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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5/2024 Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE – UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale,
nella seguente composizione collegiale:
dott.ssa Marika Motta - Presidente
dott. Davide Naldi - Giudice
dott. Davide Palazzo - Giudice rel.;
letti gli atti e udita la relazione del giudice relatore,
sciogliendo la riserva da quest'ultimo assunta all'udienza del 12.12.2024,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 5/2024 introdotto da:
P.I. ) con sede legale in 20129, Milano (MI), Controparte_1 P.IVA_1
Via Giulio Uberti, 37, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'
avv. Vincenzo Serrao;
cui è riunito il ricorso proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Palermo, via Vito Ievolella n. 8, Partita IVA rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore P.IVA_2
Matta;
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il tribunale di NN;
-ricorrenti;
contro
C.F./P.IVA con sede legale in Controparte_2 P.IVA_3
94100, NN (EN), Via Diana, 1, frazione Località US, iscritta nel Registro delle Imprese di NN
(Rea: EN - 38013);
-resistente;
avente a OGGETTO
dichiarazione dello stato di insolvenza/apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente Repower: “…voglia dichiarare lo stato di insolvenza di
[...]
(C.F./P.IVA ) con sede legale in 94100, NN (EN), Via Controparte_2 P.IVA_3
P.IVA_ Diana, 1, frazione Località US, iscritta nel Registro delle Imprese di NN (Rea: EN - ),
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini dell'apertura della procedura di
liquidazione coatta amministrativa ovvero, in subordine, se applicabile in considerazione delle
caratteristiche della società debitrice, dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.
Parte ricorrente “RITENERE E DICHIARARE, esperita la rituale istruttoria, lo stato di Parte_1
decozione della COOPERATIVA IPPOCRATE, in persona del Suo Presidente e Legale CP_2
Rappresentante pro-tempore, con sede in US ( NN) nella Via Diana n. 1, Partita IVA
. RITENERE E DICHIARARE lo stato di insolvenza della P.IVA_5 Controparte_2
con sede in US ( NN ) nella via Diana n. 1, Partita IVA . Con
[...] P.IVA_5
vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento”.
Il Pubblico Ministero: ha insistito per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Nessuna conclusione risulta formulata dalla resistente, rimasta contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 20.3.2024 esponeva: di vantare un credito di euro Controparte_1
32.971,40, oltre interessi, nei confronti della;
che tale credito risulta Controparte_3
incorporato nel decreto ingiuntivo n. 9309/2023 (RG 18664/2023) emesso dal Tribunale di Milano e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in ragione della mancata opposizione della parte debitrice (v. docc. 1 e 2 fasc. Repower); di aver conseguentemente notificato alla debitrice atto di precetto, in data 31 ottobre 2023, per la complessiva somma di € 35.339,12, oltre oneri di legge,
spese, interessi di mora e imposta di registro;
che il pignoramento immobiliare tentato presso la sede della debitrice ha dato esito negativo.
Alla luce dell'inadempienza spontanea e dell'infruttuosità dell'esecuzione appena descritte, la ricorrente deduceva lo stato di insolvenza della cooperativa resistente formulando, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
Veniva quindi fissata l'udienza per la comparizione del ricorrente e del debitore e disposta l'acquisizione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e il Registro delle Imprese.
Veniva altresì data informazione all'autorità amministrativa di vigilanza in ragione della natura della debitrice e della domandata dichiarazione di insolvenza finalizzata all'apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Nelle more depositava ricorso per la dichiarazione di insolvenza della cooperativa resistente anche esponendo di essere creditrice della somma di complessiva di euro Parte_1
119.861,88, oltre interessi di mora, come risultante da decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi e successivi atti di precetto notificati alla resistente (v. documentazione allegata al ricorso di
Immobiliare).
Deduceva che la cooperativa resistente nonostante le trattative intercorse Parte_1
rimaneva inadempiente e che infruttuoso si era rivelato il pignoramento presso terzi eseguito.
