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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2066/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA VITTORIA COLONNA 39 00193 Parte_1
ROMA rappresentata dall'avv. GIUSTINIANI MARCELLO
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA UMBERTO 306 95100 CATANIA Controparte_1
. ZA EP e avv. MONTAGNESE CRISTINA ( ) VIA UMBERTO 306 95100 CATANIA C.F._1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 897/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 25.1.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza gravata il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto da
[...]
nei confronti di e dichiarato “che tra e CP_1 Parte_1 Controparte_1 [...]
si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario Parte_1 settimanale di 40 ore settimanali da inquadrarsi al livello D del CCNL per il personale non dirigente di e mansioni di autista, con decorrenza dal 1.07.2019 ed ancora in Parte_1 essere”; condannato “a ripristinare la funzionalità del rapporto riammettendo Parte_1 in servizio il ricorrente nell'esercizio delle mansioni in precedenza espletate”, nonché a
“corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate a decorrere dal 01.07.2019, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo precedente del dispositivo e quello effettivamente percepito nel suddetto arco temporale”; respinto “le altre domande” e condannato l'odierna appellante a “rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 2.700,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge”. Con interessi e rivalutazione come da rettifica in sede di correzione del 07/05/2025.
Il lavoratore, dopo aver dedotto di aver lavorato dal 09/01/2018 con mansioni di “autista” presso il Centro Distribuzione di Messina-Pistunina alle dipendenze di varie società appaltatrici (da ultimo Cooperativa Tra. e della subentrante che si erano succedute nello Controparte_2 Controparte_3 svolgimento di servizi in favore di svolti in qualità di affidataria del servizio Parte_1 postale, aveva adito il Tribunale per ottenere una sentenza, tra le altre cose, di accertamento del rapporto di lavoro subordinato sostanzialmente instaurato con la società committente sin dal 01/07/2019 e di condanna alla riammissione in servizio delle mansioni in precedenza esercitate nonché alla corresponsione delle differenze retributive a lui spettanti.
2. La società appellante censura detta sentenza articolando quattro motivi di ricorso.
3. Si costituisce l'appellato resistendo al gravame, del quale chiede il rigetto.
4. Sostituita l'udienza odierna con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
5. Il Giudice di primo grado, alla luce dell'attività istruttoria esperita, inclusa l'escussione di testimoni, ha ritenuto che “l'appalto di cui si controverte non configura un genuino appalto di servizi, difettando l'autonoma organizzazione dei mezzi necessari in capo all'appaltatore, elemento essenziale del tipo contrattuale”.
È infatti emerso che, in fase di esecuzione dell'appalto, “la committente dettava istruzioni operative dettagliate in relazione ai servizi che il personale dell'appaltatore doveva eseguire e monitorava l'andamento del lavoro attraverso il proprio responsabile”. In particolare, “stabiliva Parte_1 il volume di attività che l'appaltatrice doveva sbrigare e, attraverso il responsabile del servizio, controllava in modo continuativo l'attività dell'appaltatrice ed interveniva indicando a quest'ultima eventuali modifiche organizzative, anche di dettaglio, da apportare”, dovendosi escludere, di conseguenza, che vi fosse l'effettiva autonomia organizzativa e i poteri direttivi in capo all'appaltatrice, la cui attività era invece “soggetta ad un controllo continuo e penetrante da parte della committente, che si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione dell'opera o del servizio: tempi, modi, priorità e qualità del lavoro erano, infatti, definiti e controllati da che impartiva, attraverso i Modelli di Pianificazione Parte_1 Trasporti (MPT) direttamente direttive specifiche di lavoro al personale dell'appaltatore, mentre i referenti di quest'ultimo si limitavano a trasferire le direttive della committente ai prestatori di lavoro, con un ruolo di mero “passaparola””.
