alla data del 6.11.2024.
6.1. Con nota depositata il 14.05.2024, il nominato c.t.u. ha chiesto di essere esonerato dall’incarico per contingenti impegni personali e professionali.
6.2. A seguito della mancata accettazione dell’incarico da parte dell’ausiliario del Tribunale, la discussione della causa è stata aggiornata (e anticipata) all’udienza del 12.6.2024, previo avviso alle parti.
6.3. All’esito dell'udienza pubblica del giorno 12.6.2024, con successiva ordinanza collegiale n. 404/2024, il Tribunale ha rinnovato l’adempimento istruttorio, incaricando un diverso consulente (e fissando, inoltre, l’udienza pubblica del 18.12.2024).
6.4. In data 31.10.2024 il consulente, geom. S. Biondo, ha depositato la relazione di consulenza.
In data 15.11.2024 parte ricorrente ha depositato una memoria, al fine di contestare le conclusioni del c.t.u..
Con successiva ordinanza n. 65/2025, resa all’esito dell'udienza pubblica del giorno 18.12.2024, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire dal c.t.u. designato chiarimenti e integrazioni in merito alle risposte fornite a taluni quesiti, assegnando al consulente un termine per il deposito di una breve relazione contenente i suddetti chiarimenti, con rinvio all'udienza pubblica del 7.5.2025.
6.5. In data 27.03.2025 il consulente ha depositato una relazione integrativa.
6.6. Con ordinanza n. 591/2025, resa in esito dell'udienza pubblica del 7.5.2025, non ritenendo esaustive le risposte fornite dal c.t.u., nè la causa matura per la decisione, la Sezione ha rinnovato la consulenza tecnica d’ufficio, incaricando all’uopo il geom. Francesco Muzzupappa (e fissando l'udienza di discussione del merito alla data del 25.2.2026).
6.7. In data 06.12.2025 è stata depositata la relazione di consulenza con gli allegati.
6.8. In vista dell’udienza pubblica, la sola ricorrente ha depositato una memoria in data 23.01.2026 e una “replica” in data 2.02.2026.
7. All’udienza pubblica del 25.2.2026 la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
9. Va premesso che la ricorrente, nel corso del giudizio, richiamate le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 2, 3 e 4 del 20.01.2020, a precisazione e modificazione della domanda risarcitoria originariamente formulata, ha chiesto al Tribunale di condannare il Comune di IO AB a « sanare la situazione di illecito venutesi a creare, in via alternativa: a)- o attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione. b)- o tramite l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex articolo 42 bis citato, con corresponsione del danno secondo i parametri ivi disciplinati, applicabili anche alle situazioni pregresse. (In tal senso, Corte Cost n 71 del 2015) » (pagg. 2-3 della memoria del 14.3.2024; cfr. conclusioni della memoria del 14.3.2024 « ad oggi l’interesse esclusivo della ricorrente è quello che l’adito TAR accerti e dichiari l’illecita occupazione del fondo e per l’effetto disporre/condannare l’Ente affinchè provveda alla restituzione del fondo previa demolizione e ripristino della situazione quo ante all’occupazione e il pagamento dei danni alla ricorrente indicate nell’atto introduttivo del giudizio, ovvero di emanare l’atto di acquisizione sanante ex art 42 bis citato ed il pagamento delle somme dovute alla ricorrente specificate nel ricorso introduttivo ed indicate nella ctp o quelle somme maggiori o minori accertate i corso di causa o ritenute di giustizia secondo legge »).
Appare evidente che la richiesta delle due opzioni è stata pur sempre formulata (correttamente e ritualmente) in via alternativa (“ ovvero ”) implicando, da un lato, l’indifferenza per una soluzione o l’altra, e, dall’altro, la mancata graduazione delle domande (che, ove fosse stata espressamente operata dal ricorrente, avrebbe condotto necessariamente al rigetto per inammissibilità della prioritaria domanda risarcitoria, non essendo stato ancora adottato il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU Espropri, esclusa dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2020 l'ammissibilità dell'istituto della rinuncia abdicativa).
Senza dire che, come chiarito dalla giurisprudenza, sotto il profilo dogmatico le due scelte non rappresentano in senso stretto obbligazioni “alternative”, trattandosi precisamente di una c.d. “obbligazione facoltativa” ( una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis ) nel senso che, ferma l’obbligazione principale di restituzione, è rimessa all’ente pubblico la scelta di adottare, qualora ravvisi preminenti esigenze di interesse pubblico, il provvedimento acquisitivo ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, al fine di evitare la restituzione del terreno illecitamente occupato (CGA ord. n. 8/09/2025 n. 253; TAR IO AB 27/07/2015 n. 802).
