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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
Dott. Cesare Taraschi Presidente
Dr.ssa Valentina Ferrara Giudice rel.
Dott. Mattia Caputo Giudice
all'udienza del 5 giugno 2025, udita la discussione dei procuratori delle parti e fatte precisare le conclusioni, che qui si intendono integralmente trascritte;
visti ed applicati gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 6097/2024 + 6124/2024 avente ad oggetto: contenzioso elettorale
TRA Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 nato ad [...] il [...], Parte_3
nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Marcello G. Feola
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Presidente p.t. della Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio giusta procura generale ad lites
RESISTENTE Controparte_3 (C.F. Codice Fiscale_2 ) nato a [...] il [...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo LENTINI e Mirko POLZONE
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Presidente p.t. rappresentato eControparte_4
difeso dall'avvocato Gaetano Paolino
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno
Intervenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5.6.2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in essi contenute.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 1.8.2024 Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_1 e il Controparte_4
chiedendo di annullare e/o disapplicare e/o dichiarare inefficaci: (a) il verbale del 17 giugno 2024 (prot. 0007714/2024) dei “risultati delle elezioni” svoltesi il 16 marzo 2024
Controparte_4 nella parte per il rinnovo del Consiglio dei Delegati del in cui ha proclamato eletto il sig. Controparte_3 ( 10.09.1968), anziché proclamare
Parte_1 ; della deliberazione del Consiglio dei eletto il ricorrente sig.
Delegati n. 10/2024 del 10/05/2024, di approvazione degli "elenchi degli aventi diritto al voto", nella parte in cui fra gli aventi diritto al voto della seconda fascia di contribuzione risulta illegittimamente compreso il sig. Controparte_3 ; della
deliberazione della TA MI n. 378/2024 del 27 maggio 2024,
nella parte in cui è stata illegittimamente ammessa la candidatura, per la seconda fascia di contribuenza, del sig. Controparte_3 nella lista n. 1 "La Piramide"; del "verbale di verifica delle liste dei candidati presentate ai fini delle elezioni del
Consiglio dei Delegati del 16/06/2024", a firma del "funzionario delegato alla ricezione delle liste elettorali", trasmesso con nota del 23/05/2024, anch'esso nella parte in cui è stata illegittimamente ammessa la candidatura, per la seconda fascia di
Controparte_3 nella lista n. 1 "La Piramide". Chiedeva di contribuenza, del sig.
ai sensi degli artt. accertare l'ineleggibilità (incandidabilità) del sig. Controparte_3
(testualmente riprodotte all'art. 10 24, co. 1 lett. c) e d), della Controparte_5
lett. c) e d) dello Statuto consortile) e/o ai sensi degli artt. 22 L.R.C. n. 4/2003 e 9, co.
1, ovvero accertata l'ipotesi di nullità ex artt. 3 co. 1 e 17 del d.lgs. n. 39/2013, 2.1 dichiarare la nullità dell'elezione alla carica di componente del Consiglio dei Delegati del sig. Controparte_3
Premetteva che in data 16 giugno 2024 si erano svolte le elezioni per il rinnovo del
"Consiglio dei Delegati" del Controparte_4 sulla base di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. CP_1 n. 4/2003 e dall'art. 8 dello Statuto secondo cui i "delegati" sono eletti, "contemporaneamente e separatamente", per ciascuna delle quattro fasce in cui sono suddivisi i consorziati riuniti in Assemblea, "a seconda del diverso carico contributivo;
che per l'elezione dei 6 "delegati" assegnati alla seconda fascia, si sono contrapposte n. 3 liste di candidati: la lista n. 1 “La Piramide", la lista n. 2" CP_6 e la lista n. 3" Che esso deducente si Controparte_7
era candidato nella lista n. 1 “La Piramide" e nella stessa lista n. 1 “La Piramide" si è
candidato anche il sig. Controparte_3 ; che all'esito delle elezioni svoltesi il 16
giugno 2024, per la seconda fascia sono stati assegnati n. 5 seggi alla lista n. 1 “La
Piramide” e n. 1 seggio alla lista n. 2" CP_6 ; che nell'ambito della lista n. 1
“La Piramide” sono stati proclamati eletti i sigg. ri Controparte_3 1 Per_1
Persona_3 e Persona_4 ; che esso deducente è
[...] Persona_2
versa, sotto diversi profili,invece risultato il primo dei non eletti;
che Controparte_3
nella condizione di ineleggibilità ( incandidabilità) alla carica di componente del
Consiglio dei Delegati e la relativa elezione è inoltre anche inficiata da nullità ex artt. della sentenza del Tribunale Penale di Salerno n. 1335/2024 del 18/03/2024, con la quale è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per un periodo pari alla durata della pena, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 319 quater del Codice penale ("Induzione
indebita a dare o promettere utilità). Deduceva parte ricorrente la violazione della
CP_4 e in n. 4/2003, degli artt. 8-9-10 dello Statuto dellegge Controparte_1
4/2003 che prevede la particolare dell'art. 24 della legge Controparte_1 ineleggibilità per coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici;
inoltre per effetto della condanna alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, allo stato il
CP_3 non è nel godimento dei diritti civili. Tanto premesso insisteva nella domanda di nullità dell'elezione del sig. Controparte_3 alla carica di componente del Consiglio dei Delegati del Controparte_4
Con comparsa depositata in data 21.11.2024 si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva in via preliminare la duplicazione della tutela già azionata in via amministrativa;
nel merito evidenziava che era stata applicata la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici che non può essere eseguita prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
che nel caso in esame la sentenza di primo grado non era passata in giudicato impedendo l'esecuzione della pena accessoria.
Con comparsa depositata in data 10.1.2025 si costituiva il Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva che non sussisteva alcuna
[...]
causa di ineleggibilità in quanto in virtù di proposizione di appello la condanna contenente sia la pena principale che accessoria non sono irrevocabili e, dunque, non producono effetti caducanti sullo "status" elettivo (ex art. 51 Cost.); che le dedotte condizioni di incandidabilità/ineleggibilità non sussistono, perché la relativa decisione di condanna non è definitiva per cui pena principale (detentiva) ed accessoria (interdizione dai Pubblici Uffici), sono sospese, ex lege, in virtù di pendenza del giudizio di appello. Con comparsa depositata il 10.1.2025 si costituiva Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda spiegando difese analoghe agli altri resistenti.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 23.1.2025 veniva disposta la riunione al presente processo del giudizio RG 6124/2024 introdotto da Parte_2
e Parte_3 sempre avverso Controparte_3 Controparte_1 e [...]