A seguito del deposito della documentazione richiesta da parte degli enti pubblici interpellati,
emergeva quanto segue: quanto alla posizione della nei confronti dell'Inps, Controparte_2
questo comunicava l'esistenza di una situazione debitoria, già oggetto di trasmissione all'agente della riscossione, per euro 569.822,68, di cui euro 100.034,17 in dilazione;
l'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, comunicava l'esistenza di un debito residuo di euro 403.651,41; il Registro delle imprese,
poi, forniva la documentazione relativa ai bilanci per gli anni 2020, 2021 e 2022; infine, la Regione
Siciliana-Assessorato delle Attività Produttive-Dipartimento regionale delle attività produttive depositava una relazione con la quale rappresentava che “a seguito di attività ispettiva … è stato
riscontrato che la cooperativa è impossibilitata a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le
proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credtio necessarie. In
conseguenza … lo scrivente ufficio ha avviato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. …”.
Il provvedimento di apertura della liquidazione coatta è stata depositato dall'autorità amministrativa nel fascicolo telematico in data 13.2.2025 su richiesta del Collegio e a cui si fa rinvio.
In ragione della notizia dell'avvenuta apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa da parte dell'autorità amministrativa, visto che ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale (“il
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento” [recte,
di liquidazione giudiziale]) e che ai sensi dell'art. 298 ccii la legittimazione a richiedere la dichiarazione di insolvenza dell'impresa già assoggettata a liquidazione coatta dall'autorità
amministrativa spetta solo al P.M. e al commissario liquidatore (“Se l'impresa, al tempo in cui è stata
ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente
dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi
principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio”) e non anche ai creditori, è stato disposto l'intervento del P.M.
presso il tribunale di NN.
Il Pubblico Ministero, intervenuto all'udienza del 12.12.2024 ha insisto per la dichiarazione di insolvenza della Controparte_2 Così sinteticamente rassegnate le vicende del procedimento, si rileva, anzitutto, che la cooperativa resistente non si è costituita nonostante regolare notifica del provvedimento di convocazione all'udienza di comparizione delle parti.
Si rileva, altresì, la competenza del tribunale di NN.
Sul punto, va osservato che ai sensi dell'art. 298 ccii, la competenza territoriale per la dichiarazione di insolvenza di un ente già assoggettato a liquidazione, spetta al tribunale del luogo in cui l'ente ha il centro dei propri interessi principali.
Tale centro di interessi si presume coincidere con la sede legale risultante dal registro delle imprese.
Nella specie, la sede legale della è individuata in US, Via Diana Controparte_2
n. 1 (NN). Peraltro, in seno alla documentazione in atti (vedasi gli atti relativi ai bilanci di esercizio)
si legge che “Il nostro ente opera in particolare nelle zone: Provincia di NN, Provincia di Cagliari
e di Palermo” e che “La nasce nel 1985 a NN per gestire attività socio Controparte_2
assistenziali e socio sanitarie, è proprietaria di una struttura di circa 2000 m.q. a US/NN in
Via Diana 1”, di modo che non v'è ragione per sconfessare l'indicazione della sede sociale risultante dalla consultazione della visura camerale.
Quanto alla legittimazione a proporre la domanda di dichiarazione di insolvenza, l'intervento del
P.M. appare fugare ogni dubbio giacché alla (sopravvenuta) carente legittimazione dei soggetti privati sopperisce proprio l'istanza del Pubblico Ministero (arg. ex artt. 297 – 298 ccii).