Ancora, secondo il Giudice di primo grado, “l'appalto in esame non può considerarsi “leggero” o ad alta intensità di manodopera”, implicando “fattori produttivi ulteriori rispetto alle prestazioni di lavoro, i più importanti dei quali – per valore economico e per il ruolo essenziale giocato nell'organizzazione dell'attività – erano di proprietà e nella gestione esclusiva della committente. Ciò è a dirsi per il sistema informatico gestionale (comprensivo di software e hardware e di apparecchiature correlate quali computer e palmari), senza le quali l'appaltatore (che disponeva quale propria attrezzatura unicamente di mezzi di trasporto e carrelli) non sarebbe stato in grado di eseguire il servizio”.
Per queste ragioni il Tribunale ha affermato, in applicazione di quanto disposto dall'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276/2003, che“deve dichiararsi costituito tra ed il ricorrente Parte_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 01.07.2019 con orario di 40 ore settimanali (dalle 7,15 alle 15,15 dal lunedì al venerdì) corrispondente a quello contrattuale”.
Dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e l'odierno appellato, il Giudice Pt_1 ne ha infine stabilito l'inquadramento nel livello D del CCNL per il personale non dirigente di
, con diritto del ricorrente al corrispondente trattamento economico e normativo, in relazione a Pt_1 tutto il periodo di lavoro decorrente dal 01.07.2019.
6. Con un primo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui: i) ha Pt_1 negato la sussistenza dell'autonomia organizzativa in capo alla società organizzatrice;
ii) ha ritenuto che avesse esercitato nei confronti dello Sciuto i poteri datoriali. Pt_1 Dal combinato disposto degli artt. 1655 c.c. e dell'art. 29, D.lgs. n. 267/2003 si desume che l'indagine circa la natura genuina di un contratto di appalto insiste su due aspetti: l'autonomia organizzativa dell'appaltatore e l'esistenza in capo allo stesso del rischio economico di impresa. Secondo l'appellante, l'autonomia organizzativa, da identificare con l'esercizio in capo all'appaltatore di poteri datoriali tipici ex art. 2094 c.c. nei confronti di coloro che eseguono l'opera o il servizio, non verrebbe meno nei casi in cui il personale del committente impartisca al personale dell'appaltatore disposizioni inerenti al risultato delle prestazioni appaltate, qualora tali disposizioni riguardino solo l'oggetto della prestazione richiesta e non già l'organizzazione del servizio appaltato. Né la genuinità dell'appalto sarebbe inficiata dall'esercizio di poteri di controllo da parte del committente anche delle modalità temporali e delle tecniche di esecuzione dell'appalto e, in definitiva, dalla sua direzione tecnica, che giungerebbe sino al limite della richiesta di rispetto delle modalità del servizio contrattualmente previste dei relativi standard di qualità, della determinazione dei volumi quantitativi e, in talune circostanze, dei tempi di espletamento del servizio.
Ebbene, a detta dell'appellante, alla luce di questi principi, e contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le risultanze istruttorie “non autorizzano a concludere nel senso dell'assenza di autonomia organizzativa in capo all'appaltatrice, la cui attività era soggetta ad un controllo continuo e penetrante da parte della committente, che si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione dell'opera o del servizio”, né a concludere, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che “l'assenza di effettiva autonomia organizzativa e di poteri direttivi in capo all'appaltatrice risulta ancor più evidente dal contenuto dettagliato ed indiscutibile dei Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT)”. Infatti, dalla prova testimoniale sarebbe emerso che la società committente, come contrattualmente stabilito, si limitava a fornire alla società appaltatrice (e non direttamente al singolo autista) i moduli (MPT o modello 36) con l'indicazione del percorso assegnato e dei relativi orari da rispettare. Ricevuto il modulo, era poi l'appaltatrice a organizzare, programmare, gestire e dirigere l'attività del suo personale, rispetto alla quale nulla avrebbe saputo. L'organizzazione dei Pt_1 turni da parte della appaltatrice, lungi dal rappresentare mera gestione amministrativa, costituirebbe invece “puro esercizio del potere organizzativo imprenditoriale”. Del tutto irrilevante, poi, sarebbe l'assenza dei referenti dell'appaltatore dai luoghi di lavoro, dal momento che l'attività lavorativa del Sig. , in qualità di autista, si svolgeva su veicoli in movimento e non già in un luogo di lavoro CP_1 definito. Nella prospettiva dell'appellante, sarebbe poi la natura stessa del servizio appaltato a richiedere che fosse a fornire le indicazioni relative al singolo trasporto da effettuare (punto di partenza, Pt_1 punto di arrivo, eventuali tappe intermedie e relativi orari da rispettare). Né le istruzioni fornite da a mezzo dei “modelli 36” e del MPT consentirebbero di inferire l'interferenza della Pt_1 committente nella gestione del personale della ditta appaltatrice e nelle sue prerogative datoriali.