Controparte_4 Parte_3 con ricorso ex art 281 decies cpc depositato in data Parte_2 e
2.8.2024 chiedevano di annullare e/o disapplicare e/o dichiarare inefficaci: (a) il verbale del 17 giugno 2024 (prot. 0007714/2024) dei “risultati delle elezioni" svoltesi il 16 marzo 2024 per il rinnovo del Consiglio dei Delegati del Controparte_4
[...] , nella parte in cui ha proclamato eletto il sig. Controparte_3 ( 10.09.1968); '
della deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10/2024 del 10/05/ 2024, di approvazione degli “elenchi degli aventi diritto al voto", nella parte in cui fra gli aventi diritto al voto della seconda fascia di contribuzione risulta illegittimamente compreso il sig. Controparte_3 ; della deliberazione della TA
MI n. 378/2024 del 27 maggio 2024, nella parte in cui è stata illegittimamente ammessa la candidatura, per la seconda fascia di contribuenza, del sig. Controparte_3 nella lista n. 1 "La Piramide"; del "verbale di verifica delle liste dei candidati presentate ai fini delle elezioni del Consiglio dei Delegati del
16/06/2024", a firma del "funzionario delegato alla ricezione delle liste elettorali",
trasmesso con nota del 23/05/2024, anch'esso nella parte in cui è stata illegittimamente ammessa la candidatura, per la seconda fascia di contribuenza, del sig. CP_3
[...] nella lista n. 1 "La Piramide". Chiedeva di accertare l'ineleggibilità
(incandidabilità) del sig. Controparte_3 ai sensi degli artt. 24, co. 1 lett. c) e d), della
(testualmente riprodotte all'art. 10 lett. c) e d) dello Statuto Controparte_5
consortile) e/o ai sensi degli artt. 22 L.R.C. n. 4/2003 e 9, co. 1, ovvero accertata l'ipotesi di nullità ex artt. 3 co. 1 e 17 del d.lgs. n. 39/2013, 2.1 dichiarare la nullità dell'elezione alla carica di componente del Consiglio dei Delegati del sig. Controparte_3 Si costituivano anche in questo processo la Controparte_1 il [...]
e Controparte_3 spiegando difese analoghe al giudizio a cui è Controparte_4
stato riunito.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio era rinviato all' udienza collegiale del 5 giugno 2025 per essere deciso, dopo la discussione delle parti, ai sensi all'art. 281
sexies cpc. Risulta acquisito il visto del Pubblico Ministero.
1. Sulla riserva di collegialità.
Ritiene il Collegio che la questione prospettata in giudizio rientri tra le ipotesi per le quali è prescritta la composizione collegiale del Tribunale, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. per i seguenti motivi: si tratta di causa nella quale "è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero" (co. 1, n. 1), a norma dell'art. 70, co. 1, n. 1 c.p.c., secondo cui "Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio: (...) 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
(....) 5) negli altri casi previsti dalla legge".
Del resto, lo stesso art. 70 prevede come necessario l'intervento del Pubblico
Ministero anche "(....) 5) negli altri casi previsti dalla legge". E per questo aspetto, tenendo conto della normativa prevista per le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali,
provinciali e regionali (art. 22 d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150) puo' ritenersi che sia un principio di carattere generale che il Pubblico Ministero debba intervenire nelle cause in materia di diritti elettorali. Inoltre la riserva di collegialità deriva anche dalla natura elettorale del ricorso: infatti parte ricorrente deduce la illegittimità del verbale di proclamazione degli eletti.
Questa circostanza determina la natura elettorale del ricorso con conseguente attribuzione al Collegio della decisione.
2. In via del tutto preliminare occorre evidenziare che la mancata comparizione del P.M.
in sede, pure ritualmente avvisato a mezzo di comunicazione della Cancelleria
dell'odierna udienza, non incide in alcun modo sulla decisione. Invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità ("ex multis" Cass. Civ., n. 19727/2003) ha sancito che
"Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di
-falso è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.".
3. Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso
I resistenti hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per duplicazione dell'azione in quanto gli odierni ricorrenti hanno dapprima presentato alla Giunta Regionale un ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n.4/2003 chiedendo l'annullamento del verbale dei risultati elettorali pubblicati il 17/06/2024.
Successivamente con ricorso iscritto a ruolo in data 02/08/2024 al n. 1288/24 i ricorrenti hanno impugnato innanzi il TAR Salerno il silenzio-inadempimento serbato dalla CP_1 sul ricorso ex art. 25 L.R. n.4/2003.
Inoltre viene dedotta l'inammissibilità del ricorso per avere i ricorrenti depositato dinanzi al TAR Campania ulteriore ricorso avente ad oggetto la regolarità delle operazioni elettorali.
Entrambe le eccezioni di inammissibilità sono infondate.
Quanto alla prima eccezione di inammissibilità, si rileva che il 12/08/2024 veniva pubblicato sul BURC n. 56 la Delibera di GRC n.411 del 31/07/2024 di rigetto del ricorso e successivamente interveniva il Decreto del Presidente della G.R. n. 76 del
09/10/2024 che in conformità alla Delibera n.411/24 rigettava il ricorso amministrativo.
Pertanto il ricorso sul silenzio è stato dichiarato improcedibile con la sentenza del
TAR Salerno n. 2107/24 depositata il 07/11/2024.
Anche la seconda eccezione di inammissibilità è infondata.
Come già chiarito da questo Collegio con l'ordinanza del 2.5.2025, il sistema di riparto della giurisdizione nella materia elettorale è stabilito dagli artt. 126 e 82 del d.P.R. 570/1969 e 22 del d.lgs. n.150/2011, ai sensi dei quali al Giudice ordinario spetta la cognizione delle controversie in tema di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei consiglieri (Cass. n. 348/1990; Cons.St., n. 5695/2001; Cons. St., n. 717/2002; Giunta Camera 2002, I, 1594; Cons. St.Ad. plen., n. 10/2005) mentre al
Giudice amministrativo le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali,
in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (Cons.St. V, n. 3826/2013; Cons.
St. V, n. 1708/2011; Cons. St., Ad. plen., nn. 3/2010 e 10/2005; Cass.S.U.ord. n.