Ciò posto, occorre evidenziare che, condivisibilmente, l'autorità governativa ha esposto in seno alla nota depositata in atti che “dall'esame dell'ultimo bilancio depositato [dalla cooperativa resistente]
al registro delle imprese, relativo all'esercizio 2022, si rileva un attivo dello stato patrimoniale di €
4.650.468, costituito per € 2.828.338 da immobilizzazioni, di cui € 2.822.021 costituenti
immobilizzazioni materiali, per € 1.797.901 da crediti, di cui € 1.792.658 esigibili entro l'esercizio
successivo, per € 4.379 da disponibilità liquide, un ammontare di debiti pari ad € 3.747.773, di cui €
2.362.266 esigibili entro l'esercizio successivo ed un patrimonio netto di € 893.347 … l'importo delle
immobilizzazioni materiali al 31.12.2022 deriva anche dalla rivalutazione a norma dell'art. 20 D.Lgs. 460/1997 dell'immobile di proprietà della cooperativa già iscritto in bilancio al costo storico di
1.429.662,35. A seguito di tale rivalutazione il valore del patrimonio netto che al 31.12.2021 era di
€ - 381.590” ha assunto segno positivo.
A prescindere, peraltro, dal dato appena evidenziato, non può non rilevarsi che ai sensi dell'art. 2 ccii l'insolvenza è “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Ebbene, è documentale l'esistenza di inadempimenti da parte della cooperativa resistente: si vedano i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi prodotti dalle parti originariamente ricorrenti, rispetto ai quali non solo non v'è prova del pagamento, ma v'è anche prova dell'infruttuosità delle tentate esecuzioni individuali.
Dall'esame della documentazione inoltrata dal Registro delle Imprese, inoltre, si evince che,
quantomeno al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2022 la CP_2
resistente era sostanzialmente priva di liquidità (e così impossibilitata ad adempiere regolarmente ai propri debiti).
Si vedano, in particolare, oltre alla già segnalata sproporzione tra disponibilità liquide immediate e ammontare dei debiti esigibili nell'anno successivo -segnalata dall'autorità governativa-
(rispettivamente, euro € 4.379 contro euro 2.362.266) i seguenti passaggi: i) “La Cooperativa ha
messo in atto azioni di recupero dei crediti però allo stato attuale è sprovvista di liquidità a causa
della lentezza burocratica degli Enti Territoriali” (cfr. nota integrativa abbreviata Bilancio di esercizio al 31-12-2022), nonché ii) “L'indice di liquidità generale detto anche current ratio è dato
dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa. Il valore di tale indice, riferito
al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 0,81. Rispetto all'esercizio precedente si evidenzia una
riduzione del valore. Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 indica che la
situazione di liquidità dell'impresa è da tenere sotto controllo, poiché le entrate future provenienti
dal realizzo delle attività correnti sono appena sufficienti a coprire le uscite future, derivati
dall'estinzione delle passività a breve”. Scegliendo di restare contumace, peraltro, la società resistente non ha dato prova di una inversione di rotta e dell'esistenza di disponibilità tali da consentire il regolare adempimento dei propri debiti.
Anzi, all'inadempimento nei confronti dei soggetti privati originariamente ricorrenti, si affiancano quelli nei confronti degli enti pubblici sopra segnalati.
Con riferimento a tali inadempimenti, devesi segnalare che appare di particolare rilevanza quello nei confronti della società vista l'entità non particolarmente elevata del debito. CP_1
E infatti, l'incapacità di far fronte a un debito di modesta entità costituisce indizio particolarmente rilevante perché idoneo a dimostrare la mancanza anche di una modesta liquidità utile per consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. 11393/2004).
L'esame dei bilanci, poi, come già segnalato, mostra che non sussistono prospettive per il regolare adempimento delle obbligazioni, cui l'ente potrebbe far fronte solo mediante mezzi “anormali”, tra cui, imprescindibile, appare la liquidazione dell'immobile di proprietà dell'ente resistente.
Ancora, non può non rilevarsi che anche la liquidazione dell'immobile in questione non garantisce,
in prospettiva, la possibilità di soddisfazione dei creditori visto l'ammontare dei debiti iscritti in bilancio e la notoria difficoltà di liquidare un immobile nel territorio interessato al prezzo indicato in bilancio a seguito della rivalutazione operata a norma dell'art. 20 D.Lgs. 460/1997.