10. Non è controversa la proprietà dell’area distinta in catasto terreni al foglio 27, Sezione Gallina, particella 276, del Comune di IO AB in capo alla ST s.r.l..
Pur non essendo stati depositati da parte della società ricorrente gli atti di proprietà o la visura catastale (questa depositata, invero, dal c.t.u. in data 6/12/2025, tra gli allegati alla relazione), l’appartenenza dominicale dell’area alla società ricorrente non è mai stata contestata dal Comune di IO AB costituito, che ha adottato proprio nei confronti della medesima società l’originaria ordinanza sindacale prot. 364 del 22.7.1995, con la quale è stata disposta l'occupazione temporanea del terreno in questione per essere adibito a discarica di rifiuti solidi urbani, in via provvisoria, per il periodo di mesi 12.
D’altronde, tale ordinanza sindacale disponeva l’occupazione temporanea non solo dell’intera particella 276 di proprietà della ST ma, altresì, di una più vasta area in Località Longhi al fine di realizzare la discarica di rifiuti solidi urbani (unica esistente nell’intero comune), indicando in allegato l’elenco delle ditte proprietarie e delle singole particelle (“ di proprietà dei signori di cui all’allegato elenco ”) del foglio di mappa n. 27 coinvolte dall’occupazione d’urgenza.
11. Parimenti pacifica è la circostanza dell’occupazione dell’area in questione e che, dunque, deve ritenersi provata e può del tutto legittimamente essere posta a fondamento della decisione.
11.1. Peraltro, la precedente sentenza n. 595/2007 di questo Tribunale ha chiarito che “ Col secondo ricorso la società ST impugna(va) gli atti ablatori, come meglio in epigrafe descritti, volti all’espropriazione del terreno già oggetto dell’occupazione provvisoria per la realizzazione di una discarica ”, dando atto che la stessa area già occupata in via d’urgenza è quella coinvolta dagli atti della procedura espropriativa (a partire dalla delibera G.M. n. 2625 del 25 settembre 1995 contenente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera e dei lavori nonché la fissazione dei termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni), poi annullati dal TAR.
11.2. E lo stesso c.t.u., geom. F. Muzzupappa, ha premesso che “ non vi sono contestazioni tra le parti in merito all’entità e alla collocazione dell’area occupata (come precisato nel verbale di sopralluogo) ”, quantificando in 25.320,00 mq. la superficie totale della particella catastale 276, pari all’area oggetto di occupazione temporanea nell’anno 1995 (in termini del tutto coincidenti con le conclusioni, sul punto, della precedente relazione di c.t.u. redatta dal geom. S. Biondo che ha quantificato “la superficie della stessa” come “(è) pari ad Ha 2.53.20”).
11.3. Il medesimo c.t.u. geom. F. Muzzupappa ha, altresì, accertato la realizzazione nell’area de qua di varie trasformazioni ed opere, indicando le “ relative consistenze: a) Viabilità ‐ 1.180,00 mq; b) Edifici di vario genere ‐ 223,00 mq; c) Aree per attrezzature sportive – 4.934,00 mq; d) Area attrezzata (ex discarica) – 19.523,00 mq .”.
12. Dalla sopravvenuta inefficacia dell’occupazione legittima (e, dunque, dal 4 agosto 1996, e cioè a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dalla data di notifica dell’ordinanza sindacale n. 364 del 22 luglio 1995, notifica avvenuta il successivo 3 agosto 1995) ed in assenza di alcun atto valido della procedura espropriativa (compreso il decreto di esproprio definitivo), non possono che trarsi le conseguenze volute dalla legge e finalizzate alla piena tutela del diritto di proprietà, che si sostanziano in un provvedimento restitutorio da parte del Giudice Amministrativo, che può essere impedito (oltre che da un accordo tra le parti) dall’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, emesso ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001.
In altri termini, dall’illegittima ablazione di un immobile derivante dall’annullamento giurisdizionale degli atti del procedimento espropriativo (evidentemente non conclusosi con un regolare e tempestivo decreto di esproprio), sorge l’obbligo per l’Amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare:
- o attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione;
- o attraverso l’emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, corrispondendo il relativo indennizzo secondo i parametri ivi disciplinati.
13. Pertanto, la domanda proposta dalla ricorrente deve essere accolta nei termini che seguono.
13.1. In via principale, il Comune di IO AB deve essere condannato a restituire i terreni occupati nella piena disponibilità della ricorrente, previo ripristino dei luoghi nello stato di fatto originario e liberi da persone e/o cose.