21262/2016; n. 23682/2009). La giurisprudenza ha richiamato la figura del doppio binario di tutela, in base alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela: per cui sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, come nel caso in esame,
afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati,
perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo.
Nel caso in esame i ricorrenti chiedono al G.O. di annullare il verbale dei risultati delle elezioni in considerazione della dedotta incandidabilità e/o ineleggibilità del
CP_3 (cfr. Suprema Corte nella pronuncia a S.U. n. 13403/2017). Di contro con il ricorso presentato dinanzi al TAR Campania sono state dedotte irregolarità e inesattezze dell'intera procedura elettorale.
In considerazione della diversa posizione giuridica soggettiva sottesa sono state attivate entrambe le tutele giurisdizionali.
4. Il merito
Il ricorso non è fondato e pertanto non merita accoglimento per le ragioni di seguito enucleate.
I ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare il verbale del 17 giugno 2024 dei risultati delle elezioni svoltesi il 16 marzo 2024 per il rinnovo del Consiglio dei
Delegati del Controparte_4 nella parte in cui è stato proclamato eletto deducendone la incandidabilità/ineleggibilità ai sensi dell'art. 24 Controparte_3
comma 1 lett. C) della Legge Controparte_1 n. 4/2003 per aver riportato con la sentenza penale n. 1335/2024 del 18.3.2024 la condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per un periodo pari alla durata della pena per il reato di cui all'art. 319 quater cp.
Chiedono altresì l'annullamento della deliberazione della TA
MI n 10/2024 del 10 maggio 2024 nella parte in cui ha incluso nell'elenco
Controparte_3 poiché degli ammessi al voto alla data del 30.4.2024 anche quest'ultimo, per effetto della sentenza di condanna e della pena accessoria, non era nel pieno godimento dei diritti civili e quindi titolare del diritto di elettorato attivo.
Con nota prot. 0084185 del 21/05/2024, inviata dalla al CP_4 Controparte_8
e alla CP_ unitamente al decreto emesso dal Prefetto di CP_8 Controparte_3 1
veniva sospeso dalla carica di Presidente del CP_4 tanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, 1° co. D.l.vo n. 235/2012, a seguito della comunicazione della sentenza n.
1335/2024 del Tribunale di Salerno.
La questione principale, attiene alla sussistenza o meno delle cause di ineleggibilità
4/2003, dalla Legge Severino e dal D.Lgspreviste dalla legge Controparte_1
39/2013.
Alla luce della complessiva ricostruzione normativa il Collegio ritiene che la risposta non possa che essere negativa.
/n. 4/2003 rubricato Ineleggibilità ed L'art. 24 Legge Controparte_1 "
incompatibilità" prevede testualmente: "Non possono essere eletti nel Consiglio dei delegati:
a) gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti;
c) gli interdetti dai pubblici uffici;
d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) i dipendenti della CP_1 cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del
CP_4
f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del CP_4
g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;
h) coloro che hanno liti pendenti con il CP_4
i) coloro che eseguono opere per conto del CP_4
1) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il CP_4
2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.
Tale previsione poiché incide su un diritto civile, è norma di stretta interpretazione.
Il riferimento alle misure depone in questo senso, dato che le misure servono proprio per anticipare gli effetti della condanna (art 27 Cost).
L'art. 10 dello Statuto del Consorzio rubricato "Ineleggibilità ed incompatibilità"
ricalcando la previsione legislativa, testualmente prevede: " Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:
a) gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti;
c) gli interdetti dai pubblici uffici;
d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) i dipendenti della CP_1 cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del
CP_4
f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del CP_4
g) coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
h) coloro che hanno liti pendenti con il CP_4
i) coloro che eseguono opere per conto del CP_4
j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il CP_4
Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico."
Il d.lgs 235/2012( cd. Legge Severino) al capo IV art. 10 prevede: "Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-
bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
comma 3:. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è
tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Dalle previsioni normative sin'ora riportate emerge che la incandidabilità del soggetto si verifica solo nell'ipotesi di provvedimento di condanna passato in giudicato. In assenza di un provvedimento di condanna definitivo non può farsi luogo alla categoria della incandidabilità Gli effetti penali della condanna si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell'effetto. In tale contesto, in assenza di sentenza definitiva, come nel caso in esame per essere stata oggetto di gravame, non è configurabile la categoria della incandidabilità.
Inoltre la pena accessoria comminata al CP_3 della interdizione temporanea dai pubblici uffici non può ritenersi ancora esecutiva.
Invero l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria non può essere applicata prima del passaggio in giudicato della sentenza che la prevede;
prima di tale momento la sentenza non ha effetti definitivi e, quindi, le pene accessorie non possono essere applicate. Con la Sentenza n. 36870 del 03/02/2023 Cc. (dep.
06/09/2023) la Sezione Prima della Corte di Cassazione, nell' affrontare la questione della eseguibilità delle pene accessorie anteriormente alla avvenuta esecuzione della pena detentiva principale, ha chiarito: "In tema di pene accessorie, l'esecuzione può avvenire in qualsiasi momento successivo alla formazione del giudicato, potendo essere posticipata a quella della pena principale nel solo caso in cui risulti con essa incompatibile".
Inoltre la Suprema Corte ha precisato che l'esecuzione della pena accessoria non decorre, in via automatica, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma si rende indispensabile l'atto di impulso del Pubblico Ministero. Al contempo si è
precisato che le pene accessorie, in quanto conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 c.p., possono essere eseguite in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato e, diversamente dalle pene principali, non sono soggette a prescrizione.
Quindi in assenza del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per essere stata la stessa appellata, la pena accessoria al pari della pena principale non è
efficace in quanto non definitiva.
Se gli effetti della condanna non definitiva non incidono sulla incandidabilità e quindi sull'esercizio del diritto di elettorato passivo del CP_3 deve ritenersi al contempo che lo stesso fosse nel godimento dei diritti civili e quindi titolare del diritto politico di elettorato attivo (art. 48 Cost.).
Pertanto non può trovare accoglimento la domanda volta all'annullamento della
Deliberazione del Consiglio dei delegati n. 10/24 del 10 maggio 2024 di approvazione "Idegli elenchi degli aventi diritto al voto nella parte in cui risulta compreso l'odierno resistente Controparte_3
Occorre, a questo punto, verificare se, a seguito della pronuncia della sentenza di condanna penale e di applicazione della pena accessoria sebbene non definitiva, si possa verificare, comunque, una ipotesi di inconferibilità dell'incarico.