Lo stesso dicasi per i crediti indicati in bilancio: non solo non sono individuate serie prospettive recuperatorie, ma è assai probabile che l'esigenza di far fronte ai debiti esigibili imponga la cessione in blocco dei crediti stessi con loro inevitabile svalutazione.
Alla luce di quanto sin qui rassegnato e considerato che non costituendosi la società resistente non ha fornito alcuna prova né deduzione di segno contrario, si ritiene che debba essere dichiarato lo stato di insolvenza di già assoggetta a liquidazione coatta amministrativa. Controparte_2
Quanto alle spese del procedimento, si ritiene che essendo stato proposto il ricorso introduttivo di in un momento anteriore alla pubblicazione decisione dell'autorità governativa in ordine CP_1
all'apertura del procedimento di liquidazione coatta ammminstrativa, la ricorrente abbia diritto alla liquidazione degli onorari e delle altre spese. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il ricorso, poi riunito, depositato da . Controparte_4
Ne segue che ai sensi del d.m. 55/14, in favore di va liquidata la somma di euro 1.470,00 CP_1
per onorari, oltre euro 125,00 per esborsi. La stessa somma va liquidata in favore di Parte_1
, nei cui confronti, invece non si registra alcun esborso.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale,
dichiara la contumacia di (C.F./P.IVA Controparte_2
) con sede legale in 94100, NN (EN), Via Diana, 1, frazione Località US, iscritta P.IVA_3
nel Registro delle Imprese di NN (Rea: EN - 38013);
dichiara l'insolvenza di C.F./P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
con sede legale in 94100, NN (EN), Via Diana, 1, frazione Località US, iscritta nel Registro
delle Imprese di NN (Rea: EN - 38013);
condanna lla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2
delle parti ricorrenti nella Controparte_1 Parte_1
misura di euro 1.470,00 ciascuno, per onorari, oltre euro 125,00 per esborsi, in favore della sola
CP_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
NN, 24.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Davide Palazzo dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE – UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale,
nella seguente composizione collegiale:
dott.ssa Marika Motta - Presidente
dott. Davide Naldi - Giudice
dott. Davide Palazzo - Giudice rel.;
letti gli atti e udita la relazione del giudice relatore,
sciogliendo la riserva da quest'ultimo assunta all'udienza del 12.12.2024,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 5/2024 introdotto da:
P.I. ) con sede legale in 20129, Milano (MI), Controparte_1 P.IVA_1
Via Giulio Uberti, 37, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'
avv. Vincenzo Serrao;
cui è riunito il ricorso proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Palermo, via Vito Ievolella n. 8, Partita IVA rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore P.IVA_2
Matta;
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il tribunale di NN;
-ricorrenti;
contro
C.F./P.IVA con sede legale in Controparte_2 P.IVA_3
94100, NN (EN), Via Diana, 1, frazione Località US, iscritta nel Registro delle Imprese di NN
(Rea: EN - 38013);
-resistente;
avente a OGGETTO
dichiarazione dello stato di insolvenza/apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente Repower: “…voglia dichiarare lo stato di insolvenza di
[...]
(C.F./P.IVA ) con sede legale in 94100, NN (EN), Via Controparte_2 P.IVA_3
P.IVA_ Diana, 1, frazione Località US, iscritta nel Registro delle Imprese di NN (Rea: EN - ),
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini dell'apertura della procedura di
liquidazione coatta amministrativa ovvero, in subordine, se applicabile in considerazione delle
caratteristiche della società debitrice, dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.
Parte ricorrente “RITENERE E DICHIARARE, esperita la rituale istruttoria, lo stato di Parte_1
decozione della COOPERATIVA IPPOCRATE, in persona del Suo Presidente e Legale CP_2
Rappresentante pro-tempore, con sede in US ( NN) nella Via Diana n. 1, Partita IVA
. RITENERE E DICHIARARE lo stato di insolvenza della P.IVA_5 Controparte_2
con sede in US ( NN ) nella via Diana n. 1, Partita IVA . Con
[...] P.IVA_5
vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento”.