Per queste ragioni l'appellante deduce la violazione di legge degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 e 1655 c.c. non avendo il Tribunale compiutamente valutato le risultanze istruttorie, non considerando che non ha mai impartito direttamente direttive specifiche di Pt_1 lavoro al personale dell'appaltatore” e dando rilevanza a circostanze, invece, del tutto irrilevanti
“quali la mancata presenza dei referenti dell'appaltatore sui luoghi di lavoro”, nonché interpretando come esercizio del potere direttivo e organizzativo ciò “che, in realtà, è stato solo un necessario e fisiologico coordinamento fra società, imprescindibile per un servizio quale quello oggetto dell'appalto”.
7. Con un secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'illiceità dell'appalto, dando risalto, in contrasto con le risultanze istruttorie, alla proprietà di del Sistema informatico gestionale. Pt_1 L'eventuale apporto di capitale o di mezzi da parte dell'appaltatore sarebbe irrilevante ai fini della genuinità dell'appalto, ben potendo gli stessi anche essere di proprietà della committente. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che “i fattori produttivi più importanti e ulteriori rispetto alle prestazioni di lavoro degli addetti all'appalto erano di proprietà e nella gestione esclusiva della committente”. Da nessuna testimonianza, infatti, sarebbe emerso quanto posto dal Tribunale a fondamento della decisione, vale a dire “l'utilizzo da parte degli addetti all'appalto del sistema informatico gestionale della committente (comprensivo di software e hardware e di apparecchiature correlate quali computer e palmari), senza le quali l'appaltatore (…) non sarebbe stato in grado di eseguire il servizio”. Erroneamente, ancora, il Giudice avrebbe dato risalto alla circostanza che l'appaltatore fosse proprietario dei mezzi di trasporto e dell'attrezzatura necessaria al carico e allo scarico dei prodotti trasportati.
8. Con un terzo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza del rischio di impresa in capo alla appaltatrice. Espone l'appellante che la sentenza sarebbe carente nella verifica della sussistenza del requisito del rischio di impresa, omettendo di indagare se l'appaltatore sia rimasto esposto all'eventualità di dover realizzare il lavoro assunto in perdita, per aver effettuato al momento della conclusione del contratto un'erronea previsione circa i costi dell'opera o del servizio affidatigli, per aver pattuito un corrispettivo non sufficiente a ottenere un guadagno adeguato o, addirittura, inidoneo a coprire le spese a cui è andato incontro a seguito dell'accettazione dell'incarico. Nel caso di specie, la sussistenza del rischio di impresa sarebbe deducibile dalle risultanze istruttorie, da cui emerge che e la appaltatrice “hanno pattuito un corrispettivo Parte_1 costituito da un importo complessivo massimo per tutti i servizi oggetto di appalto, senza possibilità di avanzare alcuna richiesta di risarcimento qualora gli affidamenti subiscano variazioni (art. 2 AQ sub doc. 3 e doc. 4), e con facoltà per la committente di effettuare una decurtazione sull'importo mensile in caso di prestazione parziale (art. 10 AQ sub doc. 3 e art. 17 AQ sub doc. 4); inoltre, hanno accettato la previsione di ingenti penali (dettagliatamente stabilite all'art. 13 del capitolato sub doc. 5 e all'art. 11 del capitolato sub doc. 6) per ogni tipo di inadempimento e/o ritardo imputabile”. Altra conferma deriverebbe dalla testimonianza del teste referente Trasporti dal 2020 al Tes_1 2023 secondo cui qualora un determinato centro di (centro rete, centro di distribuzione ecc.) Pt_1
“verificava un disservizio, lo comunicava a noi che secondo l'accordo quadro applicavamo le penali previste”. Così, risulterebbe provata l'assunzione del rischio economico effettivo e non meramente figurativo in capo alla appaltatrice. 9. In subordine, con un quarto motivo di ricorso, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'inquadramento di nel livello D del CCNL per il Controparte_1 personale non dirigente di . Parte_1 Ciò in quanto il ricorrente non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, né spiegato le ragioni di ordine qualitativo a sostegno della ricostruzione. L'assunto del Tribunale per cui il livello D sarebbe quello che meglio si attaglia alle mansioni svolte dal lavoratore sarebbe comunque errata, giacché in tale livello sono inquadrabili i lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, nonché i lavoratori impegnati direttamente nel business di base, con adeguata preparazione professionale e capacità di autonomia operativa, mansioni che non avrebbero “nulla a che vedere con quelle proprie di un autista addetto al servizio di trasporto di prodotti postali”.