14. La resistente Amministrazione dev’essere, poi, condannata a risarcire il danno da occupazione sine titulo che, per il periodo successivo alla scadenza dei termini di occupazione temporanea legittima, si configura come un illecito permanente che si rinnova di giorno in giorno.
14.1. Il danno da occupazione temporanea illegittima può essere quantificato, ad avviso del Collegio, in misura pari ai frutti civili ovvero agli interessi legali compensativi computati sul valore del bene dal 4.08.1996 alla data della restituzione, tenuto conto dell’originaria vocazione del fondo, valore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici periodici ISTAT.
14.2. A tal riguardo, il Collegio ritiene di condividere, salve le precisazioni che seguono in ordine alla decorrenza degli interessi, le conclusioni raggiunte sul punto dal c.t.u. geom. Muzzupappa e che vada, invece, disattesa la richiesta di parte ricorrente, ribadita nel corso della discussione in pubblica udienza, di rinnovo della c.t.u., con la nomina di un altro professionista.
14.3. Il c.t.u. ha, invero, ritenuto “ congruo e tecnicamente motivato confermare come base di riferimento per la stima l’unico valore unitario disponibile e temporalmente più vicino indicato nelle tabelle ai fini ICI predisposte e approvate dal Comune con Delibera n. 28 del 28 marzo 2001, espressamente riferito ai fondi rustici da convertire a strutture a servizio della comunità quali scuole, asili, centri sociali, attrezzature sanitarie, sportive – ubicati in località Croce Valanidi foglio 27 – Fascia Collinare pari a € 10,33/mq (L. 20.000/mq) ” .
Ed ha, poi, calcolato la “ devalutazione monetaria del valore unitario sopra indicato (€ 10,33), per un periodo limitato di soli cinque anni, ovvero la contestualizzazione retroattiva del probabile valore unitario di mercato all’anno 1996 ”, ottenendo “ Dalla devalutazione del valore di €/mq 10,33 (L./mq 20.000), riferito all’anno 2001 … il valore €/mq 9,40 (L./mq 18.200), riferito all’anno 1996 ”; ed infine, calcolando il valore dell’intera particella in € 238.000,00.
14.4. Va precisato che, anche prendendo in considerazione per la devalutazione il mese di agosto 1996, il valore dell’area rimane sempre pari ad €/mq. 9,40, dal momento che il c.t.u. ha calcolato per eccesso il relativo valore al mese di luglio 1996 (€/mq. 9,39).
14.5. La stima effettuata dal c.t.u. appare condivisibile, avendo giustificato il consulente l’utilizzo di tale parametro alla luce a) dell’« assenza di dati oggettivi per tale tipologia immobiliare in zona agricola con scarsa vocazione edificatoria » e b) della « destinazione prevista dallo strumento urbanistico del Comune di IO AB riferita all’anno di occupazione che, nel caso di specie, è la seguente: Zona Omogenea “E” (Attività Primarie) che “Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli, purché il frazionamento delle proprietà non le faccia ricomprendere tra le zone C » con le seguenti destinazioni specifiche: « Fabbricati rurali per il ricovero e l’allevamento di animali, per il ricovero di macchine agricole, per la conservazione dei prodotti agricoli, concimaie, silos, fabbricati per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli » e le seguenti « Destinazioni consentite: Abitazioni rurali, e su parere favorevole del Consiglio Comunale ‐ industrie estrattive e cave, attrezzature sportive, turistiche e ricreative pubbliche e private, impianti tecnologici o servizi di interesse pubblico che richiedono localizzazioni isolate. (…) Il progetto relativo alla risistemazione dei luoghi deve essere sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione Comunale ed è realizzabile mediante intervento edilizio diretto .”.
In altri termini, l’utilizzo come base di riferimento per la stima dell’unico “ valore unitario disponibile e temporalmente più vicino indicato nelle tabelle ai fini ICI predisposte e approvate dal Comune con Delibera n. 28 del 28 marzo 2001 ” appare logico e congruamente giustificato dal riferimento alle “ caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’area occupata dal Comune ”.
D’altronde, nelle osservazioni critiche alla c.t.u., il c.t.p. ritiene che la differenza di valutazione nella stima del bene «deriva dall’utilizzo delle citate “Tabelle dei valori dei terreni idonei all’edificazione o soggetti ad esproprio ai fini IMU”, approvate con Delibera Comunale n. 150 del 23 maggio 2012», laddove, correttamente, il c.t.u. ritiene più corretto l’utilizzo delle “tabelle ai fini ICI approvate con Delibera Comunale del 28 marzo 2001” (cronologicamente più vicina all’inizio dell’occupazione illegittima). Parametro, quindi, che, viene invocato pure dal c.t.p.: ciò che dimostra l’attendibilità e la correttezza del criterio di stima utilizzato dal consulente.