Il Pubblico Ministero: ha insistito per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Nessuna conclusione risulta formulata dalla resistente, rimasta contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 20.3.2024 esponeva: di vantare un credito di euro Controparte_1
32.971,40, oltre interessi, nei confronti della;
che tale credito risulta Controparte_3
incorporato nel decreto ingiuntivo n. 9309/2023 (RG 18664/2023) emesso dal Tribunale di Milano e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in ragione della mancata opposizione della parte debitrice (v. docc. 1 e 2 fasc. Repower); di aver conseguentemente notificato alla debitrice atto di precetto, in data 31 ottobre 2023, per la complessiva somma di € 35.339,12, oltre oneri di legge,
spese, interessi di mora e imposta di registro;
che il pignoramento immobiliare tentato presso la sede della debitrice ha dato esito negativo.
Alla luce dell'inadempienza spontanea e dell'infruttuosità dell'esecuzione appena descritte, la ricorrente deduceva lo stato di insolvenza della cooperativa resistente formulando, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
Veniva quindi fissata l'udienza per la comparizione del ricorrente e del debitore e disposta l'acquisizione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e il Registro delle Imprese.
Veniva altresì data informazione all'autorità amministrativa di vigilanza in ragione della natura della debitrice e della domandata dichiarazione di insolvenza finalizzata all'apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Nelle more depositava ricorso per la dichiarazione di insolvenza della cooperativa resistente anche esponendo di essere creditrice della somma di complessiva di euro Parte_1
119.861,88, oltre interessi di mora, come risultante da decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi e successivi atti di precetto notificati alla resistente (v. documentazione allegata al ricorso di
Immobiliare).
Deduceva che la cooperativa resistente nonostante le trattative intercorse Parte_1
rimaneva inadempiente e che infruttuoso si era rivelato il pignoramento presso terzi eseguito.
A seguito del deposito della documentazione richiesta da parte degli enti pubblici interpellati,
emergeva quanto segue: quanto alla posizione della nei confronti dell'Inps, Controparte_2
questo comunicava l'esistenza di una situazione debitoria, già oggetto di trasmissione all'agente della riscossione, per euro 569.822,68, di cui euro 100.034,17 in dilazione;
l'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, comunicava l'esistenza di un debito residuo di euro 403.651,41; il Registro delle imprese,
poi, forniva la documentazione relativa ai bilanci per gli anni 2020, 2021 e 2022; infine, la Regione
Siciliana-Assessorato delle Attività Produttive-Dipartimento regionale delle attività produttive depositava una relazione con la quale rappresentava che “a seguito di attività ispettiva … è stato
riscontrato che la cooperativa è impossibilitata a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le
proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credtio necessarie. In
conseguenza … lo scrivente ufficio ha avviato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. …”.
Il provvedimento di apertura della liquidazione coatta è stata depositato dall'autorità amministrativa nel fascicolo telematico in data 13.2.2025 su richiesta del Collegio e a cui si fa rinvio.
In ragione della notizia dell'avvenuta apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa da parte dell'autorità amministrativa, visto che ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale (“il
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento” [recte,
di liquidazione giudiziale]) e che ai sensi dell'art. 298 ccii la legittimazione a richiedere la dichiarazione di insolvenza dell'impresa già assoggettata a liquidazione coatta dall'autorità
amministrativa spetta solo al P.M. e al commissario liquidatore (“Se l'impresa, al tempo in cui è stata
ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente
dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi
principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio”) e non anche ai creditori, è stato disposto l'intervento del P.M.
presso il tribunale di NN.
Il Pubblico Ministero, intervenuto all'udienza del 12.12.2024 ha insisto per la dichiarazione di insolvenza della Controparte_2 Così sinteticamente rassegnate le vicende del procedimento, si rileva, anzitutto, che la cooperativa resistente non si è costituita nonostante regolare notifica del provvedimento di convocazione all'udienza di comparizione delle parti.