10. L'appellato, depositando memoria ex art. 346 c.p.c., chiede il rigetto integrale del ricorso.
10.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'appellato deduce la manifesta infondatezza per essere la sentenza impugnata conforme all'orientamento prevalente della Corte di cassazione e di questo Collegio di merito. In particolare, secondo l'appellato, la sentenza avrebbe fatto corretta applicazione degli indici sintomatici individuati dalla Corte di cassazione per la qualificazione degli appalti non genuini, valorizzando circostanze di fatto quali il ricorso ai MPT di e gli altri documenti di Parte_1 organizzazione esclusiva della prestazione lavorativa del ricorrente. Attraverso detto Modelli, la committente, in via diretta col lavoratore e senza altra intermediazione, per ogni prestazione quotidiana imponeva i tragitti, il contenuto dei trasporti e le caratteristiche tecniche dei mezzi da utilizzare, il numero e la successione delle soste intermedie e gli orari di arrivo e di partenza in ciascuna destinazione, controllava l'osservanza scrupolosa da parte del lavoratore ed in modo diretto delle direttive sulla prestazione, esigendo la giustificazione dei ritardi e riservandosi la valutazione dei motivi dell'inadempimento, verificava integralmente l'adempimento da parte del lavoratore mediante il controllo dei propri responsabili e la controfirma a tutte le attività espletate dal ricorrente, le pause effettuate dal lavoratore, parimenti da rendicontare solo a , oltre a Pt_1 registrare ogni giorno la presenza in servizio mediante la compilazione e successiva verifica dei modelli stessi, firmati dal lavoratore e poi oggetto di scarico ed inventario da parte di . Pt_1 10.2. Anche del secondo motivo di ricorso l'appellato deduce l'inammissibilità ed infondatezza, poiché non conforme alle difese e risultanze di causa ed alla lettura pacificamente fornitane dalla giurisprudenza di merito e legittimità. Non sarebbe, cioè, vero che il ricorrente abbia mai sostenuto che la proprietà dei carrelli e di quanto necessario per il carico e scarico dei prodotti fosse delle appaltatrici, essendo, invece, pacificamente di esclusiva proprietà di , come del resto Pt_1 confermato dai testimoni. 10.3. L'appellato chiede la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto anche del terzo motivo, poiché correttamente avrebbe il Giudice di primo grado inferito l'assenza di rischio di impresa dai fatti emersi, che avrebbero dimostrato l'assenza di una organizzazione di impresa impiegata nello stesso e la riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla appaltatrice. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi valorizzando la previsione di clausole penali per gli inadempimenti della appaltatrice. 10.4. Andrebbe disatteso anche il quarto motivo di ricorso, stante la correttezza dell'inquadramento di destinazione corrispondente alle mansioni effettive operato dal Tribunale, anche con riferimento alle differenze retributive.
11. L'appello è infondato.
12. Con i primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, l'appellante deduce la genuinità dell'appalto, in quanto ricorrerebbero entrambi i requisiti previsti dalla legge, della autonomia organizzativa e del rischio di impresa.