Così come non appare utilizzabile il valore dell’area riferito alla diversa Zona Omogenea “C” ‐ Turistica‐Residenziale, pur invocato dal c.t.p. e correttamente disatteso dal c.t.u..
14.6. Con la memoria depositata, da ultimo, in vista dell’udienza pubblica, la ricorrente muove una critica non condivisibile alla valutazione compiuta, al riguardo, dal c.t.u..
Secondo la tesi della ricorrente, il consulente avrebbe avuto “ l'obbligo di utilizzare il valore venale di mercato riferito all’attualità (ovvero secondo l’urbanizzazione realizzata dall’Amministrazione – area destinata a servizi connessi con l’espansione residenziale) ”.
14.7. Quanto alla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione, ritiene il Collegio che il valore venale dei fondi occupati (da assumere come base di calcolo) debba essere determinato con riferimento al momento dell’inizio dell’occupazione illegittima.
Ed infatti, “ Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel caso in cui l’Amministrazione proceda alla restituzione del bene previa riduzione in pristino stato, dovrà consistere negli interessi legali calcolati sul valore del bene stesso all’epoca in cui ha avuto inizio l’occupazione illegittima (sul punto, cfr. T.A.R. Campania, Salerno II, n. 1539/2001) ” (TAR Sicilia, Catania, sez. II 29/12/2025 n. 3763 e n. 1539/2025).
14.8. La somma così ottenuta deve poi essere rivalutata anno per anno e sugli importi così rivalutati l’Amministrazione dovrà corrispondere al ricorrente gli interessi legali in base ai principi generali sulla liquidazione dell’obbligazione risarcitoria (sul punto, cfr., per tutte, Cass. Civ., Sez. I, n. 19510/2005).
14.9. Per l’anno 1996, gli interessi legali sono dovuti non già dal 23/07/1996 al 31/12/1996, ma più correttamente dal 4/8/1996 al 31/12/1996, posto che l’ordinanza sindacale n. 364 del 22 luglio 1995 autorizzava l’occupazione “in via provvisoria per il periodo di mesi 12 (dodici) dalla data di notifica della presente”, notifica, si ripete, perfezionatasi nei confronti della ricorrente il successivo 3 agosto 1995.
14.10. Il saggio degli interessi legali sul valore del bene va, inoltre, aggiornato annualmente secondo gli indici periodici ISTAT, decorrenti dall’inizio dell’occupazione illegittima del compendio immobiliare da parte del Comune e sino all’effettivo rilascio dei beni nella disponibilità del proprietario.
14.11. La somma così risultante dovrà essere maggiorata degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza sino alla restituzione effettiva.
15. Posto che il calcolo effettuato dal c.t.u., pur in parte condivisibile, va parzialmente corretto (quanto alla decorrenza degli interessi legali, si ripete, dal 3/8/1996 e non dal 23/7/1996) e in parte aggiornato (posto che gli interessi sono stati calcolati fino alla data del 30/09/2025, mentre sono dovuti sino all’effettivo rilascio dei beni nella disponibilità del proprietario), con riguardo alla liquidazione del danno spettante alla parte ricorrente, il Collegio ritiene, conseguentemente, di pronunciare sentenza di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a tale scopo disponendo che il Comune, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, dovrà proporre il pagamento delle somme dovute per il periodo di occupazione illegittima, determinate tenendo conto dei parametri come sopra indicati.
16. Laddove, invece, il Comune voglia evitare la restituzione con contestuale ripristino dei luoghi, potrà optare, nell’ambito del suo potere discrezionale, per la regolarizzazione postuma delle vicende ablatorie in discorso e, pertanto, disporre l’acquisizione degli immobili ai sensi dell’art. 42 bis T.U. Espropri, avendo cura di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla succitata norma. Compete, dunque, esclusivamente al Consiglio Comunale del Comune di IO AB (dal momento che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante è riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione di cui alla lett. l) dell’art. 42, co. 2, D. Lgs. n.267/2000: T.A.R. IO AB, 06/12/2019, n. 698, Cons. St., IV, 23 maggio 2025, n. 4504) la valutazione, da condursi in base alle risorse economiche disponibili ed agli interessi da soddisfare, circa la restituzione dei terreni, previa demolizione delle opere pubbliche ivi realizzate, ovvero l’acquisizione degli stessi ai sensi del più volte citato art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, disponendo in tale ultimo caso l’indennizzo nei termini ivi previsti.