Si rileva, altresì, la competenza del tribunale di NN.
Sul punto, va osservato che ai sensi dell'art. 298 ccii, la competenza territoriale per la dichiarazione di insolvenza di un ente già assoggettato a liquidazione, spetta al tribunale del luogo in cui l'ente ha il centro dei propri interessi principali.
Tale centro di interessi si presume coincidere con la sede legale risultante dal registro delle imprese.
Nella specie, la sede legale della è individuata in US, Via Diana Controparte_2
n. 1 (NN). Peraltro, in seno alla documentazione in atti (vedasi gli atti relativi ai bilanci di esercizio)
si legge che “Il nostro ente opera in particolare nelle zone: Provincia di NN, Provincia di Cagliari
e di Palermo” e che “La nasce nel 1985 a NN per gestire attività socio Controparte_2
assistenziali e socio sanitarie, è proprietaria di una struttura di circa 2000 m.q. a US/NN in
Via Diana 1”, di modo che non v'è ragione per sconfessare l'indicazione della sede sociale risultante dalla consultazione della visura camerale.
Quanto alla legittimazione a proporre la domanda di dichiarazione di insolvenza, l'intervento del
P.M. appare fugare ogni dubbio giacché alla (sopravvenuta) carente legittimazione dei soggetti privati sopperisce proprio l'istanza del Pubblico Ministero (arg. ex artt. 297 – 298 ccii).
Ciò posto, occorre evidenziare che, condivisibilmente, l'autorità governativa ha esposto in seno alla nota depositata in atti che “dall'esame dell'ultimo bilancio depositato [dalla cooperativa resistente]
al registro delle imprese, relativo all'esercizio 2022, si rileva un attivo dello stato patrimoniale di €
4.650.468, costituito per € 2.828.338 da immobilizzazioni, di cui € 2.822.021 costituenti
immobilizzazioni materiali, per € 1.797.901 da crediti, di cui € 1.792.658 esigibili entro l'esercizio
successivo, per € 4.379 da disponibilità liquide, un ammontare di debiti pari ad € 3.747.773, di cui €
2.362.266 esigibili entro l'esercizio successivo ed un patrimonio netto di € 893.347 … l'importo delle
immobilizzazioni materiali al 31.12.2022 deriva anche dalla rivalutazione a norma dell'art. 20 D.Lgs. 460/1997 dell'immobile di proprietà della cooperativa già iscritto in bilancio al costo storico di
1.429.662,35. A seguito di tale rivalutazione il valore del patrimonio netto che al 31.12.2021 era di
€ - 381.590” ha assunto segno positivo.
A prescindere, peraltro, dal dato appena evidenziato, non può non rilevarsi che ai sensi dell'art. 2 ccii l'insolvenza è “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Ebbene, è documentale l'esistenza di inadempimenti da parte della cooperativa resistente: si vedano i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi prodotti dalle parti originariamente ricorrenti, rispetto ai quali non solo non v'è prova del pagamento, ma v'è anche prova dell'infruttuosità delle tentate esecuzioni individuali.
Dall'esame della documentazione inoltrata dal Registro delle Imprese, inoltre, si evince che,
quantomeno al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2022 la CP_2
resistente era sostanzialmente priva di liquidità (e così impossibilitata ad adempiere regolarmente ai propri debiti).