12.1. L'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Costante giurisprudenza di legittimità configura come illecita l'interposizione di manodopera vietata, “tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo” (Cass. sez. Lav., sent. n. 27105/2018; Cass. sez. Lav. sent. n. 6343/2013). In ordine poi agli appalti endoaziendali, nei quali sono affidati ad esterni attività inerenti il ciclo produttivo, la Suprema Corte ha ribadito che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro […] opera tutte le volte in cui l' appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. sez. Lav., sent. n. 27231/2018). In ordine poi all'accertamento rimesso al giudice, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Cass. sez. Lav., sent. n. 7034/2011).
12.2. In definitiva, questo Collegio è chiamato ad accertare se all'appaltatore sia stato affidato un servizio in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti enti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. Occorre dunque effettuare un accertamento complesso sulla fattispecie concreta attraverso una verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama. (cfr. Cass., sez. Lav., 25 giugno 2020 n. 12551). Tale indagine non può esaurirsi nell'esame documentale dell'Accordo Quadro stipulato tra
[...]
e le società appaltatrici (nel 2017, Tra S.r.l. e nel 2021, di cui lo è Pt_1 Controparte_3 CP_1 stato formalmente dipendente come autista, né dei Modelli di Pianificazione dei Trasporti (MPT) che definiscono i termini della prestazione appaltata alle stesse, dovendosi invece effettuare una indagine in concreto sulle modalità con cui la prestazione è stata resa.
12.3. Applicando tali principi al caso di specie, va disatteso il primo motivo di ricorso. L'autonomia organizzativa difetta quando residuano in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
Dalle risultanze probatorie è emerso che:
- L'organizzazione del lavoro era sostanzialmente in capo al committente: “il lavoro degli autisti delle società appaltatrici viene svolto sulla base delle indicazioni contenute nel mod. 36 o MPT che noi forniamo alla società appaltatrice che si occupa poi di fornirlo ai suoi dipendenti” (Teste ; Tes_2
- A carico della società appaltatrice residuava soltanto la definizione dei turni di lavoro dei propri dipendenti: “Tutta l'organizzazione dei turni di lavoro è a carico della società. È la società appaltatrice che decide chi deve lavorare in una determinata giornata” (Teste Tes_2 ;
[...]
- Se è vero che “l'affidamento del servizio alla persona fisica era effettuato dalla ditta appaltatrice in tutte le ipotesi”, ed infatti i responsabili di non avevano “alcun Pt_1 rapporto con le persone fisiche che eseguivano il servizio ma solo con il referente” della appaltatrice, tuttavia il contenuto della prestazione, sotto tutti i profili, era definito da : Pt_1
“I servizi erano prestabili in fase di gara”, con l'indicazione “dei tempi di esecuzione delle distanze necessarie ad effettuarlo e dei mezzi da utilizzare” e la committente aveva persino
“la possibilità di modificare i servizi” (Teste ; Persona_1
- L'attività era sottoposta ad un controllo continuo e penetrante da parte della committente (Teste ; Persona_1
- L'integrazione era tale che lo “indossava una divisa di . Aveva un CP_1 Parte_1 tesserino per accedere ai locali e per svolgere i servizi” (Teste ); Testimone_3
- Presso i centri di smistamento (da intendersi quale luogo di lavoro in quanto base da cui partivano le tratte del servizio postale) erano assenti i referenti dell'appaltatrice: “Non ho mai visto nessuno della società privata sul posto di lavoro” (Teste ). Testimone_3
Se ne deduce che , sebbene avesse formalmente rapporti soltanto con il referente della ditta e Pt_1 non con il singolo autista, esercitava un'ingerenza tale da esaurire qualsiasi autonomia organizzativa della Cooperativa appaltante, in quanto le prestazioni erano definite “a monte” da mediante istruzioni dettagliate ed il loro espletamento era poi oggetto di controllo “a valle” Pt_1 dalla medesima. L'appalto si risolveva, così, in un mero conferimento di manodopera per svolgere una parte delle attività inerenti al servizio postale già predefinite dalla committente, senza alcuna autonomia effettiva in capo all'appaltante, cui residuavano margini di decisione solo in ordine all'organizzazione interna dei turni di lavoro.