In attuazione della medesima legge delega n. 190/2012 oltre alla legge Severino è stato adottato, con specifico riferimento alle Pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici, il DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 contenente
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
All'art. 3 rubricato“ inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione" è previsto testualmente: A coloro che siano stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: capo a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali
((nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico));
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
L'art. 22 della suddetta legge disciplina l'eventuale conflitto tra norme di rango diverso prevedendo: "Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico."
Si pongono due ordini di problemi: 1) se il D.Lgs 39/2013 per la disciplina sull'inconferibilità di incarichi sia applicabile ai Consorzi di Bonifica;
2) se l'art. 3
D.Lgs 39/2013 sia applicabile alla fattispecie in esame.
Il problema sub 1) assume valore pregiudiziale rispetto a tutte le altre.
La questione deve essere risolta in termini positivi.
Sul punto si sono espressi in tal senso sia il Consiglio di Stato ( Sez. V, 11/01/2018,
(ud. 09/11/2017, dep. 11/01/2018), n.126) e sia la delibera ANAC 290/2023.
Deve ritenersi, quindi, applicabile il d.lgs 39/2013 in quanto il CP_4 è un ente pubblico economico, un ente di diritto pubblico che svolge attività economica. Infatti
l'intento della legge delega (art. 1, comma 49, 1. 6 novembre 2012, n. 190) era introdurre una disciplina sull'inconferibilità degli incarichi che prevedesse meccanismi di tutela atti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nel settore pubblico e presso gli enti privati soggetti a controllo pubblico: perciò sottrarre a siffatta disciplina gli enti pubblici economici contrasterebbe tanto con la ratio della delega quanto con il principio di uguaglianza, generando asimmetrie irragionevoli con le società partecipate da soggetti pubblici che svolgono la medesima attività di impresa degli enti pubblici e alle quali la disciplina si applica. Quindi tra gli "enti pubblici" rientrano gli enti pubblici economici e, tra questi, i consorzi .
Tanto si ricava altresì dall' art. 1 D.lgs. 39/2013:
2. Ai fini del presente decreto si intende:
b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.
Inoltre lo Statuto consortile all'art. 1 c. 3 prevede: Il CP_4 ai sensi dell'art.59 del
R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell'art. 16 della L.R. 25.2.03, n. 4, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici. Venendo al problema sub 2) i resistenti contestano l'applicabilità al caso in esame del
D. Lgs 39/2013 poiché l'art. 3 nell'escludere il conferimento di incarichi a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, prevede che non possono essere attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico (1) ;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
Secondo la prospettazione dei resistenti il Consiglio dei delegati non ha compiti gestionali e pertanto non può trovare applicazione l'art. 3.
La prospettazione fornita è corretta.
Come si evince dallo Statuto gli Organi del CP_4 sono l'Assemblea dei
Consorziati, il Consiglio dei Delegati, la TA MI, il Presidente
e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Al Consiglio dei Delegati spetta il potere di indirizzo operativo del CP_4 e ne controlla l'attuazione; è composto da 12 consiglieri eletti dall'Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto e quattro membri di diritto di cui tre nominati dall'amministrazione provinciale ricadente nel perimetro consortile e uno nominato dalla Regione.
Deve ritenersi che il Consiglio dei delegati non abbia compiti gestionali e tanto si ricava dallo statuto consortile.
L'art. 12 dello Statuto Consortile prevede: e neIl Consiglio dei delegati determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del CP_4 controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente
Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
Spetta, in particolare, al Consiglio dei delegati:
a. abrogato;
b. eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto,
con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente, ed il Vice Presidente;
c. eleggere, con voto segreto, quattro componenti della TA amministrativa, le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere;
risultano eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti;
d. eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;
e. fissare il compenso annuo spettante al massimo a tre componenti per l'assolvimento della carica;
f. adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;
g. adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
h. approvare il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi, unitamente al bilancio preventivo;
i. adottare il regolamento per le elezioni;
j. predisporre il piano generale di bonifica;
k. convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
1. deliberare sulla composizione delle fasce di contribuenza ai fini dell'elezioni e approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
m. adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al CP_4 nonché delle spese generali di funzionamento;
n. deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
o. deliberare il conto consuntivo;
p. deliberare l'assunzione di mutui;
9. deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione,
modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
r. deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
s. deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;
t. deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23;
u. approvare il capitolato, predisposto dalla TA MI, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria;
v. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla TA
MI.
Quelli elencati sono prevalentemente poteri di indirizzo operativo e anche amministrativo ma in misura marginale ma non certamente compiti gestionali richiesti invece dall'art. 3 del D.Lgs 39/2013 che si riferisce ad incarichi amministrativi di vertice, di amministratore e dirigenziali.
Per come emerge dalle previsioni statutarie l'organo deputato allo svolgimento di compiti amministrativi e gestionali è la TA MI .
Ipotizzare che due organi all'interno del medesimo CP_4 svolgano le medesime funzioni gestionali significherebbe immaginare una sovrapposizione di funzioni e compiti.
All'odierno resistente era stato attribuito il compito di Consigliere del Consiglio dei
Delegati dell'ente di Bonifica con verbale di proclamazione del 17.6.2024.
Deve ritenersi, ad avviso del Collegio, che al predetto organo non siano assegnate funzioni gestionali.
Delimitato l'ambito normativo di riferimento e illustrati i principi applicabili deve ritenersi, alla luce dei rilievi svolti che Controparte_3 era titolare del diritto politico di elettorato attivo e passivo e che alla fattispecie in esame non possa trovare applicazione l'art. 3 D.Lgs 39/2013 non svolgendo il Consiglio dei Delegati compiti gestionali e amministrativi.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Spese processuali
Venendo alle spese processuali, ad avviso del Collegio sussistono gravi ed eccezionali ragioni (Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77) per prevedere la compensazione integrale delle stesse, rappresentate della complessità della vicenda, della oggettiva difficoltà interpretativa della normativa esaminate e della assenza di precedenti.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
Parte_2 , rigettata ogni contraria istanza,Parte_1 Parte_3 e difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
2) Spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Salerno, 10.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Ferrara
Il Presidente
Dott. Cesare Taraschi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 e 17 del d.lgs. 39/2013, con conseguenziale sua decadenza da tale carica per effetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
Dott. Cesare Taraschi Presidente
Dr.ssa Valentina Ferrara Giudice rel.