Si vedano, in particolare, oltre alla già segnalata sproporzione tra disponibilità liquide immediate e ammontare dei debiti esigibili nell'anno successivo -segnalata dall'autorità governativa-
(rispettivamente, euro € 4.379 contro euro 2.362.266) i seguenti passaggi: i) “La Cooperativa ha
messo in atto azioni di recupero dei crediti però allo stato attuale è sprovvista di liquidità a causa
della lentezza burocratica degli Enti Territoriali” (cfr. nota integrativa abbreviata Bilancio di esercizio al 31-12-2022), nonché ii) “L'indice di liquidità generale detto anche current ratio è dato
dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa. Il valore di tale indice, riferito
al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 0,81. Rispetto all'esercizio precedente si evidenzia una
riduzione del valore. Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 indica che la
situazione di liquidità dell'impresa è da tenere sotto controllo, poiché le entrate future provenienti
dal realizzo delle attività correnti sono appena sufficienti a coprire le uscite future, derivati
dall'estinzione delle passività a breve”. Scegliendo di restare contumace, peraltro, la società resistente non ha dato prova di una inversione di rotta e dell'esistenza di disponibilità tali da consentire il regolare adempimento dei propri debiti.
Anzi, all'inadempimento nei confronti dei soggetti privati originariamente ricorrenti, si affiancano quelli nei confronti degli enti pubblici sopra segnalati.
Con riferimento a tali inadempimenti, devesi segnalare che appare di particolare rilevanza quello nei confronti della società vista l'entità non particolarmente elevata del debito. CP_1
E infatti, l'incapacità di far fronte a un debito di modesta entità costituisce indizio particolarmente rilevante perché idoneo a dimostrare la mancanza anche di una modesta liquidità utile per consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. 11393/2004).
L'esame dei bilanci, poi, come già segnalato, mostra che non sussistono prospettive per il regolare adempimento delle obbligazioni, cui l'ente potrebbe far fronte solo mediante mezzi “anormali”, tra cui, imprescindibile, appare la liquidazione dell'immobile di proprietà dell'ente resistente.
Ancora, non può non rilevarsi che anche la liquidazione dell'immobile in questione non garantisce,
in prospettiva, la possibilità di soddisfazione dei creditori visto l'ammontare dei debiti iscritti in bilancio e la notoria difficoltà di liquidare un immobile nel territorio interessato al prezzo indicato in bilancio a seguito della rivalutazione operata a norma dell'art. 20 D.Lgs. 460/1997.
Lo stesso dicasi per i crediti indicati in bilancio: non solo non sono individuate serie prospettive recuperatorie, ma è assai probabile che l'esigenza di far fronte ai debiti esigibili imponga la cessione in blocco dei crediti stessi con loro inevitabile svalutazione.
Alla luce di quanto sin qui rassegnato e considerato che non costituendosi la società resistente non ha fornito alcuna prova né deduzione di segno contrario, si ritiene che debba essere dichiarato lo stato di insolvenza di già assoggetta a liquidazione coatta amministrativa. Controparte_2
Quanto alle spese del procedimento, si ritiene che essendo stato proposto il ricorso introduttivo di in un momento anteriore alla pubblicazione decisione dell'autorità governativa in ordine CP_1
all'apertura del procedimento di liquidazione coatta ammminstrativa, la ricorrente abbia diritto alla liquidazione degli onorari e delle altre spese. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il ricorso, poi riunito, depositato da . Controparte_4
Ne segue che ai sensi del d.m. 55/14, in favore di va liquidata la somma di euro 1.470,00 CP_1
per onorari, oltre euro 125,00 per esborsi. La stessa somma va liquidata in favore di Parte_1
, nei cui confronti, invece non si registra alcun esborso.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale,
dichiara la contumacia di (C.F./P.IVA Controparte_2
) con sede legale in 94100, NN (EN), Via Diana, 1, frazione Località US, iscritta P.IVA_3
nel Registro delle Imprese di NN (Rea: EN - 38013);
dichiara l'insolvenza di C.F./P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
con sede legale in 94100, NN (EN), Via Diana, 1, frazione Località US, iscritta nel Registro
delle Imprese di NN (Rea: EN - 38013);
condanna lla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2
delle parti ricorrenti nella Controparte_1 Parte_1
misura di euro 1.470,00 ciascuno, per onorari, oltre euro 125,00 per esborsi, in favore della sola
CP_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
NN, 24.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Davide Palazzo dott.ssa Marika Motta