Come rilevato da questa Corte in precedenti conformi, “la direzione quotidiana del personale impiegato dall'appaltatore da parte della committente, la vincolatività delle direttive contenute nei MPT, il controllo e la pianificazione dei percorsi, la mancanza presso i centri di smistamento di un referente organizzativo da parte del committente, sono tutti elementi che unitariamente considerati sono più che sufficienti a sostenere il carattere simulato e fittizio del contratto di appalto con il formale datore di lavoro”. (Cfr. Corte d'appello di Roma, sez. V Lav., sent. n. 3034/2025 del 7/10/2025; v. anche Corte d'appello di Roma, sez. III Lav., n. 2243/2024 pubbl. il 22.7.2024).
12.4. Con il secondo motivo di ricorso l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione la circostanza che i fattori produttivi indispensabili (quale il sistema informatico gestionale) fossero di proprietà di . Pt_1
La censura è infondata.
Il fatto che il sistema informatico gestionale fosse di proprietà di , assunto nella sentenza Pt_1 gravata quale indice probatorio che l'organizzazione fosse sostanzialmente in capo alla committente, non è invero l'unico indice, ma deve cumularsi a tutti gli altri elementi, di cui si è detto sopra, dalla cui prova il Tribunale ha inferito la assenza di autonomia organizzativa in capo alla società appaltatrice. Ove pure la circostanza fosse smentita, ciò non sarebbe sufficiente a controvertere la decisione impugnata. Il che determina l'irrilevanza dell'assunto della appellante.
12.5. È altresì infondato il terzo motivo di ricorso, attinente al presupposto del rischio di impresa. Infatti, che lo utilizzasse i furgoni della società appaltatrice non è sufficiente a dimostrare la CP_1 sussistenza di un rischio di impresa, dal momento che tale rischio risulta escluso dal fatto che gli itinerari venissero pianificati dettagliatamente da attraverso i citati moduli. Pt_1 Il rischio d'impresa non consiste nell'assenza di assoluta certezza in ordine al compenso pattuito, poiché questo rischio è connesso ad ogni tipo di prestazione, compresa quella del lavoratore subordinato, il quale resta esposto al risarcimento per eventuali danni causati al datore di lavoro. Il rischio di impresa rappresenta, piuttosto, il rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto. Di conseguenza, se, come nel caso di specie, il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) il rischio di impresa difetta (Cfr. Corte di appello di Roma, sez. V Lav., n. 3034, cit.).
13. Con il quarto motivo di ricorso, in via subordinata, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'inquadramento di nel livello D del Controparte_1 CCNL per il personale non dirigente di . Parte_1 Invero, il Tribunale ha, sinteticamente ma correttamente, effettuato il giudizio “trifasico” che la giurisprudenza di legittimità richiede al giudice di merito, consistente “nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell' individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati delle due indagini” (Cfr. Cass. Sent. n. 6 luglio 2023, n. 19155). Il Giudice, dopo aver diffusamente in sentenza descritto l'attività di autista dello , ha CP_1 confrontato il livello D del CCNL per il personale non dirigente di con il livello 4S Parte_1 del CCNL dipendenti delle imprese esercenti servizi postali in appalto, sussumendo, infine, l'attività dell'odierno appellato nella figura professionale dell'Addetto Operativo Trasporti Senior (CMO, CPO di base), individuata, in particolare, dall'allegato 4 quale figura esemplificativa del livello D. A fronte di ciò l'appellante avrebbe dovuto spiegare sotto quali profili le mansioni di autista non dovrebbero rientrare in quelle dell'addetto al servizio di trasporto di prodotti postali, che peraltro la stessa contrattazione collettiva individua quale figura esemplificativa del livello D di inquadramento, cosicchè il motivo di gravame risulta assolutamente decentrato rispetto alla motivazione del primo giudice.
14. Per quanto sinora detto, vanno confermate le conclusioni del Giudice di primo grado, che ha correttamente escluso la genuinità dell'appalto, in ragione della carenza della autonomia organizzativa e del rischio di impresa in capo alla appaltatrice.
L'appello va pertanto respinto.
15. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile. 16. Deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.400,00, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Roma, 28/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dott. Giacomo Solfaroli Camillocci, Magistrato Ordinario in Tirocinio.