Dott. Mattia Caputo Giudice
all'udienza del 5 giugno 2025, udita la discussione dei procuratori delle parti e fatte precisare le conclusioni, che qui si intendono integralmente trascritte;
visti ed applicati gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 6097/2024 + 6124/2024 avente ad oggetto: contenzioso elettorale
TRA Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 nato ad [...] il [...], Parte_3
nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Marcello G. Feola
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Presidente p.t. della Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio giusta procura generale ad lites
RESISTENTE Controparte_3 (C.F. Codice Fiscale_2 ) nato a [...] il [...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo LENTINI e Mirko POLZONE
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Presidente p.t. rappresentato eControparte_4
difeso dall'avvocato Gaetano Paolino
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno
Intervenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5.6.2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in essi contenute.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 1.8.2024 Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_1 e il Controparte_4
chiedendo di annullare e/o disapplicare e/o dichiarare inefficaci: (a) il verbale del 17 giugno 2024 (prot. 0007714/2024) dei “risultati delle elezioni” svoltesi il 16 marzo 2024
Controparte_4 nella parte per il rinnovo del Consiglio dei Delegati del in cui ha proclamato eletto il sig. Controparte_3 ( 10.09.1968), anziché proclamare
Parte_1 ; della deliberazione del Consiglio dei eletto il ricorrente sig.
Delegati n. 10/2024 del 10/05/2024, di approvazione degli "elenchi degli aventi diritto al voto", nella parte in cui fra gli aventi diritto al voto della seconda fascia di contribuzione risulta illegittimamente compreso il sig. Controparte_3 ; della
deliberazione della TA MI n. 378/2024 del 27 maggio 2024,
nella parte in cui è stata illegittimamente ammessa la candidatura, per la seconda fascia di contribuenza, del sig. Controparte_3 nella lista n. 1 "La Piramide"; del "verbale di verifica delle liste dei candidati presentate ai fini delle elezioni del
Consiglio dei Delegati del 16/06/2024", a firma del "funzionario delegato alla ricezione delle liste elettorali", trasmesso con nota del 23/05/2024, anch'esso nella parte in cui è stata illegittimamente ammessa la candidatura, per la seconda fascia di
Controparte_3 nella lista n. 1 "La Piramide". Chiedeva di contribuenza, del sig.
ai sensi degli artt. accertare l'ineleggibilità (incandidabilità) del sig. Controparte_3
(testualmente riprodotte all'art. 10 24, co. 1 lett. c) e d), della Controparte_5
lett. c) e d) dello Statuto consortile) e/o ai sensi degli artt. 22 L.R.C. n. 4/2003 e 9, co.
1, ovvero accertata l'ipotesi di nullità ex artt. 3 co. 1 e 17 del d.lgs. n. 39/2013, 2.1 dichiarare la nullità dell'elezione alla carica di componente del Consiglio dei Delegati del sig. Controparte_3
Premetteva che in data 16 giugno 2024 si erano svolte le elezioni per il rinnovo del
"Consiglio dei Delegati" del Controparte_4 sulla base di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. CP_1 n. 4/2003 e dall'art. 8 dello Statuto secondo cui i "delegati" sono eletti, "contemporaneamente e separatamente", per ciascuna delle quattro fasce in cui sono suddivisi i consorziati riuniti in Assemblea, "a seconda del diverso carico contributivo;
che per l'elezione dei 6 "delegati" assegnati alla seconda fascia, si sono contrapposte n. 3 liste di candidati: la lista n. 1 “La Piramide", la lista n. 2" CP_6 e la lista n. 3" Che esso deducente si Controparte_7
era candidato nella lista n. 1 “La Piramide" e nella stessa lista n. 1 “La Piramide" si è
candidato anche il sig. Controparte_3 ; che all'esito delle elezioni svoltesi il 16
giugno 2024, per la seconda fascia sono stati assegnati n. 5 seggi alla lista n. 1 “La
Piramide” e n. 1 seggio alla lista n. 2" CP_6 ; che nell'ambito della lista n. 1
“La Piramide” sono stati proclamati eletti i sigg. ri Controparte_3 1 Per_1
Persona_3 e Persona_4 ; che esso deducente è
[...] Persona_2
versa, sotto diversi profili,invece risultato il primo dei non eletti;
che Controparte_3
nella condizione di ineleggibilità ( incandidabilità) alla carica di componente del
Consiglio dei Delegati e la relativa elezione è inoltre anche inficiata da nullità ex artt. della sentenza del Tribunale Penale di Salerno n. 1335/2024 del 18/03/2024, con la quale è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per un periodo pari alla durata della pena, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 319 quater del Codice penale ("Induzione
indebita a dare o promettere utilità). Deduceva parte ricorrente la violazione della
CP_4 e in n. 4/2003, degli artt. 8-9-10 dello Statuto dellegge Controparte_1
4/2003 che prevede la particolare dell'art. 24 della legge Controparte_1 ineleggibilità per coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici;
inoltre per effetto della condanna alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, allo stato il
CP_3 non è nel godimento dei diritti civili. Tanto premesso insisteva nella domanda di nullità dell'elezione del sig. Controparte_3 alla carica di componente del Consiglio dei Delegati del Controparte_4
Con comparsa depositata in data 21.11.2024 si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva in via preliminare la duplicazione della tutela già azionata in via amministrativa;
nel merito evidenziava che era stata applicata la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici che non può essere eseguita prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
che nel caso in esame la sentenza di primo grado non era passata in giudicato impedendo l'esecuzione della pena accessoria.
Con comparsa depositata in data 10.1.2025 si costituiva il Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva che non sussisteva alcuna
[...]
causa di ineleggibilità in quanto in virtù di proposizione di appello la condanna contenente sia la pena principale che accessoria non sono irrevocabili e, dunque, non producono effetti caducanti sullo "status" elettivo (ex art. 51 Cost.); che le dedotte condizioni di incandidabilità/ineleggibilità non sussistono, perché la relativa decisione di condanna non è definitiva per cui pena principale (detentiva) ed accessoria (interdizione dai Pubblici Uffici), sono sospese, ex lege, in virtù di pendenza del giudizio di appello. Con comparsa depositata il 10.1.2025 si costituiva Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda spiegando difese analoghe agli altri resistenti.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 23.1.2025 veniva disposta la riunione al presente processo del giudizio RG 6124/2024 introdotto da Parte_2
e Parte_3 sempre avverso Controparte_3 Controparte_1 e [...]