In ogni caso, nell’ambito della definizione del quantum spettante alla parte ricorrente, dovranno essere computate e detratte le somme alla stessa eventualmente già erogate in dipendenza del procedimento espropriativo.
16.1. In relazione alle ulteriori contestazioni mosse dalla ricorrente alla c.t.u., va chiarito che “ l’effetto immediato della sentenza ... consiste solo nell’obbligo del Comune di valutare l’opzione tra restituzione dei suoli occupati, previa riduzione in pristino, e l’adozione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e solo in tale fase ulteriore si potrà porre, eventualmente, la questione della quantificazione dell’indennizzo e del risarcimento da corrispondere all’odierna ricorrente. Si tratta di materia sulla quale il giudice amministrativo è privo di giurisdizione, essendo riservate le contestazioni indennitarie al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2583 del 2018; sez. un., n. 15283 del 2016; Cons. Stato, sez. IV, n. 4125 del 2018; sez. IV, n. 3105 del 2018), non essendo questa la sede propria per predeterminare l’importo spettante alla società proprietaria ” (Cons. Stato sez. IV 30/05/2022 n. 4358).
17. Gli adempimenti indicati dovranno essere posti in essere entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla notifica della presente sentenza a cura di parte, ovvero dalla comunicazione della stessa.
18. Il Collegio si riserva altresì, nella sede e con i poteri propri del giudizio di ottemperanza, di valutare la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell’eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall’ulteriore protrarsi dell’illegittima occupazione e per la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti della AB per l’accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile, qualora si giunga, nel caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione resistente, alla proposizione di un ricorso per ottemperanza.
19. La domanda formulata dalla parte ricorrente è, dunque, accolta nei termini sopra indicati.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a carico del Comune resistente, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
21. Le spese delle CTU sono definitivamente poste a carico del Comune resistente.
Al riguardo:
- letta l’istanza del consulente tecnico d’ufficio, Geom. Sebastiano Biondo, depositata in data 31/10/2024, di liquidazione dell’onorario per la prestazione svolta, quantificato in complessivi euro 4.194,93, calcolato “ai sensi della Legge n. 319 del 08.07.1980 e s.m.i. (D.P.R. 352/88, D.M. 5.12.97 e D.M. 30.05.02)”, di cui € 2.484,13 quale “onorario a vacazione” ed € 1.710,80 quale “onorario tabellare”, calcolato “per scaglioni sull'importo stimato” di € 202.560,00;
- letta la successiva istanza del consulente tecnico d’ufficio, Geom. Francesco Muzzupappa, depositata in data 6/12/2025, “per spese e competenze, determinate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, in sostituzione del precedente D.M. 140 del 20 luglio 2012 (non più in vigore)”, sulla base di una “valore determinato, oggetto di calcolo del referto peritale, posto alla base del calcolo della parcella … prudenzialmente riferito a “spazi pubblici all’aperto”, con il relativo grado di complessità moderato”, pari ad € 4.537,91, oltre € 90,10 per “spese vive sostenute (copie allegate alla CTU)”, per complessivi € 4.627,10;
- ritenuto che deve farsi applicazione del d.m. n. 182/2002, ed in particolare dell’art. 11 dello stesso, e che, in relazione al valore dell’immobile indicato in euro 238.000,00, l’importo richiesto da entrambi i consulenti appare complessivamente congruo, tenuto conto della qualità della prestazione svolta, della tipologia di attività espletata, della complessità dei quesiti e della necessità di dedurre sulle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, nonchè della assenza di contestazione delle parti rispetto all’istanza di liquidazione presentata dal consulente;
- ritenuto, quindi, che, tenuto conto e nei limiti delle rispettive domande, vada liquidato il compenso dovuto al Geom. Sebastiano Biondo nella misura richiesta di euro 4.194,93 e al Geom. Francesco Muzzupappa nella misura di euro 4.627,10 (comprensivi dell’anticipo disposto all’atto della nomina e posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente), i quali provvederanno al rimborso delle somme eventualmente già versate dalla società ricorrente al momento dell’inizio delle operazioni peritali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB, Sezione Staccata di IO AB, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di IO AB al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali ed accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dell’Avv. Santo Delfino.
Pone definitivamente il pagamento delle spese per le consulenze tecniche d’ufficio, così come liquidate in parte motiva, a carico del Comune di IO AB, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IO AB nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT EN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
US RO, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| US RO | AT EN |
IL SEGRETARIO