Controparte_4 Parte_3 con ricorso ex art 281 decies cpc depositato in data Parte_2 e
2.8.2024 chiedevano di annullare e/o disapplicare e/o dichiarare inefficaci: (a) il verbale del 17 giugno 2024 (prot. 0007714/2024) dei “risultati delle elezioni" svoltesi il 16 marzo 2024 per il rinnovo del Consiglio dei Delegati del Controparte_4
[...] , nella parte in cui ha proclamato eletto il sig. Controparte_3 ( 10.09.1968); '
della deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10/2024 del 10/05/ 2024, di approvazione degli “elenchi degli aventi diritto al voto", nella parte in cui fra gli aventi diritto al voto della seconda fascia di contribuzione risulta illegittimamente compreso il sig. Controparte_3 ; della deliberazione della TA
MI n. 378/2024 del 27 maggio 2024, nella parte in cui è stata illegittimamente ammessa la candidatura, per la seconda fascia di contribuenza, del sig. Controparte_3 nella lista n. 1 "La Piramide"; del "verbale di verifica delle liste dei candidati presentate ai fini delle elezioni del Consiglio dei Delegati del
16/06/2024", a firma del "funzionario delegato alla ricezione delle liste elettorali",
trasmesso con nota del 23/05/2024, anch'esso nella parte in cui è stata illegittimamente ammessa la candidatura, per la seconda fascia di contribuenza, del sig. CP_3
[...] nella lista n. 1 "La Piramide". Chiedeva di accertare l'ineleggibilità
(incandidabilità) del sig. Controparte_3 ai sensi degli artt. 24, co. 1 lett. c) e d), della
(testualmente riprodotte all'art. 10 lett. c) e d) dello Statuto Controparte_5
consortile) e/o ai sensi degli artt. 22 L.R.C. n. 4/2003 e 9, co. 1, ovvero accertata l'ipotesi di nullità ex artt. 3 co. 1 e 17 del d.lgs. n. 39/2013, 2.1 dichiarare la nullità dell'elezione alla carica di componente del Consiglio dei Delegati del sig. Controparte_3 Si costituivano anche in questo processo la Controparte_1 il [...]
e Controparte_3 spiegando difese analoghe al giudizio a cui è Controparte_4
stato riunito.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio era rinviato all' udienza collegiale del 5 giugno 2025 per essere deciso, dopo la discussione delle parti, ai sensi all'art. 281
sexies cpc. Risulta acquisito il visto del Pubblico Ministero.
1. Sulla riserva di collegialità.
Ritiene il Collegio che la questione prospettata in giudizio rientri tra le ipotesi per le quali è prescritta la composizione collegiale del Tribunale, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. per i seguenti motivi: si tratta di causa nella quale "è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero" (co. 1, n. 1), a norma dell'art. 70, co. 1, n. 1 c.p.c., secondo cui "Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio: (...) 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
(....) 5) negli altri casi previsti dalla legge".
Del resto, lo stesso art. 70 prevede come necessario l'intervento del Pubblico
Ministero anche "(....) 5) negli altri casi previsti dalla legge". E per questo aspetto, tenendo conto della normativa prevista per le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali,
provinciali e regionali (art. 22 d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150) puo' ritenersi che sia un principio di carattere generale che il Pubblico Ministero debba intervenire nelle cause in materia di diritti elettorali. Inoltre la riserva di collegialità deriva anche dalla natura elettorale del ricorso: infatti parte ricorrente deduce la illegittimità del verbale di proclamazione degli eletti.
Questa circostanza determina la natura elettorale del ricorso con conseguente attribuzione al Collegio della decisione.
2. In via del tutto preliminare occorre evidenziare che la mancata comparizione del P.M.
in sede, pure ritualmente avvisato a mezzo di comunicazione della Cancelleria
dell'odierna udienza, non incide in alcun modo sulla decisione. Invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità ("ex multis" Cass. Civ., n. 19727/2003) ha sancito che
"Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di
-falso è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.".
3. Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso
I resistenti hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per duplicazione dell'azione in quanto gli odierni ricorrenti hanno dapprima presentato alla Giunta Regionale un ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n.4/2003 chiedendo l'annullamento del verbale dei risultati elettorali pubblicati il 17/06/2024.
Successivamente con ricorso iscritto a ruolo in data 02/08/2024 al n. 1288/24 i ricorrenti hanno impugnato innanzi il TAR Salerno il silenzio-inadempimento serbato dalla CP_1 sul ricorso ex art. 25 L.R. n.4/2003.
Inoltre viene dedotta l'inammissibilità del ricorso per avere i ricorrenti depositato dinanzi al TAR Campania ulteriore ricorso avente ad oggetto la regolarità delle operazioni elettorali.
Entrambe le eccezioni di inammissibilità sono infondate.
Quanto alla prima eccezione di inammissibilità, si rileva che il 12/08/2024 veniva pubblicato sul BURC n. 56 la Delibera di GRC n.411 del 31/07/2024 di rigetto del ricorso e successivamente interveniva il Decreto del Presidente della G.R. n. 76 del
09/10/2024 che in conformità alla Delibera n.411/24 rigettava il ricorso amministrativo.
Pertanto il ricorso sul silenzio è stato dichiarato improcedibile con la sentenza del
TAR Salerno n. 2107/24 depositata il 07/11/2024.
Anche la seconda eccezione di inammissibilità è infondata.
Come già chiarito da questo Collegio con l'ordinanza del 2.5.2025, il sistema di riparto della giurisdizione nella materia elettorale è stabilito dagli artt. 126 e 82 del d.P.R. 570/1969 e 22 del d.lgs. n.150/2011, ai sensi dei quali al Giudice ordinario spetta la cognizione delle controversie in tema di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei consiglieri (Cass. n. 348/1990; Cons.St., n. 5695/2001; Cons. St., n. 717/2002; Giunta Camera 2002, I, 1594; Cons. St.Ad. plen., n. 10/2005) mentre al
Giudice amministrativo le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali,
in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (Cons.St. V, n. 3826/2013; Cons.
St. V, n. 1708/2011; Cons. St., Ad. plen., nn. 3/2010 e 10/2005; Cass.S.U.ord. n.
21262/2016; n. 23682/2009). La giurisprudenza ha richiamato la figura del doppio binario di tutela, in base alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela: per cui sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, come nel caso in esame,
afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati,
perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo.
Nel caso in esame i ricorrenti chiedono al G.O. di annullare il verbale dei risultati delle elezioni in considerazione della dedotta incandidabilità e/o ineleggibilità del
CP_3 (cfr. Suprema Corte nella pronuncia a S.U. n. 13403/2017). Di contro con il ricorso presentato dinanzi al TAR Campania sono state dedotte irregolarità e inesattezze dell'intera procedura elettorale.
In considerazione della diversa posizione giuridica soggettiva sottesa sono state attivate entrambe le tutele giurisdizionali.
4. Il merito
Il ricorso non è fondato e pertanto non merita accoglimento per le ragioni di seguito enucleate.
I ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare il verbale del 17 giugno 2024 dei risultati delle elezioni svoltesi il 16 marzo 2024 per il rinnovo del Consiglio dei
Delegati del Controparte_4 nella parte in cui è stato proclamato eletto deducendone la incandidabilità/ineleggibilità ai sensi dell'art. 24 Controparte_3
comma 1 lett. C) della Legge Controparte_1 n. 4/2003 per aver riportato con la sentenza penale n. 1335/2024 del 18.3.2024 la condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per un periodo pari alla durata della pena per il reato di cui all'art. 319 quater cp.
Chiedono altresì l'annullamento della deliberazione della TA
MI n 10/2024 del 10 maggio 2024 nella parte in cui ha incluso nell'elenco
Controparte_3 poiché degli ammessi al voto alla data del 30.4.2024 anche quest'ultimo, per effetto della sentenza di condanna e della pena accessoria, non era nel pieno godimento dei diritti civili e quindi titolare del diritto di elettorato attivo.
Con nota prot. 0084185 del 21/05/2024, inviata dalla al CP_4 Controparte_8
e alla CP_ unitamente al decreto emesso dal Prefetto di CP_8 Controparte_3 1
veniva sospeso dalla carica di Presidente del CP_4 tanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, 1° co. D.l.vo n. 235/2012, a seguito della comunicazione della sentenza n.
1335/2024 del Tribunale di Salerno.
La questione principale, attiene alla sussistenza o meno delle cause di ineleggibilità
4/2003, dalla Legge Severino e dal D.Lgspreviste dalla legge Controparte_1
39/2013.
Alla luce della complessiva ricostruzione normativa il Collegio ritiene che la risposta non possa che essere negativa.
/n. 4/2003 rubricato Ineleggibilità ed L'art. 24 Legge Controparte_1 "
incompatibilità" prevede testualmente: "Non possono essere eletti nel Consiglio dei delegati:
a) gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti;
c) gli interdetti dai pubblici uffici;
d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) i dipendenti della CP_1 cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del
CP_4
f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del CP_4
g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;
h) coloro che hanno liti pendenti con il CP_4
i) coloro che eseguono opere per conto del CP_4
1) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il CP_4
2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.
Tale previsione poiché incide su un diritto civile, è norma di stretta interpretazione.
Il riferimento alle misure depone in questo senso, dato che le misure servono proprio per anticipare gli effetti della condanna (art 27 Cost).
L'art. 10 dello Statuto del Consorzio rubricato "Ineleggibilità ed incompatibilità"
ricalcando la previsione legislativa, testualmente prevede: " Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:
a) gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti;
c) gli interdetti dai pubblici uffici;
d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) i dipendenti della CP_1 cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del
CP_4
f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del CP_4
g) coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
h) coloro che hanno liti pendenti con il CP_4
i) coloro che eseguono opere per conto del CP_4
j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il CP_4
Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico."
Il d.lgs 235/2012( cd. Legge Severino) al capo IV art. 10 prevede: "Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-
bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
comma 3:. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è
tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Dalle previsioni normative sin'ora riportate emerge che la incandidabilità del soggetto si verifica solo nell'ipotesi di provvedimento di condanna passato in giudicato. In assenza di un provvedimento di condanna definitivo non può farsi luogo alla categoria della incandidabilità Gli effetti penali della condanna si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell'effetto. In tale contesto, in assenza di sentenza definitiva, come nel caso in esame per essere stata oggetto di gravame, non è configurabile la categoria della incandidabilità.
Inoltre la pena accessoria comminata al CP_3 della interdizione temporanea dai pubblici uffici non può ritenersi ancora esecutiva.
Invero l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria non può essere applicata prima del passaggio in giudicato della sentenza che la prevede;
prima di tale momento la sentenza non ha effetti definitivi e, quindi, le pene accessorie non possono essere applicate. Con la Sentenza n. 36870 del 03/02/2023 Cc. (dep.
06/09/2023) la Sezione Prima della Corte di Cassazione, nell' affrontare la questione della eseguibilità delle pene accessorie anteriormente alla avvenuta esecuzione della pena detentiva principale, ha chiarito: "In tema di pene accessorie, l'esecuzione può avvenire in qualsiasi momento successivo alla formazione del giudicato, potendo essere posticipata a quella della pena principale nel solo caso in cui risulti con essa incompatibile".
Inoltre la Suprema Corte ha precisato che l'esecuzione della pena accessoria non decorre, in via automatica, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma si rende indispensabile l'atto di impulso del Pubblico Ministero. Al contempo si è
precisato che le pene accessorie, in quanto conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 c.p., possono essere eseguite in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato e, diversamente dalle pene principali, non sono soggette a prescrizione.
Quindi in assenza del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per essere stata la stessa appellata, la pena accessoria al pari della pena principale non è
efficace in quanto non definitiva.
Se gli effetti della condanna non definitiva non incidono sulla incandidabilità e quindi sull'esercizio del diritto di elettorato passivo del CP_3 deve ritenersi al contempo che lo stesso fosse nel godimento dei diritti civili e quindi titolare del diritto politico di elettorato attivo (art. 48 Cost.).
Pertanto non può trovare accoglimento la domanda volta all'annullamento della
Deliberazione del Consiglio dei delegati n. 10/24 del 10 maggio 2024 di approvazione "Idegli elenchi degli aventi diritto al voto nella parte in cui risulta compreso l'odierno resistente Controparte_3
Occorre, a questo punto, verificare se, a seguito della pronuncia della sentenza di condanna penale e di applicazione della pena accessoria sebbene non definitiva, si possa verificare, comunque, una ipotesi di inconferibilità dell'incarico.
In attuazione della medesima legge delega n. 190/2012 oltre alla legge Severino è stato adottato, con specifico riferimento alle Pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici, il DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 contenente
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
All'art. 3 rubricato“ inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione" è previsto testualmente: A coloro che siano stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: capo a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali
((nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico));
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
L'art. 22 della suddetta legge disciplina l'eventuale conflitto tra norme di rango diverso prevedendo: "Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico."
Si pongono due ordini di problemi: 1) se il D.Lgs 39/2013 per la disciplina sull'inconferibilità di incarichi sia applicabile ai Consorzi di Bonifica;
2) se l'art. 3
D.Lgs 39/2013 sia applicabile alla fattispecie in esame.
Il problema sub 1) assume valore pregiudiziale rispetto a tutte le altre.
La questione deve essere risolta in termini positivi.
Sul punto si sono espressi in tal senso sia il Consiglio di Stato ( Sez. V, 11/01/2018,
(ud. 09/11/2017, dep. 11/01/2018), n.126) e sia la delibera ANAC 290/2023.
Deve ritenersi, quindi, applicabile il d.lgs 39/2013 in quanto il CP_4 è un ente pubblico economico, un ente di diritto pubblico che svolge attività economica. Infatti
l'intento della legge delega (art. 1, comma 49, 1. 6 novembre 2012, n. 190) era introdurre una disciplina sull'inconferibilità degli incarichi che prevedesse meccanismi di tutela atti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nel settore pubblico e presso gli enti privati soggetti a controllo pubblico: perciò sottrarre a siffatta disciplina gli enti pubblici economici contrasterebbe tanto con la ratio della delega quanto con il principio di uguaglianza, generando asimmetrie irragionevoli con le società partecipate da soggetti pubblici che svolgono la medesima attività di impresa degli enti pubblici e alle quali la disciplina si applica. Quindi tra gli "enti pubblici" rientrano gli enti pubblici economici e, tra questi, i consorzi .
Tanto si ricava altresì dall' art. 1 D.lgs. 39/2013:
2. Ai fini del presente decreto si intende:
b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.
Inoltre lo Statuto consortile all'art. 1 c. 3 prevede: Il CP_4 ai sensi dell'art.59 del
R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell'art. 16 della L.R. 25.2.03, n. 4, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici. Venendo al problema sub 2) i resistenti contestano l'applicabilità al caso in esame del
D. Lgs 39/2013 poiché l'art. 3 nell'escludere il conferimento di incarichi a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, prevede che non possono essere attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico (1) ;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
Secondo la prospettazione dei resistenti il Consiglio dei delegati non ha compiti gestionali e pertanto non può trovare applicazione l'art. 3.
La prospettazione fornita è corretta.
Come si evince dallo Statuto gli Organi del CP_4 sono l'Assemblea dei
Consorziati, il Consiglio dei Delegati, la TA MI, il Presidente
e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Al Consiglio dei Delegati spetta il potere di indirizzo operativo del CP_4 e ne controlla l'attuazione; è composto da 12 consiglieri eletti dall'Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto e quattro membri di diritto di cui tre nominati dall'amministrazione provinciale ricadente nel perimetro consortile e uno nominato dalla Regione.
Deve ritenersi che il Consiglio dei delegati non abbia compiti gestionali e tanto si ricava dallo statuto consortile.
L'art. 12 dello Statuto Consortile prevede: e neIl Consiglio dei delegati determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del CP_4 controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente
Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
Spetta, in particolare, al Consiglio dei delegati:
a. abrogato;
b. eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto,
con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente, ed il Vice Presidente;
c. eleggere, con voto segreto, quattro componenti della TA amministrativa, le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere;
risultano eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti;
d. eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;
e. fissare il compenso annuo spettante al massimo a tre componenti per l'assolvimento della carica;
f. adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;
g. adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
h. approvare il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi, unitamente al bilancio preventivo;
i. adottare il regolamento per le elezioni;
j. predisporre il piano generale di bonifica;
k. convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
1. deliberare sulla composizione delle fasce di contribuenza ai fini dell'elezioni e approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
m. adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al CP_4 nonché delle spese generali di funzionamento;
n. deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
o. deliberare il conto consuntivo;
p. deliberare l'assunzione di mutui;
9. deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione,
modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
r. deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
s. deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;
t. deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23;
u. approvare il capitolato, predisposto dalla TA MI, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria;
v. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla TA
MI.
Quelli elencati sono prevalentemente poteri di indirizzo operativo e anche amministrativo ma in misura marginale ma non certamente compiti gestionali richiesti invece dall'art. 3 del D.Lgs 39/2013 che si riferisce ad incarichi amministrativi di vertice, di amministratore e dirigenziali.
Per come emerge dalle previsioni statutarie l'organo deputato allo svolgimento di compiti amministrativi e gestionali è la TA MI .
Ipotizzare che due organi all'interno del medesimo CP_4 svolgano le medesime funzioni gestionali significherebbe immaginare una sovrapposizione di funzioni e compiti.
All'odierno resistente era stato attribuito il compito di Consigliere del Consiglio dei
Delegati dell'ente di Bonifica con verbale di proclamazione del 17.6.2024.
Deve ritenersi, ad avviso del Collegio, che al predetto organo non siano assegnate funzioni gestionali.
Delimitato l'ambito normativo di riferimento e illustrati i principi applicabili deve ritenersi, alla luce dei rilievi svolti che Controparte_3 era titolare del diritto politico di elettorato attivo e passivo e che alla fattispecie in esame non possa trovare applicazione l'art. 3 D.Lgs 39/2013 non svolgendo il Consiglio dei Delegati compiti gestionali e amministrativi.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Spese processuali
Venendo alle spese processuali, ad avviso del Collegio sussistono gravi ed eccezionali ragioni (Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77) per prevedere la compensazione integrale delle stesse, rappresentate della complessità della vicenda, della oggettiva difficoltà interpretativa della normativa esaminate e della assenza di precedenti.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
Parte_2 , rigettata ogni contraria istanza,Parte_1 Parte_3 e difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
2) Spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Salerno, 10.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Ferrara
Il Presidente
Dott. Cesare Taraschi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 e 17 del d.lgs. 39/2013, con conseguenziale sua decadenza da tale carica per effetto